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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42783/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico, articolato, motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta, rispettivamente: violazione della legge penale incriminatrice per essere stato ritenuto il delitto di cui all'art. 6, lett. d), d.l. 172/2005 anziché la contravvenzione di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, essendo già cessata l'emergenza rifiuti in Campania all'epoca dei fatti (luglio 2011); l'omessa motivazione e la violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione all'intervenuta prescrizione del reato conseguente alla richiesi p riqualificazione ertitht richiesta con i motivi aggiunti di appello; il vizio di motivazione per l'erronea valutazione della visura camerale prodotta in giudizio circa l'essere stato l'imputato amministratore unico della società all'epoca dei fatti; Ritenuto che tali doglianze siano inammissibili, senza che la conclusione possa mutare alla luce delle considerazioni svolte nella memoria difensiva datata 29 agosto u.s., che, peraltro, nulla aggiungono rispetto a quanto già inizialmente dedotto, posto che: - le prime due doglianze sono manifestamente infondate alle luce del chiaro dato normativo (si consideri che la

I. 24 gennaio 2011, n. 1, che ha convertito in legge, con modiff., il d.l. 26 novembre 2010, n. 196, inserendo all'art. 1, tra l'altro, anche il comma 7-ter, prevede che «in relazione all'intervenuta attuazione di quanto previsto dal cornma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210») e del consolidato orientamento di legittimità che già ne ha fatto applicazione (cfr. Sez. 3, n. 3718 del 08/01/2014, Matei e a., Rv. 258318), sicché la disciplina emergenziale era senz'altro efficace all'epoca di commissione dei fatti e, quindi, non rileva l'omessa, specifica, motivazione in ordine alla contestata prescrizione del reato, che lo stesso ricorrente ammette essere stata dedotta soltanto con riguardo all'invocata riqualificazione dell'addebito quale contravvenzione; - l'ultima doglianza costituisce inammissibile censura di fatto, avendo la Corte territoriale, senza che risulti efficacemente dedotto il vizio di travisamento della prova, attestato come già al momento dei fatti, secondo la visura prodotta, l'imputato fosse amministratore unico della società, senza contare che la responsabilità non sarebbe stata esclusa nemmeno se, come si allega in ricorso, il medesimo fosse stato in allora comunque amministratore, anche se non unico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico, articolato, motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta, rispettivamente: violazione della legge penale incriminatrice per essere stato ritenuto il delitto di cui all'art. 6, lett. d), d.l. 172/2005 anziché la contravvenzione di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, essendo già cessata l'emergenza rifiuti in Campania all'epoca dei fatti (luglio 2011); l'omessa motivazione e la violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione all'intervenuta prescrizione del reato conseguente alla richiesi p riqualificazione ertitht richiesta con i motivi aggiunti di appello; il vizio di motivazione per l'erronea valutazione della visura camerale prodotta in giudizio circa l'essere stato l'imputato amministratore unico della società all'epoca dei fatti; Ritenuto che tali doglianze siano inammissibili, senza che la conclusione possa mutare alla luce delle considerazioni svolte nella memoria difensiva datata 29 agosto u.s., che, peraltro, nulla aggiungono rispetto a quanto già inizialmente dedotto, posto che: - le prime due doglianze sono manifestamente infondate alle luce del chiaro dato normativo (si consideri che la I. 24 gennaio 2011, n. 1, che ha convertito in legge, con modiff., il d.l. 26 novembre 2010, n. 196, inserendo all'art. 1, tra l'altro, anche il comma 7-ter, prevede che «in relazione all'intervenuta attuazione di quanto previsto dal cornma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210») e del consolidato orientamento di legittimità che già ne ha fatto applicazione (cfr. Sez. 3, n. 3718 del 08/01/2014, Matei e a., Rv. 258318), sicché la disciplina emergenziale era senz'altro efficace all'epoca di commissione dei fatti e, quindi, non rileva l'omessa, specifica, motivazione in ordine alla contestata prescrizione del reato, che lo stesso ricorrente ammette essere stata dedotta soltanto con riguardo all'invocata riqualificazione dell'addebito quale contravvenzione; - l'ultima doglianza costituisce inammissibile censura di fatto, avendo la Corte territoriale, senza che risulti efficacemente dedotto il vizio di travisamento della prova, attestato come già al momento dei fatti, secondo la visura prodotta, l'imputato fosse amministratore unico della società, senza contare che la responsabilità non sarebbe stata esclusa nemmeno se, come si allega in ricorso, il medesimo fosse stato in allora comunque amministratore, anche se non unico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 se
Sentenza Cassazione n. 42783/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris