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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21702/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha revocato la misura della semilibertà applicata a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con nel ricorso si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza tenere nel dovuto e adeguato conto le giustificazioni fornite dal condannato e senza evidenziare le ragioni per le quali il regime non sarebbe più idoneo; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza, facendo specifico riferimento alla condotta tenuta (avere guidato in stato di ebrezza causando un incidente, essere tornato in ritardo e avere omesso di riferire quanto accaduto agli operatori che ne sono venuti a conoscenza solo quando è stata trasmessa la notizia di reato) ha mostrato di avere tenuto conto di tutti gli elementi emersi e ha dato così coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato, allo stato, le proprie conclusioni nei termini dell'inidoneità della misura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Api ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha revocato la misura della semilibertà applicata a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con nel ricorso si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza tenere nel dovuto e adeguato conto le giustificazioni fornite dal condannato e senza evidenziare le ragioni per le quali il regime non sarebbe più idoneo; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza, facendo specifico riferimento alla condotta tenuta (avere guidato in stato di ebrezza causando un incidente, essere tornato in ritardo e avere omesso di riferire quanto accaduto agli operatori che ne sono venuti a conoscenza solo quando è stata trasmessa la notizia di reato) ha mostrato di avere tenuto conto di tutti gli elementi emersi e ha dato così coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato, allo stato, le proprie conclusioni nei termini dell'inidoneità della misura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Api ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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