Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21691/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso — con cui si denunzia la violazione delle norme processuali in ordine alla affermazione della responsabilità penale per il reato ascritto e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. eccependo che l'oggetto del reato (distributore automatico di generi alimentari e bevande) fosse stato costantemente tenuto sotto controllo dal personale di vigilanza e dal sistema di videosorveglianza — è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza.

Quest'ultimo, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non è idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Sala, Rv. 280157 — 01); peraltro, in motivazione si puntualizza che, ad essere dotati di sistema di allarme non erano i distributori, bensì la struttura che li ospitava.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., contestando la sussistenza della condizione innpeditiva all'applicazione dell'istituto dell'abitualità del comportamento, non è consentito in sede di legittimità; la censura non risulta, infatti, essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso — con cui si denunzia la violazione delle norme processuali in ordine alla affermazione della responsabilità penale per il reato ascritto e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. eccependo che l'oggetto del reato (distributore automatico di generi alimentari e bevande) fosse stato costantemente tenuto sotto controllo dal personale di vigilanza e dal sistema di videosorveglianza — è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza. Quest'ultimo, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non è idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Sala, Rv. 280157 — 01); peraltro, in motivazione si puntualizza che, ad essere dotati di sistema di allarme non erano i distributori, bensì la struttura che li ospitava. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., contestando la sussistenza della condizione innpeditiva all'applicazione dell'istituto dell'abitualità del comportamento, non è consentito in sede di legittimità; la censura non risulta, infatti, essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 21691/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris