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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13752/2026

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ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia,Sezione Staccata di Lecce, n. 988/2019, depositata il 25/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Brindisi, gli avvisi di accertamento n.TVH01A301417/2011 relativo all’anno d’imposta 2006 e n.TVH01A100865/2011 relativo all’anno d’imposta 2007, con i qualil’Agenzia delle entrate aveva determinato, in conseguenza del maggiorreddito accertato in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta basepartecipativa di cui il contribuente era socio al 50%, maggiori imposte aNumero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026titolo di Irpef derivanti dagli utili extracontabili presuntivamente distribuitia quest’ultimo.A sostegno dei ricorsi il contribuente deduceva di essere statointestatario solo fittizio delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto l’effettivotitolare delle stesse, [OSCURATO:PERSONA], gliele aveva cedute fiduciariamenteper evitare l’incompatibilità tra la propria qualità di socio e quella didirigente di altra società committente della [OSCURATO:SOCIETA]La CTP, con distinte sentenze, rigettava i ricorsi, ritenendo che nonfosse stata superata la presunzione di distribuzione ai soci degli utiliocculti.2.

Il contribuente impugnava le predette statuizioni dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Lecce,la quale, riuniti gli appelli, li rigettava.3.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 115, primocomma, e 116, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., nonché la violazione ed omessa applicazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver laCTR del tutto omesso di valutare le prove, fornite dal contribuente inentrambi i gradi di merito, volte a dimostrare la totale estraneità diquest’ultimo alla gestione della società ed agli utili da questa percepiti, inragione dell’intestazione solo fittizia delle relative quote.Invero, i giudici d’appello si sono limitati a ritenere irrilevanti leiniziative giudiziarie intraprese dal contribuente dinanzi al giudice ordinariosolo perché le stesse erano successive alla notifica degli atti impositivi enon risultavano basate su un accertamento giudiziale definitivo.Numero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026Tuttavia, dagli atti del giudizio civile intrapreso dal contribuente edalle prove orali ivi acquisite (interrogatorio formale e prove testimoniali)era emersa la completa estraneità del contribuente medesimo allacompagine societaria e, di conseguenza, alla distribuzione degli utilipercepiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., tanto che il Tribunale di Brindisi, con sentenzan. 703/2017, dopo aver accertato l’intestazione solo fiduciaria delle quotedella predetta società in capo al contribuente, aveva dichiarato «la totaleestraneità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla gestione societaria S.G.S. srldal 29/10/2004 al 20/05/2008» ed accolto la domanda del contribuente diessere tenuto indenne da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente amministratore e compartecipe gestionale della predettasocietà nel 2006, di quanto dovuto all’Agenzia delle entrate per il predettoanno d’imposta.Alla medesima conclusione è, peraltro, pervenuta la CTP di Padovacon la sentenza n. 806/4/14, passata in giudicato, in relazione allapartecipazione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA].,in realtà sempre gestita dal solo [OSCURATO:PERSONA].1.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.1.2 L’inammissibilità inerisce alla dedotta violazione degli artt. 115 e116 c.p.c., atteso che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte(sentenza 30/09/2020, n. 20867), da un lato, in tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestatie la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; dall'altro, laNumero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (conformi: Cass.01/03/2022, n. 6774; Cass. 17/01/2019, n. 1229; Cass. 27/12/2016, n.27000).Nel caso di specie, tali condizioni di ammissibilità delle censure sonodel tutto assenti, essendosi il ricorrente limitato a prospettare una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, di persé non sufficiente ad integrare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.1.3 Nel merito, la CTR, senza operare alcuna violazione del criteriodi riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., ha fatto applicazione delcostante principio affermato da questa Corte secondo cui, nelle società dicapitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai socidegli utili extracontabili opera – in relazione sia alle maggiori componentipositive di reddito accertate, che alle componenti negative disconosciute(Cass. 09/06/2025, n. 15274) - in ragione della sola suddetta ristrettezza,ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria,mediante la dimostrazione, tra l’altro, della destinazione non personaledegli utili, non rilevando, invece, a tal fine la circostanza che icorrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci,Numero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registratinella contabilità (Cass. 09/09/2025, n. 24907; Cass. 10/10/2024, n.26473).

Si è precisato, altresì, che la prova contraria, a carico del socio,può consistere anche nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sianostati effettivamente realizzati o distribuiti, ma accantonati o reinvestitidalla società, oppure che di tali utili si sia appropriato altro soggetto(Cass. 16/04/2025, n. 10004; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass.09/07/2018, n. 18042; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 02/03/2011,n. 5076).1.4 A fronte di tale presunzione il ricorrente lamenta che la CTR nonavrebbe esaminato la documentazione prodotta nei gradi di merito, inparticolare la sentenza del Tribunale civile di Brindisi n. 703/2017, nonchéi verbali d’udienza inerenti a tale giudizio, dai quali emergerebbe, alla luceanche delle prove orali ivi raccolte, la totale estraneità del contribuentealla gestione della [OSCURATO:SOCIETA]., essendosi egli reso cessionario solofiduciariamente della quota del 50%, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cheintendeva così evitare l’incompatibilità tra la propria qualità di socio e lacarica rivestita in altra società committente della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA],quindi, sarebbe l’effettivo titolare della quota, mentre il contribuente nonavrebbe mai partecipato, se non formalmente, all’effettiva gestione dellacompagine societaria.1.5 In ordine a tale doglianza, deve rammentarsi che, comeripetutamente evidenziato da questa Corte, il mancato esame di undocumento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cuidetermini l'omissione di motivazione su un punto decisivo dellacontroversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offrala prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanzeistruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, dimodo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di "fondamento", con laNumero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a penadi inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documentotrascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa(Cass. 26/11/2025, n. 31019; Cass. 13/06/2024, n. 16583; Cass.26/06/2018, n. 16812; Cass. 28/09/2016, n. 19150; Cass. 05/12/2014,n. 25756).1.6 Nel caso di specie, tuttavia, i documenti indicati dal ricorrentenon risultano decisivi ai fini del superamento della presunzione didistribuzione degli utili extracontabili, in quanto non rileva la dedottaintestazione fiduciaria della quota sociale che dagli stessi dovrebbedesumersi.Questa Corte, in proposito, ha statuito che, in tema di società dicapitali, non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia inragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessaorganizzazione dell'ente, sia in relazione alla tassatività delle cause dinullità previste dall'art. 2332 c.c. (nel testo modificato in attuazione delladirettiva n. 68/151/CE), la cui clausola di chiusura esclude, al di fuori deicasi previsti, l'assoggettamento della società a cause di nullità assoluta orelativa, d'inesistenza o d'annullabilità; conseguentemente la reale volontàdei contraenti, dopo la nascita dell'ente, non può più influire su atti ediniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico che, una voltaiscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescinderedalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera compiendo la propriapreordinato dei suoi fondatori; l'atto di costituzione dell'ente non puòperciò essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti,restando consacrato secondo la volontà che risulta iscritta ed in tal modoportata a conoscenza dei terzi (Cass. 14/11/2019, n. 29700, la quale haescluso che la pretesa natura fittizia della qualità di socio della s.r.l.Numero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026potesse incidere sulla presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili).Alla luce di tale condivisibile principio, la circostanza secondo cui ilcontribuente si sarebbe reso intestatario solo fiduciario della quota del50% della [OSCURATO:SOCIETA]. non è idonea ad escludere la percezione da partedello stesso degli utili accertati in capo alla società, e ciò anche in ragionedel fatto che, come emerge dagli stralci della richiamata sentenza delTribunale di Brindisi riportati nel ricorso per cassazione, il giudice civile haescluso la configurabilità di una simulazione relativa soggettiva, ossia diun’interposizione fittizia di persona nell’intestazione delle quote societarie,avendo invece ricondotto la fattispecie in esame al diverso istituto dellainterposizione reale di persona, precisamente quella di natura prettamente“fiduciaria”, con la quale il contribuente, mantenendo la titolarità effettivadelle quote nei periodi d’imposta oggetto di causa, si sarebbe obbligato aritrasferire tale titolarità in favore del fiduciante o di un terzo da questodesignato (Cass. 28/04/2021, n. 11226).Ebbene, si è, in proposito, precisato che l'intestazione fiduciaria dipartecipazioni societarie, pur prevedendo l'obbligo del fiduciario ditrasferirle successivamente al fiduciante, non riguarda il rapporto sociale,originando un'ipotesi di interposizione reale di persona, in virtù della qualel'interposto acquista la titolarità delle azioni o delle quote e, sebbene siatenuto ad osservare un determinato comportamento convenuto inprecedenza con il fiduciante nei rapporti interni con lui, tale obbligo, purpotendo incidere sulle concrete modalità di esercizio dei diritti sociali e diadempimento dei correlati doveri, non comporta alcun effetto nei rapporticon la società o gli altri soci, nei confronti dei quali viene in considerazioneesclusivamente la titolarità formale della partecipazione (Cass.13/09/2019, n. 22903; Cass. 21/03/2016, n. 5507; Cass. 08/09/2015, n.17785).Numero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/20261.7 L’inquadramento della fattispecie in esame in quelladell’intestazione “fiduciaria” di quote sociali comporta che il contribuentenon era un mero “prestanome”, bensì l’effettivo intestatario della quotadel 50%, con conseguente operatività, nei confronti dello stesso, dellapresunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non essendoopponibile all’erario l’accordo intercorso tra il contribuente e l’asseritofiduciante (cfr. Cass. 10/01/2013, n. 433, la quale, sia pure in relazionead altra fattispecie, ha affermato che il titolare di un conto correntebancario si presume, ai fini fiscali, possessore dei redditi rappresentatidalle somme ivi versate, a nulla rilevando che quelle somme siano di fattonella disponibilità di un terzo in virtù di un accordo tra i due che, in quantocostituente una interposizione reale, è inopponibile ai terzi, ivi compresol'erario).Correttamente, quindi, la CTR ha ritenuto irrilevante ladocumentazione invocata dal ricorrente.1.8 Nessuna decisività può, infine, riconoscersi alla sentenza dellaCTP di Padova n. 806/4/14, essendo stata la stessa resa nei confronti disoggetti diversi dall’odierno contribuente.2.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistentenell’estraneità del contribuente alla gestione della società partecipata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la CTR omessodi esaminare le prove fornite in grado d’appello, consistenti nelladocumentazione inerente alla causa civile dinanzi al Tribunale di Brindisi(in particolare, i verbali d’udienza contenenti le prove testimoniali) ed allasentenza della CTP di Padova n. 806/4/14.3.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso accoglimento dell’istanzadi esibizione di documenti in possesso di terzi, ossia i coniugi Solmi-violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c., inNumero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR, inmaniera illogica e contraddittoria, rigettato l’istanza di acquisizione didocumentazione utile ai fini della decisione assumendo che l’onere dellaprova, per superare la presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili, gravava sul contribuente e che questi doveva essere ingrado di fornirla.4.

Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono inammissibili pervarie ragioni.4.1 In primo luogo, l’inammissibilità discende dal fatto che il vizio dicui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è denunciabile, ai sensidell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c. nella formulazione rationetemporis vigente (applicabile anche all’impugnazione delle sentenze dellaCTR: Cass. 23/10/2024, n. 27547), qualora le sentenze di merito sianofondate sulle medesime ragioni di fatto (cd.

“doppia conforme”),incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, ledue decisioni si fondino su ragioni diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947;Cass. 22/12/2016, n. 26774).Nella specie, a fronte di decisioni di merito dello stesso tenore(rigetto dell’impugnazione degli avvisi di accertamento per carenza dellaprova contraria volta a superare la presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili) e fondate sul medesimo accertamento in fatto, ilcontribuente non ha minimamente precisato, al fine di rendereammissibile il motivo in parte qua, una eventuale diversità delle ragioni difatto poste a base delle medesime.4.2 L’inammissibilità dei motivi discende anche dal rilievo che, comeripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n.83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure – sollevate invece dalNumero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026ricorrente - di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n.22598).Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatonel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., Sez.

U.,07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione chepropone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono del tutto carentinell’articolazione dei motivi in esame, in quanto il ricorrente non indica il“fatto”, inteso come evento storico-naturalistico, dato materiale, episodiofenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n.24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez.

U., 23/03/2015, n.5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass.Numero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/202605/03/2014, n. 5133), ma incentra la propria censura sull’omessavalutazione di elementi istruttori, ossia dei documenti prodotti nei gradi dimerito, neppure “decisivi” alla luce di quanto già rilevato in ordine alprimo motivo, sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possaricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. 06/02/2025, n. 2961;Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzioni difensive(Cass. 18/10/2018, n. 26305), e neppure l’omesso esame di elementiistruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 28/12/2024, n. 34787; Cass.20/06/2024, n. 17005).4.3 Anche la doglianza incentrata sul rigetto dell’istanza di esibizionedi documenti in possesso di terzi risulta inammissibile, in quanto ilprovvedimento di cui all'art. 210 c.p.c. è espressione di una facoltàdiscrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito,che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, ono, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formareoggetto di ricorso per cassazione, né per violazione di norma di diritto(Cass. 03/11/2021, n. 31251), né sotto il profilo del difetto di motivazione(Cass. 29/10/2010, n. 22196).Peraltro, l’inammissibilità discende anche dal difetto di specificità sulpunto del ricorso per cassazione, atteso che si fa genericamenteriferimento ai documenti inerenti alle movimentazioni bancarie dellaS.[OSCURATO:SOCIETA]., senza alcuna dettagliata indicazione, ai fini della valutazionedel carattere di “decisività” degli stessi, del loro contenuto, emergendopertanto la natura meramente esplorativa dell’istanza.5.

In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro5.600,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia,Sezione Staccata di Lecce, n. 988/2019, depositata il 25/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Brindisi, gli avvisi di accertamento n.TVH01A301417/2011 relativo all’anno d’imposta 2006 e n.TVH01A100865/2011 relativo all’anno d’imposta 2007, con i qualil’Agenzia delle entrate aveva determinato, in conseguenza del maggiorreddito accertato in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta basepartecipativa di cui il contribuente era socio al 50%, maggiori imposte aNumero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026titolo di Irpef derivanti dagli utili extracontabili presuntivamente distribuitia quest’ultimo.A sostegno dei ricorsi il contribuente deduceva di essere statointestatario solo fittizio delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto l’effettivotitolare delle stesse, [OSCURATO:PERSONA], gliele aveva cedute fiduciariamenteper evitare l’incompatibilità tra la propria qualità di socio e quella didirigente di altra società committente della [OSCURATO:SOCIETA]La CTP, con distinte sentenze, rigettava i ricorsi, ritenendo che nonfosse stata superata la presunzione di distribuzione ai soci degli utiliocculti.2. Il contribuente impugnava le predette statuizioni dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Lecce,la quale, riuniti gli appelli, li rigettava.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 115, primocomma, e 116, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., nonché la violazione ed omessa applicazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver laCTR del tutto omesso di valutare le prove, fornite dal contribuente inentrambi i gradi di merito, volte a dimostrare la totale estraneità diquest’ultimo alla gestione della società ed agli utili da questa percepiti, inragione dell’intestazione solo fittizia delle relative quote.Invero, i giudici d’appello si sono limitati a ritenere irrilevanti leiniziative giudiziarie intraprese dal contribuente dinanzi al giudice ordinariosolo perché le stesse erano successive alla notifica degli atti impositivi enon risultavano basate su un accertamento giudiziale definitivo.Numero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026Tuttavia, dagli atti del giudizio civile intrapreso dal contribuente edalle prove orali ivi acquisite (interrogatorio formale e prove testimoniali)era emersa la completa estraneità del contribuente medesimo allacompagine societaria e, di conseguenza, alla distribuzione degli utilipercepiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., tanto che il Tribunale di Brindisi, con sentenzan. 703/2017, dopo aver accertato l’intestazione solo fiduciaria delle quotedella predetta società in capo al contribuente, aveva dichiarato «la totaleestraneità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla gestione societaria S.G.S. srldal 29/10/2004 al 20/05/2008» ed accolto la domanda del contribuente diessere tenuto indenne da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente amministratore e compartecipe gestionale della predettasocietà nel 2006, di quanto dovuto all’Agenzia delle entrate per il predettoanno d’imposta.Alla medesima conclusione è, peraltro, pervenuta la CTP di Padovacon la sentenza n. 806/4/14, passata in giudicato, in relazione allapartecipazione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA].,in realtà sempre gestita dal solo [OSCURATO:PERSONA].1.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.1.2 L’inammissibilità inerisce alla dedotta violazione degli artt. 115 e116 c.p.c., atteso che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte(sentenza 30/09/2020, n. 20867), da un lato, in tema di ricorso percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestatie la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; dall'altro, laNumero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (conformi: Cass.01/03/2022, n. 6774; Cass. 17/01/2019, n. 1229; Cass. 27/12/2016, n.27000).Nel caso di specie, tali condizioni di ammissibilità delle censure sonodel tutto assenti, essendosi il ricorrente limitato a prospettare una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, di persé non sufficiente ad integrare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.1.3 Nel merito, la CTR, senza operare alcuna violazione del criteriodi riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., ha fatto applicazione delcostante principio affermato da questa Corte secondo cui, nelle società dicapitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai socidegli utili extracontabili opera – in relazione sia alle maggiori componentipositive di reddito accertate, che alle componenti negative disconosciute(Cass. 09/06/2025, n. 15274) - in ragione della sola suddetta ristrettezza,ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria,mediante la dimostrazione, tra l’altro, della destinazione non personaledegli utili, non rilevando, invece, a tal fine la circostanza che icorrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci,Numero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registratinella contabilità (Cass. 09/09/2025, n. 24907; Cass. 10/10/2024, n.26473). Si è precisato, altresì, che la prova contraria, a carico del socio,può consistere anche nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sianostati effettivamente realizzati o distribuiti, ma accantonati o reinvestitidalla società, oppure che di tali utili si sia appropriato altro soggetto(Cass. 16/04/2025, n. 10004; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass.09/07/2018, n. 18042; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 02/03/2011,n. 5076).1.4 A fronte di tale presunzione il ricorrente lamenta che la CTR nonavrebbe esaminato la documentazione prodotta nei gradi di merito, inparticolare la sentenza del Tribunale civile di Brindisi n. 703/2017, nonchéi verbali d’udienza inerenti a tale giudizio, dai quali emergerebbe, alla luceanche delle prove orali ivi raccolte, la totale estraneità del contribuentealla gestione della [OSCURATO:SOCIETA]., essendosi egli reso cessionario solofiduciariamente della quota del 50%, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cheintendeva così evitare l’incompatibilità tra la propria qualità di socio e lacarica rivestita in altra società committente della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA],quindi, sarebbe l’effettivo titolare della quota, mentre il contribuente nonavrebbe mai partecipato, se non formalmente, all’effettiva gestione dellacompagine societaria.1.5 In ordine a tale doglianza, deve rammentarsi che, comeripetutamente evidenziato da questa Corte, il mancato esame di undocumento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cuidetermini l'omissione di motivazione su un punto decisivo dellacontroversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offrala prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanzeistruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, dimodo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di "fondamento", con laNumero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a penadi inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documentotrascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa(Cass. 26/11/2025, n. 31019; Cass. 13/06/2024, n. 16583; Cass.26/06/2018, n. 16812; Cass. 28/09/2016, n. 19150; Cass. 05/12/2014,n. 25756).1.6 Nel caso di specie, tuttavia, i documenti indicati dal ricorrentenon risultano decisivi ai fini del superamento della presunzione didistribuzione degli utili extracontabili, in quanto non rileva la dedottaintestazione fiduciaria della quota sociale che dagli stessi dovrebbedesumersi.Questa Corte, in proposito, ha statuito che, in tema di società dicapitali, non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia inragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessaorganizzazione dell'ente, sia in relazione alla tassatività delle cause dinullità previste dall'art. 2332 c.c. (nel testo modificato in attuazione delladirettiva n. 68/151/CE), la cui clausola di chiusura esclude, al di fuori deicasi previsti, l'assoggettamento della società a cause di nullità assoluta orelativa, d'inesistenza o d'annullabilità; conseguentemente la reale volontàdei contraenti, dopo la nascita dell'ente, non può più influire su atti ediniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico che, una voltaiscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescinderedalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera compiendo la propriapreordinato dei suoi fondatori; l'atto di costituzione dell'ente non puòperciò essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti,restando consacrato secondo la volontà che risulta iscritta ed in tal modoportata a conoscenza dei terzi (Cass. 14/11/2019, n. 29700, la quale haescluso che la pretesa natura fittizia della qualità di socio della s.r.l.Numero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026potesse incidere sulla presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili).Alla luce di tale condivisibile principio, la circostanza secondo cui ilcontribuente si sarebbe reso intestatario solo fiduciario della quota del50% della [OSCURATO:SOCIETA]. non è idonea ad escludere la percezione da partedello stesso degli utili accertati in capo alla società, e ciò anche in ragionedel fatto che, come emerge dagli stralci della richiamata sentenza delTribunale di Brindisi riportati nel ricorso per cassazione, il giudice civile haescluso la configurabilità di una simulazione relativa soggettiva, ossia diun’interposizione fittizia di persona nell’intestazione delle quote societarie,avendo invece ricondotto la fattispecie in esame al diverso istituto dellainterposizione reale di persona, precisamente quella di natura prettamente“fiduciaria”, con la quale il contribuente, mantenendo la titolarità effettivadelle quote nei periodi d’imposta oggetto di causa, si sarebbe obbligato aritrasferire tale titolarità in favore del fiduciante o di un terzo da questodesignato (Cass. 28/04/2021, n. 11226).Ebbene, si è, in proposito, precisato che l'intestazione fiduciaria dipartecipazioni societarie, pur prevedendo l'obbligo del fiduciario ditrasferirle successivamente al fiduciante, non riguarda il rapporto sociale,originando un'ipotesi di interposizione reale di persona, in virtù della qualel'interposto acquista la titolarità delle azioni o delle quote e, sebbene siatenuto ad osservare un determinato comportamento convenuto inprecedenza con il fiduciante nei rapporti interni con lui, tale obbligo, purpotendo incidere sulle concrete modalità di esercizio dei diritti sociali e diadempimento dei correlati doveri, non comporta alcun effetto nei rapporticon la società o gli altri soci, nei confronti dei quali viene in considerazioneesclusivamente la titolarità formale della partecipazione (Cass.13/09/2019, n. 22903; Cass. 21/03/2016, n. 5507; Cass. 08/09/2015, n.17785).Numero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/20261.7 L’inquadramento della fattispecie in esame in quelladell’intestazione “fiduciaria” di quote sociali comporta che il contribuentenon era un mero “prestanome”, bensì l’effettivo intestatario della quotadel 50%, con conseguente operatività, nei confronti dello stesso, dellapresunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non essendoopponibile all’erario l’accordo intercorso tra il contribuente e l’asseritofiduciante (cfr. Cass. 10/01/2013, n. 433, la quale, sia pure in relazionead altra fattispecie, ha affermato che il titolare di un conto correntebancario si presume, ai fini fiscali, possessore dei redditi rappresentatidalle somme ivi versate, a nulla rilevando che quelle somme siano di fattonella disponibilità di un terzo in virtù di un accordo tra i due che, in quantocostituente una interposizione reale, è inopponibile ai terzi, ivi compresol'erario).Correttamente, quindi, la CTR ha ritenuto irrilevante ladocumentazione invocata dal ricorrente.1.8 Nessuna decisività può, infine, riconoscersi alla sentenza dellaCTP di Padova n. 806/4/14, essendo stata la stessa resa nei confronti disoggetti diversi dall’odierno contribuente.2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistentenell’estraneità del contribuente alla gestione della società partecipata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la CTR omessodi esaminare le prove fornite in grado d’appello, consistenti nelladocumentazione inerente alla causa civile dinanzi al Tribunale di Brindisi(in particolare, i verbali d’udienza contenenti le prove testimoniali) ed allasentenza della CTP di Padova n. 806/4/14.3. Con il terzo motivo si deduce l’omesso accoglimento dell’istanzadi esibizione di documenti in possesso di terzi, ossia i coniugi Solmi-violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c., inNumero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR, inmaniera illogica e contraddittoria, rigettato l’istanza di acquisizione didocumentazione utile ai fini della decisione assumendo che l’onere dellaprova, per superare la presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili, gravava sul contribuente e che questi doveva essere ingrado di fornirla.4. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono inammissibili pervarie ragioni.4.1 In primo luogo, l’inammissibilità discende dal fatto che il vizio dicui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è denunciabile, ai sensidell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c. nella formulazione rationetemporis vigente (applicabile anche all’impugnazione delle sentenze dellaCTR: Cass. 23/10/2024, n. 27547), qualora le sentenze di merito sianofondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. “doppia conforme”),incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, ledue decisioni si fondino su ragioni diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947;Cass. 22/12/2016, n. 26774).Nella specie, a fronte di decisioni di merito dello stesso tenore(rigetto dell’impugnazione degli avvisi di accertamento per carenza dellaprova contraria volta a superare la presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili) e fondate sul medesimo accertamento in fatto, ilcontribuente non ha minimamente precisato, al fine di rendereammissibile il motivo in parte qua, una eventuale diversità delle ragioni difatto poste a base delle medesime.4.2 L’inammissibilità dei motivi discende anche dal rilievo che, comeripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n.83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure – sollevate invece dalNumero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026ricorrente - di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n.22598).Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatonel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U.,07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione chepropone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono del tutto carentinell’articolazione dei motivi in esame, in quanto il ricorrente non indica il“fatto”, inteso come evento storico-naturalistico, dato materiale, episodiofenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n.24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n.5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass.Numero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/202605/03/2014, n. 5133), ma incentra la propria censura sull’omessavalutazione di elementi istruttori, ossia dei documenti prodotti nei gradi dimerito, neppure “decisivi” alla luce di quanto già rilevato in ordine alprimo motivo, sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possaricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. 06/02/2025, n. 2961;Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzioni difensive(Cass. 18/10/2018, n. 26305), e neppure l’omesso esame di elementiistruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 28/12/2024, n. 34787; Cass.20/06/2024, n. 17005).4.3 Anche la doglianza incentrata sul rigetto dell’istanza di esibizionedi documenti in possesso di terzi risulta inammissibile, in quanto ilprovvedimento di cui all'art. 210 c.p.c. è espressione di una facoltàdiscrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito,che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, ono, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formareoggetto di ricorso per cassazione, né per violazione di norma di diritto(Cass. 03/11/2021, n. 31251), né sotto il profilo del difetto di motivazione(Cass. 29/10/2010, n. 22196).Peraltro, l’inammissibilità discende anche dal difetto di specificità sulpunto del ricorso per cassazione, atteso che si fa genericamenteriferimento ai documenti inerenti alle movimentazioni bancarie dellaS.[OSCURATO:SOCIETA]., senza alcuna dettagliata indicazione, ai fini della valutazionedel carattere di “decisività” degli stessi, del loro contenuto, emergendopertanto la natura meramente esplorativa dell’istanza.5. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 33139/2019Numero sezionale 3795/2026Numero di raccolta generale 13752/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro5.600,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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