CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 20182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Dal provvedimento si apprende che l'unitarietà del programma criminoso - invocata dall'istante sulla scorta dell'omogeneità delle condotte (consistite nell'utilizzo indebito di carte di credito intestate a terzi per ricaricare, sul web, un conto scommesse a sé intestato), commesse entro un limitato arco temporale - è stata esclusa per la mancanza di contiguità territoriale e, comunque, per l'assenza di elementi sulla scorta dei quali ritenere l'esistenza di una deliberazione unitaria. La condotta - si è ritenuto - costituiva piuttosto espressione di mera inclinazione dell'istante a reiterare violazioni della legge penale, non integrativa, di per sé, di unitaria e anticipata ideazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico, articolato motivo, che denuncia la violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. Il provvedimento impugnato muove da premesse errate posto che, le condotte tenute dall'istante sono omogenee, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica attribuita (640 cod. pen ovvero 493-ter cod. pen.) essendo consistite nell'utilizzo indebito di carte di credito intestate a terzi per ricaricare, sul web, un conto scommesse a sé intestato. La realizzazione per via telematica di tali fattispecie criminose non permette di stabilire ove si trovi il soggetto agente al momento della loro commissione (tant'è che v'è contrasto giurisprudenziale in ordine all'individuazione della competenza territoriale), sicché il riferimento alla distanza territoriale contenuto nel provvedimento impugnato è errata. A riprova dell'ideazione preventiva di tutti i fatti reato vi è che il ricorrente è stato imputato in altro procedimento penale (esitato in una pronuncia di improcedibilità per difetto di querela) avente ad oggetto fatti analoghi, perpetrati con le medesime modalità e nel medesimo contesto temporale, contestati con il vincolo della continuazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 30 settembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito espresse. 2. La motivazione dell'ordinanza appare carente, in rapporto all'invocata continuazione, ove non contraddittoria, poiché - al di là dei richiami ai principi generali espressi in sede di legittimità - a fronte di un'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione articolata e puntuale, il Giudice dell'esecuzione, dopo avere affermato la sussistenza di non pochi indici sintomatici, è pervenuto al diniego del riconoscimento dell'unicità della deliberazione criminosa sulla scorta di un unico elemento, ovverosia la distanza territoriale del /ocus commissi delicti. Il Tribunale, come segnalato dal ricorrente, non ha dato adeguato conto della propria motivazione a fronte del complesso degli elementi segnalati dall'istante e, segnatamente, l'omogeneità delle condotte (a prescindere dalla relativa qualificazione giuridica, tutte consistite nell'utilizzo indebito di carte di credito intestate a terzi per ricaricare, sul web, un conto scommesse a sé intestato) e, soprattutto, la circostanza che la natura "telematica" della condotta, non permetteva di stabilire ove il ricorrente si trovasse effettivamente al momento della loro realizzazione, privando di rilievo l'elemento, invece valorizzato sostanzialmente in via esclusiva, del luogo di commissione dei reati. Se è, infatti, pacifico che «Ai fini del riconoscimento della continuazione, l'utilizzo di un sito Internet per commettere reiteratamente e con identiche modalità operative plurime condotte delittuose, anche di egual natura (nella specie, appropriazioni indebite connesse ad acquisti di beni sul portale "Subito.it", non seguiti dal pagamento dei corrispettivi), non è di per sé sintomatico del necessario requisito dell'unitaria predeterminazione criminosa, in quanto la rete rappresenta una piattaforma comunicativo-relazionale neutra e la perpetrazione per il suo tramite di una serie di reati costituisce mero indice dello sfruttamento reiterato e specializzato della relativa tecnologia» (Sez. 2, n. 287 del 23/09/2021, dep. 2022, carretta, Rv. 285512), è altrettanto innegabile che il giudice dell'esecuzione, nel caso che ci occupa, non ha tuttavia chiarito le ragioni per le quali ha escluso, per condotte analoghe e commesse nel ristretto arco temporale di un mese, la medesimezza del disegno criminoso, a suggerire la sussistenza della quale può concorrere anche l'impiego di un unico instrumentum criminis. 3. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell'esecuzione per il rinnovato esame dei profili dianzi evidenziati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo. Così deciso il 21 dicembr