CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 37854/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/08/2022 della Corte di appello di Trento visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che concludono insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11 agosto 2022 la Corte di appello di Trento ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Francia (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parigi) reso a seguito di sentenza del 23 novembre 2021 del Tribunale di Parigi e ha ordinato la consegna del cittadino della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza esecutiva di condanna a trenta mesi di reclusione in ordine ai reati di lesioni aggravate ed associazione a delinquere per fatti commessi a Parigi il 18 novembre 2019 e fino al 21 dicembre 2019. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la citata sentenza deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo inosservanza degli artt. 2 e 18, I. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, § 3, lett. c, d) ed e) della Convenzione EDU nonché dei considerando n. 33 e 34 della Direttiva (UE) n. 2016/343 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 9 marzo 2016 e art. 111 Cost., inosservanza degli artt. 420-ter e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Nel giudizio celebrato presso la Corte di appello il ricorrente aveva rappresentato che l'autorità giudiziaria francese (in tal senso le informazioni ricevute dal difensore del ricorrente in quella sede) non aveva consentito al Donatek di partecipare all'udienza del 23 novembre 2021; l'imputato aveva contratto il COVID - 19, situazione che gli aveva impedito, visto che all'epoca risiedeva nella Repubblica Ceca, di recarsi a Parigi per presenziare al processo che veniva celebrato in sua assenza; il difensore non aveva il potere di rappresentanza dell'imputato e, pertanto, non poteva difendere. [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione di quanto sopra, ha allegato il referto attestante la positività dell'imputato al COVID-19 rilasciato da un laboratorio clinico di microbiologia di Praga ed il messaggio inviato dall'autorità della Repubblica Ceca responsabile della salute pubblica che intimava al Donatek di attenersi all'obbligo di quarantena. Secondo quanto riferito dal difensore che aveva assistito Donatek in Francia, era stata formulata un'istanza di differimento in forma orale durante la stessa udienza del 23 novembre 2021, rappresentando il legittimo impedimento, che veniva però rigettata dal Tribunale di Parigi; la circostanza era corroborata dal contenuto del relativo verbale di udienza che si chiedeva, ex art. 16, I. n. 69 del 2005 alla Corte di appello di Trento di acquisire in copia unitamente alla sentenza di primo grado alla base del mandato di arresto europeo, visto che detti atti non sarebbero stati a disposizione della difesa poiché non consegnati dalla Cancelleria del Tribunale di Parigi. Pur avendo rivolto esplicita richiesta di informazioni, sempre a mente dell'art. 16 I. cit., detta autorità aveva inviato la sola sentenza di condanna non definitiva da cui si ha conferma della celebrazione del processo in absentia. La decisione del Tribunale di Parigi, pertanto, che ha deciso di procedere in assenza pur sussistendo un legittimo impedimento tempestivamente rappresentato, sarebbe nulla per violazione delle garanzie costituzionali di cui sono espressione gli artt. 2 e 18 I. n. 69/2005 e palesa un contrasto con normativa sovranazionale posta a tutela del diritto dell'imputato impedito ad ottenere un rinvio del processo per potervi personalmente partecipare; detto diritto è anche assicurato dalla normativa dello Stato italiano che prevede ex art. 420-ter cod.proc. pen. la nullità della sentenza quando non sia stato concesso idoneo differimento in ipotesi di caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento dell'imputato a presenziare. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 16, comma 2, I. n. 69 del 2005 nonché dell'art. 420-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen. La Corte di appello ha errato nel ritenere che fosse onere del ricorrente versare gli atti del processo celebratosi a Parigi al fine di dimostrare il mancato rinvio pur in presenza di un impedimento assoluto dell'imputato, tenuto conto che l'art. 16, comma 2, cit. prevede che la Corte di appello possa effettuare ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario. Nei procedimenti in materia di mandato di arresto, pertanto, seppure sussista in capo al consegnando un onere di allegazione, ciò non implica anche un onere probatorio, competendo alla Corte di appello officiosamente attivarsi in tal senso. Una volta fornita dimostrazione, quindi, che la difesa francese si era attivata per richiedere un rinvio sul presupposto di un impedimento connesso alla impossibilità di raggiungere Parigi in ragione della contratta positività al COVID - 19 che lo obbligava al periodo di quarantena secondo quanto disposto dalle autorità sanitarie della Repubblica Ceca, sull'imputato non incombeva alcun ulteriore onere probatorio, specie in considerazione dei ristretti termini concessi nell'ambito del procedimento teso alla decisione in ordine alla consegna. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione del diritto di difesa dell'imputato a causa delle limitazioni del potere di assistenza e rappresentanza in giudizio in capo al suo difensore, per inosservanza degli artt. 2 e 18, I. n. 69 del 2005, artt. 24 e 111 Cost., art. 6 § 3, lett. c) e d) Convenzione EDU. In tal senso deporrebbe la sentenza del Tribunale di Parigi dalla quale emerge che nell'ambito del processo ivi celebrato il Donatek é stato privato del diritto di difendersi attraverso una difesa tecnica, non essendo stato riconosciuto il capo al difensore il potere di difendere l'assistito nel merito e nel contraddittorio delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondati risultano i motivi di ricorso attraverso cui il ricorrente censura la decisione resa dal Tribunale di Parigi che avrebbe proceduto in sua assenza nonostante fosse impossibilitato, causa COVID - 19, a raggiungere Parigi e presenziare all'udienza del 23 novembre 2011 in quanto sottoposto a regime di isolamento sanitario. 2.1. Si tratta, invero, di censure rivolte al procedimento svoltosi all'estero, ritualmente instauratosi nei confronti del ricorrente - che non è stato affatto giudicato "in absentia" - e che possono essere rivolte solo all'interno del processo straniero attraverso il previsto regime di impugnazione. Come ha rilevato la Corte di appello, dal testo della sentenza resa dal Tribunale di Parigi risulta che il Donatek, regolarmente assistito da un difensore di fiducia, era stato regolarmente citato a giudizio e, nonostante due rinvii richiesti e concessi, non si era mai presentato; la Corte di merito ha anche osservato come la difesa non avesse rappresentato nessun impedimento tale da impedirgli di comparire: all'udienza del 23 novembre 2021, in particolare, non risulta essere stata portata a conoscenza delle autorità francesi la prospettata impossibilità a comparire riconducibile a ragioni di salute (COVID-19), tale da precludere il movimento su disposizione delle autorità sanitarie della Repubblica Ceca. Non indifferente, del resto, risulta il rilievo operato dai Giudici di merito secondo cui la documentazione sanitaria comprovante lo stato di salute del Donatek alla data del 23 novembre 2021, versata presso la Corte di appello di Trento, era in lingua ceca. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], nondimeno, rileva l'eccentricità della dedotta nullità del processo celebratosi in Francia a causa dell'impossibilità di essere presente ad un processo di cui il ricorrente aveva avuto adeguata notizia e del quale si era sempre disinteressato, almeno per le prime due udienze, nonostante gli accordati rinvii; dette ragioni, solo prospettate, non risultano sorrette da idonea dimostrazione. Deve osservarsi come le richieste di informazioni e accertamenti integrativi di cui all'art. 16, I. 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - che consente alla Corte d'appello chiamata a decidere sulla richiesta di esecuzione, di verificare preliminarmente la completezza del materiale informativo trasmesso dall'Autorità di emissione del mandato di arresto europeo - non può avere carattere esplorativo, dovendo essere specificamente formulata e assistita da congrue allegazioni volte a dimostrarne la necessità e la funzionalità nella prospettiva della decisione da adottare ex art. 17, comma 1, all'esito della procedura passiva di consegna. Ciò premesso, si osserva come i richiesti elementi fossero insussistenti, visto che, da un canto, il ricorrente avrebbe voluto dimostrare la violazione del diritto al differimento dell'udienza per legittimo impedimento attraverso un'informale corrispondenza tra legali, da cui non emergeva neppure che la difesa stessa avesse formulato regolare eccezione in ordine all'impossibilità di presenziare all'udienza (circostanza in aperto contrasto con il tenore della sentenza che nessun cenno effettua in ordine alla prospettata richiesta di differimento), e dall'altro, non avrebbe potuto essere utilmente apprezzata vista l'impossibilità, nel caso concreto, di rifiutare la consegna. Si osserva che, in forza degli artt. 6, comma 1-bis, lett. d), e 18-ter della I. 22 aprile 2005, n. 69, neppure la natura contumaciale del giudizio svoltosi nello Stato emittente (che in tal caso non rileva per le ragioni sopra espresse) costituisce causa di possibile rifiuto della consegna laddove l'ordinamento di tale Stato estero consenta alla persona condannata "in absentia" di chiedere, una volta venuta a conoscenza della relativa decisione, un nuovo processo che permetta di riesaminare il merito della causa e condurre, anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, alla riforma della condanna in sua presenza (Sez. 6, n. 23253 del 13/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283320). Come espressamente osservato dalla Corte territoriale, conforme risulta l'attestazione dell'autorità giudiziaria francese secondo cui l'interessato riceverà personalmente, senza ritardo, la notifica della sentenza con contestuale informazione sul suo diritto ad un nuovo giudizio o a un appello ed avrà il diritto di partecipare ad un nuovo giudizio di merito con possibilità di annullamento della decisione, evenienza che, per quanto sopra rilevato, preclude la possibilità di rifiutare la consegna in favore dello Stato richiedente. 3. Cosicché il riferimento svolto nel ricorso alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, Grande Camera, 01/03/2006, Sejdovic c. Italia), in tema di equo processo è fuor di luogo, tenuto conto che l'interessato ha avuto una conoscenza effettiva del procedimento a suo carico nel quale ha nominato un difensore di fiducia che ha impugnato la sentenza di condanna (in data 29 novembre 2021), dopo la sua notifica, sede in cui potrà, se del caso, far valere eventuali vizi processuali. Manifestamente infondata risulta la deduzione contenuta nel terzo motivo di ricorso che censura la decisione nella parte in cui ha disposto la consegna nonostante l'assenza di una sentenza passata in giudicato. Costituisce consolidato principio reiteratamente enunciato da questa Corte quello secondo cui il mandato di arresto europeo esecutivo può essere emesso anche sulla base del mero dispositivo della sentenza, ove questo, secondo la normativa dello Stato richiedente, costituisca titolo esecutivo ancor prima del deposito della motivazione e del passaggio in giudicato della decisione Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280878 - 02). Detto principio conferma come, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che la decisione sia irrevocabile essendo invece sufficiente la sola esecutività.Deve rilevarsi come il richiamato principio sia, in realtà, conferma di consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle decisioni esecutive, in generale, e di quelle emesse dall'autorità giudiziaria francese in primo grado, in particolare. Costituisce, infatti, ius receptum, quello secondo cui, quando l'autorità estera ha richiesto la consegna ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, è necessario che la richiesta sia fondata su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva (in tali termini doveva essere letta la disposizione contenuta nell'art. 8, par. 1, lett. c, della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002) e non certo del carattere della "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del nuovo sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell'U.E. (Sez. 6, n. 42159 del 16/11/2010, Cinque, Rv. 248689). In tali esatti termini la Corte di appello di Trento si è espressa avverso l'identica questione dedotta in quella sede (ultimo capoverso pag. 4 sentenza impugnata) che il ricorrente reitera senza alcuna confutazione delle ragioni della decisione impugnata. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I.n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di