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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28631/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L. F. 'nato ad I omissis avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Serrao d'Aquino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art 147 cod. pen. e di detenzione domiciliare, ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., proposta nell'interesse di L. F. già in differimento provvisorio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare disposto dal Magistrato di sorveglianza di Roma, il 6 febbraio 2023, per la durata di un anno, in relazione alla pena di cui al provvedimento del 19 settembre 2019, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli, relativamente ai reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e più delitti di detenzione di ingenti quantitativi di stupefacenti. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.

T. Minciarelli, affidando le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo, con cui si deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen., 47-ter, comma 1-ter e 1 lett. c) Ord. pen., nonché vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova.

Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza, già accolta con ordinanza del 6 febbraio 2023 dal Magistrato di sorveglianza, con motivazione carente illogica e contraddittoria se confrontata con gli esiti istruttori in atti, in particolare con la documentazione sanitaria e la relazione del 19 dicembre 2023, i cui contenuti sono sintetizzati nella motivazione riportata per estratto a p. 3 del ricorso.

Il medico legale ha segnalato l'esigenza per il condannato, di mantenere costanti contatti con presidi sanitari territoriali, necessità cui la norma di cui all'art 47-ter, comma 1, lett. c) Ord. pen. riconnette l'applicazione della misura alternativa subordinatamente invocata.

Il provvedimento impugnato sostiene che non ricorrono condizioni di salute incompatibili con il regime detentivo in quanto la patologia cardiaca, dalla quale il condannato è affetto, non necessita di interventi urgenti ma richiede costanti controlli clinico-strumentali.

Si osserva, inoltre, da parte del Tribunale che la patologia diabetica non necessita di insulina, che l'effettuazione di intervento di stenting dell'aorta femorale sinistra non ha ulteriori indicazioni se non l'espletamento di esami da sforzo e controlli di routine.

Si segnala, da parte del Tribunale, inoltre, che la deambulazione è autonoma e che i medici legali hanno affermato che le patologie, pur suscettibili di progressivo peggioramento, devono essere soltanto adeguatamente monitorate con controlli che possono essere effettuati in costanza di detenzione, mediante il ricorso ad esami, visite di controllo e terapie farmacologiche necessarie.

Dunque, si sostiene che le condizioni non sono particolarmente gravi come richiesto, invece, dall'art. 147 cod. pen. e che appaiono compatibili con la detenzione nelle strutture dell'Amministrazione penitenziaria dove sia presente un controllo medico costante e sia assicurata la somministrazione di terapie, in quanto eventuali cure farmacologiche necessarie possono essere assicurate in istituto e possono essere disposti tutti gli eventuali ricoveri e visite in luoghi esterni di cura.

Si sostiene che la relazione sanitaria del 19 dicembre 2023 dà conto del fatto che i sanitari dell'Istituto penitenziario avevano evidenziato l'incompatibilità nelle condizioni di salute con regime detentivo, come riportato a p. 1 dell'ordinanza impugnata.

Sicché, deduce la difesa, sia il contenuto della relazione del dicembre 2023, sia la già accertata impossibilità di gestire L.F. in istituto carcerario, sono dati che confliggono con l'opposto assunto del Tribunale circa la praticabilità intramuraria delle somministrazioni terapeutiche farmacologiche, nonché delle visite e dei ricoveri in luogo esterno di cura.

Si richiama la relazione sanitaria del 18 gennaio 2023, acquisita nella procedura di sorveglianza che sosteneva proprio la categorica impossibilità di praticare, in regime intramurario, i controlli indispensabili e continuativi che, invece, il Tribunale ha ritenuto assicurabili in istituto di pena.

In definitiva, si sostiene che è stato pretermesso, ai fini del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per il differimento pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, un punto delle conclusioni della relazione del 19 dicembre 2023 che aveva dato conto di una situazione clinica incompatibile con il ripristino dello stato di restrizione inframuraria, affermando l'esigenza di contatti costanti con presidi sanitari territoriali, pena l'ingravescenza delle patologie da cui il condannato è risultato affetto.

La stessa relazione, peraltro, dà conto di un progressivo peggioramento e della necessità di costanti controlli clinici strumentali.

Sicché, la motivazione sembra confrontarsi soltanto con una parte del contenuto della relazione, quella descrittiva, senza prendere in considerazione quanto osservato dal sanitario delegato circa il necessario monitoraggio diagnostico, terapeutico e farmacologico, onde evitare il progressivo peggioramento.

Peraltro, detta relazione è stata presa in considerazione soltanto per l'ipotesi del differimento della pena e non per quello della detenzione domiciliare, entrambe richieste con l'originaria istanza.Non è stato analizzato, a parere del ricorrente, il profilo delle cure di cui il condannato possa fruire in regime non custodiale, nonché degli eventuali trattamenti diversi, dotati di efficacia maggiore rispetto a quelli assicurati in ambiente carcerario.

Infine, si deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esame degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Serrao d'Aquino, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'ordinanza è fondata sulla relazione del 19 dicembre 2023, di cui si chiede una non consentita rivalutazione in fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Secondo il provvedimento impugnato, il ricorrente è affetto da esiti di intervento di triplo bypass coronarico, effettuato il 14 dicembre 2022, dopo un periodo di accertamenti prodromici, svolti presso l'ospedale omissis e presso il omissis .

Questi è stato poi trasferito, fino al 17 gennaio 2023, presso una clinica di riabilitazione cardiovascolare.

Il condannato presentava condizioni gravemente scadute, dispnea a riposo, difficoltà della deambulazione, notevole calo ponderale, con necessità di continui contatti con presidi ospedalieri territoriali tanto che i sanitari dell'Istituto penitenziario ne avevano evidenziato l'incompatibilità con il regime carcerario, secondo l'accertamento sanitario risalente al mese di gennaio 2023, a seguito del quale il Magistrato di sorveglianza ha disposto il differimento provvisorio dell'esecuzione della pena, nelle forme della detenzione domiciliare, in data 6 febbraio 2023.

A p. 2 del ricorso si riportano tutte le patologie da cui è affetto il condannato come accertate a seguito di visita domiciliare del 19 dicembre 2023 da parte del medico legale all'uopo delegato. [OSCURATO:PERSONA] osserva che lo stesso Tribunale di sorveglianza dà atto che le patologie da cui l'interessato è affetto sono progressivamente ingravescenti e che le condizioni attuali suggeriscono un costante monitoraggio. 2.Ciò premesso, si rileva che, secondo la previsione di cui all'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena può essere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.Ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., ove ricorra tale presupposto, può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Rv. 281225).

Il rigetto dell'istanza postula, in entrambi i casi, una valutazione di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario al quale è sottoposto.

Si tratta di un giudizio che deve essere effettuato dapprima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento della patologia del detenuto e dell'astratta possibilità di cura, e, poi, in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, non massimata; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, non mass.).

Il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Rv. 260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, Rv. 218229).

Si è precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Rv. 273699).

Peraltro, si ritiene, da parte della giurisprudenza di legittimità, che il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari, nominando un perito (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Rv. 269200).

Infine, va rimarcato che questa Corte ha affermato, in tema di differimento della pena per motivi di salute, che il Tribunale di sorveglianza, ove ritenga che l'invocato rinvio dell'esecuzione non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato (Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, Chilà, Rv. 264894, nella specie quello carcerario, fornito di centro clinico specializzato), deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura in cui ,(J la pena deve essere espiata, in definitiva ponendo in capo al Tribunale un onere diretto non solo all'individuazione concreta della struttura ex art. 11 Ord. pen., ma anche di monitorare la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indica come necessari.

3. Tali essendo i principi cui il [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità, si osserva che la motivazione sulla compatibilità è affidata a stringati argomenti in cui il Tribunale di sorveglianza indica che non emergono attuali condizioni di incompatibilità in quanto la patologia cardiaca, da cui il condannato è affetto, non necessita di interventi urgenti, pur richiedendo costanti controlli clinico- strumentali.

Si rileva, nella motivazione del provvedimento censurato, inoltre, che la patologia diabetica non necessita di insulina e che l'effettuazione del segnalato intervento stenting nell'aorta femorale sinistra non ha ulteriori indicazioni se non l'effettuazione di controlli e di esami da sforzo.

I medici legali, nella documentazione sanitaria di cui il Tribunale rende conto, della quale si contesta anche il travisamento per omissione, hanno affermato, comunque, che le patologie suscettibili di progressivo peggioramento possono essere adeguatamente monitorate, con controlli in costanza di detenzione, segnalando, però, il necessario ricorso a esami e visite di controllo e alla somministrazione di terapie farmacologiche necessarie, oltre a costante monito raggio.

