CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20264/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si contesta l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione sul proscioglimento. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si propone un analogo motivo e così avviene da parte di [OSCURATO:PERSONA], che peraltro ha anche dedotto il vizio di violazione di legge e di motivazione per la mancata revoca dell'ordine di espulsione a pena espiata. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e le parti hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui hanno raggiunto l'accordo con il Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno altresì rinunziato al motivo inerente la revoca dell'ordine di espiazione (che la (..orte di appello ha accolto) mentre su tale tema [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure proposto motivo di appello. I ricorsi sono pertanto inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], va ribadito, neppure ha proposto motivo di gravame circa la disposta espulsione. Pertanto, i ricorsi devono deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci