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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19308/2026

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a CHIETI il 01/07/1964nel procedimento a carico di quest'ultimo;nonché sul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame sui profili dedottidal Procuratore Generale presso la Corte di appello de L’Aquila.lette altresì le conclusioni del PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso del condannato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 30/09/2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila hadisposto non farsi luogo alla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova giàconcessa dallo stesso Tribunale in data 07/11/2023 a [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto cheegli espii la pena residua in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma1-bis, ord. pen.[OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, era stato ammesso allamisura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali con termine fissato al14/12/2026; senza dare adito a rimarchi di sorta, aveva svolto attività lavorativa alledipendenze del [OSCURATO:PERSONA] BNT Group con sede in Chieti e con autorizzazione a svolgeretrasferte fuori sede, operando nello stesso settore dei rifiuti, il medesimo nel quale avevaoperato le società di cui era stato amministratore e in relazione alle quali era stato ritenutocolpevole del reato bancarotta.Da successiva informativa del N.O.E. dei Carabinieri di Pescara in data 30/06/2025 erarisultato tuttavia che [OSCURATO:PERSONA] era stato deferito in concorso con altri per traffico illecito dirifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, discarica abusiva, falsità ideologicacommessa da privato in atto pubblico e altro.Nel corso delle indagini erano emersi elementi a suo carico che avvaloravano l’ipotesiche continuasse ad amministrare e a gestire di fatto il [OSCURATO:PERSONA] di cui risultava formalmentedipendente, nonché accertamenti in ordine ad una sua condotta di violazione di sigilli su unimpianto di recupero rifiuti di una società facente capo alla moglie del condannato, impiantosottoposto a sequestro nella medesima indagine, e allo svolgimento da parte sua di unatrasferta lavorativa non autorizzata dal Tribunale di sorveglianza.Sulla base di questi elementi il Tribunale riteneva incompatibile con la prosecuzionedella prova che egli potesse continuare a lavorare come dipendente del [OSCURATO:PERSONA] BNTGroup; tuttavia, escludendo qualsivoglia automatismo e tenendo conto della complessitàdegli accertamenti necessari per accertare le sue responsabilità nel nuovo procedimentopendente scaturito dalle indagini, presumibilmente destinati a protrarsi sino al termine dellapena, il Tribunale disponeva la sostituzione della misura alternativa dell’affidamento in provacon quella più restrittiva della detenzione domiciliare con stringenti prescrizioni che gliimpedissero la prosecuzione dell’attività lavorativa alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] BNTGroup ovvero delle società ad esso collegate.2.

Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila, censurando la violazionedell’art. 71-ter ord. pen. in relazione agli artt. 11, 47-ter, comma 1-bis, 51-ter ord. pen. inquanto vi erano indiscutibili elementi giustificativi della revoca dell’affidamento in prova e nonla semplice cessazione sostituzione con la detenzione domiciliare, viste le risultanzecompendiate nell’informativa del N.O.E. dei Carabinieri di Pescara del 30/06/2025, alla qualeera seguita un’altra informativa in data 23/09/2025 che aggravava la posizione del Barbettain relazione alle condotte di reato già oggetto del precedente deferimento all’autoritàgiudiziaria.Il Tribunale di sorveglianza aveva svolto un’ampia premessa nella quale dava atto dellagravità dei reati contestati e dell’irrimediabile compromissione degli scopi della misuraalternativa e poi senza alcuna consequenzialità ma solo con un richiamo ad una propriavalutazione di «estrema indulgenza» aveva concesso la detenzione domiciliare con facoltàdi allontanarsi per due ore nel mattino e con divieto assoluto di svolgere attività lavorativaalle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto che dall’interno dell’abitazione, doveconvive con la moglie coindagati negli illeciti recentemente scoperti, poteva comunquecontinuare ad impartire direttive al fine di proseguire nelle condotte criminali.3.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e haarticolato due motivi.3.1.

