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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11316/2026

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[OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di postaelettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in atti indicato,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pressol’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata perlegge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E ALBURNI,in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato edifeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026avverso la sentenza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n.80/2024 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di Pace diVallo della Lucania la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] delCilento, Vallo di Diano e Alburni per sentire condannare entrambi iconvenuti al risarcimento dei danni subiti dall’autoveicolo Fiat sedicitargata [OSCURATO:TARGA], di sua proprietà, a causa di un sinistro verificatosi il6 aprile 2018, alle ore 21:30 circa, in località Marina di Campagna perla collisione con un cinghiale che improvvisamente aveva invaso lacarreggiata, priva di segnaletica di pericolo.Si costituivano la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] delCilento, entrambe eccependo in via preliminare il proprio difetto dilegittimazione passiva; nel merito, chiedevano il rigetto della domandaIl Giudice di Pace di Vallo della Lucania, con sentenza n.321/2019, in accoglimento dell’eccezione di legittimazione passivaproposta dall’[OSCURATO:PERSONA], accoglieva la domanda risarcitorianei soli confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], condannandola alpagamento della somma complessiva di euro 2.500, oltre interessi,nonché alle spese di lite, mentre compensava le spese di lite neirapporti tra la Vistocco e l’[OSCURATO:PERSONA].Avverso tale sentenza proponeva appello la Regione [OSCURATO:PERSONA].Si costituivano sia l’[OSCURATO:PERSONA] sia la Vistocco, chiedendo il rigettodell’appello.Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 80/2024, inaccoglimento dell’appello, rigettava la domanda risarcitoria,compensando integralmente le spese di lite tra le parti.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Vistocco.Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026Hanno resistito con distinti controricorsi la Regione [OSCURATO:PERSONA] el’[OSCURATO:PERSONA] del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nella impugnata sentenza il Tribunale di Vallo della Lucania harigettato la pretesa della Vistocco, ritenendo provata la velocitàsostenuta nella condotta di guida.

Il giudice di merito è giunto a taleconclusione argomentando sull’entità dei danni subiti dal veicolo e suldecesso immediato del cinghiale, dai quali ha desunto che l’autoprocedesse a velocità sostenuta al momento dell’impatto.

Ha inoltrerilevato che le deposizioni testimoniali erano generiche e prive diriferimenti alle caratteristiche concrete della strada.2.

Passando al merito cassatorio, occorre preliminarmente darpreclusa e passata in giudicato, in quanto: a) ad esito del giudizio diprimo grado, il Giudice di Pace aveva già accolto l’eccezione di difettodi legittimazione passiva sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA], ritenendo che laresponsabilità fosse solo della Regione; b) la Vistocco, pur essendorimasta soccombente verso l’[OSCURATO:PERSONA], non ha proposto appelloincidentale sul punto davanti al Tribunale, limitandosi a riproporregenericamente la domanda; c) la mancata impugnazione specifica diquel capo della sentenza ha determinato il passaggio in giudicatodell’esclusione dell’[OSCURATO:PERSONA] dal giudizio.Ne consegue che la Vistocco ha erroneamente notificato il ricorsoanche all’[OSCURATO:PERSONA] senza precisare che tanto avveniva a fini di meralitis denuntiatio.

Circostanza questa che ha giustificato la costituzionedell’[OSCURATO:PERSONA] e che rende inammissibile il ricorso nei confronti di questo,Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026visto che, appunto, nessuna doglianza è qui svolta avverso quanto inprecedenza statuito dai giudici del merito sulla sua carenza di passivalegittimazione.3. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi.Precisamente:- con il primo motivo denuncia: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 347 c.p.c., comma 2 (art. 360, n° 3, c.p.c. ,nella parte in cui il giudice di appello ha esaminato l’impugnazionenonostante non fosse stata prodotta la sentenza di primo grado, inviolazione dell’art. 347 c.p.c.

