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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09857/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censurano gli elementi costitutivi della ipotesi di reato di cui all'art. 392 cod. pen. è inammissibile in quanto prospetta una rilettura dei dati probatori che la Corte di appello ha dimostrato di aver correttamente vagliato con pertinenti e logici riferimenti agli atti, rivelandosi il ricorso, altresì, generico nella parte in cui non si confronta e confuta gli elementi fondanti l'elemento soggettivo del delitto, specie là dove la sentenza chiarisce come la condotta della Benedetto fosse stata consapevolmente posta in essere proprio quando aveva provveduto a cambiare la serratura nonostante si fosse avveduta che sulla porzione di immobile interessato alla contesa erano stati svolti dei lavori di rifacimento e l'ambiente sgomberato da precedenti beni mobili, circostanze ammesse dalla stessa ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/02/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censurano gli elementi costitutivi della ipotesi di reato di cui all'art. 392 cod. pen. è inammissibile in quanto prospetta una rilettura dei dati probatori che la Corte di appello ha dimostrato di aver correttamente vagliato con pertinenti e logici riferimenti agli atti, rivelandosi il ricorso, altresì, generico nella parte in cui non si confronta e confuta gli elementi fondanti l'elemento soggettivo del delitto, specie là dove la sentenza chiarisce come la condotta della Benedetto fosse stata consapevolmente posta in essere proprio quando aveva provveduto a cambiare la serratura nonostante si fosse avveduta che sulla porzione di immobile interessato alla contesa erano stati svolti dei lavori di rifacimento e l'ambiente sgomberato da precedenti beni mobili, circostanze ammesse dalla stessa ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/
Sentenza Cassazione n. 09857/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris