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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10631/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., in particolare lamentando l'assenza di prova mediante cui poter affermare la penale responsabilità per il delitto di truffa, non è consentito poiché è articolato esclusivamente in fatto e sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti e, pertanto, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove correttamente si considera quale elemento decisivo la titolarità della carta postepay su cui è confluito il profitto del reato, in assenza di una valida spiegazione alternativa), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che correttamente conferma la congruità della pena irrogata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., in particolare lamentando l'assenza di prova mediante cui poter affermare la penale responsabilità per il delitto di truffa, non è consentito poiché è articolato esclusivamente in fatto e sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti e, pertanto, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove correttamente si considera quale elemento decisivo la titolarità della carta postepay su cui è confluito il profitto del reato, in assenza di una valida spiegazione alternativa), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che correttamente conferma la congruità della pena irrogata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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