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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1024/2020

ECLI:EU:T:2020:306
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0578_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell’8 luglio 2020 – CA [OSCURATO:PERSONA] / BCE (causa T‑578/18) «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Sanzione pecuniaria amministrativa inflitta dalla BCE ad un ente creditizio – Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Violazione continua dei requisiti di fondi propri – Violazione colposa – Diritti della difesa – Importo della sanzione – Obbligo di motivazione»

1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica (v. punto 42)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Obbligo di ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti prima di classificare uno strumento di capitale come strumento di classe 1 – Nozione di autorizzazione delle autorità competenti – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 26, § 3) (v. punti 43‑47, 52‑57)

3. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Interpretazione del diritto dell’Unione – Orientamenti di un’autorità amministrativa – Natura cogente – Insussistenza (Art. 19 TUE) (v. punto 59)

4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Violazione continua dei requisiti di fondi propri – Violazione colposa – Nozione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 26, § 3; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 18, § 1) (v. punti 65‑70, 74‑81)

5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Applicazione a qualsiasi procedimento intentato nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo – Principio che dev’essere garantito anche in mancanza di norme che disciplinano il procedimento di cui trattasi (v. punto 89)

6. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Sanzione pecuniaria amministrativa imposta dalla Banca centrale europea (BCE) – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 22, § 1; regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, art. 126) (v. punti 94‑98)

7. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Insufficienza di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice – Obbligo di rispettare il principio del contraddittorio (Artt. 263 e 296 TFUE) (v. punti 110, 111)

8. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Sanzione pecuniaria amministrativa imposta dalla Banca centrale europea – Importo – Potere discrezionale della Banca centrale europea – Obbligo di motivazione – Portata – Decisione non sufficientemente precisa quanto alla metodologia applicata e agli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della sanzione – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità – Motivazione insufficiente (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 18, §§ 1 e 3) (v. punti 116‑126, 130‑141) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta a ottenere l’annullamento della decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-77 della BCE, del 16 luglio 2018, adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU 2013, L 287, pag. 63 ), la quale impone alla ricorrente una sanzione pecuniaria amministrativa dell’importo di EUR 200000 per violazione continua dei requisiti di fondi propri previsti all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU 2013, L 176, pag. 1 , e rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68 , e in GU 2013, L 321, pag. 6 ).

Dispositivo 1) La decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-77 della Banca centrale europea (BCE), del 16 luglio 2018, è annullata nella misura in cui infligge a CA [OSCURATO:PERSONA] una sanzione pecuniaria amministrativa dell’importo di EUR 200000. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) CA [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le proprie spese. 4) La BCE è condannata a sopportare le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0578_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell’8 luglio 2020 – CA [OSCURATO:PERSONA] / BCE (causa T‑578/18) «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Sanzione pecuniaria amministrativa inflitta dalla BCE ad un ente creditizio – Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Violazione continua dei requisiti di fondi propri – Violazione colposa – Diritti della difesa – Importo della sanzione – Obbligo di motivazione» 1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica (v. punto 42) 2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Obbligo di ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti prima di classificare uno strumento di capitale come strumento di classe 1 – Nozione di autorizzazione delle autorità competenti – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 26, § 3) (v. punti 43‑47, 52‑57) 3. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Interpretazione del diritto dell’Unione – Orientamenti di un’autorità amministrativa – Natura cogente – Insussistenza (Art. 19 TUE) (v. punto 59) 4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Violazione continua dei requisiti di fondi propri – Violazione colposa – Nozione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 26, § 3; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 18, § 1) (v. punti 65‑70, 74‑81) 5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Applicazione a qualsiasi procedimento intentato nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo – Principio che dev’essere garantito anche in mancanza di norme che disciplinano il procedimento di cui trattasi (v. punto 89) 6. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Sanzione pecuniaria amministrativa imposta dalla Banca centrale europea (BCE) – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 22, § 1; regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, art. 126) (v. punti 94‑98) 7. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Insufficienza di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice – Obbligo di rispettare il principio del contraddittorio (Artt. 263 e 296 TFUE) (v. punti 110, 111) 8. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Sanzione pecuniaria amministrativa imposta dalla Banca centrale europea – Importo – Potere discrezionale della Banca centrale europea – Obbligo di motivazione – Portata – Decisione non sufficientemente precisa quanto alla metodologia applicata e agli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della sanzione – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità – Motivazione insufficiente (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 18, §§ 1 e 3) (v. punti 116‑126, 130‑141) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta a ottenere l’annullamento della decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-77 della BCE, del 16 luglio 2018, adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU 2013, L 287, pag. 63 ), la quale impone alla ricorrente una sanzione pecuniaria amministrativa dell’importo di EUR 200000 per violazione continua dei requisiti di fondi propri previsti all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU 2013, L 176, pag. 1 , e rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68 , e in GU 2013, L 321, pag. 6 ). Dispositivo 1) La decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-77 della Banca centrale europea (BCE), del 16 luglio 2018, è annullata nella misura in cui infligge a CA [OSCURATO:PERSONA] una sanzione pecuniaria amministrativa dell’importo di EUR 200000. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) CA [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le proprie spese. 4) La BCE è condannata a sopportare le proprie spese.