Deduce che tale omissione non avrebbeconsentito al giudice di secondo grado di rapportare le censure allaratio della decisione, in quanto i motivi contestavano espressamentealcune pagine della sentenza, rendendone necessaria la produzione;- con il secondo motivo denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2052 c.c. (art.360, n°3, c.p.c.) - omessa oinsufficiente motivazione (art.360, n°5, c.p.c.) , nella parte in cui ilgiudice di appello, nell’applicare l’art. 2052 c.c., in tesi difensiva,avrebbe invertito l’onere probatorio pretendendo da essa ladimostrazione dell’imprevedibilità dell’attraversamento e della specialeprudenza di guida, invece di richiedere alla Regione la prova del casofortuito.

Deduce, inoltre, l’omesso esame di un fatto decisivo,rappresentato dalla mancanza di segnaletica di pericolo diimpugnata.4.

La disamina dei motivi rende opportuno ribadire alcuneconsiderazioni, che questa Corte ha già formulato con le recentisentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026 del 5 febbraio 2026.4.1.

In primo luogo, va data piena continuità all’indirizzo ormaiconsolidato di questa Corte in materia di danni causati dalla faunaselvatica, secondo il quale detti danni sono risarcibili dalla pubblicaamministrazione a norma (non dell’art. 2043 c.c., ma) dell’art. 2052Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026c.c. (cfr., al riguardo, Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 12113, 13848,18085, 18087, 19101, 20997, 25280 e 25466/2020; nn. 3023 e8206/2021; 16550/2022; n. 17253/2024).Come è noto, in passato, gli animali selvatici venivano qualificaticome res nullius, ossia beni non suscettibili di proprietà, con laconseguenza che i danni da essi cagionati restavano, di regola, a caricodel soggetto danneggiato.

Il progressivo affermarsi di interessipubblici, anche di rango costituzionale (quali la tutela dell’ambiente,dell’ecosistema e della salute pubblica), ha portato alla disciplinaadottata con la Legge n. 968 del 1977, a cui ha fatto seguito la Leggen. 157 del 1992.

Tali interventi legislativi hanno avuto il pregio diricondurre la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato edi averne affidato la tutela e la gestione a soggetti pubblici, concompetenze affidate in via primaria alle Regioni.Discorso a parte vale per gli animali randagi, i quali costituiscono(non beni pubblici da proteggere, ma) prevalentemente un rischio daprevenire nell’interesse dell’incolumità pubblica: sicché per i danni daquesti provocati rispondono gli enti cui la specifica normativa demandale attività di pubblico interesse di prevenzione dei relativi rischi, ai sensidella disciplina generale dell’art. 2043 cod. civ. (per la riaffermazionedegli approdi sul punto, v.

Cass. 16788/2025).4.2.

Inoltre, va ribadito il carattere oggettivo della responsabilitàche l’art. 2052 c.c. pone a carico del proprietario o dell’utilizzatoredell’animale (e, quindi, della P.A. in caso di animali selvatici).Pertanto, ai fini dell’applicazione del 2052, non rileva la condottacolposa del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale, bensì rileva ilmero fatto oggettivo di esserne proprietario o di servirsi dell’animale.In altri termini: colui che ha la proprietà o l’uso dell’animale rispondedel danno cagionato dallo stesso a terzi per il solo nesso di causalitàfra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso,Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026indipendentemente da qualsiasi forma di negligenza, imprudenza oimperizia.In altri termini, l’art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzionedi colpa del proprietario o dell’animale, ma prevede esclusivamente uncriterio di imputazione oggettivo della responsabilità.Di conseguenza, l’eventuale residuale interazione tra l’art. 2052c.c. e l’art. 2054, comma 1, c.c. non configura un “concorso trapresunzioni omogenee”, come talvolta affermato in maniera tralaticia,bensì la combinazione tra un criterio di responsabilità oggettiva (per idanni causati dall’animale) e una presunzione di colpa (a carico delconducente del veicolo).4.3.

Quanto al caso in cui il danno sia stato cagionato da unanimale al conducente di un veicolo, occorre distinguere:-l’ipotesi di collisione in cui l’animale sia attaccato a un veicolo oa un mezzo di traino: in tal caso il danno deve essere ricondotto alladisciplina in tema di circolazione stradale;-dall’ipotesi in cui la collisione è avvenuta con un animale libero,ovverosia privo di vincoli di traino: in tal caso l’azione risarcitoria neiconfronti del proprietario o dell’utilizzatore - ovvero, per danni causatida fauna selvatica, della Regione - si colloca nel perimetro dell’art.2052 c.c.4.4.

Quanto agli oneri probatori a carico delle parti inquest’ultima ipotesi:- è onere del conducente danneggiato allegare e provare laprecisa dinamica del sinistro e, quindi, tutti gli elementi di fatto, fra cuile caratteristiche della propria condotta e del comportamentodell’animale, indispensabili per ricostruire la riconducibilità sotto ilprofilo causale dell’evento dannoso, in via esclusiva o prevalente aisensi dell’art. 1227 co. 1 cod. civ., al comportamento dell’animale.L’espressione “danni cagionati dall’animale”, usata dal legislatorenell’art. 2052 c.c., significa che nella sequenza causale, che conduceNumero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026all’evento dannoso, il comportamento (attivo o passivo che sia)dell’animale deve essere risultato determinante (in via esclusiva oquanto meno concorrente), cioè deve essere risultato uncomportamento, dal quale è derivato, come “conseguenza immediatae diretta” (si ribadisce, “in via esclusiva” o, quanto meno, “in viaconcorrente”), il fatto dannoso.

Invero, l’incidente ben potrebbe esserestato “causato” esclusivamente dalla condotta del conducente delveicolo (e neppure in parte dal comportamento dell’animale): quindi,all’attore danneggiato non basta affatto dimostrare che vi era stata unacollisione (o altro coinvolgimento) qualsiasi, tra il veicolo, da luicondotto, e un animale, per far scattare l’onere a carico della P.A. didimostrare il caso fortuito;- è onere del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale – siribadisce, a prescindere che domestico o selvatico sia l’animale, ed aprescindere che soggetto pubblico o privato sia il suo proprietario outilizzatore – contestare le allegazioni del conducente danneggiato e,comunque, allegare e provare che il danno è dovuto, anche oesclusivamente (e sempre in relazione all’art. 1227 c.c.), alla condottadi guida del conducente danneggiato (che non ha fatto di tutto perevitare il danno), ovvero ad un caso fortuito.4.5.

Il giudice di merito – valutando (anche di ufficio, in base alleemergenze probatorie disponibili offerte da entrambe le parti, nontrattandosi di eccezioni in senso stretto), in maniera comparatal’apporto causale, dato dal comportamento dell’animale e dallacondotta del conducente, nella loro reciproca interazione, rispetto alverificarsi dell’evento dannoso:a) ridurrà il risarcimento ex art. 1227 primo comma c.c. in misuraproporzionalmente corrispondente all’entità dell’apporto causale, nelcaso in cui ritenga che la condotta del conducente è stata fattorecausale concorrente;Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026b) escluderà il risarcimento, sempre ai sensi dell’art. 1227 primocomma c.c., nel caso in cui ritenga che la condotta del conducentedanneggiato ha integrato un fatto causale esclusivo (cioè, ha reciso ilnesso eziologico tra il comportamento dell’animale ed il danno).Resta inteso che è questione di merito la valutazione deglielementi probatori acquisiti, con la conseguenza che non è sindacabileda questa corte di legittimità l’esercizio del potere/dovere del giudicedi merito di ricostruire la dinamica in base agli elementi di fatto provatidalle parti (o anche semplicemente dedotti da una parte e nonefficacemente contestati dall’altra) e comunque acquisiti al materialedi causa.5.

Tanto ribadito, il ricorso non è fondato.5.1.

Non fondato è il primo motivo, concernente l’ammissibilitàdell’appello in mancanza della produzione della sentenza di primogrado.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass.n. 12751/21, richiamata nella impugnata sentenza), il deposito dellacopia della sentenza impugnata in grado di appello non è più richiestoa pena di improcedibilità dalla l. n. 353 del 1990.Pertanto, il giudice del gravame può legittimamente procedereall’esame nel merito dell’impugnazione ogniqualvolta il contenuto delladecisione di prime cure sia desumibile in modo non equivoco dagli attidi causa e dalle specifiche censure formulate dall’appellante.Tanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che la mancanza deldocumento fosse superata dalla piena e sicura individuabilità della ratiodecidendi della sentenza del Giudice di Pace, come risultante dall’attodi appello e dalle difese delle parti.5.2.

Non fondato è il secondo motivo, avente ad oggetto il ripartodell’onere probatorio tra artt. 2052 e 2054 c.c..Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026Si è sopra ribadito che l’art. 2052 c.c. non configura unapresunzione, ma un criterio di imputazione oggettiva dellaresponsabilità fondato sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animaleselvatico da parte dell’ente pubblico.

Tale criterio non opera in viaautomatica, ma può combinarsi con la presunzione di colpa posta acarico del conducente dall’art. 2054, comma 1, c.c.In base a tale inquadramento, grava sul danneggiato l’onere difornire la prova positiva, certa e completa dell’esatta dinamica delsinistro e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto.Solo all’esito di tale prova può scattare l’onere per la Regione didimostrare il caso fortuito.Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato, con apprezzamentodi fatto insindacabile, che la Vistocco non ha fornito prova di avertenuto una condotta di guida prudente, valorizzando la laconicità delletestimonianze e l’entità dei danni subiti dal veicolo.Poiché la dinamica del sinistro è rimasta incerta sotto il profilodella diligenza della conducente, il rigetto della domanda risarcitoriarisulta conforme ai principi di diritto, anche di recente ribaditi da questaCorte.6.Per le ragioni che precede, il ricorso deve essere rigettato.Le spese relative al presente giudizio di legittimità, sostenutedalla Regione [OSCURATO:PERSONA], vanno integralmente compensate tra le parti.Invero, al riguardo vale la circostanza che, in materia e sulla questionein base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo di recente (e proprionel corso del presente giudizio di legittimità) questa Corte haprovveduto a sanare alcune disarmonie applicative del revirement dicui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamate sentenze nn.2526 e 2528 del 2026.Le spese relative alla costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], invece, vannoposte a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026Al rigetto del ricorso consegue infine la declaratoria dellasussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo,previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U.20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- dichiara integralmente compensate le spese processuali traparte ricorrente e la Regione resistente;- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese dicostituzione nel presente giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA], spese che liquida ineuro 1.500 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’11 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di postaelettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in atti indicato,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pressol’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata perlegge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E ALBURNI,in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato edifeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026avverso la sentenza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n.80/2024 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di Pace diVallo della Lucania la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] delCilento, Vallo di Diano e Alburni per sentire condannare entrambi iconvenuti al risarcimento dei danni subiti dall’autoveicolo Fiat sedicitargata [OSCURATO:TARGA], di sua proprietà, a causa di un sinistro verificatosi il6 aprile 2018, alle ore 21:30 circa, in località Marina di Campagna perla collisione con un cinghiale che improvvisamente aveva invaso lacarreggiata, priva di segnaletica di pericolo.Si costituivano la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] delCilento, entrambe eccependo in via preliminare il proprio difetto dilegittimazione passiva; nel merito, chiedevano il rigetto della domandaIl Giudice di Pace di Vallo della Lucania, con sentenza n.321/2019, in accoglimento dell’eccezione di legittimazione passivaproposta dall’[OSCURATO:PERSONA], accoglieva la domanda risarcitorianei soli confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], condannandola alpagamento della somma complessiva di euro 2.500, oltre interessi,nonché alle spese di lite, mentre compensava le spese di lite neirapporti tra la Vistocco e l’[OSCURATO:PERSONA].Avverso tale sentenza proponeva appello la Regione [OSCURATO:PERSONA].Si costituivano sia l’[OSCURATO:PERSONA] sia la Vistocco, chiedendo il rigettodell’appello.Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 80/2024, inaccoglimento dell’appello, rigettava la domanda risarcitoria,compensando integralmente le spese di lite tra le parti.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Vistocco.Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026Hanno resistito con distinti controricorsi la Regione [OSCURATO:PERSONA] el’[OSCURATO:PERSONA] del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella impugnata sentenza il Tribunale di Vallo della Lucania harigettato la pretesa della Vistocco, ritenendo provata la velocitàsostenuta nella condotta di guida. Il giudice di merito è giunto a taleconclusione argomentando sull’entità dei danni subiti dal veicolo e suldecesso immediato del cinghiale, dai quali ha desunto che l’autoprocedesse a velocità sostenuta al momento dell’impatto. Ha inoltrerilevato che le deposizioni testimoniali erano generiche e prive diriferimenti alle caratteristiche concrete della strada.2. Passando al merito cassatorio, occorre preliminarmente darpreclusa e passata in giudicato, in quanto: a) ad esito del giudizio diprimo grado, il Giudice di Pace aveva già accolto l’eccezione di difettodi legittimazione passiva sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA], ritenendo che laresponsabilità fosse solo della Regione; b) la Vistocco, pur essendorimasta soccombente verso l’[OSCURATO:PERSONA], non ha proposto appelloincidentale sul punto davanti al Tribunale, limitandosi a riproporregenericamente la domanda; c) la mancata impugnazione specifica diquel capo della sentenza ha determinato il passaggio in giudicatodell’esclusione dell’[OSCURATO:PERSONA] dal giudizio.Ne consegue che la Vistocco ha erroneamente notificato il ricorsoanche all’[OSCURATO:PERSONA] senza precisare che tanto avveniva a fini di meralitis denuntiatio. Circostanza questa che ha giustificato la costituzionedell’[OSCURATO:PERSONA] e che rende inammissibile il ricorso nei confronti di questo,Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026visto che, appunto, nessuna doglianza è qui svolta avverso quanto inprecedenza statuito dai giudici del merito sulla sua carenza di passivalegittimazione.3. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi.Precisamente:- con il primo motivo denuncia: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 347 c.p.c., comma 2 (art. 360, n° 3, c.p.c. ,nella parte in cui il giudice di appello ha esaminato l’impugnazionenonostante non fosse stata prodotta la sentenza di primo grado, inviolazione dell’art. 347 c.p.c. Deduce che tale omissione non avrebbeconsentito al giudice di secondo grado di rapportare le censure allaratio della decisione, in quanto i motivi contestavano espressamentealcune pagine della sentenza, rendendone necessaria la produzione;- con il secondo motivo denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2052 c.c. (art.360, n°3, c.p.c.) - omessa oinsufficiente motivazione (art.360, n°5, c.p.c.) , nella parte in cui ilgiudice di appello, nell’applicare l’art. 2052 c.c., in tesi difensiva,avrebbe invertito l’onere probatorio pretendendo da essa ladimostrazione dell’imprevedibilità dell’attraversamento e della specialeprudenza di guida, invece di richiedere alla Regione la prova del casofortuito. Deduce, inoltre, l’omesso esame di un fatto decisivo,rappresentato dalla mancanza di segnaletica di pericolo diimpugnata.4. La disamina dei motivi rende opportuno ribadire alcuneconsiderazioni, che questa Corte ha già formulato con le recentisentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026 del 5 febbraio 2026.4.1. In primo luogo, va data piena continuità all’indirizzo ormaiconsolidato di questa Corte in materia di danni causati dalla faunaselvatica, secondo il quale detti danni sono risarcibili dalla pubblicaamministrazione a norma (non dell’art. 2043 c.c., ma) dell’art. 2052Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026c.c. (cfr., al riguardo, Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 12113, 13848,18085, 18087, 19101, 20997, 25280 e 25466/2020; nn. 3023 e8206/2021; 16550/2022; n. 17253/2024).Come è noto, in passato, gli animali selvatici venivano qualificaticome res nullius, ossia beni non suscettibili di proprietà, con laconseguenza che i danni da essi cagionati restavano, di regola, a caricodel soggetto danneggiato. Il progressivo affermarsi di interessipubblici, anche di rango costituzionale (quali la tutela dell’ambiente,dell’ecosistema e della salute pubblica), ha portato alla disciplinaadottata con la Legge n. 968 del 1977, a cui ha fatto seguito la Leggen. 157 del 1992. Tali interventi legislativi hanno avuto il pregio diricondurre la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato edi averne affidato la tutela e la gestione a soggetti pubblici, concompetenze affidate in via primaria alle Regioni.Discorso a parte vale per gli animali randagi, i quali costituiscono(non beni pubblici da proteggere, ma) prevalentemente un rischio daprevenire nell’interesse dell’incolumità pubblica: sicché per i danni daquesti provocati rispondono gli enti cui la specifica normativa demandale attività di pubblico interesse di prevenzione dei relativi rischi, ai sensidella disciplina generale dell’art. 2043 cod. civ. (per la riaffermazionedegli approdi sul punto, v. Cass. 16788/2025).4.2. Inoltre, va ribadito il carattere oggettivo della responsabilitàche l’art. 2052 c.c. pone a carico del proprietario o dell’utilizzatoredell’animale (e, quindi, della P.A. in caso di animali selvatici).Pertanto, ai fini dell’applicazione del 2052, non rileva la condottacolposa del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale, bensì rileva ilmero fatto oggettivo di esserne proprietario o di servirsi dell’animale.In altri termini: colui che ha la proprietà o l’uso dell’animale rispondedel danno cagionato dallo stesso a terzi per il solo nesso di causalitàfra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso,Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026indipendentemente da qualsiasi forma di negligenza, imprudenza oimperizia.In altri termini, l’art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzionedi colpa del proprietario o dell’animale, ma prevede esclusivamente uncriterio di imputazione oggettivo della responsabilità.Di conseguenza, l’eventuale residuale interazione tra l’art. 2052c.c. e l’art. 2054, comma 1, c.c. non configura un “concorso trapresunzioni omogenee”, come talvolta affermato in maniera tralaticia,bensì la combinazione tra un criterio di responsabilità oggettiva (per idanni causati dall’animale) e una presunzione di colpa (a carico delconducente del veicolo).4.3. Quanto al caso in cui il danno sia stato cagionato da unanimale al conducente di un veicolo, occorre distinguere:-l’ipotesi di collisione in cui l’animale sia attaccato a un veicolo oa un mezzo di traino: in tal caso il danno deve essere ricondotto alladisciplina in tema di circolazione stradale;-dall’ipotesi in cui la collisione è avvenuta con un animale libero,ovverosia privo di vincoli di traino: in tal caso l’azione risarcitoria neiconfronti del proprietario o dell’utilizzatore - ovvero, per danni causatida fauna selvatica, della Regione - si colloca nel perimetro dell’art.2052 c.c.4.4. Quanto agli oneri probatori a carico delle parti inquest’ultima ipotesi:- è onere del conducente danneggiato allegare e provare laprecisa dinamica del sinistro e, quindi, tutti gli elementi di fatto, fra cuile caratteristiche della propria condotta e del comportamentodell’animale, indispensabili per ricostruire la riconducibilità sotto ilprofilo causale dell’evento dannoso, in via esclusiva o prevalente aisensi dell’art. 1227 co. 1 cod. civ., al comportamento dell’animale.L’espressione “danni cagionati dall’animale”, usata dal legislatorenell’art. 2052 c.c., significa che nella sequenza causale, che conduceNumero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026all’evento dannoso, il comportamento (attivo o passivo che sia)dell’animale deve essere risultato determinante (in via esclusiva oquanto meno concorrente), cioè deve essere risultato uncomportamento, dal quale è derivato, come “conseguenza immediatae diretta” (si ribadisce, “in via esclusiva” o, quanto meno, “in viaconcorrente”), il fatto dannoso. Invero, l’incidente ben potrebbe esserestato “causato” esclusivamente dalla condotta del conducente delveicolo (e neppure in parte dal comportamento dell’animale): quindi,all’attore danneggiato non basta affatto dimostrare che vi era stata unacollisione (o altro coinvolgimento) qualsiasi, tra il veicolo, da luicondotto, e un animale, per far scattare l’onere a carico della P.A. didimostrare il caso fortuito;- è onere del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale – siribadisce, a prescindere che domestico o selvatico sia l’animale, ed aprescindere che soggetto pubblico o privato sia il suo proprietario outilizzatore – contestare le allegazioni del conducente danneggiato e,comunque, allegare e provare che il danno è dovuto, anche oesclusivamente (e sempre in relazione all’art. 1227 c.c.), alla condottadi guida del conducente danneggiato (che non ha fatto di tutto perevitare il danno), ovvero ad un caso fortuito.4.5. Il giudice di merito – valutando (anche di ufficio, in base alleemergenze probatorie disponibili offerte da entrambe le parti, nontrattandosi di eccezioni in senso stretto), in maniera comparatal’apporto causale, dato dal comportamento dell’animale e dallacondotta del conducente, nella loro reciproca interazione, rispetto alverificarsi dell’evento dannoso:a) ridurrà il risarcimento ex art. 1227 primo comma c.c. in misuraproporzionalmente corrispondente all’entità dell’apporto causale, nelcaso in cui ritenga che la condotta del conducente è stata fattorecausale concorrente;Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026b) escluderà il risarcimento, sempre ai sensi dell’art. 1227 primocomma c.c., nel caso in cui ritenga che la condotta del conducentedanneggiato ha integrato un fatto causale esclusivo (cioè, ha reciso ilnesso eziologico tra il comportamento dell’animale ed il danno).Resta inteso che è questione di merito la valutazione deglielementi probatori acquisiti, con la conseguenza che non è sindacabileda questa corte di legittimità l’esercizio del potere/dovere del giudicedi merito di ricostruire la dinamica in base agli elementi di fatto provatidalle parti (o anche semplicemente dedotti da una parte e nonefficacemente contestati dall’altra) e comunque acquisiti al materialedi causa.5. Tanto ribadito, il ricorso non è fondato.5.1. Non fondato è il primo motivo, concernente l’ammissibilitàdell’appello in mancanza della produzione della sentenza di primogrado.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass.n. 12751/21, richiamata nella impugnata sentenza), il deposito dellacopia della sentenza impugnata in grado di appello non è più richiestoa pena di improcedibilità dalla l. n. 353 del 1990.Pertanto, il giudice del gravame può legittimamente procedereall’esame nel merito dell’impugnazione ogniqualvolta il contenuto delladecisione di prime cure sia desumibile in modo non equivoco dagli attidi causa e dalle specifiche censure formulate dall’appellante.Tanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che la mancanza deldocumento fosse superata dalla piena e sicura individuabilità della ratiodecidendi della sentenza del Giudice di Pace, come risultante dall’attodi appello e dalle difese delle parti.5.2. Non fondato è il secondo motivo, avente ad oggetto il ripartodell’onere probatorio tra artt. 2052 e 2054 c.c..Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026Si è sopra ribadito che l’art. 2052 c.c. non configura unapresunzione, ma un criterio di imputazione oggettiva dellaresponsabilità fondato sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animaleselvatico da parte dell’ente pubblico. Tale criterio non opera in viaautomatica, ma può combinarsi con la presunzione di colpa posta acarico del conducente dall’art. 2054, comma 1, c.c.In base a tale inquadramento, grava sul danneggiato l’onere difornire la prova positiva, certa e completa dell’esatta dinamica delsinistro e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto.Solo all’esito di tale prova può scattare l’onere per la Regione didimostrare il caso fortuito.Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato, con apprezzamentodi fatto insindacabile, che la Vistocco non ha fornito prova di avertenuto una condotta di guida prudente, valorizzando la laconicità delletestimonianze e l’entità dei danni subiti dal veicolo.Poiché la dinamica del sinistro è rimasta incerta sotto il profilodella diligenza della conducente, il rigetto della domanda risarcitoriarisulta conforme ai principi di diritto, anche di recente ribaditi da questaCorte.6.Per le ragioni che precede, il ricorso deve essere rigettato.Le spese relative al presente giudizio di legittimità, sostenutedalla Regione [OSCURATO:PERSONA], vanno integralmente compensate tra le parti.Invero, al riguardo vale la circostanza che, in materia e sulla questionein base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo di recente (e proprionel corso del presente giudizio di legittimità) questa Corte haprovveduto a sanare alcune disarmonie applicative del revirement dicui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamate sentenze nn.2526 e 2528 del 2026.Le spese relative alla costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], invece, vannoposte a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 15463/2024Numero sezionale 925/2026Numero di raccolta generale 11316/2026Data pubblicazione 27/04/2026Al rigetto del ricorso consegue infine la declaratoria dellasussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo,previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- dichiara integralmente compensate le spese processuali traparte ricorrente e la Regione resistente;- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese dicostituzione nel presente giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA], spese che liquida ineuro 1.500 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’11 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11316/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris