Risultati per «risarcimento del danno responsabilità civile»
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 15/2025

ECLI:EU:C:2025:248
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0021

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 3 aprile 2025 ( 1 ) Causa C‑21/24 CP contro

[OSCURATO:PERSONA], S.A.

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza (Tribunale di commercio n. 1 di Saragozza, Spagna)] «Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Principio di effettività – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Applicazione su iniziativa dei privati ( private enforcement ) – Trasposizione tardiva della direttiva – Applicazione nel tempo – Articolo 10 – Termine di prescrizione – Norme dettagliate sul dies a quo – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno – Sentenza C‑605/21, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) – Pubblicazione della decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza (ANC) sul suo sito web – Effetto vincolante di una decisione di un’ANC non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione fino alla data in cui tale decisione diviene definitiva»

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE, alla luce del principio di effettività.

Essa è stata presentata nell’ambito di una controversia tra CP, una persona fisica, e la [OSCURATO:PERSONA], S.A. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») in merito a un’azione per il risarcimento del danno asseritamente subito a causa di una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 1 della Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (legge 15/2007 sulla tutela della concorrenza), del 3 luglio 2007, accertata dalla [OSCURATO:PERSONA] de los Mercados y la Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza; in prosieguo: la «CNMC»), che è stata commessa da diverse imprese, tra cui la [OSCURATO:PERSONA].

2. La presente causa si inserisce nel solco delle cause della Corte riguardanti i termini di prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione e, in particolare, la determinazione del dies a quo ( 2 ) di tali termini ( 3 ).

Tuttavia, il caso di specie si differenzia dalle suddette cause in quanto l’azione per il risarcimento del danno è stata intentata a seguito di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza (ANC) pubblicata sul sito Internet della medesima, e non a seguito di una decisione della Commissione europea, la cui sintesi è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

I. Quadro normativo A. Diritto dell’Unione europea

3. L’articolo 9 della direttiva 2014/104/UE ( 4 ), rubricato «Effetto delle decisioni nazionali», dispone quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una decisione definitiva ai sensi del paragrafo 1 adottata in un altro Stato membro possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di prova prima facie , del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti.

3. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle giurisdizioni nazionali di cui all’articolo 267 TFUE».

4. Ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, rubricato «Termini di prescrizione»: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno.

Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze in cui il termine è interrotto o sospeso.

2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno; c) dell’identità dell’autore della violazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se [una ANC] interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno.

La sospensione termina non prima di un anno dopo il momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo».

II. Fatti all’origine della controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

5. Il 23 luglio 2015, la CNMC ha adottato una decisione nella causa S/0482/13, Fabricantes de Automóviles (Produttori di automobili), con la quale ha constatato che la condotta consistente nello scambio di informazioni commercialmente sensibili tra diverse imprese, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], conclusasi nel 2013, era contraria all’articolo 101 TFUE e all’articolo 1 della legge 15/2007.

6. Il 28 luglio 2015 la CNMC ha emesso un comunicato stampa al riguardo.

7. Il 15 settembre 2015 la decisione della CNMC è stata pubblicata sul sito Internet ufficiale di tale commissione.

8. Detta decisione è stata oggetto di numerosi ricorsi di annullamento proposti dagli autori della presunta violazione, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], ma è stata confermata dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) nel 2021.

9. Nel marzo 2023 CP ha intentato un’azione per il risarcimento del danno conseguente a tale decisione (detta azione «follow-on» per il risarcimento del danno) volta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno asseritamente subito da CP a seguito dell’acquisto di un veicolo il cui prezzo sarebbe stato influenzato dalla condotta anticoncorrenziale riscontrata dalla CNMC.

10. Nella sua replica la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che tale azione sarebbe prescritta.

Secondo tale società, in forza delle norme sulla prescrizione del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile) applicabili nel caso di specie il termine di prescrizione di un anno inizia a decorrere dal momento in cui la persona lesa viene a conoscenza del comportamento illecito di cui trattasi.

Nel caso di specie, in considerazione del fatto che: i) il 15 settembre 2015 la CNMC ha pubblicato sul suo sito Internet ufficiale il testo completo della decisione; ii) la CNMC ha inoltre emesso un comunicato stampa al riguardo; e iii) vi è stata un’ampia diffusione nei media nazionali del caso oggetto di tale decisione, CP non può sostenere di non aver avuto conoscenza delle informazioni necessarie alla proposizione della sua azione per il risarcimento del danno.

Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], poiché non è necessario che tale decisione diventi definitiva affinché il termine di prescrizione inizi a decorrere, si può ritenere che tale termine sia iniziato a decorrere il 15 settembre 2015.

11. Il giudice del rinvio afferma di aver precedentemente ritenuto che azioni come quella oggetto del procedimento principale fossero prescritte e che, di conseguenza, la presente azione avrebbe dovuto essere intentata a partire dalla data di pubblicazione della decisione della CNMC, vale a dire dal 15 settembre 2015, senza attendere che questa diventasse definitiva.

12. In sostanza, il giudice del rinvio ritiene che il termine di prescrizione non possa iniziare a decorrere prima che la persona lesa sia a conoscenza o si possa presumere che sia a conoscenza: a) dell’esistenza della violazione; b) dell’esistenza del danno; c) del nesso di causalità fra questi due; e d) dell’identità dell’autore della violazione.

13. Al contrario, secondo la decisione di rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA] de Zaragoza (Corte provinciale, Saragozza, Spagna), nel pronunciarsi su una precedente sentenza del giudice del rinvio, ha adottato un approccio diverso nel fissare il dies a quo .

Secondo la sentenza di detto giudice di grado superiore, il dies a quo da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione di un’azione per il risarcimento del danno deve essere calcolato dal momento in cui la decisione della CNMC è diventata definitiva a seguito di una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema) del giugno 2021.

14. In tali circostanze, lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza (Tribunale di commercio n. 1 di Saragozza, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se esista, nel diritto dell’Unione, un fondamento giuridico per distinguere tra la possibilità e l’obbligo di intentare l’azione per il risarcimento del danno per una violazione del diritto della concorrenza o, al contrario, una volta che la persona lesa sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza tanto del fatto che ha subito un danno a causa di tale violazione, quanto dell’identità dell’autore della stessa, tale persona debba intentare l’azione in parola e il termine di prescrizione inizia a decorrere. 2) Se, per intentare un’azione per il risarcimento del danno dinanzi all’autorità giudiziaria, si debba attendere che la sanzione sia divenuta definitiva in sede giurisdizionale o se, al contrario, qualora la decisione della [ANC], pubblicata integralmente, contenga l’identità degli autori della violazione di cui trattasi, la sua durata esatta e i prodotti interessati da tale violazione, debba ritenersi che l’azione per il risarcimento del danno possa essere intentata dinanzi al giudice e che il termine di prescrizione inizi a decorrere. 3) Se, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, la pubblicazione della sanzione integrale sul sito Internet ufficiale e pubblico della [ANC] debba essere equiparata alla pubblicazione della sintesi della decisione della [Commissione] nella [ Gazzetta ufficiale ], tenuto conto che la pubblicazione delle decisioni della [ANC] avviene solo sul sito Internet ufficiale».

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

15. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], il governo spagnolo e la Commissione.

Il 16 gennaio 2025 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale le suddette parti, così come CP, sono state rappresentate.

IV. Valutazione A. Osservazioni preliminari

16. Nella decisione di rinvio non è chiaro se la direttiva 2014/104 e il Real Decreto‑ley 9/2017 (in prosieguo: il «regio decreto‑legge 9/2017») del 26 maggio 2017, che recepisce detta direttiva nel diritto spagnolo, siano applicabili ratione temporis al procedimento principale.

Il regio decreto‑legge 9/2017 è entrato in vigore il 27 maggio 2017 ( 5 ).

17. Al fine di determinare l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 10 della direttiva 2014/104, che stabilisce norme sulla prescrizione nei casi di applicazione su iniziativa dei privati («private enforcement»), è necessario «verificare se la situazione di cui al procedimento principale fosse acquisita prima della scadenza del termine di recepimento della stessa direttiva o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di tale termine» ( 6 ).

18. Sebbene il giudice del rinvio sia parco di informazioni circa il quadro giuridico nazionale applicabile alle questioni pregiudiziali, si può dedurre dalla decisione di rinvio che, prima del recepimento della direttiva 2014/104, nell’ordinamento giuridico spagnolo il termine di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza era disciplinato dal regime generale applicabile alla responsabilità civile extracontrattuale e, pertanto, ammontava a un anno.

19. Certamente, nel caso di specie l’azione per il risarcimento del danno di cui al procedimento principale è stata intentata nel marzo 2023, vale a dire successivamente tanto alla data limite di recepimento della direttiva 2014/104 nell’ordinamento giuridico interno quanto alla data in cui quest’ultima è stata infine recepita.

Allo stesso tempo, il giudice del rinvio ritiene che il termine di prescrizione per il procedimento principale sarebbe dovuto iniziare a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione della CNMC sul proprio sito Internet, ossia il 15 settembre 2015.

In altre parole, tale data è anteriore all’applicazione ratione temporis di detta direttiva.

20. Inoltre, nel caso della [OSCURATO:PERSONA], la violazione è cessata nell’agosto 2013, vale a dire prima della scadenza del termine di recepimento previsto dall’articolo 21 della direttiva 2014/104 (fissato al 27 dicembre 2016), e prima dell’entrata in vigore del regio decreto‑legge 9/2017.

21. Di conseguenza, in base al regime transitorio di detta direttiva (articolo 22, paragrafo 1) e del regio decreto‑legge 9/2017 (articolo 3 e prima disposizione transitoria), che prevedono l’irretroattività delle loro disposizioni sostanziali, la direttiva di cui trattasi e le relative disposizioni del regio decreto‑legge 9/2017, in generale, non sembrano essere applicabili ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale, ed è opportuno basarsi direttamente sul Trattato FUE.

22. Inoltre, osservo che il giudice del rinvio non menziona, nelle questioni pregiudiziali, alcuna disposizione specifica del diritto dell’Unione di cui chieda l’interpretazione.

Tuttavia, dalla decisione di rinvio si evince che il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire l’interpretazione dell’articolo 101 TFUE in relazione ai termini di prescrizione con riferimento alle azioni «follow‑on» per il risarcimento del danno in un caso in cui la violazione del diritto della concorrenza dell’Unione sia stata accertata mediante una decisione di una ANC.

B. Sulla ricevibilità della prima questione pregiudiziale

23. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se esista una base giuridica nel diritto dell’Unione per una distinzione tra la possibilità (il diritto) e l’obbligo di intentare un’azione per risarcimento del danno in relazione a una violazione del diritto della concorrenza.

24. A mio avviso, tale questione è ipotetica, in quanto, secondo la giurisprudenza, non è «“necessaria” al fine di consentire al giudice del rinvio di “emanare la sua sentenza” nella causa della quale è investito» ( 7 ).

25. Il ricorrente nel procedimento principale ha infatti intentato un’azione per il risarcimento del danno e, pertanto, ha già esercitato il suo diritto di chiedere un risarcimento a seguito di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione.

Inoltre, come sottolinea il governo spagnolo, i dubbi del giudice del rinvio su tale questione sembrano derivare interamente dalla linea di ragionamento di una parte della giurisprudenza nazionale che non è sufficientemente collegata con il diritto dell’Unione, ma rientra unicamente nell’ambito del diritto spagnolo ( 8 ).

26. Inoltre, sussistono taluni dubbi sulla ricevibilità della prima questione pregiudiziale anche dal punto di vista del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in quanto l’ordinanza di rinvio non contiene un’esposizione precisa delle ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio a proporre tale questione.

Infatti, «è indispensabile che la decisione di rinvio contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale» ( 9 ).

27. Infine, i dubbi di cui sopra si riflettono anche nelle osservazioni delle parti.

In sostanza, né la [OSCURATO:PERSONA], né il governo spagnolo né la Commissione hanno presentato osservazioni sulla prima questione.

Dette parti propongono invece di riformulare le tre questioni pregiudiziali e di affrontarle congiuntamente.

28. La prima questione dovrebbe di conseguenza essere dichiarata irricevibile.

29. In ogni caso, si può notare che l’articolo 101 TFUE conferisce un diritto – e non impone un obbligo – ad una parte lesa di invocare la nullità di un accordo o di una pratica vietata ai sensi di tale articolo, al fine di richiedere il risarcimento del danno.

Tuttavia, una volta che tale parte decide di intentare un’azione legale per danni, essa è tenuta a rispettare le norme pertinenti, come quelle relative ai termini di prescrizione.

Affinché una siffatta parte possa soddisfare detti obblighi e beneficiare del diritto conferito dal diritto dell’Unione, le norme che disciplinano i termini di prescrizione devono risultare precise, chiare e prevedibili ( 10 ).

La mia analisi delle questioni pregiudiziali seconda e terza affronterà tali argomenti in dettaglio.

C. Sulle questioni seconda e terza

30. In via preliminare ricordo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, «nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito» ( 11 ).

31. Con le questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente e riformulare, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in primo luogo, se l’articolo 101 TFUE e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, ai sensi della quale il termine di prescrizione – applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per una violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione, accertata con una decisione della ANC (azione «follow‑on» per il risarcimento del danno) – non inizia a decorrere prima della data in cui tale decisione : a) sia diventata definitiva , se del caso, dopo la sua conferma da parte dei giudici nazionali competenti ( 12 ); e/o b) sia stata pubblicata sul sito Internet di detta ANC, ma non sia ancora diventata definitiva .

A tal riguardo il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’approccio della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (relativa alle azioni «follow‑on» basate su decisioni della Commissione, una sintesi delle quali è pubblicata nella Gazzetta ufficiale) possa essere trasposto a una fattispecie come quella di cui al procedimento principale (relativa alle decisioni dell’ANC pubblicate solo sul sito Internet di quest’ultima).

1. Introduzione

32. La Corte ha chiarito che «è sempre consentito ad un’impresa, che si ritiene lesa da un comportamento anticoncorrenziale, far valere dinanzi ai giudici nazionali (...) i diritti che essa deriva dagli articoli [101, paragrafo 1, e 102 TFUE], i quali producono effetti diretti nei rapporti tra singoli» ( 13 ).

33. A tal riguardo, «la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se per chiunque risultasse impossibile chiedere il risarcimento del danno causatogli da una violazione del diritto della concorrenza» ( 14 ).

34. Inoltre, «[i]l diritto di chiunque di chiedere il risarcimento di un tale danno rafforza il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare i comportamenti, spesso dissimulati, idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza, contribuendo in tal modo al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione» ( 15 ).

35. Al fine di garantire l’efficacia pratica delle regole di concorrenza, è indispensabile che sia il regime dell’applicazione da parte dell’autorità pubblica (detto anche «public enforcement») sia il regime dell’applicazione su iniziativa dei privati («private enforcement») si sviluppino nel modo migliore possibile ( 16 ).

In tal senso, nel contesto della politica dell’Unione in materia di concorrenza, le azioni di applicazione da parte dell’autorità pubblica e quelle su iniziativa dei privati «dovrebbero essere considerate come un sistema integrato in cui numerosi fattori contribuiscono agli obiettivi complementari di dissuasione e di compensazione [traduzione libera]» ( 17 ).

36. La Corte, con riferimento all’articolo 47 della Carta, precisa che «[o]gni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo , alle condizioni previste in tale articolo» ( 18 ).

La Corte ha inoltre sottolineato che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono (...) tenuti ad assicurare, in ogni caso , il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di detti diritti quale garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta» ( 19 ).

37. Più specificamente, in assenza di normativa dell’Unione in materia, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/104, «spetta all’ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE, sempreché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività» ( 20 ).

38. Tuttavia, ai fini dell’esame delle questioni pregiudiziali seconda e terza, occorre tener conto soltanto del principio di effettività, essendo questo, infatti, l’unico principio a cui fa riferimento il giudice del rinvio.

39. Per quanto riguarda detto principio, la Corte ha affermato, in primo luogo, che «le norme applicabili alle azioni dirette a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dall’effetto diretto del diritto dell’Unione non (...) devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione» ( 21 ).

In secondo luogo, «le norme nazionali applicabili nel settore del diritto della concorrenza non devono pregiudicare l’applicazione effettiva degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE e devono essere adattate alle peculiarità delle cause in tale settore, le quali richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica» ( 22 ).

40. A tal proposito, occorre tenere conto del fatto che le azioni per il risarcimento del danno richiedono, di norma, una complessa analisi fattuale ed economica della circostanza che le controversie riguardanti violazioni del diritto della concorrenza sono caratterizzate, di norma, da un’asimmetria informativa a scapito della persona lesa ( 23 ).

41. Per quanto riguarda la determinazione del dies a quo del termine di prescrizione nelle azioni per il risarcimento del danno, la Corte ha ritenuto che debbano essere soddisfatte due condizioni cumulative, ossia i) la cessazione della violazione della legge sulla concorrenza (l’elemento oggettivo) e ii) la conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno (l’elemento soggettivo) ( 24 ).

42. La condizione i) sembra essere stata soddisfatta nel caso di cui trattasi, atteso che dai documenti presentati alla Corte risulta che la violazione nel procedimento principale è terminata nell’agosto 2013.

Il disaccordo tra le parti riguarda la condizione ii) , ossia i requisiti che devono essere soddisfatti per concludere che la persona lesa è a conoscenza delle informazioni indispensabili che le consentono di promuovere un’azione per il risarcimento del danno.

43. È alla luce di tali osservazioni introduttive che verranno esaminate le questioni pregiudiziali seconda e terza.

2. Sulla distinzione tra azioni «stand-alone» e «follow-on»

44. Come già affermato in precedenza, il diritto della parte lesa di chiedere un risarcimento per il danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza è conferito a tale parte direttamente dal Trattato FUE, e spetta ai giudici nazionali garantire un’effettiva applicazione delle norme di tale trattato e, in particolare, del suo articolo

101. Tuttavia, non tutte le azioni di «private enforcement» condividono le stesse caratteristiche.

È opportuno, pertanto, iniziare chiarendo l’importante distinzione che esiste tra i due tipi di azioni di «private enforcement», ossia le «azioni autonome» (o «azioni stand‑alone») e le «azioni a catena» (o «azioni follow‑on») ( 25 ).

45. In un’azione «stand‑alone», un giudice nazionale si pronuncia sull’azione per il risarcimento del danno in una situazione in cui non esiste una decisione definitiva da parte dell’autorità garante della concorrenza competente ( 26 ), relativa agli stessi fatti ( 27 ), e in cui l’onere della prova grava interamente sulla parte lesa.

In tal caso la questione al centro del caso di specie – ossia il rapporto tra il dies a quo del termine di prescrizione e la decisione dell’autorità garante della concorrenza competente – non è rilevante, atteso che la parte lesa che richiede un risarcimento non intende invocare le conclusioni di tale autorità.

46. Se la parte lesa ha scelto di intraprendere un’azione «stand‑alone», non è obbligata ad attendere l’esito dell’eventuale indagine pubblica, né deve ritardare l’azione per il risarcimento del danno fino a quando la decisione di un’ANC diventi definitiva e pienamente esecutiva ai sensi della legge nazionale applicabile.

In linea di principio, le azioni «stand‑alone» sono più gravose per le parti lese e, come affermato dall’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dell’onere probatorio piuttosto pesante probabilmente gravante su qualsiasi ricorrente in azioni di diritto privato «autonome» per violazioni del diritto della concorrenza, in pratica tali azioni saranno presumibilmente rare ( 28 ).

47. Al contrario, nelle azioni «follow‑on», le parti lese si basano su una decisione esistente dell’autorità garante della concorrenza competente, sia essa un’ANC o la Commissione, al fine di ottenere un risarcimento per qualsiasi danno che possano dimostrare di aver subito a causa dell’infrazione.

Di conseguenza, nello scenario attuale, le parti lese che chiedono il risarcimento del danno non devono provare la violazione della concorrenza e l’illegalità dell’accordo o della condotta.

In tal caso, «la maggior parte delle prove necessarie per dimostrare la propria pretesa sarà [già] in possesso dell’autorità in materia di concorrenza [traduzione libera]» ( 29 ).

48. Di conseguenza, è solo nel contesto delle azioni «follow‑on» che diventa rilevante la questione del rapporto tra la decisione di un’autorità garante della concorrenza competente e il dies a quo del termine di prescrizione.

Tale relazione è caratterizzata dal legame che unisce la conoscenza che la parte lesa ha delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno e le conclusioni che possono essere tratte dall’affidamento di tale parte su una decisione dell’autorità garante della concorrenza competente, che contiene informazioni per poter intentare tale azione.

49. Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che CP ha promosso un’azione per il risarcimento del danno dinanzi a un giudice nazionale dopo l’adozione di una decisione dell’ANC.

Nell’atto introduttivo del giudizio, CP si basa sui fatti accertati da tale autorità, che sono stati oggetto di riesame da parte del giudice nazionale competente.

Ne consegue che l’analisi delle modalità per stabilire il dies a quo ai sensi dell’articolo 101 TFUE, alla luce del principio di effettività, deve concentrarsi solo sulle situazioni in cui una parte lesa intraprenda un’azione «follow‑on» in cui detta parte si basa su fatti accertati da un’ANC.

3. Se la soluzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] sia direttamente trasponibile

50. Al fine di determinare il dies a quo del termine di prescrizione nelle azioni «follow‑on» per il risarcimento del danno, la seconda condizione richiede che si accerti che la parte lesa è a conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno (elemento soggettivo) ( 30 ).

51. A tal fine, nella presente sezione delle conclusioni, esaminerò la questione del momento in cui una parte lesa che promuove un’azione «follow‑on» basata su una decisione dell’ANC può essere considerata a conoscenza delle informazioni indispensabili per intentare l’azione per il risarcimento danno, vale a dire, in particolare, le informazioni sull’identità degli autori della violazione di cui trattasi, la sua durata esatta e i prodotti interessati da tale violazione, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

Per rispondere a tale questione, esaminerò tra l’altro se la sentenza [OSCURATO:PERSONA], che tratta delle conseguenze giuridiche attribuite a decisioni della Commissione, possa essere applicata mutatis mutandis a decisioni dell’ANC quali quella oggetto del procedimento principale.

52. È vero che la recente sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Grande Sezione sintetizza la precedente giurisprudenza della Corte sui requisiti relativi al dies a quo del termine di prescrizione per un’azione «follow‑on».

Tuttavia, tale sintesi si basa sulla qualificazione giuridica del legame esistente tra la conoscenza che la parte lesa ha delle informazioni indispensabili, da un lato, e un atto di un’istituzione dell’Unione europea (ossia la decisione della Commissione), dall’altro.

53. Per contro, nel presente caso, l’azione «follow‑on» per il risarcimento del danno è stata promossa sulla base di una decisione dell’ANC , che non è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale nazionale, ma sul sito Internet di tale autorità e che è stata oggetto di diversi ricorsi di annullamento (in altre parole, non era ancora «definitiva»).

54. Occorre pertanto valutare se la sentenza [OSCURATO:PERSONA] – che riguarda gli effetti, sul dies a quo del termine di prescrizione, della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sintesi della decisione della Commissione che constata la violazione di cui alla causa – possa essere trasposta al caso di specie.

55. Nella sentenza più recente di questa corrente giurisprudenziale, la sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha stabilito, in sostanza, che «indipendentemente dal fatto che la decisione della Commissione di cui trattasi sia divenuta definitiva o meno, a partire dalla pubblicazione nella [Gazzetta ufficiale] della sua sintesi e purché la violazione di cui trattasi sia cessata, si può ragionevolmente presumere, in linea di principio, che il danneggiato disponga di tutte le informazioni necessarie per promuovere la sua azione per il risarcimento del danno entro un termine ragionevole» ( 31 ).

56. Per giungere a tale conclusione, la Corte si è basata su una serie di argomenti distinti: i) la pubblicazione della sintesi delle decisioni della Commissione nella Gazzetta ufficiale; ii) la presunzione di legittimità delle decisioni della Commissione ( 32 ); e iii) il fatto che tali decisioni siano vincolanti per le giurisdizioni nazionali, come enunciato nel regolamento n. 1/2003 ( 33 ).

A tal proposito la Corte contrappone il carattere vincolante delle decisioni della Commissione alle «decisioni delle [ANC] [alle quali è attribuito un valore probatorio] solo quando queste ultime sono definitive» ( 34 ).

La Corte si basa anche sulla sufficienza delle informazioni necessarie contenute nella decisione di cui trattasi.

Ciò implica che vi sono principalmente due aspetti della condizione relativa alla conoscenza di una parte lesa.

Da un lato, la parte lesa deve disporre delle informazioni indispensabili per consentire di promuovere un’azione per il risarcimento del danno, comprese quelle relative all’identità dell’autore e all’esistenza della violazione nonché le informazioni necessarie a determinare il danno subito a causa della violazione di cui trattasi.

Dall’altro, il documento contenente tali informazioni deve produrre effetti giuridici specifici per le imprese che hanno partecipato all’intesa e per i danneggiati, nonché per il giudice nazionale dinanzi al quale viene promossa l’azione per il risarcimento del danno.

57. Ciò premesso, la Corte ha inoltre sottolineato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] che «non è escluso che una persona lesa da una violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza possa prendere conoscenza degli elementi indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno ben prima della pubblicazione nella [Gazzetta ufficiale] della sintesi di una decisione della Commissione» ( 35 ).

58. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di specie.

59. Ne consegue che è necessario accertare in quale momento il soggetto danneggiato poteva disporre di informazioni: a) sufficienti per promuovere un’azione per il risarcimento del danno e che meglio perseguissero gli obiettivi del diritto della concorrenza dell’Unione, compreso il diritto di ottenere un risarcimento per il danno subito; b) che godessero della presunzione di legalità, corrispondendo così ai requisiti della certezza del diritto e del principio di effettività; e c) che avessero un valore probatorio dinanzi ai giudici nazionali simile a quello attribuito dal legislatore dell’Unione alle decisioni della Commissione. a) Informazioni sufficienti per promuovere un’azione per il risarcimento del danno e che meglio perseguano gli obiettivi del diritto della concorrenza dell’Unione, compreso il diritto di ottenere un risarcimento per il danno subito

60. Come ricordato dalla Corte, «le controversie relative a violazioni del diritto della concorrenza sono caratterizzate, in linea di principio, da un’asimmetria informativa a scapito del soggetto leso, il che rende più difficile per quest’ultimo ottenere le informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno che per le autorità garanti della concorrenza ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio dei loro poteri di applicare il diritto della concorrenza» ( 36 ).

61. Ai fini delle azioni di «private enforcement», tali informazioni sono sufficienti se tra di esse vi è «la conoscenza da parte del danneggiato [in particolare delle seguenti informazioni:] l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l’esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione nonché l’identità dell’autore di quest’ultima» ( 37 ).

62. Al momento della presentazione del ricorso dinanzi al giudice nazionale, un soggetto danneggiato può ottenere le informazioni necessarie raccolte da un’ANC dal momento in cui la sua decisione viene resa disponibile, indipendentemente dai mezzi utilizzati per renderla pubblica.

Tuttavia, occorre tenere presente che, se la decisione dell’ANC non è ancora definitiva ed è soggetta ad impugnazione dinanzi ai giudici competenti, i fatti e la partecipazione alla presunta condotta saranno contestati.

Come sostenuto dal governo spagnolo durante l’udienza, in base al diritto spagnolo i fatti che caratterizzano l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l’esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione e l’identità dell’autore o degli autori della violazione possono necessariamente cambiare in seguito al controllo giurisdizionale.

Pertanto, finché la decisione dell’ANC non è definitiva, la parte lesa non dispone di informazioni complete relativamente a tutti gli elementi che rendono possibile un’azione «follow-on» per il risarcimento del danno.

63. A mio avviso, la mancanza di informazioni complete e attendibili innesca due fattori di rischio.

In primo luogo, in un caso come quello di cui al procedimento principale, la parte lesa è, in effetti, obbligata a chiedere la sospensione o l’interruzione del termine di prescrizione in attesa dell’esito del controllo giurisdizionale della decisione dell’ANC, il che, come è stato confermato in udienza, è oneroso e richiede tempo ( 38 ).

In secondo luogo, la parte lesa rischia di dover sostenere le spese legali del procedimento in caso di insuccesso o di parziale insuccesso a causa delle modifiche introdotte dal controllo giurisdizionale.

Ciò rischia di scoraggiare le parti lese dal perseguire azioni efficaci di «private enforcement» e di compromettere la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 dello stesso ( 39 ).

64. Dalla giurisprudenza nazionale spagnola [dell’[OSCURATO:PERSONA] de Madrid (Corte provinciale, Madrid, Spagna)] ( 40 ) si evince che, per i soggetti lesi da tale comportamento anticoncorrenziale (ossia, in particolare, i consumatori), agire in via giudiziaria prima che la decisione dell’ANC diventi definitiva comporta «il rischio di un rigetto automatico delle domande presentate» in caso di revoca della decisione, con la conseguenza che il giudice competente condannerà le parti lese alle spese.

In tal senso, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che, in caso di soccombenza parziale dell’attore, «è ragionevole che quest’ultimo sopporti le proprie spese o, almeno, una parte di esse, nonché una parte delle spese comuni» ( 41 ).

65. Inoltre, la decisione di rinvio cita la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema) ( 42 ), secondo la quale i termini di prescrizione devono essere interpretati in modo restrittivo, in quanto non si basano su principi di stretta giustizia bensì sui principi di certezza del diritto e sulla presunzione di rinuncia all’esercizio del diritto di agire in giudizio di una parte.

Pertanto, secondo tale giurisprudenza, il principio dell’indennizzo richiede la conoscenza della piena portata del danno .

Si dovrebbe pertanto tracciare un parallelo con i casi di danno biologico, in cui tale conoscenza non sorge nel momento in cui si subisce il danno, ma solo dopo che il danno si è stabilizzato e gli effetti successivi ad esso sono stati completamente determinati.

66. Ciò detto, la Corte ha stabilito che la parte lesa dispone di tutte le informazioni per promuove un’azione legale «indipendentemente dal fatto che la decisione della Commissione di cui trattasi sia divenuta definitiva o meno» ( 43 ).

Pertanto, la Corte non ha richiesto che il danno sia conosciuto in tutta la sua portata, al fine di compensare l’asimmetria fra la conoscenza della parte lesa e quella dell’autore della violazione.

La Corte si è invece basata su un altro elemento di ponderazione, ossia le conseguenze giuridiche che un atto di un’istituzione dell’Unione produce.

67. Di conseguenza, ritengo che, ai fini delle azioni «follow‑on», la parte lesa abbia il diritto di promuovere un’azione legale, non sulla base di qualsiasi documento ufficiale che contenga le informazioni pertinenti, ma solo qualora detta parte possa invocare una decisione idonea a produrre determinati effetti giuridici.

È solo in tale momento che si deve stabilire il dies a quo del termine di prescrizione.

In altre parole, per compensare le conseguenze dell’asimmetria informativa e alla luce del principio di effettività, la parte lesa dovrebbe avere a disposizione informazioni che, sebbene non complete, siano affidabili e utili a garantire la certezza del diritto. b) Informazioni che godono della presunzione di legalità, pertanto rispondenti ai requisiti di certezza del diritto e al principio di effettività

68. Gli atti delle istituzioni dell’Unione, in linea di principio, si presumono legittimi e «producono pertanto effetti giuridici finché non siano stati annullati o revocati».

Quindi «tutti i soggetti del diritto dell’Unione [devono] riconoscere la piena efficacia di detti atti finché [i giudici dell’Unione] non ne abbia[no] accertato l’illegittimità».

Essi devono inoltre «rispettarne la forza esecutiva finché [un giudice dell’Unione] non abbia stabilito di sospenderne l’esecuzione» ( 44 ).

69. Al contempo, secondo il giudice del rinvio, in base alla legislazione nazionale, il giudice che si occupa di un’azione per il risarcimento del danno promossa a seguito di una decisione della CNMC non ancora divenuta definitiva perché oggetto di un ricorso di annullamento non può essere vincolato dall’accertamento dell’esistenza della violazione di cui trattasi fino a quando tale decisione non sia divenuta definitiva .

Ne consegue che l’atto dell’Unione (la decisione della Commissione) e la decisione dell’ANC – prima che tali atti divengano definitivi – producono effetti giuridici diversi che non sono trascurabili.

70. La giurisprudenza della Corte ha già affrontato gli effetti, sulle azioni «follow‑on» per il risarcimento del danno, delle decisioni delle ANC contenenti un accertamento di una violazione delle norme sulla concorrenza e che sono divenute definitive a seguito di un controllo giurisdizionale.

71. In sostanza, dai punti 62 e 63 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( 45 ), si evince che quando un’ANC ha emesso una decisione che constata un’infrazione delle norme di concorrenza, divenuta definitiva a seguito di controllo giurisdizionale, e quando l’articolo 9 della direttiva 2014/104, che disciplina gli effetti vincolanti di tali decisioni, non è applicabile ratione temporis , tale decisione si presume valida ai fini di un’azione per il risarcimento del danno relativa alla stessa infrazione, fino a prova contraria da parte del convenuto.

72. Una siffatta presunzione non è applicabile a fattispecie come quella di cui procedimento principale in cui, sebbene la decisione dell’ANC sia pubblicata sul sito Internet di detta autorità, non è ancora divenuta definitiva.

Risulta infatti che, in questi casi, tale decisione può servire solo come indicazione dell’esistenza della violazione di cui trattasi, poiché non ha alcun effetto vincolante per il giudice nazionale investito di un’azione per il risarcimento del danno ( 46 ).

73. Dato che la portata della decisione dell’ANC può cambiare sostanzialmente nel corso del procedimento giudiziario e, secondo il giudice del rinvio, l’accertamento dell’esistenza della violazione in tale decisione non è vincolante per il giudice nazionale fino a quando tale decisione non sia divenuta definitiva ( 47 ), è solo questa «fase finale dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE a livello pubblico» ( 48 ) ad avere caratteristiche che «[consentono] di stabilire in modo chiaro, preciso e trasparente il dies a quo del termine di prescrizione, sia per le imprese che hanno preso parte a un cartello sia per i soggetti danneggiati» ( 49 ).

A mio avviso, qualsiasi altra soluzione metterebbe la parte lesa in una posizione significativamente meno favorevole rispetto a quella dell’autore (o degli autori) della violazione, a maggior ragione nei casi in cui la durata del termine di prescrizione è troppo breve rispetto al tempo normalmente necessario per il controllo giurisdizionale della decisione dell’ANC ( 50 ).

74. Come ha sottolineato l’avvocato generale Jääskinen, «occorre tenere in debito conto l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, e i limiti in cui esso fornisce una garanzia supplementare al principio di effettività.

Ai sensi del citato articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a mettere a disposizione i rimedi giurisdizionali “necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”.

In altri termini, alla luce di tale disposizione del Trattato, i requisiti di tutela giurisdizionale effettiva per i diritti derivanti dal diritto dell’Unione sembrano andare oltre la formula classica che menziona l’impossibilità pratica o l’eccessiva difficoltà.

A mio giudizio, ciò significa che i mezzi di ricorso nazionali devono essere accessibili, rapidi e avere costi contenuti » ( 51 ).

75. Nel presente contesto – e anche in considerazione del fatto che i termini di prescrizione costituiscono una limitazione dei diritti delle parti lese, e devono quindi essere interpretati in modo da garantire l’accessibilità, la celerità e l’efficienza in materia di costi richiesti – la Corte dovrebbe dare priorità alla soluzione che è favorevole al principio pro actione .

76. Ciò detto, è parimenti importante cercare il bilanciamento degli interessi della parte lesa con quelli delle altre parti dell’azione di risarcimento.

Dalle informazioni contenute nel fascicolo presentato alla Corte risulta che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 3, della legge 39/2015 sulla procedura amministrativa comune delle autorità pubbliche ( 52 ), l’esecutività delle decisioni della CNMC è automaticamente sospesa a partire dal momento in cui la parte interessata manifesta l’intenzione di avviare un’azione legale contro tali decisioni fino a quando la decisione di cui trattasi non sia divenuta definitiva.

La sospensione potrebbe essere revocata da un giudice solo tramite una decisione esplicita in un procedimento sommario.

77. Sebbene si possa sostenere che una soluzione in base alla quale il dies a quo inizia a decorrere solo dopo che la decisione dell’ANC è divenuta definitiva prolunghi il periodo di incertezza e ritardi la risoluzione finale dell’azione per il risarcimento del danno, dalle informazioni di cui sopra risulta chiaramente che tale ritardo è direttamente collegato al controllo giurisdizionale della decisione dell’ANC.

Durante tale controllo, lo status dell’impresa di cui trattasi viene sospeso e, sotto tale profilo, potrebbe risultare vantaggioso per la difesa dell’autore della violazione in un’azione per il risarcimento del danno attendere che la decisione dell’ANC divenga definitiva.

In ogni caso, il carattere definitivo dello status dell’autore della violazione integrerebbe l’applicazione effettiva del principio di certezza del diritto.

78. Ne consegue che il dies a quo del termine di prescrizione fissato alla data in cui la decisione dell’ANC diviene definitiva è più favorevole alla certezza del diritto e al principio di effettività delle azioni per il risarcimento del danno e, in linea di principio, tale soluzione va a vantaggio sia dei ricorrenti che dei convenuti.

Si deve infatti sottolineare che la certezza del diritto è proprio lo scopo per il quale vengono imposti termini di prescrizione.

79. Nelle sue osservazioni la Commissione sostiene che la decorrenza del termine di prescrizione o i) quando la decisione della CNMC viene pubblicata, anche se è stata impugnata e non è ancora definitiva, oppure ii) quando tale decisione diviene definitiva, è in grado di soddisfare i requisiti imposti dal diritto dell’Unione.

80. Sulla base della mia analisi di cui sopra, ritengo che la soluzione i) rischi di pregiudicare gli obiettivi dell’articolo 101 TFUE e il principio di effettività per quanto riguarda il buon funzionamento del «private enforcement» nell’Unione europea.

81. Se si seguisse tale soluzione, il dies a quo sarebbe fissato alla data di pubblicazione della decisione della CNMC sul sito web di tale autorità (15 settembre 2015).

Il termine di prescrizione di un anno, allora applicabile in Spagna, sarebbe iniziato a decorrere e sarebbe scaduto prima della data effettiva di recepimento della direttiva 2014/104 (27 dicembre 2016).

Ciò implicherebbe che l’articolo 10 di tale direttiva, che stabilisce le regole sui termini di prescrizione, non sarebbe applicabile alla fattispecie di cui al procedimento principale e la parte lesa non potrebbe fare affidamento sul termine di prescrizione esteso di cinque anni, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva.

82. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che «se il termine di prescrizione, che inizia a decorrere prima del completamento dei procedimenti al termine dei quali viene adottata una decisione definitiva da parte della [ANC] o da un’istanza di ricorso, è troppo breve rispetto alla durata di tali procedimenti e non può essere sospeso o interrotto durante il corso di tali procedimenti, non è escluso che tale termine di prescrizione scada addirittura prima che detti procedimenti siano conclusi.

In tal caso, sarebbe impossibile per chiunque abbia subito danni proporre azioni sulla base di una decisione definitiva che accerta una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione» ( 53 ).

83. Il giudice del rinvio e la [OSCURATO:PERSONA] ipotizzano la possibilità di sospendere il ricorso ( 54 ).

Tuttavia, ritengo che tale possibilità non appaia determinante nel caso di specie, in quanto non è automatica, deve essere richiesta dal ricorrente e comporta il pagamento di vari oneri.

Inoltre, il giudice dispone di un margine di discrezionalità che gli consente di decidere se concedere o meno la sospensione del procedimento.

Vorrei sottolineare che la richiesta di sospensione dell’azione per il risarcimento del danno può essere presentata solo dopo che l’azione è stata promossa, il che implica prima di tutto che l’azione deve essere promossa entro il termine di prescrizione.

Ne consegue, come sostenuto da CP e dal governo spagnolo, che la sospensione dell’azione non sembra essere una soluzione appropriata nel contesto attuale, in termini di certezza del diritto e della necessità che i mezzi di ricorso nazionali siano «accessibili, rapidi e [abbiano] costi contenuti» ( 55 ).

Inoltre, tale soluzione non tiene conto del fatto che l’avvio di azioni per il risarcimento del danno richiede, in linea di principio, una complessa analisi fattuale ed economica che, di norma, richiede un certo tempo ( 56 ).

84. Ne consegue che l’interpretazione secondo cui il dies a quo è fissato alla data in cui la decisione della CNMC diviene definitiva è l’unica che soddisfa i requisiti dei principi della certezza del diritto e dell’efficacia delle azioni «follow‑on» per il risarcimento del danno. c) Informazioni che hanno un valore probatorio dinanzi ai giudici nazionali simile a quello attribuito dal legislatore dell’Unione alle decisioni della Commissione

85. Va innanzitutto notato che, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, il legislatore dell’Unione attribuisce chiaramente un valore probatorio alle decisioni della Commissione diverso da quello attribuito alle decisioni delle ANC, per quanto riguarda i giudici nazionali.

86. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 74) evidenzia chiaramente i diversi regimi giuridici applicabili alle decisioni dell’ANC, da un lato, e a quelle della Commissione, dall’altro: «ai sensi della prima frase dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE, che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione.

Orbene, detto articolo 16, paragrafo 1, non esige che la decisione della Commissione sia divenuta definitiva affinché il giudice nazionale sia tenuto a conformarvisi.

In ciò esso si distingue dall’articolo 9 della direttiva 2014/104 [ ( 57 )], che attribuisce valore probatorio alle decisioni delle [ANC] solo quando queste ultime sono definitive.

Tale differenza tra le due disposizioni è giustificata proprio dal carattere vincolante delle decisioni delle istituzioni dell’Unione » (il corsivo è mio), nonché dal primato del diritto dell’Unione ( 58 ).

87. Come ha spiegato l’avvocata Generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 59 ), «[p]rima dell’inizio di applicazione dell’articolo 9 della direttiva 2014/104, solo alle decisioni della Commissione europea doveva essere attribuito, in forza del diritto dell’Unione, un effetto vincolante nel procedimento dinanzi ai giudici nazionali.

Questo particolare effetto vincolante, risultante dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, nonché dalla giurisprudenza Masterfoods [ ( 60 )], si spiega con il ruolo chiave della Commissione nella definizione della politica della concorrenza nel mercato interno europeo e, in definitiva, anche con il primato del diritto dell’Unione, nonché con il carattere vincolante delle decisioni delle istituzioni dell’Unione.

Esso non può essere esteso in egual misura alle decisioni delle [ANC], a meno che il legislatore lo stabilisca espressamente, come ha fatto per il futuro con l’articolo 9 della direttiva 2014/104».

88. La considerazione di cui sopra è illustrata anche dal fatto che, in relazione alle decisioni della Commissione, l’ammenda è immediatamente inflitta all’autore dell’infrazione e dovuta da quest’ultimo, mentre dalle informazioni contenute nel fascicolo agli atti della Corte risulta che, nel caso delle decisioni della CNMC, le ammende non vengono pagate, in genere, fino alla conferma finale della sanzione da parte dei giudici nazionali ( 61 ).

89. Ne consegue che esiste una chiara differenza tra le circostanze della fattispecie che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e quelle di cui alla presente causa.

Inoltre, tali differenze non sono meramente formali, ma sostanziali e incidono sull’essenza dei diritti delle parti interessate.

90. Atteso che, ai sensi del regolamento n. 1/2003, l’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione a livello nazionale e dell’Unione deve garantire la parità di trattamento delle parti interessate, invito la Corte, nella causa di cui trattasi, ad adottare un approccio ispirato allo spirito della sentenza [OSCURATO:PERSONA], ma – diversamente dall’approccio della Commissione – non uno che si limiti ad applicare pedissequamente tale approccio alla fattispecie di cui trattasi.

Ciò vale a maggior ragione a causa dell’asimmetria informativa ( 62 ), che va a scapito della parte lesa e, quindi, la situazione delle parti lese non dovrebbe essere ulteriormente svantaggiata nelle azioni «follow‑on» che si basano sulle decisioni dell’ANC rispetto a quelle basate sulle decisioni della Commissione.

91. Infine, occorre affrontare la questione della pubblicità delle informazioni .

92. In relazione al fattore «pubblicazione» della decisione sul sito Internet della CNMC, dai documenti presentati alla Corte risulta che, secondo la legge spagnola, la pubblicazione sul sito Internet non è un requisito per l’efficacia o la validità giuridica della decisione e non è un mezzo legale per rendere pubblica la decisione secondo la legge spagnola.

93. In particolare, come ha sottolineato il governo spagnolo – ai fini della determinazione del dies a quo del termine di prescrizione – la pubblicazione della decisione della CNMC sul sito Internet ufficiale non può essere equiparata alla pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione nella Gazzetta ufficiale.

Dalle informazioni contenute nel fascicolo agli atti della Corte risulta che: i) il sito Internet della CNMC non è una gazzetta governativa ufficiale simile alla Gazzetta ufficiale, e la pubblicazione delle decisioni dell’ANC non è, ai sensi del diritto nazionale applicabile, un requisito giuridico per la loro efficacia o validità, e ii) nel caso del procedimento principale, la decisione della CNMC è stata notificata individualmente alle persone interessate nell’ambito della procedura sanzionatoria, ed è da tali notifiche che dipendono gli effetti giuridici della decisione nei confronti di tali persone, e non dalla pubblicazione sul sito Internet ( 63 ).

94. È vero che un giudice nazionale potrebbe ritenere che la pubblicazione della decisione sul sito Internet della CNMC sembri sufficiente per consentire alle parti lese di ottenere le informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno.

Tuttavia, dalle considerazioni che precedono deriva che, tenuto conto delle differenze in relazione agli effetti giuridici della pubblicazione ufficiale (la Gazzetta ufficiale o la gazzetta ufficiale nazionale), da un lato, e della pubblicazione a titolo informativo (il sito Internet di un’ANC), dall’altro, il dies a quo dovrebbe essere stabilito solo una volta che la decisione abbia acquisito dinanzi ai giudici nazionali un valore probatorio simile a quello attribuito dal legislatore dell’Unione alle decisioni della Commissione, vale a dire quando la decisione della CNMC sia divenuta definitiva.

4. Risposta alle questioni seconda e terza

95. Alla luce di quanto precede, propongo che la Corte risponda alle questioni seconda e terza nel senso che l’articolo 101 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, ai sensi della quale il termine di prescrizione – applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per una violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione, accertata da una decisione dell’ANC (azione «follow‑on» per il risarcimento del danno) – non inizia a decorrere prima che tale decisione sia divenuta definitiva, se del caso, dopo la sua conferma da parte dei giudici nazionali competenti.

V. [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di giustizia di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza (Tribunale di commercio n. 1, Saragozza, Spagna) come segue: L’articolo 101 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, ai sensi della quale il termine di prescrizione – applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per una violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione, accertata da una decisione dell’ANC (azioni «follow‑on» per il risarcimento del danno) – non inizia a decorrere prima che tale decisione sia divenuta definitiva, se del caso, dopo la sua conferma da parte dei giudici nazionali competenti. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Espressione latina che designa il giorno a partire dal quale iniziano ad essere conteggiati i termini processuali. ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA] del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20; in prosieguo: la «sentenza Volvo, EU:C:2022:494 ); del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di pezzi online), C‑605/21, (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2024:324 ); nonché ordinanza del 6 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Intesa – Derivati sui tassi di interesse in euro) ( C‑198/22 e C‑199/22 , EU:C:2023:166 ). ( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea ( GU 2014, L 349, pag. 1 ). ( 5 ) Vale a dire, cinque mesi dopo la scadenza del termine di recepimento di tale direttiva. ( 6 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 49.

V. altresì punto 50 della medesima sentenza. ( 7 ) L’articolo 267 TFUE non conferisce alla Corte il potere di esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche.

V., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), ( C‑508/19 , EU:C:2022:201 , punti 60 e 61 ). ( 8 ) La decisione di rinvio si basa sulla giurisprudenza dell’[OSCURATO:PERSONA] de Zaragoza (Corte provinciale, Saragozza).

Tale ragionamento sembra basarsi, in particolare, sulla distinzione concettuale tra la capacità di intentare un’azione e il termine di prescrizione per tale azione ai sensi del diritto spagnolo. ( 9 )

V. sentenza del 28 novembre 2023Commune d’Ans, ( C‑148/22 , EU:C:2023:924 , punti 46 e 47 ). ( 10 ) Sempre in relazione al diritto dell’Unione, la Corte ha stabilito che, in virtù dei «principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento (...), le norme [dell’Unione] debbono presentare caratteri di chiarezza e prevedibilità per gli amministrati» (sentenza del 12 novembre 1981, [OSCURATO:PERSONA] e a., da 212/80 a 217/80 , EU:C:1981:270 , punto 10 ). ( 11 ) Sentenza del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA](C 637/17; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2019:263 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). ( 12 ) Infatti, in linea di principio, se una decisione dell’ANC non è stata impugnata entro il termine prescritto, può essere considerata definitiva. ( 13 ) Sentenza del 18 marzo 1997, Guérin automobiles/Commissione ( C‑282/95 P , EU:C:1997:159 , punto 39 ).

V. altresì sentenze del 20 settembre 2001, Courage and Crehan ( C‑453/99 , EU:C:2001:465 , punti 23 e 24 ), e del 13 luglio 2006, Manfredi e a. ( da C‑295/04 a C‑298/04 , EU:C:2006:461 , punti 58 e 59 ).

V., per analogia, sentenza del 16 marzo 2023, Towercast ( C‑449/21 , EU:C:2023:207 , punti da 42 a 53 ). ( 14 ) Sentenza del 28 gennaio 2025, ASG 2 (C‑253/23; in prosieguo: la «sentenza ASG 2; EU:C:2025:40 , punto 61 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 ) Ibidem , punto 63 e giurisprudenza ivi citata. ( 16 ) Conclusioni presentate dall’avvocata generale Kokott nella causa KONE e a. ( C‑557/12 , EU:C:2014:45 , paragrafi 59 e 60 ). ( 17 ) Caro de Sousa, P., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2024, pag.

23. ( 18 ) Sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso avverso una richiesta di informazioni in materia fiscale) ( C‑245/19 e C‑246/19 , EU:C:2020:795 , punto 47 ) (il corsivo è mio).

Tale punto si riflette ora anche nel considerando 4 della direttiva 2014/104.

Inoltre, il considerando 36 di detta direttiva afferma che «[l]e norme nazionali riguardanti l’inizio, la durata, la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di azioni per il risarcimento del danno». ( 19 ) Sentenza ASG 2, punto 75 (il corsivo è mio). ( 20 ) Sentenza del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑724/17 , EU:C:2019:204 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

V. altresì sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

51. ( 21 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 43 e giurisprudenza ivi citata. ( 22 ) Sentenza ASG 2, punto 74 e segg.

V. altresì sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 47; e Volvo, punto 53; v. altresì ordinanza del 6 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Intesa – Derivati sui tassi di interesse in euro) ( C‑198/22 e C‑199/22 , EU:C:2023:166 , punto 33 ). ( 23 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 46; e Volvo, punto 54; nonché ordinanza del 6 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Intesa – Derivati sui tassi di interesse in euro) ( C‑198/22 e C‑199/22 , EU:C:2023:166 , punto 34 ). ( 24 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 55 e giurisprudenza ivi citata. ( 25 )

V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Pitruzzella nella causa [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑25/21 , EU:C:2022:659 , paragrafi da 32 a 35 ). ( 26 ) Vale a dire, la Commissione europea o un’ANC. ( 27 )

V. sentenza del 12 gennaio 2023, RegioJet ( C‑57/21 , EU:C:2023:6 , punto 50 ), e sentenza ASG 2, punto

85. ( 28 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑819/19 , EU:C:2021:373 , paragrafo 95 ). ( 29 ) Caro de Sousa, nota 17, op. cit., pag.

27. ( 30 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 55 e giurisprudenza ivi citata. ( 31 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

78. ( 32 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

73. ( 33 ) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 34 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

74. ( 35 ) Ibidem , punto 70 e giurisprudenza ivi citata. ( 36 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

57. ( 37 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

64. ( 38 ) CP ha sostenuto all’udienza che, se avesse dovuto interrompere il termine di prescrizione inviando richieste di risarcimento extragiudiziali dal 2015 al 2021, avrebbe dovuto spendere un totale di EUR 4800 per l’invio di lettere di costituzione in mora, una per trasgressore all’anno, al fine di ottenere un risarcimento di soli EUR 1400.

Inoltre, avrebbe dovuto pagare gli onorari dell’avvocato, che non sono soggetti a rifusione nel giudizio.

Pertanto, in ultima analisi la parte lesa dovrebbe spendere un importo molto maggiore del risarcimento a cui ha diritto, anche prima di intentare un’azione per il risarcimento del danno. ( 39 )

V. sentenza ASG 2, punti 61 e 63 (citati ai punti 33 e 34 delle presenti conclusioni). ( 40 ) Come citata in [OSCURATO:PERSONA], L. e [OSCURATO:PERSONA], S., «El dies a quo del plazo de prescripción en los procedimientos civiles de reclamación de daños derivados de infracciones del derecho de la competencia: práctica reciente», [OSCURATO:PERSONA], n. 65, ottobre 2024, pag. 159.

V. altresì sentenza dell’11 giugno 2024 dell’[OSCURATO:PERSONA] de Madrid (Corte provinciale, Madrid), che ha statuito che il dies a quo non poteva essere fissato prima che la decisione dell’ANC diventasse definitiva dopo che ciascun autore della violazione aveva esperito tutte le vie di ricorso. ( 41 ) Laddove, in particolare, la sopravvenienza di tali spese sia imputabile all’attore, come ad esempio in ragione di richieste eccessive oppure della condotta processuale dell’attore.

Sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑312/21 , EU:C:2023:99 , punto 47 ). ( 42 )

V. decisione di rinvio, pag. 13 della versione in lingua originale, che cita la sentenza n. 528/2013 del 4 settembre 2013.

Richiamo altresì la sentenza dello Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid, Spagna) del 9 giugno 2020, secondo cui il dies a quo richiede «piena idoneità al contenzioso» e «piena conoscenza della portata definitiva del danno», cosa che si verifica solo quando la decisione dell’ANC diviene definitiva. ( 43 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

78. ( 44 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 73.

V. altresì punto

77. ( 45 ) Sentenza del 20 aprile 2023 ( C‑25/21 , EU:C:2023:298 ). ( 46 ) Come è stato sottolineato da CP durante l’udienza, a titolo di esempio, circa il 60% delle decisioni della CNMC emesse nel 2015 sono state annullate dai giudici del ricorso. ( 47 )

V. paragrafo 69 delle presenti conclusioni. ( 48 ) V., per analogia, conclusioni presentate dall’avvocato generale Rantos nella causa Volvo e DAF Trucks ( C‑267/20 , EU:C:2021:884 , paragrafo 123 ). ( 49 ) V., per analogia, conclusioni presentate dall’avvocato generale Rantos nella causa Volvo e DAF Trucks ( C‑267/20 , EU:C:2021:884 , paragrafo 123 ).

V. altresì paragrafo 122). ( 50 )

V. paragrafi da 79 a 81 delle presenti conclusioni. ( 51 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Jääskinen nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑536/11 , EU:C:2013:67 , paragrafo 47 (il corsivo è mio). ( 52 ) Ley 39/2015 del [OSCURATO:PERSONA] de las [OSCURATO:PERSONA], del 1 o ottobre 2015, BOE n. 236, del 2 ottobre 2015, pag. 89343. ( 53 ) Sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], punto

52. ( 54 ) [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in base alla legge spagnola, nulla impediva alle parti lese di interrompere o sospendere il corso del termine di prescrizione « sine die » o « in aeternum ». ( 55 )

V. paragrafo 74 delle presenti conclusioni. ( 56 )

V. paragrafo 40 delle presenti conclusioni. ( 57 ) Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza». ( 58 )

V. altresì conclusioni presentate dall’avvocata Generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) ( C‑605/21 , EU:C:2023:695 , paragrafi 59 e 60 ). ( 59 ) Conclusioni presentate dall’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑637/17 , EU:C:2019:32 , paragrafo 96 ). ( 60 ) Sentenza del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB ( C‑344/98 , EU:C:2000:689 , in particolare punto 52 , in combinato disposto con i punti 46 e 49). ( 61 ) In particolare, ciò è dovuto al fatto che l’esecutività delle decisioni della CNMC viene automaticamente sospesa quando l’autore dell’infrazione esprime l’intenzione di proporre ricorso.

