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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:158
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989O0371 - IT Avis juridique important | 61989O0371 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 30 MARZO 1990. - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-371/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01555 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni contro cui si può ricorrere - Omissione di avviare un procedimento per inadempimento - Irricevibilità ( Trattato CEE, artt . 169 e 175, terzo comma )

[OSCURATO:PERSONA]

E irricevibile il ricorso per carenza presentato da una persona fisica o giuridica e inteso a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], non avviando contro uno Stato membro un procedimento per inadempimento, si è astenuta dal pronunciarsi, in violazione del trattato .

Infatti, le persone fisiche o giuridiche possono adire la Corte, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del trattato solo al fine di far dichiarare la violazione del trattato consistente nell' omissione di emanare atti di cui esse siano i destinatari potenziali .

Ora, nell' ambito del procedimento per inadempimento disciplinato dall' art . 169, i soli atti che la [OSCURATO:PERSONA] può essere indotta ad adottare sono indirizzati agli Stati membri . [OSCURATO:PERSONA] causa C-371/89, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], avvocato in Wiesbaden ( RF di Germania ), ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, convenuta, avente ad oggetto una domanda, ai sensi dell' art . 175 del trattato CEE, intesa a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di avviare un procedimento per inadempimento contro la RF di Germania, ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O .

Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], C.N .

Kakouris e F.A .

Schockweiler, presidenti di sezione, G.F .

Mancini, R .

Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA], J.C .

Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA], F .

Grévisse e M .

Díez de Velasco, giudici, avvocato generale : W . [OSCURATO:PERSONA] cancelliere : J.-G .

Giraud sentito l' avvocato generale, ha pronunciato la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 .

Con atto depositato in cancelleria il 27 novembre 1989, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], avvocato in Wiesbaden, ha presentato un ricorso inteso in sostanza a far dichiarare, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del trattato CEE, che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di avviare, nei confronti della RF di Germania, il procedimento di cui all' art . 169 del trattato CEE . 2 .

La ricorrente ritiene che la normativa tedesca, la quale consente agli avvocati tedeschi di effettuare prestazioni di servizi solo dinanzi ai giudici presso i quali possono esercitare la professione, sia incompatibile con gli artt . 7, 8, 59, 60, 65 e 66 del trattato CEE e con la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati ( GU L 78, pag . 17 ).

Essa ritiene inoltre che la RF di Germania abbia violato il trattato in quanto i giudici tedeschi di grado superiore hanno rifiutato di sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all' interpretazione del diritto comunitario, intesa a consentire loro di valutare la compatibilità della normativa tedesca con tale diritto . 3 .

Ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, "in caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire su un' istanza propostale a norma dell' art . 38, n . 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l' istanza .

Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta ". 4 .

Il ricorso presentato dalla ricorrente, in quanto è basato sull' art . 175, terzo comma, del trattato, è inteso a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], non avviando contro la RF di Germania un procedimento per inadempimento, ha omesso di pronunciarsi, violando in tal modo il trattato . 5 .

Bisogna rilevare, a tal riguardo, che le persone fisiche e giuridiche possono adire la Corte, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del trattato solo al fine di far dichiarare l' omissione di emanare, in violazione del trattato, atti di cui esse siano i destinatari potenziali . 6 .

Ora, nell' ambito del procedimento per inadempimento disciplinato dall' art . 169, i soli atti che la [OSCURATO:PERSONA] può essere indotta ad adottare sono indirizzati agli Stati membri . 7 .

Stando così le cose, senza che sia necessario pronunciarsi su eventuali irregolarità che inficiano il ricorso, bisogna, ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, dichiarare il ricorso irricevibile anche prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta . 8 .

Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese .

La ricorrente è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

ordina : 1 ) Il ricorso è irricevibile . 2 ) La ricorrente è condannata alle spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989O0371 - IT Avis juridique important | 61989O0371 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 30 MARZO 1990. - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-371/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01555 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni contro cui si può ricorrere - Omissione di avviare un procedimento per inadempimento - Irricevibilità ( Trattato CEE, artt . 169 e 175, terzo comma ) [OSCURATO:PERSONA] E irricevibile il ricorso per carenza presentato da una persona fisica o giuridica e inteso a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], non avviando contro uno Stato membro un procedimento per inadempimento, si è astenuta dal pronunciarsi, in violazione del trattato . Infatti, le persone fisiche o giuridiche possono adire la Corte, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del trattato solo al fine di far dichiarare la violazione del trattato consistente nell' omissione di emanare atti di cui esse siano i destinatari potenziali . Ora, nell' ambito del procedimento per inadempimento disciplinato dall' art . 169, i soli atti che la [OSCURATO:PERSONA] può essere indotta ad adottare sono indirizzati agli Stati membri . [OSCURATO:PERSONA] causa C-371/89, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], avvocato in Wiesbaden ( RF di Germania ), ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, convenuta, avente ad oggetto una domanda, ai sensi dell' art . 175 del trattato CEE, intesa a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di avviare un procedimento per inadempimento contro la RF di Germania, ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori O . Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA], J.C . Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA], F . Grévisse e M . Díez de Velasco, giudici, avvocato generale : W . [OSCURATO:PERSONA] cancelliere : J.-G . Giraud sentito l' avvocato generale, ha pronunciato la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 . Con atto depositato in cancelleria il 27 novembre 1989, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], avvocato in Wiesbaden, ha presentato un ricorso inteso in sostanza a far dichiarare, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del trattato CEE, che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di avviare, nei confronti della RF di Germania, il procedimento di cui all' art . 169 del trattato CEE . 2 . La ricorrente ritiene che la normativa tedesca, la quale consente agli avvocati tedeschi di effettuare prestazioni di servizi solo dinanzi ai giudici presso i quali possono esercitare la professione, sia incompatibile con gli artt . 7, 8, 59, 60, 65 e 66 del trattato CEE e con la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati ( GU L 78, pag . 17 ). Essa ritiene inoltre che la RF di Germania abbia violato il trattato in quanto i giudici tedeschi di grado superiore hanno rifiutato di sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all' interpretazione del diritto comunitario, intesa a consentire loro di valutare la compatibilità della normativa tedesca con tale diritto . 3 . Ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, "in caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire su un' istanza propostale a norma dell' art . 38, n . 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l' istanza . Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta ". 4 . Il ricorso presentato dalla ricorrente, in quanto è basato sull' art . 175, terzo comma, del trattato, è inteso a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], non avviando contro la RF di Germania un procedimento per inadempimento, ha omesso di pronunciarsi, violando in tal modo il trattato . 5 . Bisogna rilevare, a tal riguardo, che le persone fisiche e giuridiche possono adire la Corte, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del trattato solo al fine di far dichiarare l' omissione di emanare, in violazione del trattato, atti di cui esse siano i destinatari potenziali . 6 . Ora, nell' ambito del procedimento per inadempimento disciplinato dall' art . 169, i soli atti che la [OSCURATO:PERSONA] può essere indotta ad adottare sono indirizzati agli Stati membri . 7 . Stando così le cose, senza che sia necessario pronunciarsi su eventuali irregolarità che inficiano il ricorso, bisogna, ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, dichiarare il ricorso irricevibile anche prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta . 8 . Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La ricorrente è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ordina : 1 ) Il ricorso è irricevibile . 2 ) La ricorrente è condannata alle spese .
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