CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37941/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 12737-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7186/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 09/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso la comunicazione preventiva di ipoteca riferita a plurime cartelle di pagamento ed avvisi di intimazione sostenendo la mancata notificazione di tali atti. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agente di Riscossione e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva parzialmente l'appello ritenendo non notificati solo tre cartelle ed un avviso di intimazione meglio indicati in sentenza. 4.Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare ad un eventuale udienza di discussione mentre i contribuenti non si sono costituiti. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 12737 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- 1.Con l'unico motivo di impugnazione deduce [OSCURATO:PERSONA] la violazione di legge per aver la CTR erroneamente annullato la comunicazione preventiva di ipoteca essendo state regolarmente notificate tutti gli atti prodromici a supporto dell'atto. 2 n motivo è inammissibile in quanto privo di specificità ex art 366 1° comma nr. 6 cpc. 2.1 Per costante affermazione di questa Corte, qualora oggetto del giudizio è il mancato esame o la non corretta interpretazione di un atto amministrativo è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147; Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928. 2.2 Ciò vale anche nel caso di affermazione da parte dell'Agente di Riscossione della notifica, esclusa dalla CTR, degli atti prodromici alli avviso di iscrizione ipotecaria 2.3 Nella fattispecie in esame la documentazione relativa alle operazioni di notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento non è stata versata in atti né il contenuto riprodotto nel ricorso, né, infine, è stato indicato tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito così da porre la Corte in condizioni di potere esprimere il sindacato richiesto 3 Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4 Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituito il contribuente. Ric. 2020 n. 12737 sez. MT - ud. 19-10-2021 -3- PQM La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deciso nella Camera di onsiglio d 19 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] idente Dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 14 ELLEFM C