Come dedotto dal ricorrente, si fa riferimento, da parte del Tribunale, con ragionamento generico, alla compatibilità della detenzione nelle strutture dell'amministrazione penitenziaria dove sia eventualmente presente un controllo medico costante.

Tanto, senza precisare se l'istituto ove il detenuto si trova, all'attualità, sia effettivamente dotato di strutture che consentano tale monitoraggio attraverso controllo medico costante e siano assicurati, comunque, ricoveri e cure che sono indicati come necessari dai sanitari, come del resto, riportato dallo stesso Tribunale a p. 2 del provvedimento.

Peraltro, non può essere trascurato il dato, risultante dagli atti richiamati dal difensore come travisati per omissione (cfr. relazione sanitaria del 18 gennaio 2023) che al gennaio 2023, le condizioni di salute del condannato risultavano fortemente scadute e veniva segnalata la necessità di continui contatti con i presidi ospedalieri territoriali, indicando, i sanitari, l'incompatibilità delle condizioni di salute, a quella data, con il regime carcerario.

A fronte di tale condizione, la visita domiciliare praticata il 19 dicembre 2023 presso il domicilio del condannato, di cui rende conto il provvedimento censurato si riporta, comunque, alla documentazione sanitaria e alle visite praticate durante il 2023, sottolineando anche il recente ricovero dal 3 al 5 ottobre 2023 per stenting dell'arteria femorale sinistra, oltre all'intervenuta prenotazione di visite specialistiche per il 2024, giudicando necessario, per le acclarate complessive condizioni, il descritto costante monitoraggio.

La motivazione, poi, è del tutto mancante rispetto alla richiesta di concessione della detenzione domiciliare perché si conclude, in via generale, ritenendo la compatibilità con il regime intramurario senza affrontare la richiesta svolta dall'istante in via subordinata.

3. Segue l'annullamento della ordinanza impugnata per nuovo esame, perché la motivazione sia integrata, secondo i principi indicati nella parte motiva, con libertà di valutazione quanto all'esito da parte del giudice del rinvio.

Va disposto l'oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del condannato che si commentano nel presente provvedimento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L. F. 'nato ad I omissis avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Serrao d'Aquino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art 147 cod. pen. e di detenzione domiciliare, ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., proposta nell'interesse di L. F. già in differimento provvisorio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare disposto dal Magistrato di sorveglianza di Roma, il 6 febbraio 2023, per la durata di un anno, in relazione alla pena di cui al provvedimento del 19 settembre 2019, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli, relativamente ai reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e più delitti di detenzione di ingenti quantitativi di stupefacenti. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. T. Minciarelli, affidando le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo, con cui si deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen., 47-ter, comma 1-ter e 1 lett. c) Ord. pen., nonché vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza, già accolta con ordinanza del 6 febbraio 2023 dal Magistrato di sorveglianza, con motivazione carente illogica e contraddittoria se confrontata con gli esiti istruttori in atti, in particolare con la documentazione sanitaria e la relazione del 19 dicembre 2023, i cui contenuti sono sintetizzati nella motivazione riportata per estratto a p. 3 del ricorso. Il medico legale ha segnalato l'esigenza per il condannato, di mantenere costanti contatti con presidi sanitari territoriali, necessità cui la norma di cui all'art 47-ter, comma 1, lett. c) Ord. pen. riconnette l'applicazione della misura alternativa subordinatamente invocata. Il provvedimento impugnato sostiene che non ricorrono condizioni di salute incompatibili con il regime detentivo in quanto la patologia cardiaca, dalla quale il condannato è affetto, non necessita di interventi urgenti ma richiede costanti controlli clinico-strumentali. Si osserva, inoltre, da parte del Tribunale che la patologia diabetica non necessita di insulina, che l'effettuazione di intervento di stenting dell'aorta femorale sinistra non ha ulteriori indicazioni se non l'espletamento di esami da sforzo e controlli di routine. Si segnala, da parte del Tribunale, inoltre, che la deambulazione è autonoma e che i medici legali hanno affermato che le patologie, pur suscettibili di progressivo peggioramento, devono essere soltanto adeguatamente monitorate con controlli che possono essere effettuati in costanza di detenzione, mediante il ricorso ad esami, visite di controllo e terapie farmacologiche necessarie. Dunque, si sostiene che le condizioni non sono particolarmente gravi come richiesto, invece, dall'art. 147 cod. pen. e che appaiono compatibili con la detenzione nelle strutture dell'Amministrazione penitenziaria dove sia presente un controllo medico costante e sia assicurata la somministrazione di terapie, in quanto eventuali cure farmacologiche necessarie possono essere assicurate in istituto e possono essere disposti tutti gli eventuali ricoveri e visite in luoghi esterni di cura. Si sostiene che la relazione sanitaria del 19 dicembre 2023 dà conto del fatto che i sanitari dell'Istituto penitenziario avevano evidenziato l'incompatibilità nelle condizioni di salute con regime detentivo, come riportato a p. 1 dell'ordinanza impugnata. Sicché, deduce la difesa, sia il contenuto della relazione del dicembre 2023, sia la già accertata impossibilità di gestire L.F. in istituto carcerario, sono dati che confliggono con l'opposto assunto del Tribunale circa la praticabilità intramuraria delle somministrazioni terapeutiche farmacologiche, nonché delle visite e dei ricoveri in luogo esterno di cura. Si richiama la relazione sanitaria del 18 gennaio 2023, acquisita nella procedura di sorveglianza che sosteneva proprio la categorica impossibilità di praticare, in regime intramurario, i controlli indispensabili e continuativi che, invece, il Tribunale ha ritenuto assicurabili in istituto di pena. In definitiva, si sostiene che è stato pretermesso, ai fini del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per il differimento pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, un punto delle conclusioni della relazione del 19 dicembre 2023 che aveva dato conto di una situazione clinica incompatibile con il ripristino dello stato di restrizione inframuraria, affermando l'esigenza di contatti costanti con presidi sanitari territoriali, pena l'ingravescenza delle patologie da cui il condannato è risultato affetto. La stessa relazione, peraltro, dà conto di un progressivo peggioramento e della necessità di costanti controlli clinici strumentali. Sicché, la motivazione sembra confrontarsi soltanto con una parte del contenuto della relazione, quella descrittiva, senza prendere in considerazione quanto osservato dal sanitario delegato circa il necessario monitoraggio diagnostico, terapeutico e farmacologico, onde evitare il progressivo peggioramento. Peraltro, detta relazione è stata presa in considerazione soltanto per l'ipotesi del differimento della pena e non per quello della detenzione domiciliare, entrambe richieste con l'originaria istanza.Non è stato analizzato, a parere del ricorrente, il profilo delle cure di cui il condannato possa fruire in regime non custodiale, nonché degli eventuali trattamenti diversi, dotati di efficacia maggiore rispetto a quelli assicurati in ambiente carcerario. Infine, si deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esame degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Serrao d'Aquino, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'ordinanza è fondata sulla relazione del 19 dicembre 2023, di cui si chiede una non consentita rivalutazione in fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Secondo il provvedimento impugnato, il ricorrente è affetto da esiti di intervento di triplo bypass coronarico, effettuato il 14 dicembre 2022, dopo un periodo di accertamenti prodromici, svolti presso l'ospedale omissis e presso il omissis . Questi è stato poi trasferito, fino al 17 gennaio 2023, presso una clinica di riabilitazione cardiovascolare. Il condannato presentava condizioni gravemente scadute, dispnea a riposo, difficoltà della deambulazione, notevole calo ponderale, con necessità di continui contatti con presidi ospedalieri territoriali tanto che i sanitari dell'Istituto penitenziario ne avevano evidenziato l'incompatibilità con il regime carcerario, secondo l'accertamento sanitario risalente al mese di gennaio 2023, a seguito del quale il Magistrato di sorveglianza ha disposto il differimento provvisorio dell'esecuzione della pena, nelle forme della detenzione domiciliare, in data 6 febbraio 2023. A p. 2 del ricorso si riportano tutte le patologie da cui è affetto il condannato come accertate a seguito di visita domiciliare del 19 dicembre 2023 da parte del medico legale all'uopo delegato. [OSCURATO:PERSONA] osserva che lo stesso Tribunale di sorveglianza dà atto che le patologie da cui l'interessato è affetto sono progressivamente ingravescenti e che le condizioni attuali suggeriscono un costante monitoraggio. 2.Ciò premesso, si rileva che, secondo la previsione di cui all'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena può essere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.Ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., ove ricorra tale presupposto, può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Rv. 281225). Il rigetto dell'istanza postula, in entrambi i casi, una valutazione di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario al quale è sottoposto. Si tratta di un giudizio che deve essere effettuato dapprima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento della patologia del detenuto e dell'astratta possibilità di cura, e, poi, in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, non massimata; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, non mass.). Il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Rv. 260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, Rv. 218229). Si è precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Rv. 273699). Peraltro, si ritiene, da parte della giurisprudenza di legittimità, che il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari, nominando un perito (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Rv. 269200). Infine, va rimarcato che questa Corte ha affermato, in tema di differimento della pena per motivi di salute, che il Tribunale di sorveglianza, ove ritenga che l'invocato rinvio dell'esecuzione non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato (Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, Chilà, Rv. 264894, nella specie quello carcerario, fornito di centro clinico specializzato), deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura in cui ,(J la pena deve essere espiata, in definitiva ponendo in capo al Tribunale un onere diretto non solo all'individuazione concreta della struttura ex art. 11 Ord. pen., ma anche di monitorare la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indica come necessari. 3. Tali essendo i principi cui il [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità, si osserva che la motivazione sulla compatibilità è affidata a stringati argomenti in cui il Tribunale di sorveglianza indica che non emergono attuali condizioni di incompatibilità in quanto la patologia cardiaca, da cui il condannato è affetto, non necessita di interventi urgenti, pur richiedendo costanti controlli clinico- strumentali. Si rileva, nella motivazione del provvedimento censurato, inoltre, che la patologia diabetica non necessita di insulina e che l'effettuazione del segnalato intervento stenting nell'aorta femorale sinistra non ha ulteriori indicazioni se non l'effettuazione di controlli e di esami da sforzo. I medici legali, nella documentazione sanitaria di cui il Tribunale rende conto, della quale si contesta anche il travisamento per omissione, hanno affermato, comunque, che le patologie suscettibili di progressivo peggioramento possono essere adeguatamente monitorate, con controlli in costanza di detenzione, segnalando, però, il necessario ricorso a esami e visite di controllo e alla somministrazione di terapie farmacologiche necessarie, oltre a costante monito raggio. Come dedotto dal ricorrente, si fa riferimento, da parte del Tribunale, con ragionamento generico, alla compatibilità della detenzione nelle strutture dell'amministrazione penitenziaria dove sia eventualmente presente un controllo medico costante. Tanto, senza precisare se l'istituto ove il detenuto si trova, all'attualità, sia effettivamente dotato di strutture che consentano tale monitoraggio attraverso controllo medico costante e siano assicurati, comunque, ricoveri e cure che sono indicati come necessari dai sanitari, come del resto, riportato dallo stesso Tribunale a p. 2 del provvedimento. Peraltro, non può essere trascurato il dato, risultante dagli atti richiamati dal difensore come travisati per omissione (cfr. relazione sanitaria del 18 gennaio 2023) che al gennaio 2023, le condizioni di salute del condannato risultavano fortemente scadute e veniva segnalata la necessità di continui contatti con i presidi ospedalieri territoriali, indicando, i sanitari, l'incompatibilità delle condizioni di salute, a quella data, con il regime carcerario. A fronte di tale condizione, la visita domiciliare praticata il 19 dicembre 2023 presso il domicilio del condannato, di cui rende conto il provvedimento censurato si riporta, comunque, alla documentazione sanitaria e alle visite praticate durante il 2023, sottolineando anche il recente ricovero dal 3 al 5 ottobre 2023 per stenting dell'arteria femorale sinistra, oltre all'intervenuta prenotazione di visite specialistiche per il 2024, giudicando necessario, per le acclarate complessive condizioni, il descritto costante monitoraggio. La motivazione, poi, è del tutto mancante rispetto alla richiesta di concessione della detenzione domiciliare perché si conclude, in via generale, ritenendo la compatibilità con il regime intramurario senza affrontare la richiesta svolta dall'istante in via subordinata. 3. Segue l'annullamento della ordinanza impugnata per nuovo esame, perché la motivazione sia integrata, secondo i principi indicati nella parte motiva, con libertà di valutazione quanto all'esito da parte del giudice del rinvio. Va disposto l'oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del condannato che si commentano nel presente provvedimento. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generali
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