CP si è spinto fino a sostenere che, in Spagna, la maggior parte delle imprese nemmeno adotta provvedimenti circa l’importo dell’ammenda fino a quando la decisione della CNMC non sia divenuta definitiva. ( 62 )

V. paragrafo 40 e nota 23 delle presenti conclusioni. ( 63 ) Dette informazioni sono state fornite durante l’udienza dal governo spagnolo in risposta alle domande della Corte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0021 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 aprile 2025 ( 1 ) Causa C‑21/24 CP contro [OSCURATO:PERSONA], S.A. [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza (Tribunale di commercio n. 1 di Saragozza, Spagna)] «Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Principio di effettività – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Applicazione su iniziativa dei privati ( private enforcement ) – Trasposizione tardiva della direttiva – Applicazione nel tempo – Articolo 10 – Termine di prescrizione – Norme dettagliate sul dies a quo – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno – Sentenza C‑605/21, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) – Pubblicazione della decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza (ANC) sul suo sito web – Effetto vincolante di una decisione di un’ANC non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione fino alla data in cui tale decisione diviene definitiva» 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE, alla luce del principio di effettività. Essa è stata presentata nell’ambito di una controversia tra CP, una persona fisica, e la [OSCURATO:PERSONA], S.A. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») in merito a un’azione per il risarcimento del danno asseritamente subito a causa di una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 1 della Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (legge 15/2007 sulla tutela della concorrenza), del 3 luglio 2007, accertata dalla [OSCURATO:PERSONA] de los Mercados y la Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza; in prosieguo: la «CNMC»), che è stata commessa da diverse imprese, tra cui la [OSCURATO:PERSONA]. 2. La presente causa si inserisce nel solco delle cause della Corte riguardanti i termini di prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione e, in particolare, la determinazione del dies a quo ( 2 ) di tali termini ( 3 ). Tuttavia, il caso di specie si differenzia dalle suddette cause in quanto l’azione per il risarcimento del danno è stata intentata a seguito di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza (ANC) pubblicata sul sito Internet della medesima, e non a seguito di una decisione della Commissione europea, la cui sintesi è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . I. Quadro normativo A. Diritto dell’Unione europea 3. L’articolo 9 della direttiva 2014/104/UE ( 4 ), rubricato «Effetto delle decisioni nazionali», dispone quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una decisione definitiva ai sensi del paragrafo 1 adottata in un altro Stato membro possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di prova prima facie , del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle giurisdizioni nazionali di cui all’articolo 267 TFUE». 4. Ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, rubricato «Termini di prescrizione»: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze in cui il termine è interrotto o sospeso. 2.   Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno; c) dell’identità dell’autore della violazione. 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni. 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se [una ANC] interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione termina non prima di un anno dopo il momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo». II. Fatti all’origine della controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali 5. Il 23 luglio 2015, la CNMC ha adottato una decisione nella causa S/0482/13, Fabricantes de Automóviles (Produttori di automobili), con la quale ha constatato che la condotta consistente nello scambio di informazioni commercialmente sensibili tra diverse imprese, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], conclusasi nel 2013, era contraria all’articolo 101 TFUE e all’articolo 1 della legge 15/2007. 6. Il 28 luglio 2015 la CNMC ha emesso un comunicato stampa al riguardo. 7. Il 15 settembre 2015 la decisione della CNMC è stata pubblicata sul sito Internet ufficiale di tale commissione. 8. Detta decisione è stata oggetto di numerosi ricorsi di annullamento proposti dagli autori della presunta violazione, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], ma è stata confermata dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) nel 2021. 9. Nel marzo 2023 CP ha intentato un’azione per il risarcimento del danno conseguente a tale decisione (detta azione «follow-on» per il risarcimento del danno) volta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno asseritamente subito da CP a seguito dell’acquisto di un veicolo il cui prezzo sarebbe stato influenzato dalla condotta anticoncorrenziale riscontrata dalla CNMC. 10. Nella sua replica la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che tale azione sarebbe prescritta. Secondo tale società, in forza delle norme sulla prescrizione del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile) applicabili nel caso di specie il termine di prescrizione di un anno inizia a decorrere dal momento in cui la persona lesa viene a conoscenza del comportamento illecito di cui trattasi. Nel caso di specie, in considerazione del fatto che: i) il 15 settembre 2015 la CNMC ha pubblicato sul suo sito Internet ufficiale il testo completo della decisione; ii) la CNMC ha inoltre emesso un comunicato stampa al riguardo; e iii) vi è stata un’ampia diffusione nei media nazionali del caso oggetto di tale decisione, CP non può sostenere di non aver avuto conoscenza delle informazioni necessarie alla proposizione della sua azione per il risarcimento del danno. Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], poiché non è necessario che tale decisione diventi definitiva affinché il termine di prescrizione inizi a decorrere, si può ritenere che tale termine sia iniziato a decorrere il 15 settembre 2015. 11. Il giudice del rinvio afferma di aver precedentemente ritenuto che azioni come quella oggetto del procedimento principale fossero prescritte e che, di conseguenza, la presente azione avrebbe dovuto essere intentata a partire dalla data di pubblicazione della decisione della CNMC, vale a dire dal 15 settembre 2015, senza attendere che questa diventasse definitiva. 12. In sostanza, il giudice del rinvio ritiene che il termine di prescrizione non possa iniziare a decorrere prima che la persona lesa sia a conoscenza o si possa presumere che sia a conoscenza: a) dell’esistenza della violazione; b) dell’esistenza del danno; c) del nesso di causalità fra questi due; e d) dell’identità dell’autore della violazione. 13. Al contrario, secondo la decisione di rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA] de Zaragoza (Corte provinciale, Saragozza, Spagna), nel pronunciarsi su una precedente sentenza del giudice del rinvio, ha adottato un approccio diverso nel fissare il dies a quo . Secondo la sentenza di detto giudice di grado superiore, il dies a quo da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione di un’azione per il risarcimento del danno deve essere calcolato dal momento in cui la decisione della CNMC è diventata definitiva a seguito di una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema) del giugno 2021. 14. In tali circostanze, lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza (Tribunale di commercio n. 1 di Saragozza, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se esista, nel diritto dell’Unione, un fondamento giuridico per distinguere tra la possibilità e l’obbligo di intentare l’azione per il risarcimento del danno per una violazione del diritto della concorrenza o, al contrario, una volta che la persona lesa sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza tanto del fatto che ha subito un danno a causa di tale violazione, quanto dell’identità dell’autore della stessa, tale persona debba intentare l’azione in parola e il termine di prescrizione inizia a decorrere. 2) Se, per intentare un’azione per il risarcimento del danno dinanzi all’autorità giudiziaria, si debba attendere che la sanzione sia divenuta definitiva in sede giurisdizionale o se, al contrario, qualora la decisione della [ANC], pubblicata integralmente, contenga l’identità degli autori della violazione di cui trattasi, la sua durata esatta e i prodotti interessati da tale violazione, debba ritenersi che l’azione per il risarcimento del danno possa essere intentata dinanzi al giudice e che il termine di prescrizione inizi a decorrere. 3) Se, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, la pubblicazione della sanzione integrale sul sito Internet ufficiale e pubblico della [ANC] debba essere equiparata alla pubblicazione della sintesi della decisione della [Commissione] nella [ Gazzetta ufficiale ], tenuto conto che la pubblicazione delle decisioni della [ANC] avviene solo sul sito Internet ufficiale». III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia 15. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], il governo spagnolo e la Commissione. Il 16 gennaio 2025 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale le suddette parti, così come CP, sono state rappresentate. IV. Valutazione A. Osservazioni preliminari 16. Nella decisione di rinvio non è chiaro se la direttiva 2014/104 e il Real Decreto‑ley 9/2017 (in prosieguo: il «regio decreto‑legge 9/2017») del 26 maggio 2017, che recepisce detta direttiva nel diritto spagnolo, siano applicabili ratione temporis al procedimento principale. Il regio decreto‑legge 9/2017 è entrato in vigore il 27 maggio 2017 ( 5 ). 17. Al fine di determinare l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 10 della direttiva 2014/104, che stabilisce norme sulla prescrizione nei casi di applicazione su iniziativa dei privati («private enforcement»), è necessario «verificare se la situazione di cui al procedimento principale fosse acquisita prima della scadenza del termine di recepimento della stessa direttiva o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di tale termine» ( 6 ). 18. Sebbene il giudice del rinvio sia parco di informazioni circa il quadro giuridico nazionale applicabile alle questioni pregiudiziali, si può dedurre dalla decisione di rinvio che, prima del recepimento della direttiva 2014/104, nell’ordinamento giuridico spagnolo il termine di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza era disciplinato dal regime generale applicabile alla responsabilità civile extracontrattuale e, pertanto, ammontava a un anno. 19. Certamente, nel caso di specie l’azione per il risarcimento del danno di cui al procedimento principale è stata intentata nel marzo 2023, vale a dire successivamente tanto alla data limite di recepimento della direttiva 2014/104 nell’ordinamento giuridico interno quanto alla data in cui quest’ultima è stata infine recepita. Allo stesso tempo, il giudice del rinvio ritiene che il termine di prescrizione per il procedimento principale sarebbe dovuto iniziare a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione della CNMC sul proprio sito Internet, ossia il 15 settembre 2015. In altre parole, tale data è anteriore all’applicazione ratione temporis di detta direttiva. 20. Inoltre, nel caso della [OSCURATO:PERSONA], la violazione è cessata nell’agosto 2013, vale a dire prima della scadenza del termine di recepimento previsto dall’articolo 21 della direttiva 2014/104 (fissato al 27 dicembre 2016), e prima dell’entrata in vigore del regio decreto‑legge 9/2017. 21. Di conseguenza, in base al regime transitorio di detta direttiva (articolo 22, paragrafo 1) e del regio decreto‑legge 9/2017 (articolo 3 e prima disposizione transitoria), che prevedono l’irretroattività delle loro disposizioni sostanziali, la direttiva di cui trattasi e le relative disposizioni del regio decreto‑legge 9/2017, in generale, non sembrano essere applicabili ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale, ed è opportuno basarsi direttamente sul Trattato FUE. 22. Inoltre, osservo che il giudice del rinvio non menziona, nelle questioni pregiudiziali, alcuna disposizione specifica del diritto dell’Unione di cui chieda l’interpretazione. Tuttavia, dalla decisione di rinvio si evince che il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire l’interpretazione dell’articolo 101 TFUE in relazione ai termini di prescrizione con riferimento alle azioni «follow‑on» per il risarcimento del danno in un caso in cui la violazione del diritto della concorrenza dell’Unione sia stata accertata mediante una decisione di una ANC. B. Sulla ricevibilità della prima questione pregiudiziale 23. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se esista una base giuridica nel diritto dell’Unione per una distinzione tra la possibilità (il diritto) e l’obbligo di intentare un’azione per risarcimento del danno in relazione a una violazione del diritto della concorrenza. 24. A mio avviso, tale questione è ipotetica, in quanto, secondo la giurisprudenza, non è «“necessaria” al fine di consentire al giudice del rinvio di “emanare la sua sentenza” nella causa della quale è investito» ( 7 ). 25. Il ricorrente nel procedimento principale ha infatti intentato un’azione per il risarcimento del danno e, pertanto, ha già esercitato il suo diritto di chiedere un risarcimento a seguito di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Inoltre, come sottolinea il governo spagnolo, i dubbi del giudice del rinvio su tale questione sembrano derivare interamente dalla linea di ragionamento di una parte della giurisprudenza nazionale che non è sufficientemente collegata con il diritto dell’Unione, ma rientra unicamente nell’ambito del diritto spagnolo ( 8 ). 26. Inoltre, sussistono taluni dubbi sulla ricevibilità della prima questione pregiudiziale anche dal punto di vista del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in quanto l’ordinanza di rinvio non contiene un’esposizione precisa delle ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio a proporre tale questione. Infatti, «è indispensabile che la decisione di rinvio contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale» ( 9 ). 27. Infine, i dubbi di cui sopra si riflettono anche nelle osservazioni delle parti. In sostanza, né la [OSCURATO:PERSONA], né il governo spagnolo né la Commissione hanno presentato osservazioni sulla prima questione. Dette parti propongono invece di riformulare le tre questioni pregiudiziali e di affrontarle congiuntamente. 28. La prima questione dovrebbe di conseguenza essere dichiarata irricevibile. 29. In ogni caso, si può notare che l’articolo 101 TFUE conferisce un diritto – e non impone un obbligo – ad una parte lesa di invocare la nullità di un accordo o di una pratica vietata ai sensi di tale articolo, al fine di richiedere il risarcimento del danno. Tuttavia, una volta che tale parte decide di intentare un’azione legale per danni, essa è tenuta a rispettare le norme pertinenti, come quelle relative ai termini di prescrizione. Affinché una siffatta parte possa soddisfare detti obblighi e beneficiare del diritto conferito dal diritto dell’Unione, le norme che disciplinano i termini di prescrizione devono risultare precise, chiare e prevedibili ( 10 ). La mia analisi delle questioni pregiudiziali seconda e terza affronterà tali argomenti in dettaglio. C. Sulle questioni seconda e terza 30. In via preliminare ricordo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, «nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito» ( 11 ). 31. Con le questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente e riformulare, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in primo luogo, se l’articolo 101 TFUE e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, ai sensi della quale il termine di prescrizione – applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per una violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione, accertata con una decisione della ANC (azione «follow‑on» per il risarcimento del danno) – non inizia a decorrere prima della data in cui tale decisione : a) sia diventata definitiva , se del caso, dopo la sua conferma da parte dei giudici nazionali competenti ( 12 ); e/o b) sia stata pubblicata sul sito Internet di detta ANC, ma non sia ancora diventata definitiva . A tal riguardo il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’approccio della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (relativa alle azioni «follow‑on» basate su decisioni della Commissione, una sintesi delle quali è pubblicata nella Gazzetta ufficiale) possa essere trasposto a una fattispecie come quella di cui al procedimento principale (relativa alle decisioni dell’ANC pubblicate solo sul sito Internet di quest’ultima). 1. Introduzione 32. La Corte ha chiarito che «è sempre consentito ad un’impresa, che si ritiene lesa da un comportamento anticoncorrenziale, far valere dinanzi ai giudici nazionali (...) i diritti che essa deriva dagli articoli [101, paragrafo 1, e 102 TFUE], i quali producono effetti diretti nei rapporti tra singoli» ( 13 ). 33. A tal riguardo, «la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se per chiunque risultasse impossibile chiedere il risarcimento del danno causatogli da una violazione del diritto della concorrenza» ( 14 ). 34. Inoltre, «[i]l diritto di chiunque di chiedere il risarcimento di un tale danno rafforza il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare i comportamenti, spesso dissimulati, idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza, contribuendo in tal modo al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione» ( 15 ). 35. Al fine di garantire l’efficacia pratica delle regole di concorrenza, è indispensabile che sia il regime dell’applicazione da parte dell’autorità pubblica (detto anche «public enforcement») sia il regime dell’applicazione su iniziativa dei privati («private enforcement») si sviluppino nel modo migliore possibile ( 16 ). In tal senso, nel contesto della politica dell’Unione in materia di concorrenza, le azioni di applicazione da parte dell’autorità pubblica e quelle su iniziativa dei privati «dovrebbero essere considerate come un sistema integrato in cui numerosi fattori contribuiscono agli obiettivi complementari di dissuasione e di compensazione [traduzione libera]» ( 17 ). 36. La Corte, con riferimento all’articolo 47 della Carta, precisa che «[o]gni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo , alle condizioni previste in tale articolo» ( 18 ). La Corte ha inoltre sottolineato che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono (...) tenuti ad assicurare, in ogni caso , il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di detti diritti quale garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta» ( 19 ). 37. Più specificamente, in assenza di normativa dell’Unione in materia, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/104, «spetta all’ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE, sempreché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività» ( 20 ). 38. Tuttavia, ai fini dell’esame delle questioni pregiudiziali seconda e terza, occorre tener conto soltanto del principio di effettività, essendo questo, infatti, l’unico principio a cui fa riferimento il giudice del rinvio. 39. Per quanto riguarda detto principio, la Corte ha affermato, in primo luogo, che «le norme applicabili alle azioni dirette a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dall’effetto diretto del diritto dell’Unione non (...) devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione» ( 21 ). In secondo luogo, «le norme nazionali applicabili nel settore del diritto della concorrenza non devono pregiudicare l’applicazione effettiva degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE e devono essere adattate alle peculiarità delle cause in tale settore, le quali richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica» ( 22 ). 40. A tal proposito, occorre tenere conto del fatto che le azioni per il risarcimento del danno richiedono, di norma, una complessa analisi fattuale ed economica della circostanza che le controversie riguardanti violazioni del diritto della concorrenza sono caratterizzate, di norma, da un’asimmetria informativa a scapito della persona lesa ( 23 ). 41. Per quanto riguarda la determinazione del dies a quo del termine di prescrizione nelle azioni per il risarcimento del danno, la Corte ha ritenuto che debbano essere soddisfatte due condizioni cumulative, ossia i) la cessazione della violazione della legge sulla concorrenza (l’elemento oggettivo) e ii) la conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno (l’elemento soggettivo) ( 24 ). 42. La condizione i) sembra essere stata soddisfatta nel caso di cui trattasi, atteso che dai documenti presentati alla Corte risulta che la violazione nel procedimento principale è terminata nell’agosto 2013. Il disaccordo tra le parti riguarda la condizione ii) , ossia i requisiti che devono essere soddisfatti per concludere che la persona lesa è a conoscenza delle informazioni indispensabili che le consentono di promuovere un’azione per il risarcimento del danno. 43. È alla luce di tali osservazioni introduttive che verranno esaminate le questioni pregiudiziali seconda e terza. 2. Sulla distinzione tra azioni «stand-alone» e «follow-on» 44. Come già affermato in precedenza, il diritto della parte lesa di chiedere un risarcimento per il danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza è conferito a tale parte direttamente dal Trattato FUE, e spetta ai giudici nazionali garantire un’effettiva applicazione delle norme di tale trattato e, in particolare, del suo articolo 101. Tuttavia, non tutte le azioni di «private enforcement» condividono le stesse caratteristiche. È opportuno, pertanto, iniziare chiarendo l’importante distinzione che esiste tra i due tipi di azioni di «private enforcement», ossia le «azioni autonome» (o «azioni stand‑alone») e le «azioni a catena» (o «azioni follow‑on») ( 25 ). 45. In un’azione «stand‑alone», un giudice nazionale si pronuncia sull’azione per il risarcimento del danno in una situazione in cui non esiste una decisione definitiva da parte dell’autorità garante della concorrenza competente ( 26 ), relativa agli stessi fatti ( 27 ), e in cui l’onere della prova grava interamente sulla parte lesa. In tal caso la questione al centro del caso di specie – ossia il rapporto tra il dies a quo del termine di prescrizione e la decisione dell’autorità garante della concorrenza competente – non è rilevante, atteso che la parte lesa che richiede un risarcimento non intende invocare le conclusioni di tale autorità. 46. Se la parte lesa ha scelto di intraprendere un’azione «stand‑alone», non è obbligata ad attendere l’esito dell’eventuale indagine pubblica, né deve ritardare l’azione per il risarcimento del danno fino a quando la decisione di un’ANC diventi definitiva e pienamente esecutiva ai sensi della legge nazionale applicabile. In linea di principio, le azioni «stand‑alone» sono più gravose per le parti lese e, come affermato dall’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dell’onere probatorio piuttosto pesante probabilmente gravante su qualsiasi ricorrente in azioni di diritto privato «autonome» per violazioni del diritto della concorrenza, in pratica tali azioni saranno presumibilmente rare ( 28 ). 47. Al contrario, nelle azioni «follow‑on», le parti lese si basano su una decisione esistente dell’autorità garante della concorrenza competente, sia essa un’ANC o la Commissione, al fine di ottenere un risarcimento per qualsiasi danno che possano dimostrare di aver subito a causa dell’infrazione. Di conseguenza, nello scenario attuale, le parti lese che chiedono il risarcimento del danno non devono provare la violazione della concorrenza e l’illegalità dell’accordo o della condotta. In tal caso, «la maggior parte delle prove necessarie per dimostrare la propria pretesa sarà [già] in possesso dell’autorità in materia di concorrenza [traduzione libera]» ( 29 ). 48. Di conseguenza, è solo nel contesto delle azioni «follow‑on» che diventa rilevante la questione del rapporto tra la decisione di un’autorità garante della concorrenza competente e il dies a quo del termine di prescrizione. Tale relazione è caratterizzata dal legame che unisce la conoscenza che la parte lesa ha delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno e le conclusioni che possono essere tratte dall’affidamento di tale parte su una decisione dell’autorità garante della concorrenza competente, che contiene informazioni per poter intentare tale azione. 49. Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che CP ha promosso un’azione per il risarcimento del danno dinanzi a un giudice nazionale dopo l’adozione di una decisione dell’ANC. Nell’atto introduttivo del giudizio, CP si basa sui fatti accertati da tale autorità, che sono stati oggetto di riesame da parte del giudice nazionale competente. Ne consegue che l’analisi delle modalità per stabilire il dies a quo ai sensi dell’articolo 101 TFUE, alla luce del principio di effettività, deve concentrarsi solo sulle situazioni in cui una parte lesa intraprenda un’azione «follow‑on» in cui detta parte si basa su fatti accertati da un’ANC. 3. Se la soluzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] sia direttamente trasponibile 50. Al fine di determinare il dies a quo del termine di prescrizione nelle azioni «follow‑on» per il risarcimento del danno, la seconda condizione richiede che si accerti che la parte lesa è a conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno (elemento soggettivo) ( 30 ). 51. A tal fine, nella presente sezione delle conclusioni, esaminerò la questione del momento in cui una parte lesa che promuove un’azione «follow‑on» basata su una decisione dell’ANC può essere considerata a conoscenza delle informazioni indispensabili per intentare l’azione per il risarcimento danno, vale a dire, in particolare, le informazioni sull’identità degli autori della violazione di cui trattasi, la sua durata esatta e i prodotti interessati da tale violazione, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Per rispondere a tale questione, esaminerò tra l’altro se la sentenza [OSCURATO:PERSONA], che tratta delle conseguenze giuridiche attribuite a decisioni della Commissione, possa essere applicata mutatis mutandis a decisioni dell’ANC quali quella oggetto del procedimento principale. 52. È vero che la recente sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Grande Sezione sintetizza la precedente giurisprudenza della Corte sui requisiti relativi al dies a quo del termine di prescrizione per un’azione «follow‑on». Tuttavia, tale sintesi si basa sulla qualificazione giuridica del legame esistente tra la conoscenza che la parte lesa ha delle informazioni indispensabili, da un lato, e un atto di un’istituzione dell’Unione europea (ossia la decisione della Commissione), dall’altro. 53. Per contro, nel presente caso, l’azione «follow‑on» per il risarcimento del danno è stata promossa sulla base di una decisione dell’ANC , che non è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale nazionale, ma sul sito Internet di tale autorità e che è stata oggetto di diversi ricorsi di annullamento (in altre parole, non era ancora «definitiva»). 54. Occorre pertanto valutare se la sentenza [OSCURATO:PERSONA] – che riguarda gli effetti, sul dies a quo del termine di prescrizione, della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sintesi della decisione della Commissione che constata la violazione di cui alla causa – possa essere trasposta al caso di specie. 55. Nella sentenza più recente di questa corrente giurisprudenziale, la sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha stabilito, in sostanza, che «indipendentemente dal fatto che la decisione della Commissione di cui trattasi sia divenuta definitiva o meno, a partire dalla pubblicazione nella [Gazzetta ufficiale] della sua sintesi e purché la violazione di cui trattasi sia cessata, si può ragionevolmente presumere, in linea di principio, che il danneggiato disponga di tutte le informazioni necessarie per promuovere la sua azione per il risarcimento del danno entro un termine ragionevole» ( 31 ). 56. Per giungere a tale conclusione, la Corte si è basata su una serie di argomenti distinti: i) la pubblicazione della sintesi delle decisioni della Commissione nella Gazzetta ufficiale; ii) la presunzione di legittimità delle decisioni della Commissione ( 32 ); e iii) il fatto che tali decisioni siano vincolanti per le giurisdizioni nazionali, come enunciato nel regolamento n. 1/2003 ( 33 ). A tal proposito la Corte contrappone il carattere vincolante delle decisioni della Commissione alle «decisioni delle [ANC] [alle quali è attribuito un valore probatorio] solo quando queste ultime sono definitive» ( 34 ). La Corte si basa anche sulla sufficienza delle informazioni necessarie contenute nella decisione di cui trattasi. Ciò implica che vi sono principalmente due aspetti della condizione relativa alla conoscenza di una parte lesa. Da un lato, la parte lesa deve disporre delle informazioni indispensabili per consentire di promuovere un’azione per il risarcimento del danno, comprese quelle relative all’identità dell’autore e all’esistenza della violazione nonché le informazioni necessarie a determinare il danno subito a causa della violazione di cui trattasi. Dall’altro, il documento contenente tali informazioni deve produrre effetti giuridici specifici per le imprese che hanno partecipato all’intesa e per i danneggiati, nonché per il giudice nazionale dinanzi al quale viene promossa l’azione per il risarcimento del danno. 57. Ciò premesso, la Corte ha inoltre sottolineato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] che «non è escluso che una persona lesa da una violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza possa prendere conoscenza degli elementi indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno ben prima della pubblicazione nella [Gazzetta ufficiale] della sintesi di una decisione della Commissione» ( 35 ). 58. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di specie. 59. Ne consegue che è necessario accertare in quale momento il soggetto danneggiato poteva disporre di informazioni: a) sufficienti per promuovere un’azione per il risarcimento del danno e che meglio perseguissero gli obiettivi del diritto della concorrenza dell’Unione, compreso il diritto di ottenere un risarcimento per il danno subito; b) che godessero della presunzione di legalità, corrispondendo così ai requisiti della certezza del diritto e del principio di effettività; e c) che avessero un valore probatorio dinanzi ai giudici nazionali simile a quello attribuito dal legislatore dell’Unione alle decisioni della Commissione. a) Informazioni sufficienti per promuovere un’azione per il risarcimento del danno e che meglio perseguano gli obiettivi del diritto della concorrenza dell’Unione, compreso il diritto di ottenere un risarcimento per il danno subito 60. Come ricordato dalla Corte, «le controversie relative a violazioni del diritto della concorrenza sono caratterizzate, in linea di principio, da un’asimmetria informativa a scapito del soggetto leso, il che rende più difficile per quest’ultimo ottenere le informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno che per le autorità garanti della concorrenza ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio dei loro poteri di applicare il diritto della concorrenza» ( 36 ). 61. Ai fini delle azioni di «private enforcement», tali informazioni sono sufficienti se tra di esse vi è «la conoscenza da parte del danneggiato [in particolare delle seguenti informazioni:] l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l’esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione nonché l’identità dell’autore di quest’ultima» ( 37 ). 62. Al momento della presentazione del ricorso dinanzi al giudice nazionale, un soggetto danneggiato può ottenere le informazioni necessarie raccolte da un’ANC dal momento in cui la sua decisione viene resa disponibile, indipendentemente dai mezzi utilizzati per renderla pubblica. Tuttavia, occorre tenere presente che, se la decisione dell’ANC non è ancora definitiva ed è soggetta ad impugnazione dinanzi ai giudici competenti, i fatti e la partecipazione alla presunta condotta saranno contestati. Come sostenuto dal governo spagnolo durante l’udienza, in base al diritto spagnolo i fatti che caratterizzano l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l’esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione e l’identità dell’autore o degli autori della violazione possono necessariamente cambiare in seguito al controllo giurisdizionale. Pertanto, finché la decisione dell’ANC non è definitiva, la parte lesa non dispone di informazioni complete relativamente a tutti gli elementi che rendono possibile un’azione «follow-on» per il risarcimento del danno. 63. A mio avviso, la mancanza di informazioni complete e attendibili innesca due fattori di rischio. In primo luogo, in un caso come quello di cui al procedimento principale, la parte lesa è, in effetti, obbligata a chiedere la sospensione o l’interruzione del termine di prescrizione in attesa dell’esito del controllo giurisdizionale della decisione dell’ANC, il che, come è stato confermato in udienza, è oneroso e richiede tempo ( 38 ). In secondo luogo, la parte lesa rischia di dover sostenere le spese legali del procedimento in caso di insuccesso o di parziale insuccesso a causa delle modifiche introdotte dal controllo giurisdizionale. Ciò rischia di scoraggiare le parti lese dal perseguire azioni efficaci di «private enforcement» e di compromettere la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 dello stesso ( 39 ). 64. Dalla giurisprudenza nazionale spagnola [dell’[OSCURATO:PERSONA] de Madrid (Corte provinciale, Madrid, Spagna)] ( 40 ) si evince che, per i soggetti lesi da tale comportamento anticoncorrenziale (ossia, in particolare, i consumatori), agire in via giudiziaria prima che la decisione dell’ANC diventi definitiva comporta «il rischio di un rigetto automatico delle domande presentate» in caso di revoca della decisione, con la conseguenza che il giudice competente condannerà le parti lese alle spese. In tal senso, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che, in caso di soccombenza parziale dell’attore, «è ragionevole che quest’ultimo sopporti le proprie spese o, almeno, una parte di esse, nonché una parte delle spese comuni» ( 41 ). 65. Inoltre, la decisione di rinvio cita la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema) ( 42 ), secondo la quale i termini di prescrizione devono essere interpretati in modo restrittivo, in quanto non si basano su principi di stretta giustizia bensì sui principi di certezza del diritto e sulla presunzione di rinuncia all’esercizio del diritto di agire in giudizio di una parte. Pertanto, secondo tale giurisprudenza, il principio dell’indennizzo richiede la conoscenza della piena portata del danno . Si dovrebbe pertanto tracciare un parallelo con i casi di danno biologico, in cui tale conoscenza non sorge nel momento in cui si subisce il danno, ma solo dopo che il danno si è stabilizzato e gli effetti successivi ad esso sono stati completamente determinati. 66. Ciò detto, la Corte ha stabilito che la parte lesa dispone di tutte le informazioni per promuove un’azione legale «indipendentemente dal fatto che la decisione della Commissione di cui trattasi sia divenuta definitiva o meno» ( 43 ). Pertanto, la Corte non ha richiesto che il danno sia conosciuto in tutta la sua portata, al fine di compensare l’asimmetria fra la conoscenza della parte lesa e quella dell’autore della violazione. La Corte si è invece basata su un altro elemento di ponderazione, ossia le conseguenze giuridiche che un atto di un’istituzione dell’Unione produce. 67. Di conseguenza, ritengo che, ai fini delle azioni «follow‑on», la parte lesa abbia il diritto di promuovere un’azione legale, non sulla base di qualsiasi documento ufficiale che contenga le informazioni pertinenti, ma solo qualora detta parte possa invocare una decisione idonea a produrre determinati effetti giuridici. È solo in tale momento che si deve stabilire il dies a quo del termine di prescrizione. In altre parole, per compensare le conseguenze dell’asimmetria informativa e alla luce del principio di effettività, la parte lesa dovrebbe avere a disposizione informazioni che, sebbene non complete, siano affidabili e utili a garantire la certezza del diritto. b) Informazioni che godono della presunzione di legalità, pertanto rispondenti ai requisiti di certezza del diritto e al principio di effettività 68. Gli atti delle istituzioni dell’Unione, in linea di principio, si presumono legittimi e «producono pertanto effetti giuridici finché non siano stati annullati o revocati». Quindi «tutti i soggetti del diritto dell’Unione [devono] riconoscere la piena efficacia di detti atti finché [i giudici dell’Unione] non ne abbia[no] accertato l’illegittimità». Essi devono inoltre «rispettarne la forza esecutiva finché [un giudice dell’Unione] non abbia stabilito di sospenderne l’esecuzione» ( 44 ). 69. Al contempo, secondo il giudice del rinvio, in base alla legislazione nazionale, il giudice che si occupa di un’azione per il risarcimento del danno promossa a seguito di una decisione della CNMC non ancora divenuta definitiva perché oggetto di un ricorso di annullamento non può essere vincolato dall’accertamento dell’esistenza della violazione di cui trattasi fino a quando tale decisione non sia divenuta definitiva . Ne consegue che l’atto dell’Unione (la decisione della Commissione) e la decisione dell’ANC – prima che tali atti divengano definitivi – producono effetti giuridici diversi che non sono trascurabili. 70. La giurisprudenza della Corte ha già affrontato gli effetti, sulle azioni «follow‑on» per il risarcimento del danno, delle decisioni delle ANC contenenti un accertamento di una violazione delle norme sulla concorrenza e che sono divenute definitive a seguito di un controllo giurisdizionale. 71. In sostanza, dai punti 62 e 63 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( 45 ), si evince che quando un’ANC ha emesso una decisione che constata un’infrazione delle norme di concorrenza, divenuta definitiva a seguito di controllo giurisdizionale, e quando l’articolo 9 della direttiva 2014/104, che disciplina gli effetti vincolanti di tali decisioni, non è applicabile ratione temporis , tale decisione si presume valida ai fini di un’azione per il risarcimento del danno relativa alla stessa infrazione, fino a prova contraria da parte del convenuto. 72. Una siffatta presunzione non è applicabile a fattispecie come quella di cui procedimento principale in cui, sebbene la decisione dell’ANC sia pubblicata sul sito Internet di detta autorità, non è ancora divenuta definitiva. Risulta infatti che, in questi casi, tale decisione può servire solo come indicazione dell’esistenza della violazione di cui trattasi, poiché non ha alcun effetto vincolante per il giudice nazionale investito di un’azione per il risarcimento del danno ( 46 ). 73. Dato che la portata della decisione dell’ANC può cambiare sostanzialmente nel corso del procedimento giudiziario e, secondo il giudice del rinvio, l’accertamento dell’esistenza della violazione in tale decisione non è vincolante per il giudice nazionale fino a quando tale decisione non sia divenuta definitiva ( 47 ), è solo questa «fase finale dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE a livello pubblico» ( 48 ) ad avere caratteristiche che «[consentono] di stabilire in modo chiaro, preciso e trasparente il dies a quo del termine di prescrizione, sia per le imprese che hanno preso parte a un cartello sia per i soggetti danneggiati» ( 49 ). A mio avviso, qualsiasi altra soluzione metterebbe la parte lesa in una posizione significativamente meno favorevole rispetto a quella dell’autore (o degli autori) della violazione, a maggior ragione nei casi in cui la durata del termine di prescrizione è troppo breve rispetto al tempo normalmente necessario per il controllo giurisdizionale della decisione dell’ANC ( 50 ). 74. Come ha sottolineato l’avvocato generale Jääskinen, «occorre tenere in debito conto l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, e i limiti in cui esso fornisce una garanzia supplementare al principio di effettività. Ai sensi del citato articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a mettere a disposizione i rimedi giurisdizionali “necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”. In altri termini, alla luce di tale disposizione del Trattato, i requisiti di tutela giurisdizionale effettiva per i diritti derivanti dal diritto dell’Unione sembrano andare oltre la formula classica che menziona l’impossibilità pratica o l’eccessiva difficoltà. A mio giudizio, ciò significa che i mezzi di ricorso nazionali devono essere accessibili, rapidi e avere costi contenuti » ( 51 ). 75. Nel presente contesto – e anche in considerazione del fatto che i termini di prescrizione costituiscono una limitazione dei diritti delle parti lese, e devono quindi essere interpretati in modo da garantire l’accessibilità, la celerità e l’efficienza in materia di costi richiesti – la Corte dovrebbe dare priorità alla soluzione che è favorevole al principio pro actione . 76. Ciò detto, è parimenti importante cercare il bilanciamento degli interessi della parte lesa con quelli delle altre parti dell’azione di risarcimento. Dalle informazioni contenute nel fascicolo presentato alla Corte risulta che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 3, della legge 39/2015 sulla procedura amministrativa comune delle autorità pubbliche ( 52 ), l’esecutività delle decisioni della CNMC è automaticamente sospesa a partire dal momento in cui la parte interessata manifesta l’intenzione di avviare un’azione legale contro tali decisioni fino a quando la decisione di cui trattasi non sia divenuta definitiva. La sospensione potrebbe essere revocata da un giudice solo tramite una decisione esplicita in un procedimento sommario. 77. Sebbene si possa sostenere che una soluzione in base alla quale il dies a quo inizia a decorrere solo dopo che la decisione dell’ANC è divenuta definitiva prolunghi il periodo di incertezza e ritardi la risoluzione finale dell’azione per il risarcimento del danno, dalle informazioni di cui sopra risulta chiaramente che tale ritardo è direttamente collegato al controllo giurisdizionale della decisione dell’ANC. Durante tale controllo, lo status dell’impresa di cui trattasi viene sospeso e, sotto tale profilo, potrebbe risultare vantaggioso per la difesa dell’autore della violazione in un’azione per il risarcimento del danno attendere che la decisione dell’ANC divenga definitiva. In ogni caso, il carattere definitivo dello status dell’autore della violazione integrerebbe l’applicazione effettiva del principio di certezza del diritto. 78. Ne consegue che il dies a quo del termine di prescrizione fissato alla data in cui la decisione dell’ANC diviene definitiva è più favorevole alla certezza del diritto e al principio di effettività delle azioni per il risarcimento del danno e, in linea di principio, tale soluzione va a vantaggio sia dei ricorrenti che dei convenuti. Si deve infatti sottolineare che la certezza del diritto è proprio lo scopo per il quale vengono imposti termini di prescrizione. 79. Nelle sue osservazioni la Commissione sostiene che la decorrenza del termine di prescrizione o i) quando la decisione della CNMC viene pubblicata, anche se è stata impugnata e non è ancora definitiva, oppure ii) quando tale decisione diviene definitiva, è in grado di soddisfare i requisiti imposti dal diritto dell’Unione. 80. Sulla base della mia analisi di cui sopra, ritengo che la soluzione i) rischi di pregiudicare gli obiettivi dell’articolo 101 TFUE e il principio di effettività per quanto riguarda il buon funzionamento del «private enforcement» nell’Unione europea. 81. Se si seguisse tale soluzione, il dies a quo sarebbe fissato alla data di pubblicazione della decisione della CNMC sul sito web di tale autorità (15 settembre 2015). Il termine di prescrizione di un anno, allora applicabile in Spagna, sarebbe iniziato a decorrere e sarebbe scaduto prima della data effettiva di recepimento della direttiva 2014/104 (27 dicembre 2016). Ciò implicherebbe che l’articolo 10 di tale direttiva, che stabilisce le regole sui termini di prescrizione, non sarebbe applicabile alla fattispecie di cui al procedimento principale e la parte lesa non potrebbe fare affidamento sul termine di prescrizione esteso di cinque anni, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva. 82. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che «se il termine di prescrizione, che inizia a decorrere prima del completamento dei procedimenti al termine dei quali viene adottata una decisione definitiva da parte della [ANC] o da un’istanza di ricorso, è troppo breve rispetto alla durata di tali procedimenti e non può essere sospeso o interrotto durante il corso di tali procedimenti, non è escluso che tale termine di prescrizione scada addirittura prima che detti procedimenti siano conclusi. In tal caso, sarebbe impossibile per chiunque abbia subito danni proporre azioni sulla base di una decisione definitiva che accerta una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione» ( 53 ). 83. Il giudice del rinvio e la [OSCURATO:PERSONA] ipotizzano la possibilità di sospendere il ricorso ( 54 ). Tuttavia, ritengo che tale possibilità non appaia determinante nel caso di specie, in quanto non è automatica, deve essere richiesta dal ricorrente e comporta il pagamento di vari oneri. Inoltre, il giudice dispone di un margine di discrezionalità che gli consente di decidere se concedere o meno la sospensione del procedimento. Vorrei sottolineare che la richiesta di sospensione dell’azione per il risarcimento del danno può essere presentata solo dopo che l’azione è stata promossa, il che implica prima di tutto che l’azione deve essere promossa entro il termine di prescrizione. Ne consegue, come sostenuto da CP e dal governo spagnolo, che la sospensione dell’azione non sembra essere una soluzione appropriata nel contesto attuale, in termini di certezza del diritto e della necessità che i mezzi di ricorso nazionali siano «accessibili, rapidi e [abbiano] costi contenuti» ( 55 ). Inoltre, tale soluzione non tiene conto del fatto che l’avvio di azioni per il risarcimento del danno richiede, in linea di principio, una complessa analisi fattuale ed economica che, di norma, richiede un certo tempo ( 56 ). 84. Ne consegue che l’interpretazione secondo cui il dies a quo è fissato alla data in cui la decisione della CNMC diviene definitiva è l’unica che soddisfa i requisiti dei principi della certezza del diritto e dell’efficacia delle azioni «follow‑on» per il risarcimento del danno. c) Informazioni che hanno un valore probatorio dinanzi ai giudici nazionali simile a quello attribuito dal legislatore dell’Unione alle decisioni della Commissione 85. Va innanzitutto notato che, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, il legislatore dell’Unione attribuisce chiaramente un valore probatorio alle decisioni della Commissione diverso da quello attribuito alle decisioni delle ANC, per quanto riguarda i giudici nazionali. 86. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 74) evidenzia chiaramente i diversi regimi giuridici applicabili alle decisioni dell’ANC, da un lato, e a quelle della Commissione, dall’altro: «ai sensi della prima frase dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE, che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Orbene, detto articolo 16, paragrafo 1, non esige che la decisione della Commissione sia divenuta definitiva affinché il giudice nazionale sia tenuto a conformarvisi. In ciò esso si distingue dall’articolo 9 della direttiva 2014/104 [ ( 57 )], che attribuisce valore probatorio alle decisioni delle [ANC] solo quando queste ultime sono definitive. Tale differenza tra le due disposizioni è giustificata proprio dal carattere vincolante delle decisioni delle istituzioni dell’Unione » (il corsivo è mio), nonché dal primato del diritto dell’Unione ( 58 ). 87. Come ha spiegato l’avvocata Generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 59 ), «[p]rima dell’inizio di applicazione dell’articolo 9 della direttiva 2014/104, solo alle decisioni della Commissione europea doveva essere attribuito, in forza del diritto dell’Unione, un effetto vincolante nel procedimento dinanzi ai giudici nazionali. Questo particolare effetto vincolante, risultante dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, nonché dalla giurisprudenza Masterfoods [ ( 60 )], si spiega con il ruolo chiave della Commissione nella definizione della politica della concorrenza nel mercato interno europeo e, in definitiva, anche con il primato del diritto dell’Unione, nonché con il carattere vincolante delle decisioni delle istituzioni dell’Unione. Esso non può essere esteso in egual misura alle decisioni delle [ANC], a meno che il legislatore lo stabilisca espressamente, come ha fatto per il futuro con l’articolo 9 della direttiva 2014/104». 88. La considerazione di cui sopra è illustrata anche dal fatto che, in relazione alle decisioni della Commissione, l’ammenda è immediatamente inflitta all’autore dell’infrazione e dovuta da quest’ultimo, mentre dalle informazioni contenute nel fascicolo agli atti della Corte risulta che, nel caso delle decisioni della CNMC, le ammende non vengono pagate, in genere, fino alla conferma finale della sanzione da parte dei giudici nazionali ( 61 ). 89. Ne consegue che esiste una chiara differenza tra le circostanze della fattispecie che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e quelle di cui alla presente causa. Inoltre, tali differenze non sono meramente formali, ma sostanziali e incidono sull’essenza dei diritti delle parti interessate. 90. Atteso che, ai sensi del regolamento n. 1/2003, l’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione a livello nazionale e dell’Unione deve garantire la parità di trattamento delle parti interessate, invito la Corte, nella causa di cui trattasi, ad adottare un approccio ispirato allo spirito della sentenza [OSCURATO:PERSONA], ma – diversamente dall’approccio della Commissione – non uno che si limiti ad applicare pedissequamente tale approccio alla fattispecie di cui trattasi. Ciò vale a maggior ragione a causa dell’asimmetria informativa ( 62 ), che va a scapito della parte lesa e, quindi, la situazione delle parti lese non dovrebbe essere ulteriormente svantaggiata nelle azioni «follow‑on» che si basano sulle decisioni dell’ANC rispetto a quelle basate sulle decisioni della Commissione. 91. Infine, occorre affrontare la questione della pubblicità delle informazioni . 92. In relazione al fattore «pubblicazione» della decisione sul sito Internet della CNMC, dai documenti presentati alla Corte risulta che, secondo la legge spagnola, la pubblicazione sul sito Internet non è un requisito per l’efficacia o la validità giuridica della decisione e non è un mezzo legale per rendere pubblica la decisione secondo la legge spagnola. 93. In particolare, come ha sottolineato il governo spagnolo – ai fini della determinazione del dies a quo del termine di prescrizione – la pubblicazione della decisione della CNMC sul sito Internet ufficiale non può essere equiparata alla pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione nella Gazzetta ufficiale. Dalle informazioni contenute nel fascicolo agli atti della Corte risulta che: i) il sito Internet della CNMC non è una gazzetta governativa ufficiale simile alla Gazzetta ufficiale, e la pubblicazione delle decisioni dell’ANC non è, ai sensi del diritto nazionale applicabile, un requisito giuridico per la loro efficacia o validità, e ii) nel caso del procedimento principale, la decisione della CNMC è stata notificata individualmente alle persone interessate nell’ambito della procedura sanzionatoria, ed è da tali notifiche che dipendono gli effetti giuridici della decisione nei confronti di tali persone, e non dalla pubblicazione sul sito Internet ( 63 ). 94. È vero che un giudice nazionale potrebbe ritenere che la pubblicazione della decisione sul sito Internet della CNMC sembri sufficiente per consentire alle parti lese di ottenere le informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno. Tuttavia, dalle considerazioni che precedono deriva che, tenuto conto delle differenze in relazione agli effetti giuridici della pubblicazione ufficiale (la Gazzetta ufficiale o la gazzetta ufficiale nazionale), da un lato, e della pubblicazione a titolo informativo (il sito Internet di un’ANC), dall’altro, il dies a quo dovrebbe essere stabilito solo una volta che la decisione abbia acquisito dinanzi ai giudici nazionali un valore probatorio simile a quello attribuito dal legislatore dell’Unione alle decisioni della Commissione, vale a dire quando la decisione della CNMC sia divenuta definitiva. 4. Risposta alle questioni seconda e terza 95. Alla luce di quanto precede, propongo che la Corte risponda alle questioni seconda e terza nel senso che l’articolo 101 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, ai sensi della quale il termine di prescrizione – applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per una violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione, accertata da una decisione dell’ANC (azione «follow‑on» per il risarcimento del danno) – non inizia a decorrere prima che tale decisione sia divenuta definitiva, se del caso, dopo la sua conferma da parte dei giudici nazionali competenti. V. [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di giustizia di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza (Tribunale di commercio n. 1, Saragozza, Spagna) come segue: L’articolo 101 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, ai sensi della quale il termine di prescrizione – applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per una violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione, accertata da una decisione dell’ANC (azioni «follow‑on» per il risarcimento del danno) – non inizia a decorrere prima che tale decisione sia divenuta definitiva, se del caso, dopo la sua conferma da parte dei giudici nazionali competenti. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Espressione latina che designa il giorno a partire dal quale iniziano ad essere conteggiati i termini processuali. ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA] del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20; in prosieguo: la «sentenza Volvo, EU:C:2022:494 ); del 18 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di pezzi online), C‑605/21, (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2024:324 ); nonché ordinanza del 6 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Intesa – Derivati sui tassi di interesse in euro) ( C‑198/22 e C‑199/22 , EU:C:2023:166 ). ( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea ( GU 2014, L 349, pag. 1 ). ( 5 ) Vale a dire, cinque mesi dopo la scadenza del termine di recepimento di tale direttiva. ( 6 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 49. V. altresì punto 50 della medesima sentenza. ( 7 ) L’articolo 267 TFUE non conferisce alla Corte il potere di esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche. V., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), ( C‑508/19 , EU:C:2022:201 , punti 60 e 61 ). ( 8 ) La decisione di rinvio si basa sulla giurisprudenza dell’[OSCURATO:PERSONA] de Zaragoza (Corte provinciale, Saragozza). Tale ragionamento sembra basarsi, in particolare, sulla distinzione concettuale tra la capacità di intentare un’azione e il termine di prescrizione per tale azione ai sensi del diritto spagnolo. ( 9 ) V. sentenza del 28 novembre 2023Commune d’Ans, ( C‑148/22 , EU:C:2023:924 , punti 46 e 47 ). ( 10 ) Sempre in relazione al diritto dell’Unione, la Corte ha stabilito che, in virtù dei «principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento (...), le norme [dell’Unione] debbono presentare caratteri di chiarezza e prevedibilità per gli amministrati» (sentenza del 12 novembre 1981, [OSCURATO:PERSONA] e a., da 212/80 a 217/80 , EU:C:1981:270 , punto 10 ). ( 11 ) Sentenza del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA](C 637/17; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2019:263 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). ( 12 ) Infatti, in linea di principio, se una decisione dell’ANC non è stata impugnata entro il termine prescritto, può essere considerata definitiva. ( 13 ) Sentenza del 18 marzo 1997, Guérin automobiles/Commissione ( C‑282/95 P , EU:C:1997:159 , punto 39 ). V. altresì sentenze del 20 settembre 2001, Courage and Crehan ( C‑453/99 , EU:C:2001:465 , punti 23 e 24 ), e del 13 luglio 2006, Manfredi e a. ( da C‑295/04 a C‑298/04 , EU:C:2006:461 , punti 58 e 59 ). V., per analogia, sentenza del 16 marzo 2023, Towercast ( C‑449/21 , EU:C:2023:207 , punti da 42 a 53 ). ( 14 ) Sentenza del 28 gennaio 2025, ASG 2 (C‑253/23; in prosieguo: la «sentenza ASG 2; EU:C:2025:40 , punto 61 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 ) Ibidem , punto 63 e giurisprudenza ivi citata. ( 16 ) Conclusioni presentate dall’avvocata generale Kokott nella causa KONE e a. ( C‑557/12 , EU:C:2014:45 , paragrafi 59 e 60 ). ( 17 ) Caro de Sousa, P., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2024, pag. 23. ( 18 ) Sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso avverso una richiesta di informazioni in materia fiscale) ( C‑245/19 e C‑246/19 , EU:C:2020:795 , punto 47 ) (il corsivo è mio). Tale punto si riflette ora anche nel considerando 4 della direttiva 2014/104. Inoltre, il considerando 36 di detta direttiva afferma che «[l]e norme nazionali riguardanti l’inizio, la durata, la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di azioni per il risarcimento del danno». ( 19 ) Sentenza ASG 2, punto 75 (il corsivo è mio). ( 20 ) Sentenza del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑724/17 , EU:C:2019:204 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 51. ( 21 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 43 e giurisprudenza ivi citata. ( 22 ) Sentenza ASG 2, punto 74 e segg. V. altresì sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 47; e Volvo, punto 53; v. altresì ordinanza del 6 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Intesa – Derivati sui tassi di interesse in euro) ( C‑198/22 e C‑199/22 , EU:C:2023:166 , punto 33 ). ( 23 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 46; e Volvo, punto 54; nonché ordinanza del 6 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Intesa – Derivati sui tassi di interesse in euro) ( C‑198/22 e C‑199/22 , EU:C:2023:166 , punto 34 ). ( 24 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 55 e giurisprudenza ivi citata. ( 25 ) V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Pitruzzella nella causa [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑25/21 , EU:C:2022:659 , paragrafi da 32 a 35 ). ( 26 ) Vale a dire, la Commissione europea o un’ANC. ( 27 ) V. sentenza del 12 gennaio 2023, RegioJet ( C‑57/21 , EU:C:2023:6 , punto 50 ), e sentenza ASG 2, punto 85. ( 28 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑819/19 , EU:C:2021:373 , paragrafo 95 ). ( 29 ) Caro de Sousa, nota 17, op. cit., pag. 27. ( 30 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 55 e giurisprudenza ivi citata. ( 31 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 78. ( 32 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 73. ( 33 ) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 34 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 74. ( 35 ) Ibidem , punto 70 e giurisprudenza ivi citata. ( 36 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 57. ( 37 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 64. ( 38 ) CP ha sostenuto all’udienza che, se avesse dovuto interrompere il termine di prescrizione inviando richieste di risarcimento extragiudiziali dal 2015 al 2021, avrebbe dovuto spendere un totale di EUR 4800 per l’invio di lettere di costituzione in mora, una per trasgressore all’anno, al fine di ottenere un risarcimento di soli EUR 1400. Inoltre, avrebbe dovuto pagare gli onorari dell’avvocato, che non sono soggetti a rifusione nel giudizio. Pertanto, in ultima analisi la parte lesa dovrebbe spendere un importo molto maggiore del risarcimento a cui ha diritto, anche prima di intentare un’azione per il risarcimento del danno. ( 39 ) V. sentenza ASG 2, punti 61 e 63 (citati ai punti 33 e 34 delle presenti conclusioni). ( 40 ) Come citata in [OSCURATO:PERSONA], L. e [OSCURATO:PERSONA], S., «El dies a quo del plazo de prescripción en los procedimientos civiles de reclamación de daños derivados de infracciones del derecho de la competencia: práctica reciente», [OSCURATO:PERSONA], n. 65, ottobre 2024, pag. 159. V. altresì sentenza dell’11 giugno 2024 dell’[OSCURATO:PERSONA] de Madrid (Corte provinciale, Madrid), che ha statuito che il dies a quo non poteva essere fissato prima che la decisione dell’ANC diventasse definitiva dopo che ciascun autore della violazione aveva esperito tutte le vie di ricorso. ( 41 ) Laddove, in particolare, la sopravvenienza di tali spese sia imputabile all’attore, come ad esempio in ragione di richieste eccessive oppure della condotta processuale dell’attore. Sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑312/21 , EU:C:2023:99 , punto 47 ). ( 42 ) V. decisione di rinvio, pag. 13 della versione in lingua originale, che cita la sentenza n. 528/2013 del 4 settembre 2013. Richiamo altresì la sentenza dello Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid, Spagna) del 9 giugno 2020, secondo cui il dies a quo richiede «piena idoneità al contenzioso» e «piena conoscenza della portata definitiva del danno», cosa che si verifica solo quando la decisione dell’ANC diviene definitiva. ( 43 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 78. ( 44 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 73. V. altresì punto 77. ( 45 ) Sentenza del 20 aprile 2023 ( C‑25/21 , EU:C:2023:298 ). ( 46 ) Come è stato sottolineato da CP durante l’udienza, a titolo di esempio, circa il 60% delle decisioni della CNMC emesse nel 2015 sono state annullate dai giudici del ricorso. ( 47 ) V. paragrafo 69 delle presenti conclusioni. ( 48 ) V., per analogia, conclusioni presentate dall’avvocato generale Rantos nella causa Volvo e DAF Trucks ( C‑267/20 , EU:C:2021:884 , paragrafo 123 ). ( 49 ) V., per analogia, conclusioni presentate dall’avvocato generale Rantos nella causa Volvo e DAF Trucks ( C‑267/20 , EU:C:2021:884 , paragrafo 123 ). V. altresì paragrafo 122). ( 50 ) V. paragrafi da 79 a 81 delle presenti conclusioni. ( 51 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Jääskinen nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑536/11 , EU:C:2013:67 , paragrafo 47 (il corsivo è mio). ( 52 ) Ley 39/2015 del [OSCURATO:PERSONA] de las [OSCURATO:PERSONA], del 1 o ottobre 2015, BOE n. 236, del 2 ottobre 2015, pag. 89343. ( 53 ) Sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], punto 52. ( 54 ) [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in base alla legge spagnola, nulla impediva alle parti lese di interrompere o sospendere il corso del termine di prescrizione « sine die » o « in aeternum ». ( 55 ) V. paragrafo 74 delle presenti conclusioni. ( 56 ) V. paragrafo 40 delle presenti conclusioni. ( 57 ) Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza». ( 58 ) V. altresì conclusioni presentate dall’avvocata Generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online) ( C‑605/21 , EU:C:2023:695 , paragrafi 59 e 60 ). ( 59 ) Conclusioni presentate dall’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑637/17 , EU:C:2019:32 , paragrafo 96 ). ( 60 ) Sentenza del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB ( C‑344/98 , EU:C:2000:689 , in particolare punto 52 , in combinato disposto con i punti 46 e 49). ( 61 ) In particolare, ciò è dovuto al fatto che l’esecutività delle decisioni della CNMC viene automaticamente sospesa quando l’autore dell’infrazione esprime l’intenzione di proporre ricorso. CP si è spinto fino a sostenere che, in Spagna, la maggior parte delle imprese nemmeno adotta provvedimenti circa l’importo dell’ammenda fino a quando la decisione della CNMC non sia divenuta definitiva. ( 62 ) V. paragrafo 40 e nota 23 delle presenti conclusioni. ( 63 ) Dette informazioni sono state fornite durante l’udienza dal governo spagnolo in risposta alle domande della Corte.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 15/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris