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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2024

Cassazione n. 11858/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8304/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende insieme con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 773/2021 depositata il 23/03/2021, notificata il 30/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Portogruaro, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, previa risoluzione del contratto di mandato intercorso con lo stesso, la condanna alla restituzione della somma di euro 181.745,00, al netto di interessi e di rivalutazione, e, in via subordinata, la condanna del convenuto a rendere il conto del suo operato ex art. 1713 cod.civ. e a restituire tutte le somme ricevute per l’esecuzione del mandato e, in via ulteriormente subordinata, la condanna del convenuto alla restituzione della somma di euro 181.745,00 a titolo di indennizzo, exart. 2041 cod.civ.

A tal fine adduceva di aver stipulato con [OSCURATO:PERSONA] un contratto di mandato finalizzato alla costituzione di una società commerciale di diritto turco avente ad oggetto la gestione di un ristorante ad Istanbul e di avergli corrisposto, a tal fine, l’importo di euro 181.745,00. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi, oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree, assumendo in primisdi non aver mai concluso un contratto e di aver ricevuto dall’attore la somma di euro 155.000,00, impegnandola per l’attribuzione del 38 per cento del capitale della società turca che aveva locato e aperto al pubblico il ristorante, in via riconvenzionale domandava la condanna dell’attore al pagamento della somma di euro 10.706,00 a titolo di spese sostenute sino al 28 marzo 2011 per la costituenda società,nonché dell’importo di euro 114.050,00 a titolo di danno subito per il mancato subentro dell’attore nella gestione aziendale.

Il Tribunale, con la sentenza n. 1310/2015, rigettava le domande attoree e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 10.706,00in favore del convenuto.

La Corte d’appello di Venezia, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza di prime cure, ha dichiarato risolto il contratto di mandato tra le parti, ha accertato un credito di euro 155.000,00 di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed un credito di quest’ultimo nei confronti del primo di euro 3.106,00, e, dispostane la compensazione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 151.894,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA].

Segnatamente, la Corte d’appello ha ritenuto che: i) il rapporto di amicizia intercorrente tra le parti non escludesse l’avvenuta stipulazione di un contratto di mandato, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] si era interessato di compiere quanto necessario per avviare l’attività imprenditoriale in Turchia e della costituzione della società turca, atteso il disinteresse dimostrato dall’avvocato turco al quale i due amici avevano conferito mandato congiunto a tale scopo; ii) [OSCURATO:PERSONA] si era reso inadempiente: non aveva dimostrato di essere stato autorizzato a servirsi del denaro ricevuto dall’appellante per finalità diverse da quelle indicate nella mail del 25 marzo 2011, nella quale dava atto che il capitale sociale della società turca sarebbe stato diviso in 90 parti e che [OSCURATO:PERSONA], avendo versato euro 155.000,00, avrebbe avuto il 38 per centodella società; iii) dal certificato di determinazione delle quote sociali risultava che il valore della quota di [OSCURATO:PERSONA] ammontava a 57.000 lire turche e non al controvalore di euro 155.000,00.

Dalla corrispondenza via e.mail intercorsa tra le parti ha desunto che [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di essere creditore della somma di euro 22.706,00, ma che il debito riconosciuto dall’appellante era di euro 15.016,00; pertanto ha ricalcolato – diversamente rispetto al Tribunale – il debito per spese di [OSCURATO:PERSONA], determinandolo nella minor somma di euro 3.106,00.

Ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la restituzione di euro 181.745,00, vale a dire di altri euro 26.745,00, aggiuntisi al versamento di euro 155.000,00, perché priva di riscontri.

Ha quindi condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire l’importo di euro 155.000,00 ricevuto, ma non investito nella partecipazione sociale del mandante; da detta somma ha sottratto quella di euro 3.106,00 di cui l’appellante era risultato debitore; ha infine condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di euro 18.940,30 ricevuta in esecuzione della sentenza di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1331, 1703, 2034 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

L’errore della Corte d’appello consisterebbe nell’avere ritenuto sussistente un contratto di mandato anziché un rapporto rimasto sul piano dell’amicizia, come aveva ritenuto il Tribunale, basandosi sull’assunto che, qualora si consegni del denaro ad una persona perché ne faccia un determinato utilizzo, il legame d’amicizia non esclude l’obbligo dell’accipiens di servirsene secondo l’intesa raggiunta.

In particolare, il giudice a quo non avrebbe colto la differenza concettuale e giuridica tra il rapporto rimasto sul piano extragiuridico e il contratto di mandato, anche gratuito.

Il motivo è inammissibile.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. Sez.Un., 05/05/2006, n. 10313).

La censura, inoltre, si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede una diversa qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2327, 2328 n. 4, 2329, 2332 n. 3, 2463 n. 4 e co. 4, 2424, 2437 ter, 2445, 2446, 2447, 2482, 2482 bis, 2482 ter, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

La Corte d’appello avrebbe ignorato la differenza tra capitale sociale e patrimonio della società; perciò, avrebbe ravvisato un inadempimento del contratto di mandato nel fatto che la somma versata da [OSCURATO:PERSONA], euro 155.000,00, non corrispondesse al valore della quota di capitale sociale della società Leon costituita in Turchia pari ad euro 57.000,00 di lire turche.

In particolare, la Corte d’appello non avrebbe accertato se l’accordo prevedeva il versamento di una somma da conferire in conto capitale alla società turca o il versamento di una somma da utilizzare per dotare di un patrimonio la costituenda società turca, il cui patrimonio sarebbe stato poi ripartito in proporzione tra i soci.

E sarebbe caduta in errore ritenendo inadempiuto il contratto di mandato, proprio perché non avrebbe tenuto conto che l’incarico conferito non aveva ad oggetto l’acquisto di una quota del capitale sociale della società turca pari al capitale versato, euro 155.000,00, ma che le parti si erano accordate per gestire attraverso una società turca un ristorante a Istanbul, che ciò aveva richiesto l’individuazione di un immobile, la locazione e la ristrutturazione dello stesso con conseguente impiego non solo dei suoi euro 211.000,00, ma anche degli altri euro 155.000,00 messi a disposizione da [OSCURATO:PERSONA]; in seguito fu costituita la società turca e il capitale venne ripartito in ragione degli importi versati fino a quel momento: [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna, [OSCURATO:PERSONA], divennero soci per il 52 per cento , avendo partecipato all’operazione con euro 211.000,00, e [OSCURATO:PERSONA] divenne socio al 38 per cento , in ragione del versamento di euro 155.000,00, [OSCURATO:PERSONA] divenne socio al 10 per cento senza versamenti preventivi, in ragione della partecipazione all’organizzazione dell’attività e dei necessari contatti da lui forniti.

Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso il ricorrente attribuisce alla Corte d’appello plurimi errores in iudicando, senza affatto illustrarli, limitandosi a lamentare una diversa ricostruzione dei fatti di causa; il che colloca le censure al di fuori del perimetro entro cui è possibile, senza contrastare coi caratteri funzionali e morfologici del giudizio di legittimità, provvedere allo scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione. 3) Con il terzo motivo il ricorrente imputa alla Corte d’appello la violazione degli artt. 1372, 1703 e ss. cod.civ. e dell’art. 1717 cod.civ. e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ.

La questione deriva dal fatto, emerso durante il giudizio, che era stato rilasciato congiuntamente un mandato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di creare una società a responsabilità limitata a Istanbul.

Per il Tribunale ciò dimostrava che non era stato conferito un altro mandato individuale avente il medesimo oggetto, mentre la Corte d’appello ha ritenuto provato che l’avvocato turco non si era interessato di costituire la società, ma non avrebbe pronunciato, incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., sul motivo con cui era stato chiesto di accertare che, seppure vi fosse stato un mandato iniziale,esso era da considerare sciolto per mutuo consenso nel momento in cui era stato conferito lo stesso incarico all’avvocato turco.

Pur continuando a contestare di avere mai ricevuto un mandato, il ricorrente sostiene che comunque era stata fornita anche formale rendicontazione dell’attività svolta e che essa, non essendo mai stata contestata da [OSCURATO:PERSONA], era da ritenere tacitamente accettata, con conseguente impossibilità da parte dell’asserito mandante di far valere eventuali inadempimenti.

Il motivo è inammissibile.

Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (Cass. 05/08/2019, n. 20924) Le restanti censure non dimostrano l’esistenza di errores in iudicando da parte della Corte d’appello, ma sono direttamente fattuali, oltre che formulate in aperta violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ.; esse, inoltre, dimostrano di non cogliere la ratio decidendi del la sentenza impugnata, la quale proprio sulla scorta del resoconto di [OSCURATO:PERSONA] ha basato le sue determinazioni, ritenendo che si trattasse di una procura in favore dell’avvocato turco e non di un mandato, procura peraltro mai da quest’ultimo utilizzata (cfr. p. 11, § 6.4). 4) Con il quarto motivo è dedotta la violazione degli artt. 1218, 1703, 1708, 1710, 2697 cod.civ. e dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo preso in considerazione e pronunciato sul fatto, mai contestato, che ci fu rendicontazione dell’attività svolta in esecuzione degli accordi delle parti.

Come già si è rilevato, la Corte d’appello ha fatto leva, per determinare il rapporto di dare/avere tra le parti, proprio sullo scambio di e.mail intercorse tra le medesime, il quale documentava, per un verso, i conteggi del mandatario (resoconto) e il riconoscimento del debito da parte mandante (pp. 10 e 11 della sentenza).

Il che dimostra che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata e, non avendola individuata, non è stata in grado di confutarla efficacemente, con conseguente inammissibilità del motivo qui scrutinato.

Tanto più che la censura investe indubbiamente il merito della vicenda. 5) Con il quinto motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1324, 1362 e ss. e dell’art. 1988 cod.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

La Corte d’appello, sempre ritenendo che il mandato avesse ad oggetto la costituzione della società turca, avrebbe erroneamente ritenuto riconosciute le spese per la costituzione della società, pari ad euro 15.106,00 piuttosto che le spese di euro 22.706,00, per le attività prodromiche alla costituzione della società e funzionali alla sua dotazione patrimoniale, omettendo peraltro di considerare che dallo scambio di e.mail emergeva l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] di integrare il dovuto con un pagamento successivo.

Il motivo è inammissibile.

La ragione assorbente è costituita dalla violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ.

Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022,n. 12481).

Anche questo motivo, poi, investe una valutazione di merito dei fatti di causa, senza contare l’evidente genericità della presunta violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti. 6) Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile. 7) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8304/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende insieme con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 773/2021 depositata il 23/03/2021, notificata il 30/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Portogruaro, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, previa risoluzione del contratto di mandato intercorso con lo stesso, la condanna alla restituzione della somma di euro 181.745,00, al netto di interessi e di rivalutazione, e, in via subordinata, la condanna del convenuto a rendere il conto del suo operato ex art. 1713 cod.civ. e a restituire tutte le somme ricevute per l’esecuzione del mandato e, in via ulteriormente subordinata, la condanna del convenuto alla restituzione della somma di euro 181.745,00 a titolo di indennizzo, exart. 2041 cod.civ. A tal fine adduceva di aver stipulato con [OSCURATO:PERSONA] un contratto di mandato finalizzato alla costituzione di una società commerciale di diritto turco avente ad oggetto la gestione di un ristorante ad Istanbul e di avergli corrisposto, a tal fine, l’importo di euro 181.745,00. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi, oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree, assumendo in primisdi non aver mai concluso un contratto e di aver ricevuto dall’attore la somma di euro 155.000,00, impegnandola per l’attribuzione del 38 per cento del capitale della società turca che aveva locato e aperto al pubblico il ristorante, in via riconvenzionale domandava la condanna dell’attore al pagamento della somma di euro 10.706,00 a titolo di spese sostenute sino al 28 marzo 2011 per la costituenda società,nonché dell’importo di euro 114.050,00 a titolo di danno subito per il mancato subentro dell’attore nella gestione aziendale. Il Tribunale, con la sentenza n. 1310/2015, rigettava le domande attoree e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 10.706,00in favore del convenuto. La Corte d’appello di Venezia, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza di prime cure, ha dichiarato risolto il contratto di mandato tra le parti, ha accertato un credito di euro 155.000,00 di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed un credito di quest’ultimo nei confronti del primo di euro 3.106,00, e, dispostane la compensazione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 151.894,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente, la Corte d’appello ha ritenuto che: i) il rapporto di amicizia intercorrente tra le parti non escludesse l’avvenuta stipulazione di un contratto di mandato, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] si era interessato di compiere quanto necessario per avviare l’attività imprenditoriale in Turchia e della costituzione della società turca, atteso il disinteresse dimostrato dall’avvocato turco al quale i due amici avevano conferito mandato congiunto a tale scopo; ii) [OSCURATO:PERSONA] si era reso inadempiente: non aveva dimostrato di essere stato autorizzato a servirsi del denaro ricevuto dall’appellante per finalità diverse da quelle indicate nella mail del 25 marzo 2011, nella quale dava atto che il capitale sociale della società turca sarebbe stato diviso in 90 parti e che [OSCURATO:PERSONA], avendo versato euro 155.000,00, avrebbe avuto il 38 per centodella società; iii) dal certificato di determinazione delle quote sociali risultava che il valore della quota di [OSCURATO:PERSONA] ammontava a 57.000 lire turche e non al controvalore di euro 155.000,00. Dalla corrispondenza via e.mail intercorsa tra le parti ha desunto che [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di essere creditore della somma di euro 22.706,00, ma che il debito riconosciuto dall’appellante era di euro 15.016,00; pertanto ha ricalcolato – diversamente rispetto al Tribunale – il debito per spese di [OSCURATO:PERSONA], determinandolo nella minor somma di euro 3.106,00. Ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la restituzione di euro 181.745,00, vale a dire di altri euro 26.745,00, aggiuntisi al versamento di euro 155.000,00, perché priva di riscontri. Ha quindi condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire l’importo di euro 155.000,00 ricevuto, ma non investito nella partecipazione sociale del mandante; da detta somma ha sottratto quella di euro 3.106,00 di cui l’appellante era risultato debitore; ha infine condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di euro 18.940,30 ricevuta in esecuzione della sentenza di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1331, 1703, 2034 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. L’errore della Corte d’appello consisterebbe nell’avere ritenuto sussistente un contratto di mandato anziché un rapporto rimasto sul piano dell’amicizia, come aveva ritenuto il Tribunale, basandosi sull’assunto che, qualora si consegni del denaro ad una persona perché ne faccia un determinato utilizzo, il legame d’amicizia non esclude l’obbligo dell’accipiens di servirsene secondo l’intesa raggiunta. In particolare, il giudice a quo non avrebbe colto la differenza concettuale e giuridica tra il rapporto rimasto sul piano extragiuridico e il contratto di mandato, anche gratuito. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. Sez.Un., 05/05/2006, n. 10313). La censura, inoltre, si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede una diversa qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2327, 2328 n. 4, 2329, 2332 n. 3, 2463 n. 4 e co. 4, 2424, 2437 ter, 2445, 2446, 2447, 2482, 2482 bis, 2482 ter, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La Corte d’appello avrebbe ignorato la differenza tra capitale sociale e patrimonio della società; perciò, avrebbe ravvisato un inadempimento del contratto di mandato nel fatto che la somma versata da [OSCURATO:PERSONA], euro 155.000,00, non corrispondesse al valore della quota di capitale sociale della società Leon costituita in Turchia pari ad euro 57.000,00 di lire turche. In particolare, la Corte d’appello non avrebbe accertato se l’accordo prevedeva il versamento di una somma da conferire in conto capitale alla società turca o il versamento di una somma da utilizzare per dotare di un patrimonio la costituenda società turca, il cui patrimonio sarebbe stato poi ripartito in proporzione tra i soci. E sarebbe caduta in errore ritenendo inadempiuto il contratto di mandato, proprio perché non avrebbe tenuto conto che l’incarico conferito non aveva ad oggetto l’acquisto di una quota del capitale sociale della società turca pari al capitale versato, euro 155.000,00, ma che le parti si erano accordate per gestire attraverso una società turca un ristorante a Istanbul, che ciò aveva richiesto l’individuazione di un immobile, la locazione e la ristrutturazione dello stesso con conseguente impiego non solo dei suoi euro 211.000,00, ma anche degli altri euro 155.000,00 messi a disposizione da [OSCURATO:PERSONA]; in seguito fu costituita la società turca e il capitale venne ripartito in ragione degli importi versati fino a quel momento: [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna, [OSCURATO:PERSONA], divennero soci per il 52 per cento , avendo partecipato all’operazione con euro 211.000,00, e [OSCURATO:PERSONA] divenne socio al 38 per cento , in ragione del versamento di euro 155.000,00, [OSCURATO:PERSONA] divenne socio al 10 per cento senza versamenti preventivi, in ragione della partecipazione all’organizzazione dell’attività e dei necessari contatti da lui forniti. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso il ricorrente attribuisce alla Corte d’appello plurimi errores in iudicando, senza affatto illustrarli, limitandosi a lamentare una diversa ricostruzione dei fatti di causa; il che colloca le censure al di fuori del perimetro entro cui è possibile, senza contrastare coi caratteri funzionali e morfologici del giudizio di legittimità, provvedere allo scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione. 3) Con il terzo motivo il ricorrente imputa alla Corte d’appello la violazione degli artt. 1372, 1703 e ss. cod.civ. e dell’art. 1717 cod.civ. e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ. La questione deriva dal fatto, emerso durante il giudizio, che era stato rilasciato congiuntamente un mandato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di creare una società a responsabilità limitata a Istanbul. Per il Tribunale ciò dimostrava che non era stato conferito un altro mandato individuale avente il medesimo oggetto, mentre la Corte d’appello ha ritenuto provato che l’avvocato turco non si era interessato di costituire la società, ma non avrebbe pronunciato, incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., sul motivo con cui era stato chiesto di accertare che, seppure vi fosse stato un mandato iniziale,esso era da considerare sciolto per mutuo consenso nel momento in cui era stato conferito lo stesso incarico all’avvocato turco. Pur continuando a contestare di avere mai ricevuto un mandato, il ricorrente sostiene che comunque era stata fornita anche formale rendicontazione dell’attività svolta e che essa, non essendo mai stata contestata da [OSCURATO:PERSONA], era da ritenere tacitamente accettata, con conseguente impossibilità da parte dell’asserito mandante di far valere eventuali inadempimenti. Il motivo è inammissibile. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (Cass. 05/08/2019, n. 20924) Le restanti censure non dimostrano l’esistenza di errores in iudicando da parte della Corte d’appello, ma sono direttamente fattuali, oltre che formulate in aperta violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ.; esse, inoltre, dimostrano di non cogliere la ratio decidendi del la sentenza impugnata, la quale proprio sulla scorta del resoconto di [OSCURATO:PERSONA] ha basato le sue determinazioni, ritenendo che si trattasse di una procura in favore dell’avvocato turco e non di un mandato, procura peraltro mai da quest’ultimo utilizzata (cfr. p. 11, § 6.4). 4) Con il quarto motivo è dedotta la violazione degli artt. 1218, 1703, 1708, 1710, 2697 cod.civ. e dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo preso in considerazione e pronunciato sul fatto, mai contestato, che ci fu rendicontazione dell’attività svolta in esecuzione degli accordi delle parti. Come già si è rilevato, la Corte d’appello ha fatto leva, per determinare il rapporto di dare/avere tra le parti, proprio sullo scambio di e.mail intercorse tra le medesime, il quale documentava, per un verso, i conteggi del mandatario (resoconto) e il riconoscimento del debito da parte mandante (pp. 10 e 11 della sentenza). Il che dimostra che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata e, non avendola individuata, non è stata in grado di confutarla efficacemente, con conseguente inammissibilità del motivo qui scrutinato. Tanto più che la censura investe indubbiamente il merito della vicenda. 5) Con il quinto motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1324, 1362 e ss. e dell’art. 1988 cod.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La Corte d’appello, sempre ritenendo che il mandato avesse ad oggetto la costituzione della società turca, avrebbe erroneamente ritenuto riconosciute le spese per la costituzione della società, pari ad euro 15.106,00 piuttosto che le spese di euro 22.706,00, per le attività prodromiche alla costituzione della società e funzionali alla sua dotazione patrimoniale, omettendo peraltro di considerare che dallo scambio di e.mail emergeva l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] di integrare il dovuto con un pagamento successivo. Il motivo è inammissibile. La ragione assorbente è costituita dalla violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ. Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022,n. 12481). Anche questo motivo, poi, investe una valutazione di merito dei fatti di causa, senza contare l’evidente genericità della presunta violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti. 6) Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile. 7) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del
Sentenza Cassazione n. 11858/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris