CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 1983
Cassazione n. 38010/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/06/1983 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Suprema Corte di cassazione, con cui ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza in data 14 dicembre 2020, giudicando ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6, L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.) rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano che aveva disposto il trattenimento di una missiva, disponendone il non inoltro al detenuto [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza anzidetto, nel disattendere le censure di parte reclamante, ha ritenuto, per quanto di interesse in questa sede, che la disposizione di trattenimento, impartita dal Magistrato di sorveglianza, correttamente non fosse stata notificata all'interessato, essendo sufficiente che questi avesse notizia della misura adottata. Non risultava violato, per altro verso, il diritto di difesa del detenuto, per il fatto che questi non potesse conoscere le ragioni del provvedimento. Si era, peraltro, al cospetto di una missiva che, per provenienza e contenuto, non avrebbe consentito, al riguardo, alcuna diversa decisione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce, con il ministero del difensore di fiducia, essenzialmente tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 18-ter e 14-ter L. 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. I provvedimenti del Magistrato di sorveglianza, osserva, sono soggetti all'obbligo di motivazione, viepiù pregnante allorquando vengano in rilievo diritti costituzionalmente garantiti come quelli di cui all'art. 15 Cost. Nel caso di specie, la motivazione del Magistrato di sorveglianza era stata effettuata, senza considerare la vicenda concreta, su un modello prestampato e il Tribunale di sorveglianza aveva provveduto alla integrazione di essa richiamando la nota dell'ufficio censura, così pregiudicando il concreto esercizio del diritto di difesa del detenuto. 2.2. Con il secondo motivo si lamentala violazione di legge, in relazione alle norme indicate, per la mancata notifica del provvedimento del Magistrato di sorveglianza. La sola indicazione del trattenimento con la dicitura di "non inoltro" e con indicazione dei numeri di procedimento precludeva al detenuto, in concreto, il diritto di impugnazione e di difesa, non potendo egli sviluppare in pienezza il suo diritto di reclamo avverso il contenuto del provvedimento.Il detenuto era stato costretto a reclamare il provvedimento senza conoscere il mittente, il tenore delle frasi incriminate, la motivazione del trattenimento e il contenuto del provvedimento del magistrato di sorveglianza. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni di legge in relazione all'art. 15 Cost. Pur non sussistendo obbligo per il Magistrato di sorveglianza di indicare le frasi criptiche sussisteva, si assume, un obbligo di motivazione che, in via logica, spiegasse, almeno perché si fosse ritenuto il rischio di comunicazioni pericolose per l'ordine e la sicurezza, così vietando l'inoltro della corrispondenza. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato si caratterizzava per una totale assenza di riferimenti concreti e di ogni tentativo di bilanciamento in punto di esigenze motivazionali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto si passa a esporre. 2. L'art. 18-ter Ord. pen., che disciplina le limitazioni e i controlli attuabili sulla corrispondenza dei detenuti e degli internati, prevede espressamente, al comma 5, che l'autorità giudiziaria che ha disposto il visto di controllo, qualora all'esito di quest'ultimo ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata, ne dispone il trattenimento; la stessa disposizione, ribadita dall'art. 38, comma 10, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, stabilisce, inoltre, che l'interessato venga di ciò immediatamente informato. Ancorché si tratti di requisito non espressamente indicato da tale normativa, la giurisprudenza di questa Corte non dubita che il provvedimento di trattenimento, che incide sul diritto costituzionale di libertà della corrispondenza, debba essere motivato, a norma dell'art. 15, secondo comma, Cost.Si precisa che l'esistenza di una motivazione, la quale deve tener conto del bilanciamento tra ragioni che militano per l'ostensione e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di sicurezza, deve fondarsi su elementi concreti, anche di natura presuntiva, da cui ricavare il rischio di compromissione delle esigenze stesse, tali da condizionare la legittimità stessa della decisione (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472). Se una motivazione del trattenimento, ancorché adattata al peculiare contesto, è dunque necessaria, appare chiaro che il detenuto, inciso dalla misura, sia il primo e naturale destinatario di essa e il provvedimento che la racchiude debba poter giungere interamente a sua conoscenza, non potendo la formula legale essere intesa come obbligo di limitare l'informativa al solo contenuto dispositivo del medesimo provvedimento. Ciò è maggiormente evidente in chiave di interpretazione sistematica. Il menzionato comma 5 dell'art. 18-ter Ord. pen. deve essere, infatti, letto congiuntamente al successivo comma 6, il quale attribuisce all'interessato il diritto di reclamo giurisdizionale. Esso reclamo, come tutti i reclami penitenziari (Sez. 1, n. 15982 del 17/09/2013, dep. 2014, Greco, Rv. 261989-01; Sez. 1, n. 14542 del 24/01/2006, Episcopo, Rv. 233940-01), e, come si ritiene, in particolare, per il reclamo ex art. 14-ter Ord. pen. (da assimilare, a tutti gli effetti, a una impugnazione: Sez. 1, n. 1781 del 25/03/1998, Pianese, Rv. 211028-01), specificamente richiamato dall'art. 18, comma 6, deve essere motivato, a pena d'inammissibilità. La formulazione dei motivi di reclamo non può logicamente prescindere dall'anticipata, e adeguata, cognizione delle ragioni che sono alla base della decisione che, con tale mezzo, si intende impugnare. Affinché la cognizione assuma crismi d'effettività occorre, invero, che il detenuto abbia la possibilità di prendere visione della decisione stessa o per il tramite della sua integrale notificazione o almeno consentendo - come ritenuto da: Sez. 1, n. 14871 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 278978, in caso esattamente sovrapponibile - di ottenerne il rilascio di copia, una volta informato della sua esistenza. 3. Ciò premesso il ricorso va accolto. La motivazione del provvedimento di reiezione del reclamo non è adeguata e, soprattutto, non è in linea con gli orientamenti già delineati della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: in tema ordinamento penitenziario, al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità delle ragioni del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previsto dall'art. 18-ter, comma quinto, ord. pen., deve essere garantita la possibilità di prendere visione del provvedimento stesso, tramite la sua integrale notifica al detenuto, ovvero consentendogli di ottenerne il rilascio di copia, una volta informato della sua adozione (Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino G., Rv. 279638; Conforme rv. 278978). Nella specie non risulta che al detenuto sia stata garantita detta forma di conoscenza o di partecipazione procedimentale, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.