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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04861/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi. . [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cui sono subentrati gli eredi) avverso il provvedimento del Tribunale di Frosinone che non aveva accolto l'istanza di revoca della confisca di prevenzione, disposta con decreto del Tribunale di Frosinone dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (provvedimento confermato in grado di appello e poi divenuto definitivo) avente ad oggetto fabbricati, terreni e quote societarie, intestate alle ricorrenti e ritenute nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale.

2. L'istanza di revoca era fondata sull'intervenuta assoluzione nel giudizio di merito di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di intestazione fittizia, ai sensi dell'art. 12 quinquies

I. 356/92, quanto ai terreni e quote della società "Immobiliare 2005"; nonché sulla declaratoria di prescrizione per il medesimo reato avente ad oggetto i fabbricati, beni tutti costituenti l'oggetto della confisca di prevenzione; ritenevano le ricorrenti che l'accertamento contenuto nella sentenza del giudice di merito, relativo all'acquisto dei beni a titolo di donazione da parte del padre del proposto in favore delle nuore, avesse fatto venir meno uno dei presupposti su cui era fondata la confisca disposta in sede di prevenzione.

3. Propone ricorso la comune difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge processuale (in relazione all'art. 28, lett.

B), d.

Igs. 159/2011) e vizio di motivazione, manifestamente illogica; la Corte d'appello aveva errato nel ritenere che condizione necessaria per la revoca della confisca di prevenzione fosse la verifica dell'identità del fatto, diversamente accertato dal giudice del merito e dal giudice della prevenzione, poiché secondo il costante orientamento giurisprudenziale, poi recepito dall'art. 28 d.

Igs. 159/2011, il dato rilevante ai fini della revoca è costituito dall'esclusione, per effetto della statuizione successiva, divenuta definitiva, di uno dei presupposti della misura di prevenzione patrimoniale.

Nella specie, l'accertamento definitivo del giudice della cognizione aveva individuato in un atto di liberalità, cui era rimasto estraneo il proposto, il titolo in forza del quale le ricorrenti erano divenute proprietarie dei beni oggetto di confisca, circostanza che faceva venir meno il presupposto della disponibilità di quei beni in capo al proposto.

3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 28, lett. b), d.

Igs. 159/2011, 630, lett. a), cod. proc. pen., e vizio _di motivazione per manifesta contraddittorietà; il provvedimento impugnato aveva travisato il contenuto del decreto di confisca originario e della sentenza di assoluzione del giudice del merito, non rilevando l'evidente inconciliabilità logica dei giudicati.

3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, manifestamente contraddittoria, poiché la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione motivando su un profilo che non aveva formato oggetto di devoluzione in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte d'appello, pur abbandonando la prospettiva seguita dal Tribunale di Frosinone (che aveva preso in esame il dato della sentenza assolutoria del giudice penale per verificare se esso potesse essere valutato quale nuova prova) e comparando gli esiti delle decisioni definitive emesse dal giudice della prevenzione e dal giudice penale, ha focalizzato le proprie argomentazioni sulla verifica dell'identità del fatto oggetto dell'accertamento contenuto nelle distinte decisioni, giungendo ad escludere la rilevanza delle statuizioni del giudizio penale perché fondate su fatti diversi - mancata dimostrazione dell'intermediazione di terzi nel reimpiego delle risorse illecite percepite dal proposto - rispetto a quelli accertati nel giudizio di prevenzione - disponibilità dei beni in capo al soggetto proposto attraverso la presunzione derivante dalla formale intestazione a soggetti legati da vincoli familiari - .

La prospettiva così coltivata ha finito per trascurare il dato decisivo richiesto nella valutazione circa la fondatezza della richiesta di revoca della confisca definitiva: l'esistenza di un accertamento in sede penale, con carattere di irrevocabilità, che escluda uno dei presupposti per l'adozione della confisca di prevenzione.

1.2. L'accertamento contenuto nella sentenza penale (pagg. 262 ss.) che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (il proposto per la misura di prevenzione), la moglie [OSCURATO:PERSONA], le figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle imputazioni di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies

I. 356/92 (aventi ad oggetto le quote immobiliari della società "Immobiliare 2005"; i terreni intestati alla medesima società; gli immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA]) ha riguardato distintamente i titoli in forza dei quali quei beni sono giunti nella disponibilità dei congiunti del [OSCURATO:PERSONA]; l'effettività delle pattuizioni negoziali e la loro spiegazione logica, sia apprezzando elementi sintomatici della simulazione di alcuni trasferimenti a titolo. oneroso, sia dando conto delle relazioni personali tra l'originario titolare, il figlio Gennaro e le nuore; l'inesistenza, all'epoca di alcuni degli operati trasferimenti, delle previsioni di legge che avrebbero successivamente consentito di adottare provvedimenti di confisca di prevenzione, dovendosi escludere la finalità di sottrarre i beni trasferiti al rischio di ablazione; l'operatività dell'impresa immobiliare e le destinazioni degli utili realizzati dalla società; l'inesistenza di dati obiettivi attestanti la disponibilità, anche attraverso i congiunti, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di alcuni di quei beni, così come l'assenza di elementi da cui desumere l'ingerenza nella gestione o nell'amministrazione della società.

Il giudicato assolutorio, infine, è stato pronunciato con diverse formule e sulla scorta di argomenti non sovrapponibili, perché correlati alla specificità delle singole vicende traslative.

1.3. Se il consolidato orientamento di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale in tema di confisca di prevenzione il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA].

Coop., Rv. 277225 - 0; Sez. 1, n. 13638 del 16/01/2019, Ahmetovic, Rv. 275244 - 0; Sez. 2, n. 15650 del 14/02/2019, Husovic, Rv. 275778 - 0), ovvero che il terzo abbia acquistato a titolo lecito autonomo il bene (Sez. 5, n. 5741 del 22/11/2021, dep. 2022, Alfano, Rv. 282892 - 0), è stato altresì precisato che si impone la revoca della confisca nell'ipotesi di sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 12 quinquies,

I. 356/1992, «trattandosi di una pronuncia che esclude la fittizietà dell'intestazione e sancisce la sostanziale disponibilità del bene in capo al titolare apparente» (Sez. 1, n. 36301 del 03/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264568 - 01).

Da ciò consegue che la pronuncia irrevocabile di assoluzione in sede penale dall'imputazione di intestazione fittizia, avente ad oggetto i medesimi beni su cui è stata disposta la confisca di prevenzione, potrà rilevare quale causa di esclusione del presupposto della disponibilità di quegli stessi beni da parte del soggetto proposto, ove ricorrano dati che dimostrano la corrispondenza delle vicende traslative (l'intestazione fittizia sia stata contestata come realizzata tra i medesimi soggetti coinvolti nella vicenda posta a base del provvedimento di confisca, facendo ricorso agli stessi strumenti negoziali) e siano stati accertati dati fattuali in grado di dimostrare l'effettiva titolarità del bene in capo al terzo estraneo, in ragione della formula assolutoria adottata nel giudizio penale e delle prove ivi acquisite.

1.4. A fronte, dunque, di accertamenti concernenti l'intestazione di distinti beni e fondati su differenti apprezzamenti della portata probatoria degli elementi raccolti, che hanno condotto all'assoluzione degli imputati con formule diverse, era onere della Corte verificare, rispetto a ciascuna delle categorie di beni oggetto del provvedimento di confisca definitiva, se l'accertamento condotto in sede penale avesse escluso in modo assoluto il presupposto della disponibilità, anche se mediata dal vincolo derivante dal rapporto familiare, dei singoli beni da parte del proposto, muovendo dal dato incontestabile della originaria provenienza di tutti i beni immobili (alcuni di essi destinati poi a costituire il patrimonio della società immobiliare) da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1908), e non dal proposto [OSCURATO:PERSONA], e dall'affermata qualificazione giuridica degli atti di disposizione dell'originario titolare in termini di atti di donazione.

2. La fondatezza del motivo (che risulta evidentemente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori censure sviluppate con il secondo motivo - ove sì richiama il principio del contrasto dei giudicati quale motivo legittimante la revoca della confisca - ed il terzo motivo - con cui si denuncia la violazione del limite del devolutum per l'errata prospettiva in cui si sarebbe posta la Corte territoriale rispetto all'atto di impugnazione - ) comporta l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che procederà a rinnovare il giudizio diretto a verificare le condizioni per disporre la revoca della confisca definitiva secondo i principi su enunciati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi. . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cui sono subentrati gli eredi) avverso il provvedimento del Tribunale di Frosinone che non aveva accolto l'istanza di revoca della confisca di prevenzione, disposta con decreto del Tribunale di Frosinone dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (provvedimento confermato in grado di appello e poi divenuto definitivo) avente ad oggetto fabbricati, terreni e quote societarie, intestate alle ricorrenti e ritenute nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale. 2. L'istanza di revoca era fondata sull'intervenuta assoluzione nel giudizio di merito di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di intestazione fittizia, ai sensi dell'art. 12 quinquies I. 356/92, quanto ai terreni e quote della società "Immobiliare 2005"; nonché sulla declaratoria di prescrizione per il medesimo reato avente ad oggetto i fabbricati, beni tutti costituenti l'oggetto della confisca di prevenzione; ritenevano le ricorrenti che l'accertamento contenuto nella sentenza del giudice di merito, relativo all'acquisto dei beni a titolo di donazione da parte del padre del proposto in favore delle nuore, avesse fatto venir meno uno dei presupposti su cui era fondata la confisca disposta in sede di prevenzione. 3. Propone ricorso la comune difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge processuale (in relazione all'art. 28, lett. B), d. Igs. 159/2011) e vizio di motivazione, manifestamente illogica; la Corte d'appello aveva errato nel ritenere che condizione necessaria per la revoca della confisca di prevenzione fosse la verifica dell'identità del fatto, diversamente accertato dal giudice del merito e dal giudice della prevenzione, poiché secondo il costante orientamento giurisprudenziale, poi recepito dall'art. 28 d. Igs. 159/2011, il dato rilevante ai fini della revoca è costituito dall'esclusione, per effetto della statuizione successiva, divenuta definitiva, di uno dei presupposti della misura di prevenzione patrimoniale. Nella specie, l'accertamento definitivo del giudice della cognizione aveva individuato in un atto di liberalità, cui era rimasto estraneo il proposto, il titolo in forza del quale le ricorrenti erano divenute proprietarie dei beni oggetto di confisca, circostanza che faceva venir meno il presupposto della disponibilità di quei beni in capo al proposto. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 28, lett. b), d. Igs. 159/2011, 630, lett. a), cod. proc. pen., e vizio _di motivazione per manifesta contraddittorietà; il provvedimento impugnato aveva travisato il contenuto del decreto di confisca originario e della sentenza di assoluzione del giudice del merito, non rilevando l'evidente inconciliabilità logica dei giudicati. 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, manifestamente contraddittoria, poiché la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione motivando su un profilo che non aveva formato oggetto di devoluzione in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'appello, pur abbandonando la prospettiva seguita dal Tribunale di Frosinone (che aveva preso in esame il dato della sentenza assolutoria del giudice penale per verificare se esso potesse essere valutato quale nuova prova) e comparando gli esiti delle decisioni definitive emesse dal giudice della prevenzione e dal giudice penale, ha focalizzato le proprie argomentazioni sulla verifica dell'identità del fatto oggetto dell'accertamento contenuto nelle distinte decisioni, giungendo ad escludere la rilevanza delle statuizioni del giudizio penale perché fondate su fatti diversi - mancata dimostrazione dell'intermediazione di terzi nel reimpiego delle risorse illecite percepite dal proposto - rispetto a quelli accertati nel giudizio di prevenzione - disponibilità dei beni in capo al soggetto proposto attraverso la presunzione derivante dalla formale intestazione a soggetti legati da vincoli familiari - . La prospettiva così coltivata ha finito per trascurare il dato decisivo richiesto nella valutazione circa la fondatezza della richiesta di revoca della confisca definitiva: l'esistenza di un accertamento in sede penale, con carattere di irrevocabilità, che escluda uno dei presupposti per l'adozione della confisca di prevenzione. 1.2. L'accertamento contenuto nella sentenza penale (pagg. 262 ss.) che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (il proposto per la misura di prevenzione), la moglie [OSCURATO:PERSONA], le figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle imputazioni di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies I. 356/92 (aventi ad oggetto le quote immobiliari della società "Immobiliare 2005"; i terreni intestati alla medesima società; gli immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA]) ha riguardato distintamente i titoli in forza dei quali quei beni sono giunti nella disponibilità dei congiunti del [OSCURATO:PERSONA]; l'effettività delle pattuizioni negoziali e la loro spiegazione logica, sia apprezzando elementi sintomatici della simulazione di alcuni trasferimenti a titolo. oneroso, sia dando conto delle relazioni personali tra l'originario titolare, il figlio Gennaro e le nuore; l'inesistenza, all'epoca di alcuni degli operati trasferimenti, delle previsioni di legge che avrebbero successivamente consentito di adottare provvedimenti di confisca di prevenzione, dovendosi escludere la finalità di sottrarre i beni trasferiti al rischio di ablazione; l'operatività dell'impresa immobiliare e le destinazioni degli utili realizzati dalla società; l'inesistenza di dati obiettivi attestanti la disponibilità, anche attraverso i congiunti, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di alcuni di quei beni, così come l'assenza di elementi da cui desumere l'ingerenza nella gestione o nell'amministrazione della società. Il giudicato assolutorio, infine, è stato pronunciato con diverse formule e sulla scorta di argomenti non sovrapponibili, perché correlati alla specificità delle singole vicende traslative. 1.3. Se il consolidato orientamento di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale in tema di confisca di prevenzione il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., Rv. 277225 - 0; Sez. 1, n. 13638 del 16/01/2019, Ahmetovic, Rv. 275244 - 0; Sez. 2, n. 15650 del 14/02/2019, Husovic, Rv. 275778 - 0), ovvero che il terzo abbia acquistato a titolo lecito autonomo il bene (Sez. 5, n. 5741 del 22/11/2021, dep. 2022, Alfano, Rv. 282892 - 0), è stato altresì precisato che si impone la revoca della confisca nell'ipotesi di sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 12 quinquies, I. 356/1992, «trattandosi di una pronuncia che esclude la fittizietà dell'intestazione e sancisce la sostanziale disponibilità del bene in capo al titolare apparente» (Sez. 1, n. 36301 del 03/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264568 - 01). Da ciò consegue che la pronuncia irrevocabile di assoluzione in sede penale dall'imputazione di intestazione fittizia, avente ad oggetto i medesimi beni su cui è stata disposta la confisca di prevenzione, potrà rilevare quale causa di esclusione del presupposto della disponibilità di quegli stessi beni da parte del soggetto proposto, ove ricorrano dati che dimostrano la corrispondenza delle vicende traslative (l'intestazione fittizia sia stata contestata come realizzata tra i medesimi soggetti coinvolti nella vicenda posta a base del provvedimento di confisca, facendo ricorso agli stessi strumenti negoziali) e siano stati accertati dati fattuali in grado di dimostrare l'effettiva titolarità del bene in capo al terzo estraneo, in ragione della formula assolutoria adottata nel giudizio penale e delle prove ivi acquisite. 1.4. A fronte, dunque, di accertamenti concernenti l'intestazione di distinti beni e fondati su differenti apprezzamenti della portata probatoria degli elementi raccolti, che hanno condotto all'assoluzione degli imputati con formule diverse, era onere della Corte verificare, rispetto a ciascuna delle categorie di beni oggetto del provvedimento di confisca definitiva, se l'accertamento condotto in sede penale avesse escluso in modo assoluto il presupposto della disponibilità, anche se mediata dal vincolo derivante dal rapporto familiare, dei singoli beni da parte del proposto, muovendo dal dato incontestabile della originaria provenienza di tutti i beni immobili (alcuni di essi destinati poi a costituire il patrimonio della società immobiliare) da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1908), e non dal proposto [OSCURATO:PERSONA], e dall'affermata qualificazione giuridica degli atti di disposizione dell'originario titolare in termini di atti di donazione. 2. La fondatezza del motivo (che risulta evidentemente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori censure sviluppate con il secondo motivo - ove sì richiama il principio del contrasto dei giudicati quale motivo legittimante la revoca della confisca - ed il terzo motivo - con cui si denuncia la violazione del limite del devolutum per l'errata prospettiva in cui si sarebbe posta la Corte territoriale rispetto all'atto di impugnazione - ) comporta l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che procederà a rinnovare il giudizio diretto a verificare le condizioni per disporre la revoca della confisca definitiva secondo i principi su enunciati. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio
Decreto Cassazione n. 04861/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris