CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2021
Cassazione n. 17789/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 24646-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GALATI N 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimati - avverso l'ordinanza n. 17097/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. R. G. 24646/2021 [OSCURATO:PERSONA] C/ Agenzia delle entrate Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 17097/2021, dep. 16.06.2021, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate con condanna al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.600,00 oltre accessori di legge e al 15% per spese generali, senza disporre la distrazione delle stesse a favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Considerato che: 1- Il ricorso è ammissibile, trattandosi di un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass.n. 12187/2020). 9- Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretta l'ordinanza ordinanza n. 17097/2021, dep. 16.06.2021, disponendo che dopo «spese generali» si aggiunga «con distrazione a favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario». 3- Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. Dispone che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 17097/2021, dep. 16.06.2021, e integrato nel senso che dopo «spese generali» si aggiunga «con distrazione a favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Roma, 27 aprile 2022 DEPOSITATOIN