Con il primo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., inquanto l’ordinanza sarebbe caratterizzata da manifesta contraddittorietà e illogicità dellamotivazione in relazione alle argomentazioni in essa contenute e all’equivoco interpretativoavente ad oggetto l’episodio della presunta violazione dei sigilli.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ritenere che rispetto alla pena da espiareper il reato di bancarotta potesse assumere maggiore rilevanza la successiva indagine perilleciti che avevano ben diverso bene giuridico tutelato, vertendosi in materia di reati control’ambiente.Non avrebbe tenuto conto delle valutazioni positive dell’UEPE durante lo svolgimentodella misura alternativa e dell’assenza di rimarchi da parte delle autorità controllanti.Non avrebbe nemmeno tenuto conto, a fronte della genericità delle indicazionicontenute nelle informative del N.O.E., del virtuoso percorso di ripristino ambientale posto inessere dalle società sottoposte a sequestro grazie al prezioso supporto tecnico di [OSCURATO:PERSONA],nella sua qualità di direttore tecnico del [OSCURATO:PERSONA] BTN Group.Anche in ordine alla contestazione della violazione di sigilli, non era stato valutatoquanto rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva agito unicamente al fine di favorire l’attività dismaltimento dei rifiuti e quindi la sopravvivenza di imprese oramai prossime al fallimento.3.2.

Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc. pen. per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione allaritenuta insussistenza della contestazione al [OSCURATO:PERSONA] di svolgere le funzioni diamministratore di fatto.La qualifica di responsabile tecnico del [OSCURATO:PERSONA] con incarico specifico relativoall’esecuzione delle procedure ambientali comporta valutazioni operative e scelte tecnichenell’ambito di una realtà imprenditoriale di dimensioni ridotte che può avere indotto in erroregli inquirenti che avrebbero travisato le sue attività con quelle amministrative e gestionali.Ad ulteriore riprova la difesa deduce che, dopo l’applicazione della detenzionedomiciliare, [OSCURATO:PERSONA] era stato licenziato dall’amministratore del [OSCURATO:PERSONA],colui il quale, secondo la nota informativa, prendeva ordini da lui; inoltre dopo il suoallontanamento le operazioni di ravvedimento e di ripristino ambientale erano proseguiteregolarmente senza le sue asserite direttive.

Queste circostanze sono incompatibili conl’assunto del suo ruolo di amministratore di fatto.La difesa pertanto chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il ripristino dellamisura dell’affidamento in prova.4.

I procedimenti scaturiti dai due separati ricorsi venivano riuniti.Sul ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello deL’Aquila con memoria interveniva il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] LuigiBirritteri, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovoesame sui profili dedotti dalla parte pubblica impugnante.Sul ricorso del difensore del condannato con altra successiva memoria interveniva ilProcuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto ilrigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del condannato è infondato, mentre è fondato il ricorso del ProcuratoreGenerale presso la Corte di appello de L’Aquila.2.

In ordine gradata vanno esaminate prima le censure formulate nel ricorso delcondannato e successivamente quello del Procuratore Generale territoriale.2.1.

Con il primo motivo il difensore del condannato ravvisa vizio di motivazione nelprovvedimento impugnato, che avrebbe formulato una generica valutazione di gravità deireati, senza valorizzare il suo precedente comportamento corretto nell’esecuzione dellamisura, e dando preminente rilevanza all’attività illecita, contestatagli dagli investigatori ecompendiata nell’informativa del N.O.E. in data 23/09/2025 e la contestazione a suo caricodi concorso con altri in traffico illecito di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata,discarica abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e altro.La difesa immora nel ricostruire con dettagli fattuali quello che definisce «il virtuosopercorso di ripristino ambientale posto in essere dalle società coinvolte anche grazie alprezioso supporto tecnico del sig. [OSCURATO:PERSONA]»; contesta poi la fondatezza dell’accusa diviolazione di sigilli, deducendo che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], così interpretato enegativamente stigmatizzato dagli inquirenti, era in realtà volto ad assicurare la continuitàdell’opera di smaltimento di rifiuti inquinanti.Le doglianze si risolvono in argomenti di mero dissenso su un percorso argomentativoin larga parte constatativo, contenuto nel provvedimento impugnato.Il Tribunale di sorveglianza si è limitato a prendere atto di risultanze investigative assaispecifiche e sul piano della verificazione storica nemmeno specificamente contestate dalladifesa, che danno conto di una partecipazione ad attività qualificate come illecite prima dagliinquirenti e poi nell’ambito di un’articolata valutazione anche giurisdizionale (culminatanell’emissione di misure cautelari reali); ne ha anche evidenziato la connessione con lefraudolenta; ha preso atto della loro incompatibilità con la prosecuzione della misuraalternativa che comportava lo svolgimento di attività lavorativa nello stesso contesto e con lestesse modalità, di cui si dava conto nelle indagini sui più recenti reati dei quali si ipotizzavala commissione anche in costanza dell’affidamento in prova.A fronte di questi elementi il ricorso si limita formulare contestazioni generiche,lamentando che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto attribuire diverso significato adessi e avrebbe dovuto considerarli recessivi rispetto ad un asserito comportamento corretto,che le indagini denuncerebbero in realtà come meramente apparente.La pretesa difensiva contrasta, peraltro, con il principio, secondo cui «la revoca dellamisura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche allacommissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenzairrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, inconcreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale disorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto deldoveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tuttala durata della misura». (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 - 01).La censura così formulata non può meritare accoglimento.2.2.

Non miglior sorte può avere il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta lamotivazione laddove ritiene sussistenti elementi dimostrativi del ruolo di amministratore difatto del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] BTN Group del quale risultava in apparenzadipendente.La doglianza si risolve per un verso in una serie di istanze di contenuto meramenterivalutativo, basate sull’asserito equivoco in cui sarebbero incorsi gli inquirenti confondendole attività di [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente con il ruolo di responsabile tecnico, con quelle di unamministratore di fatto che orienta le scelte aziendali; per altro verso nel richiamo ad eventisuccessivi all’emissione del provvedimento impugnato (in particolare il suo licenziamentodisposto dall’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] dopo l’applicazione delladetenzione domiciliare e la prosecuzione delle operazioni di ripristino ambientale anchesenza le sue direttive dopo il suo licenziamento), eventi incompatibili con l’assunto del suoruolo di amministratore di fatto.Orbene tali censure investono ambiti preclusi al giudizio di legittimità e per di piùintroducono a sostegno di argomentazioni avvenimenti successivi all’emissione delprovvedimento.E nel giudizio di cassazione non sono valutabili gli elementi sopravvenuti dopo laconclusione del giudizio definito con il provvedimento impugnato, che devono esseresemmai dedotti con successiva istanza e con nuovo procedimento (Sez. 3, n. 23151 del24/01/2019, Pmt c.

Zamparini, Rv. 275982 – 01).3.

E’ fondata invece la censura formulata nel ricorso del Procuratore Generale, cheevidenzia il giudizio, formulato dal Tribunale di sorveglianza, di incompatibilità degli elementiacquisiti sui comportamenti tenuti dal condannato dopo l’ammissione alla misura alternativae che segnala come, a fronte dell’apprezzata gravità delle condotte, con un’apoditticaasserzione, in contraddizione con le premesse, nulla venga deciso sulla richiesta di revocadell’affidamento, disponendo non farsi luogo ad essa, e invece venga applicata senzaesplicitarne le ragioni la detenzione domiciliare.La motivazione del provvedimento è effettivamente, per un verso, contraddittoria e, peraltro verso, carente.Si afferma che sarebbe «indubbia la gravità dei reati»; che «l’attività illecita contestataassume ancor più rilevanza alla luce del fatto che l’espiazione della pena in misuraalternativa si riferisce al reato di bancarotta fraudolenta, per cui sono state irrogateall’interessato le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale edell’incapacità di assumere uffici direttivi» e, nonostante questo, il condannato avevaapprofittato della misura alternativa per esercitare di fatto ruoli che le pene accessorie gliprecludevano; che la prosecuzione da parte sua del lavoro come dipendente del Consorziofosse incompatibile con la prosecuzione della prova e che «la prova in atto sia del tuttocompromessa», «in quanto non più idonea ad attuare la sua finalità tipica».Poi a fronte di queste conclusioni che seguono l’esame del materiale investigativomesso a disposizione del Tribunale di sorveglianza dagli inquirenti, svolgendo un coerente edoveroso apprezzamento di quanto emerso, il provvedimento richiama la necessità di evitareautomatismi ed entra in contraddizione con tutte le precedenti argomentazioni, affermandoche i fatti non erano connotati da gravità indiziaria e che potrebbero non esserlo in ragionedella complessità degli accertamenti ancora da svolgere.Sicché dopo aver preso inequivoca posizione sull’incompatibilità dei fatti emersi con lamisura alternativa in atto, il Tribunale di sorveglianza afferma di non potersi pronunciaresull’istanza di revoca finché non sarà concluso l’accertamento in sede penale dei predettifatti; con ciò ponendosi anche in contrasto con la pacifica giurisprudenza che gli impone,comunque, di svolgere una valutazione incidentale sugli elementi relativi a fatti costituentireato oggetto di procedimento penale, a prescindere dal suo esito.Peraltro, erronea e prematura è anche la valutazione complessiva della condotta tenutadal condannato in costanza di misura richiamata incidentalmente per giustificare la mancatapronuncia sulla revoca, valutazione che semmai può avere rilievo preminente nella verificadell’esito della prova; come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «la valutazionedell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia da quella che,nel corso della prova, può portare alla revoca della misura alternativa, in quanto, mentre aifini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di specifici episodi per verificarese essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando invece si tratti distabilirne l'esito occorre procedere a una valutazione globale dell'intero periodo, perverificare se sia avvenuto il recupero sociale del condannato» (Sez. 1, n. 32567 del08/07/2025, Sanchez, Rv. 288761 - 01).Né infine può sottacersi l’inadeguatezza della motivazione sulla quale è basata ladisposizione con la quale, senza nulla decidere in ordine alla revoca dell’affidamento (equindi anche agli effetti di questa revoca ex nunc o ex tunc), si applica in favore delcondannato la diversa misura alternativa della detenzione domiciliare, senza alcunapprezzamento sulla meritevolezza e sull’utilità della stessa ai fini rieducativi, ma soloformulando – testualmente ed esclusivamente - «una valutazione di estrema indulgenza peril condannato»; formula incompatibile con un controllabile esercizio dei poteri discrezionalidel giudice e assimilabile al difetto assoluto di motivazione.Pertanto il ricorso del Procuratore Generale territoriale deve essere accolto.4.

Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale disorveglianza formuli nuovo giudizio pronunciandosi compiutamente sulla richiesta di revocadella misura alternativa dell’affidamento in prova già concessa al condannato e perchérivaluti la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa delladetenzione domiciliare.Di contro, il ricorso del condannato deve essere rigettato con conseguente condanna alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diL'Aquila.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CHIETI il 01/07/1964nel procedimento a carico di quest'ultimo;nonché sul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame sui profili dedottidal Procuratore Generale presso la Corte di appello de L’Aquila.lette altresì le conclusioni del PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso del condannato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 30/09/2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila hadisposto non farsi luogo alla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova giàconcessa dallo stesso Tribunale in data 07/11/2023 a [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto cheegli espii la pena residua in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma1-bis, ord. pen.[OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, era stato ammesso allamisura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali con termine fissato al14/12/2026; senza dare adito a rimarchi di sorta, aveva svolto attività lavorativa alledipendenze del [OSCURATO:PERSONA] BNT Group con sede in Chieti e con autorizzazione a svolgeretrasferte fuori sede, operando nello stesso settore dei rifiuti, il medesimo nel quale avevaoperato le società di cui era stato amministratore e in relazione alle quali era stato ritenutocolpevole del reato bancarotta.Da successiva informativa del N.O.E. dei Carabinieri di Pescara in data 30/06/2025 erarisultato tuttavia che [OSCURATO:PERSONA] era stato deferito in concorso con altri per traffico illecito dirifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, discarica abusiva, falsità ideologicacommessa da privato in atto pubblico e altro.Nel corso delle indagini erano emersi elementi a suo carico che avvaloravano l’ipotesiche continuasse ad amministrare e a gestire di fatto il [OSCURATO:PERSONA] di cui risultava formalmentedipendente, nonché accertamenti in ordine ad una sua condotta di violazione di sigilli su unimpianto di recupero rifiuti di una società facente capo alla moglie del condannato, impiantosottoposto a sequestro nella medesima indagine, e allo svolgimento da parte sua di unatrasferta lavorativa non autorizzata dal Tribunale di sorveglianza.Sulla base di questi elementi il Tribunale riteneva incompatibile con la prosecuzionedella prova che egli potesse continuare a lavorare come dipendente del [OSCURATO:PERSONA] BNTGroup; tuttavia, escludendo qualsivoglia automatismo e tenendo conto della complessitàdegli accertamenti necessari per accertare le sue responsabilità nel nuovo procedimentopendente scaturito dalle indagini, presumibilmente destinati a protrarsi sino al termine dellapena, il Tribunale disponeva la sostituzione della misura alternativa dell’affidamento in provacon quella più restrittiva della detenzione domiciliare con stringenti prescrizioni che gliimpedissero la prosecuzione dell’attività lavorativa alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] BNTGroup ovvero delle società ad esso collegate.2. Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila, censurando la violazionedell’art. 71-ter ord. pen. in relazione agli artt. 11, 47-ter, comma 1-bis, 51-ter ord. pen. inquanto vi erano indiscutibili elementi giustificativi della revoca dell’affidamento in prova e nonla semplice cessazione sostituzione con la detenzione domiciliare, viste le risultanzecompendiate nell’informativa del N.O.E. dei Carabinieri di Pescara del 30/06/2025, alla qualeera seguita un’altra informativa in data 23/09/2025 che aggravava la posizione del Barbettain relazione alle condotte di reato già oggetto del precedente deferimento all’autoritàgiudiziaria.Il Tribunale di sorveglianza aveva svolto un’ampia premessa nella quale dava atto dellagravità dei reati contestati e dell’irrimediabile compromissione degli scopi della misuraalternativa e poi senza alcuna consequenzialità ma solo con un richiamo ad una propriavalutazione di «estrema indulgenza» aveva concesso la detenzione domiciliare con facoltàdi allontanarsi per due ore nel mattino e con divieto assoluto di svolgere attività lavorativaalle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto che dall’interno dell’abitazione, doveconvive con la moglie coindagati negli illeciti recentemente scoperti, poteva comunquecontinuare ad impartire direttive al fine di proseguire nelle condotte criminali.3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e haarticolato due motivi.3.1. Con il primo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., inquanto l’ordinanza sarebbe caratterizzata da manifesta contraddittorietà e illogicità dellamotivazione in relazione alle argomentazioni in essa contenute e all’equivoco interpretativoavente ad oggetto l’episodio della presunta violazione dei sigilli.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ritenere che rispetto alla pena da espiareper il reato di bancarotta potesse assumere maggiore rilevanza la successiva indagine perilleciti che avevano ben diverso bene giuridico tutelato, vertendosi in materia di reati control’ambiente.Non avrebbe tenuto conto delle valutazioni positive dell’UEPE durante lo svolgimentodella misura alternativa e dell’assenza di rimarchi da parte delle autorità controllanti.Non avrebbe nemmeno tenuto conto, a fronte della genericità delle indicazionicontenute nelle informative del N.O.E., del virtuoso percorso di ripristino ambientale posto inessere dalle società sottoposte a sequestro grazie al prezioso supporto tecnico di [OSCURATO:PERSONA],nella sua qualità di direttore tecnico del [OSCURATO:PERSONA] BTN Group.Anche in ordine alla contestazione della violazione di sigilli, non era stato valutatoquanto rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva agito unicamente al fine di favorire l’attività dismaltimento dei rifiuti e quindi la sopravvivenza di imprese oramai prossime al fallimento.3.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc. pen. per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione allaritenuta insussistenza della contestazione al [OSCURATO:PERSONA] di svolgere le funzioni diamministratore di fatto.La qualifica di responsabile tecnico del [OSCURATO:PERSONA] con incarico specifico relativoall’esecuzione delle procedure ambientali comporta valutazioni operative e scelte tecnichenell’ambito di una realtà imprenditoriale di dimensioni ridotte che può avere indotto in erroregli inquirenti che avrebbero travisato le sue attività con quelle amministrative e gestionali.Ad ulteriore riprova la difesa deduce che, dopo l’applicazione della detenzionedomiciliare, [OSCURATO:PERSONA] era stato licenziato dall’amministratore del [OSCURATO:PERSONA],colui il quale, secondo la nota informativa, prendeva ordini da lui; inoltre dopo il suoallontanamento le operazioni di ravvedimento e di ripristino ambientale erano proseguiteregolarmente senza le sue asserite direttive. Queste circostanze sono incompatibili conl’assunto del suo ruolo di amministratore di fatto.La difesa pertanto chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il ripristino dellamisura dell’affidamento in prova.4. I procedimenti scaturiti dai due separati ricorsi venivano riuniti.Sul ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello deL’Aquila con memoria interveniva il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] LuigiBirritteri, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovoesame sui profili dedotti dalla parte pubblica impugnante.Sul ricorso del difensore del condannato con altra successiva memoria interveniva ilProcuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto ilrigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del condannato è infondato, mentre è fondato il ricorso del ProcuratoreGenerale presso la Corte di appello de L’Aquila.2. In ordine gradata vanno esaminate prima le censure formulate nel ricorso delcondannato e successivamente quello del Procuratore Generale territoriale.2.1. Con il primo motivo il difensore del condannato ravvisa vizio di motivazione nelprovvedimento impugnato, che avrebbe formulato una generica valutazione di gravità deireati, senza valorizzare il suo precedente comportamento corretto nell’esecuzione dellamisura, e dando preminente rilevanza all’attività illecita, contestatagli dagli investigatori ecompendiata nell’informativa del N.O.E. in data 23/09/2025 e la contestazione a suo caricodi concorso con altri in traffico illecito di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata,discarica abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e altro.La difesa immora nel ricostruire con dettagli fattuali quello che definisce «il virtuosopercorso di ripristino ambientale posto in essere dalle società coinvolte anche grazie alprezioso supporto tecnico del sig. [OSCURATO:PERSONA]»; contesta poi la fondatezza dell’accusa diviolazione di sigilli, deducendo che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], così interpretato enegativamente stigmatizzato dagli inquirenti, era in realtà volto ad assicurare la continuitàdell’opera di smaltimento di rifiuti inquinanti.Le doglianze si risolvono in argomenti di mero dissenso su un percorso argomentativoin larga parte constatativo, contenuto nel provvedimento impugnato.Il Tribunale di sorveglianza si è limitato a prendere atto di risultanze investigative assaispecifiche e sul piano della verificazione storica nemmeno specificamente contestate dalladifesa, che danno conto di una partecipazione ad attività qualificate come illecite prima dagliinquirenti e poi nell’ambito di un’articolata valutazione anche giurisdizionale (culminatanell’emissione di misure cautelari reali); ne ha anche evidenziato la connessione con lefraudolenta; ha preso atto della loro incompatibilità con la prosecuzione della misuraalternativa che comportava lo svolgimento di attività lavorativa nello stesso contesto e con lestesse modalità, di cui si dava conto nelle indagini sui più recenti reati dei quali si ipotizzavala commissione anche in costanza dell’affidamento in prova.A fronte di questi elementi il ricorso si limita formulare contestazioni generiche,lamentando che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto attribuire diverso significato adessi e avrebbe dovuto considerarli recessivi rispetto ad un asserito comportamento corretto,che le indagini denuncerebbero in realtà come meramente apparente.La pretesa difensiva contrasta, peraltro, con il principio, secondo cui «la revoca dellamisura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche allacommissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenzairrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, inconcreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale disorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto deldoveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tuttala durata della misura». (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 - 01).La censura così formulata non può meritare accoglimento.2.2. Non miglior sorte può avere il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta lamotivazione laddove ritiene sussistenti elementi dimostrativi del ruolo di amministratore difatto del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] BTN Group del quale risultava in apparenzadipendente.La doglianza si risolve per un verso in una serie di istanze di contenuto meramenterivalutativo, basate sull’asserito equivoco in cui sarebbero incorsi gli inquirenti confondendole attività di [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente con il ruolo di responsabile tecnico, con quelle di unamministratore di fatto che orienta le scelte aziendali; per altro verso nel richiamo ad eventisuccessivi all’emissione del provvedimento impugnato (in particolare il suo licenziamentodisposto dall’amministratore del [OSCURATO:PERSONA] dopo l’applicazione delladetenzione domiciliare e la prosecuzione delle operazioni di ripristino ambientale anchesenza le sue direttive dopo il suo licenziamento), eventi incompatibili con l’assunto del suoruolo di amministratore di fatto.Orbene tali censure investono ambiti preclusi al giudizio di legittimità e per di piùintroducono a sostegno di argomentazioni avvenimenti successivi all’emissione delprovvedimento.E nel giudizio di cassazione non sono valutabili gli elementi sopravvenuti dopo laconclusione del giudizio definito con il provvedimento impugnato, che devono esseresemmai dedotti con successiva istanza e con nuovo procedimento (Sez. 3, n. 23151 del24/01/2019, Pmt c. Zamparini, Rv. 275982 – 01).3. E’ fondata invece la censura formulata nel ricorso del Procuratore Generale, cheevidenzia il giudizio, formulato dal Tribunale di sorveglianza, di incompatibilità degli elementiacquisiti sui comportamenti tenuti dal condannato dopo l’ammissione alla misura alternativae che segnala come, a fronte dell’apprezzata gravità delle condotte, con un’apoditticaasserzione, in contraddizione con le premesse, nulla venga deciso sulla richiesta di revocadell’affidamento, disponendo non farsi luogo ad essa, e invece venga applicata senzaesplicitarne le ragioni la detenzione domiciliare.La motivazione del provvedimento è effettivamente, per un verso, contraddittoria e, peraltro verso, carente.Si afferma che sarebbe «indubbia la gravità dei reati»; che «l’attività illecita contestataassume ancor più rilevanza alla luce del fatto che l’espiazione della pena in misuraalternativa si riferisce al reato di bancarotta fraudolenta, per cui sono state irrogateall’interessato le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale edell’incapacità di assumere uffici direttivi» e, nonostante questo, il condannato avevaapprofittato della misura alternativa per esercitare di fatto ruoli che le pene accessorie gliprecludevano; che la prosecuzione da parte sua del lavoro come dipendente del Consorziofosse incompatibile con la prosecuzione della prova e che «la prova in atto sia del tuttocompromessa», «in quanto non più idonea ad attuare la sua finalità tipica».Poi a fronte di queste conclusioni che seguono l’esame del materiale investigativomesso a disposizione del Tribunale di sorveglianza dagli inquirenti, svolgendo un coerente edoveroso apprezzamento di quanto emerso, il provvedimento richiama la necessità di evitareautomatismi ed entra in contraddizione con tutte le precedenti argomentazioni, affermandoche i fatti non erano connotati da gravità indiziaria e che potrebbero non esserlo in ragionedella complessità degli accertamenti ancora da svolgere.Sicché dopo aver preso inequivoca posizione sull’incompatibilità dei fatti emersi con lamisura alternativa in atto, il Tribunale di sorveglianza afferma di non potersi pronunciaresull’istanza di revoca finché non sarà concluso l’accertamento in sede penale dei predettifatti; con ciò ponendosi anche in contrasto con la pacifica giurisprudenza che gli impone,comunque, di svolgere una valutazione incidentale sugli elementi relativi a fatti costituentireato oggetto di procedimento penale, a prescindere dal suo esito.Peraltro, erronea e prematura è anche la valutazione complessiva della condotta tenutadal condannato in costanza di misura richiamata incidentalmente per giustificare la mancatapronuncia sulla revoca, valutazione che semmai può avere rilievo preminente nella verificadell’esito della prova; come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «la valutazionedell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia da quella che,nel corso della prova, può portare alla revoca della misura alternativa, in quanto, mentre aifini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di specifici episodi per verificarese essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando invece si tratti distabilirne l'esito occorre procedere a una valutazione globale dell'intero periodo, perverificare se sia avvenuto il recupero sociale del condannato» (Sez. 1, n. 32567 del08/07/2025, Sanchez, Rv. 288761 - 01).Né infine può sottacersi l’inadeguatezza della motivazione sulla quale è basata ladisposizione con la quale, senza nulla decidere in ordine alla revoca dell’affidamento (equindi anche agli effetti di questa revoca ex nunc o ex tunc), si applica in favore delcondannato la diversa misura alternativa della detenzione domiciliare, senza alcunapprezzamento sulla meritevolezza e sull’utilità della stessa ai fini rieducativi, ma soloformulando – testualmente ed esclusivamente - «una valutazione di estrema indulgenza peril condannato»; formula incompatibile con un controllabile esercizio dei poteri discrezionalidel giudice e assimilabile al difetto assoluto di motivazione.Pertanto il ricorso del Procuratore Generale territoriale deve essere accolto.4. Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale disorveglianza formuli nuovo giudizio pronunciandosi compiutamente sulla richiesta di revocadella misura alternativa dell’affidamento in prova già concessa al condannato e perchérivaluti la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa delladetenzione domiciliare.Di contro, il ricorso del condannato deve essere rigettato con conseguente condanna alpagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diL'Aquila.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19308/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris