CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 15505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso 9268/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 5172/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal cons. DANILO SESTINIRilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], in cui si era fusa per incorporazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per sentir dichiarare la nullità del contratto di leasing stipulato il 29.9.2005, deducendo -fra l'altro- che lo stesso era viziato da clausole usurarie e, altresì, che aveva natura finanziaria ed era nullo «per mancanza dei requisiti specifici, necessari alla consapevole sottoscrizione» da parte dell'attrice; il [OSCURATO:PERSONA] convenuto resistette alla domanda e richiese, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'esercizio di una clausola risolutiva espressa (o, in subordine, che ne venisse dichiarata la risoluzione ex art. 1453 c.c.), con condanna della Immobiliare al rilascio del complesso immobiliare e al pagamento dell'importo di 230.982,34, oltre interessi convenzionali di mora dal 1.9.2016 al saldo; il Tribunale di Milano rigettò la domanda dell'attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarò il contratto risolto ex art.1456 c.c. e condannò la Immobiliare sia all'immediato rilascio del compendio che al pagamento della somma richiesta dal [OSCURATO:PERSONA]; pronunciando sul gravame della soccombente, la Corte di Appello di Milano ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, accertando che il contrato di leasing era «affetto da nullità parziale con riferimento alla clausola determinativa degli interessi moratori, pattuiti al tasso del 8,1289% superiore al tasso soglia del periodo» e ha rideterminato la somma dovuta dalla Immobiliare in euro 227.710,50 in linea capitale, «oltre interessi di mora calcolati ex art. 1284 comma 1 al tasso legale sino alla data del 31 agosto 2016 in euro 113,79 oltre interessi di mora sempre al tasso legale dalla data del 2.9.2016 al saldo»; la Corte ha affermato (con richiamo a Cass. n. 27742/18) che «i tassi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari"; che, «ai fini del calcolo del superamento del taso soglia, non possono sommarsi gli interessi corrispettivi a quelli moratori»; che il primo ed il terzo motivo dell'appello erano dunque fondati poiché il tasso di mora era stato convenuto nell'8,129°/0 a fronte di un tasso soglia del'8,025%, che pertanto risultava superato, in misura assoluta, per 0,1039 punti percentuali e, in misura percentuale, per 11,29°/0; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., affidandosi a tre motivi; ha resistito il [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria. N.B.: controllare relata notifica della sentenza Considerato, quanto al ricorso principale, che: il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.L. 394/2000 "interpretazione autentica della I. 108/96 contenente disposizioni in materia di usura" convertito in legge 24/2001. Violazione e falsa applicazione artt. 644 c.p. e 1815 c.c. nonché violazione e falsa applicazione art. 117 TUB»; rilevato un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, la ricorrente lamenta che la Corte si è posta in contraddizione con i principi espressi da Cass. n. 27742/2018 (che pure ha dichiarato di voler seguire) ed evidenzia che ha violato anche il principio espresso da Cass., S.U. n. 24675/17 in quanto non ha ipotizzato «affatto la possibilità di un azzeramento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 secondo comma c.c. stante la riscontrata usura originaria e le conseguenti nullità che ne derivano», con ciò «omettendo di applicare agli interessi di mora [gli] stessi principi applicati per gli interessi corrispettivi, nell'ipotesi riscontrata di usura pattizia/convenzionale originaria»;col secondo motivo (che deduce «omessa, carente e insufficiente motivazione. Mancata considerazione dell'articolazione e deduzione in diritto svolta da parte attrice/appellante odierna ricorrente. Omesso esame o insufficiente motivazione circa fatti decisivi per il giudizio»), la ricorrente si duole che la Corte, nel ritenere inammissibile (per genericità) il motivo di appello concernente la sussistenza di un contratto finanziario derivato, non abbia considerato che «l'art. 6 del contratto di leasing, c.d. clausola di indicizzazione, nel suo essere oscura e indeterminata è per ciò stesso lesiva degli [...] obblighi di informazione, trasparenza ed adeguatezza», risultando pertanto nulla; che il giudice di prime cure aveva contraddetto l'evidenza di un elaborato peritale di parte in cui si parlava della clausola di indicizzazione; che la censura mossa dall'appellante era «ben determinata e specifica corredata dal supporto di citazioni giurisprudenziali conferenti al caso di specie»; evidenzia che l'inciso con cui la Corte aveva osservato che, «in ogni caso [...], ad abundantiam» la previsione della indicizzazione era comunque legittima valeva a contraddire la dichiarata inammissibilità (giacché il giudice di appello aveva mostrato di aver compreso la portata della censura); il terzo motivo denuncia «omessa, insufficiente e carente motivazione in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale. Omesso rilievo delle nullità del contratto di leasing e della inadeguatezza dello stesso a legittimare l'azione riconvenzionale della convenuta/appellata odierna resistente. Omesso esame o insufficiente motivazione circa fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5) c.p.c.. Violazione dell'art. 1526 e 1383 c.c.»; premesso che la clausola risolutiva espressa su cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato la domanda riconvenzionale doveva «ritenersi nulla in maniera insanabile per aver violato l'inderogabilità dell'art. 1526 c.c.», la ricorrente lamenta che «la Corte di Appello adita ha omesso ogni esame della clausola incisa da nullità, non si è neppure premurata di leggerla e di valutarne la portata derogatoria rispetto all'art. 1526 c.c., così violando il disposto di quest'ultimo, oltreché delle norme sopra e meglio indicate». Considerato, quanto al ricorso incidentale, che: l'unico motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 I. n. 108/1996 e 1284 c.c., nonché degli artt. 1224, 1382 e 1384 c.c.; assume la ricorrente incidentale che «gli interessi moratori non possono essere oggetto di valutazione comparativa sic et simpliciter con il c.d. "tasso soglia", giacché non costituiscono componente dei TEGM periodicamente annualmente rilevati a partire dal D.M. 23/09/1996 secondo i criteri disposti da Banca d'Italia e, dunque, difetta il necessario ed imprescindibile presupposto di simmetria ed omogeneità dei termini di raffronto. E' pertanto doveroso tener conto del necessario rilievo dei D.M. secondo cui la maggiorazione contrattuale stabilita nell'ipotesi di mancato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali, come indicato da Banca d'Italia nei propri chiarimenti del 03/07/2013 [...]. In quanto costituenti la predeterminata quantificazione del danno derivante dall'inadempimento, gli interessi moratori rientrano nell'alveo della previsione di cui all'art. 1382 c.c. e, pertanto, possono essere fatti oggetto di valutazione di eventuale (manifesta) eccessività ai sensi dell'art. 1384 c.c.»; premesso che «il Legislatore ha definitivamente confermato che gli interessi corrispettivi e quelli moratori soggiacciono a differenti discipline», rileva inoltre che, «ove si sostenga che la verifica del superamento del tasso soglia antiusura riguardi anche gli interessi moratori sarebbe quanto meno incoerente ed illogico utilizzare, a tal fine, "soglie" determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi»; aggiunge che, nel caso in esame, il tasso di mora pattuito era "pari alla media del trimestre solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorato di sei punti percentuali" e che, considerato che alla data di stipula del contratto il parametro di riferimento Euribor era pari al 2,1289%, tale valore, sommato allo spread di sei punti, determinava un tasso di mora alla data della sottoscrizione del contratto pari al 8,1289%; ne conclude che «la specifica "soglia"/parametro di riferimento per la pattuizione di interessi usurari risulta pari all'11,1750% [TEGM leasing 3° trimestre 2005 pari al 5,3500% + 2,1 mora *1,51, quindi di gran lunga più elevata rispetto al tasso mora pattuito in contratto (8,1289%)». Ritenuto che: esaminati congiuntamente il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo dell'incidentale, ritiene il Collegio che il primo risulti infondato, mentre il secondo debba essere accolto nei termini di seguito indicati. Al riguardo, va dato atto che, nelle more del giudizio di legittimità, è sopravvenuta la pronuncia n. 19597/2020, resa da questa Corte a Sezioni Unite, che ha affrontato le tematiche proposte dai ricorsi (o comunque agli stessi sottostanti) e che ha affermato il principio secondo cui «la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.»; alla stregua di tale arresto nomofilattico, deve ritenersi che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al TSU individuato per gli interessi corrispettivi, bensì ad una "soglia" costituita dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I. n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della I. n. 108/1996; con la precisazione che, in caso di accertata usurarietà del tasso contrattualmente previsto, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; alla luce di tali criteri, il ricorso incidentale risulta dunque fondato nella parte in cui reclama (in ipotesi) che la verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi moratori non venga effettuata sulla base dell'identico parametro stabilito per gli interessi corrispettivi, ma in relazione ad una soglia che tenga conto anche delle maggiorazioni rilevate per gli interessi di mora; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame (alla stregua dei principi affermati dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite) in ordine all'eventuale usurarietà degli interessi moratori; il secondo motivo del ricorso principale risulta inammissibile per totale difetto di specificità, in quanto omette (in violazione della prescrizione di cui all'art. 366, n. 6 c.p.c.) di trascrivere la clausola contrattuale di indicizzazione intorno alla quale il motivo è costruito, svolgendo inoltre considerazioni che, pur lette alla luce degli stralci dell'atto di appello riportati in nota, non valgono a censurare adeguatamente la ratio di inammissibilità (per genericità) del secondo motivo espressa dalla sentenza impugnata; né risulta decisivo, al riguardo, il rilievo che la Corte territoriale abbia compiuto una considerazione "ad abundantiam", dato che la stessa è da considerare tamquam non esset alla luce della precedente dichiarazione di inammissibilità e che, comunque, non risulta che abbia dato completa risposta al secondo motivo di appello, essendo circoscritta al rilievo che «la previsione di indicizzazione in una clausola è di per sé legittima» e che «non ricorre il concetto di derivato ai sensi del d. Igs. n. 58/1998»; il terzo motivo del ricorso principale è anch'esso inammissibile per difetto di specificità (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) in quanto omette di trascrivere la clausola risolutiva espressa che si assume affetta da nullità e non deduce per quali ragioni la clausola dovrebbe risultare nulla in quanto derogatoria della previsione dell'art. 1526 c.c. (deduzione necessaria a fronte della pacifica derogabilità della norma del primo comma desumibile dal secondo comma dell'articolo, fatta salva la possibilità di riduzione dell'indennità); P.Q.M. La Corte, rigettato il ricorso principale, accoglie per quanto di ragione quello incidentale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione. Roma, 23.2.2022 DEK)SiTATO i ongi. C CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico ,fj-ci&gb 1>reftlì,onAL x 4J1, lk Cir00;5/11\--Zk cjc-4;Ccki A -q1'21 <7' 5 (-o Xsì • /kA).- eg.7-0.-z-c /Ma uue-DA oca utA.:AAD,m i-0,,