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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02783/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23.6.2020, con cui il Tribunale di Reggio nell'Emilia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895/1967, commesso il 27.9.2015, condannandolo alla pena di mesi dieci e giorni dieci di reclusione ed € 1.600 di multa, con i doppi benefici di legge; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la nullità del sequestro per violazione dell'art. 354 cod. proc. pen.; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 699 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; con il terzo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. perì.; ritenuto che i motivi deducono questioni già esaminate dalla sentenza di appello che ha rilevato che: l'indagato era stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; il porto illegale di arma comune da sparo integra la fattispecie ascritta e non quella contravvenzionale di cui all'art. 699 cod. pen.; che il fatto, considerato il bene giuridico leso, non poteva essere definito di particolare tenuità; ritenuto che i motivi proposti risultano manifestamente infondati, in quanto: viene dedotto che, in fatto, l'avviso all'indagato non sia stato mai dato; pacifica è la giurisprudenza nel senso ritenuto dal secondo giudice quanto alla qualificazione del fatto; il diniego dell'esimente era stato motivato pur in assenza di uno specifico motivo di gravame; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23.6.2020, con cui il Tribunale di Reggio nell'Emilia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895/1967, commesso il 27.9.2015, condannandolo alla pena di mesi dieci e giorni dieci di reclusione ed € 1.600 di multa, con i doppi benefici di legge; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la nullità del sequestro per violazione dell'art. 354 cod. proc. pen.; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 699 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; con il terzo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. perì.; ritenuto che i motivi deducono questioni già esaminate dalla sentenza di appello che ha rilevato che: l'indagato era stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; il porto illegale di arma comune da sparo integra la fattispecie ascritta e non quella contravvenzionale di cui all'art. 699 cod. pen.; che il fatto, considerato il bene giuridico leso, non poteva essere definito di particolare tenuità; ritenuto che i motivi proposti risultano manifestamente infondati, in quanto: viene dedotto che, in fatto, l'avviso all'indagato non sia stato mai dato; pacifica è la giurisprudenza nel senso ritenuto dal secondo giudice quanto alla qualificazione del fatto; il diniego dell'esimente era stato motivato pur in assenza di uno specifico motivo di gravame; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 202