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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:481
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0903 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 11 giugno 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo denominato in valuta estera contenente clausole abusive – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azioni di restituzione – Diritto del consumatore agli interessi di mora al tasso legale sugli importi che devono essere restituiti dal professionista – Giurisprudenza nazionale che impone il versamento di interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data di notifica della richiesta di pagamento che menziona l’importo esatto del credito reclamato – Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive – Principio di effettività» Nella causa C‑903/24 [Zmarka] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 23 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 23 dicembre 2024, nel procedimento DJ, PJ contro

[OSCURATO:PERSONA] S.A.,

LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Jääskinen, facente funzione di presidente di Sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] S.A., da A. Karpińska e B. Kubiak, radcowie prawni; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo portoghese, da A. Pimenta e A. Rodrigues, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e A. Szmytkowska, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché del principio di effettività. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, DJ e PJ, due consumatori, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «SBP»), una banca con sede in Polonia, in merito, in particolare, a una domanda di pagamento di interessi di mora al tasso legale sulle somme versate alla SBP in esecuzione di un contratto di mutuo dichiarato nullo a causa delle clausole abusive ivi contenute.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 precisa «che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 4 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 5 L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco Codice civile 6 L’articolo 385 1 , paragrafi 1 e 2, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz.

U. del 1964, 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), così dispone: «1.

Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state negoziate individualmente non sono vincolanti per il consumatore qualora determinino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei suoi interessi.

La presente disposizione non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti». 7 L’articolo 481 di tale codice così dispone: «1.

Se il debitore è in ritardo nell’adempimento di una prestazione pecuniaria, il creditore può esigere gli interessi di mora, anche se non ha subito alcun danno e anche se il ritardo è dovuto a circostanze non imputabili al debitore.

2. Se il tasso degli interessi di mora non è specificato, sono dovuti interessi di mora al tasso legale, (…) (…)».

Legge recante il codice di procedura civile 8 L’articolo 203, paragrafo 4, dell’ustawa Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz.

U. del 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue: «Il giudice può dichiarare irricevibile la rinuncia agli atti, l’abbandono o la limitazione di una pretesa solo se le circostanze del caso di specie dimostrano che tali atti sono contrari alla legge o ai principi della vita sociale o che hanno lo scopo di eludere la legge».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 Il 26 settembre 2008, DJ e PJ hanno concluso con la SBP un contratto di mutuo di una durata pari a 348 mesi, espresso in franchi svizzeri, in forza del quale quest’ultima ha concesso loro un prestito di importo pari a 50000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 11500) (in prosieguo: il «contratto di cui si tratta»).

Secondo le clausole di detto contratto, le rate mensili di rimborso di tale prestito dovevano essere pagate in zloty polacchi previa conversione in applicazione del tasso di cambio di vendita del franco svizzero, conformemente alla tabella dei tassi di cambio in vigore presso la banca alla data del rimborso (in prosieguo: le «clausole di conversione»). 10 Tra il 3 ottobre 2008 e il 12 luglio 2022, DJ e PJ hanno versato alla SBP un importo pari a PLN 54290,71 (circa EUR 12500) in esecuzione del contratto di cui si tratta. 11 Il 25 luglio 2022 alla SBP è stato notificato un reclamo da parte di DJ e di PJ in cui si sosteneva che il contratto di cui si tratta era nullo a causa delle clausole abusive in esso contenute.

Di conseguenza, DJ e PJ hanno intimato alla SBP di restituire loro, entro 30 giorni, «l’importo corrispondente a tutte le prestazioni finanziarie fornite in capitale e interessi, in forza [di tale contratto]». 12 Il 18 novembre 2022, DJ e PJ hanno proposto dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, un ricorso diretto a dichiarare la nullità del contratto di cui si tratta in ragione del carattere abusivo delle clausole di conversione e a condannare la SBP a restituire loro l’importo pari a PLN 54290,71 (circa EUR 12500), corrispondente alle rate mensili versate in esecuzione di detto contratto, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale, a decorrere dal 17 agosto 2022, fino alla data del pagamento. 13 Dinanzi al giudice del rinvio, la SBP ha sostenuto che il contratto di cui si tratta era valido in quanto non conteneva clausole abusive e ha chiesto il rigetto del ricorso. 14 Il 25 luglio 2024 la SBP ha sollevato, dinanzi a tale giudice, un’eccezione di compensazione tra il suo credito di PLN 50000 (circa EUR 11500), corrispondente al capitale del prestito versato a DJ e a PJ, e il credito vantato da questi ultimi dinanzi a detto giudice, a seguito della quale, il 6 novembre 2024, DJ e PJ hanno ritirato la loro domanda per la parte relativa all’importo di PLN 50000 (circa EUR 11500), mantenendo la domanda quanto al resto. 15 Il 14 novembre 2024, il giudice del rinvio ha pronunciato una sentenza parziale nella quale ha dichiarato la nullità del contratto di cui si tratta con la motivazione che le clausole di conversione erano abusive e che tale contratto non poteva sussistere senza queste ultime.

Con ordinanza del 29 novembre 2024 tale giudice ha posto fine al procedimento per il pagamento della somma di PLN 50000 (circa EUR 11500). 16 Quanto al resto, detto giudice ritiene che la domanda di DJ e di PJ di pagamento di PLN 4290,71 (circa EUR 1000) sia fondata.

Per contro, per quanto riguarda la loro domanda diretta a condannare la SBP al pagamento degli interessi di mora al tasso legale, il giudice del rinvio afferma di nutrire dubbi quanto alla determinazione della data a partire dalla quale tali interessi devono iniziare a decorrere. 17 Tale giudice si interroga sulla questione se detti interessi debbano essere riconosciuti a partire dalla notifica alla SBP della richiesta di pagamento precontenziosa, ossia il reclamo, o solo a partire dalla notifica alla banca dell’atto introduttivo del giudizio.

Tale dubbio proviene dal fatto che nel reclamo DJ e PJ non hanno indicato l’importo preciso del credito vantato nei confronti della SBP, mentre tale importo era stato precisamente indicato in detto atto introduttivo.

Pertanto, tale giudice si chiede se si debba ritenere che gli interessi di mora decorrano solo a partire dalla data di una domanda di pagamento del credito, rivolta dal consumatore al professionista, contenente un’indicazione precisa dell’importo di quest’ultimo. 18 Il giudice del rinvio rileva che, sebbene le disposizioni del codice civile non prevedano alcun requisito formale per quanto riguarda il contenuto della richiesta di pagamento, la giurisprudenza nazionale e la dottrina indicano che, per far scattare l’obbligo di pagamento degli interessi di mora, essa deve contenere la domanda di pagamento di un importo preciso. 19 Tale giudice si chiede se un siffatto requisito non costituisca per il consumatore un ostacolo irragionevole che gli impedirebbe di far valere gli interessi di mora asseritamente dovuti, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché del principio di effettività.

Infatti, se il consumatore non indica l’importo preciso nella richiesta di pagamento, il professionista al quale è stato intimato il pagamento non sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora al tasso legale. 20 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva comporta, in linea di principio, la restituzione delle somme indebitamente pagate.

L’assenza di un effetto restitutorio completo, infatti, potrebbe pregiudicare l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, intende collegare alla dichiarazione del carattere abusivo delle clausole contenute in contratti stipulati tra un consumatore e un professionista.

Pertanto, una limitazione dei diritti del consumatore in materia di riconoscimento di interessi di mora al tasso legale indebolirebbe l’effetto restitutorio e, di conseguenza, l’effetto dissuasivo, in quanto consentirebbe, in sostanza, al professionista di ignorare la richiesta di pagamento inviata dal consumatore, se l’importo preciso richiesto da quest’ultimo non vi è indicato. 21 Pertanto, secondo il giudice del rinvio, si potrebbe ritenere, da un lato, che il consumatore non debba essere soggetto all’obbligo di indicare al professionista l’importo preciso richiesto al fine di far decorrere gli interessi di mora.

In particolare, nella misura in cui una banca è un istituto specializzato che utilizza documenti finanziari e sistemi informatici per le sue attività, essa sarebbe sempre in grado di stabilire, in modo rapido e semplice, l’importo delle rate del mutuo pagate dal consumatore per tutta la durata del prestito o parte di esso. 22 Dall’altro lato, l’obbligo per il consumatore di quantificare con precisione la sua pretesa per far decorrere gli interessi di mora dovuti dal professionista potrebbe essere considerato ragionevole e giustificato.

Infatti, nella misura in cui il consumatore paga le rate del mutuo, egli è a conoscenza degli importi che ha versato alla banca e può verificarlo nello storico del conto corrente o chiedere alla banca di rilasciargli il relativo certificato.

Nelle circostanze del caso in esame, DJ e PJ avrebbero ottenuto dalla banca, una settimana dopo la presentazione del reclamo, un certificato che indicava l’importo di tutte le rate del mutuo pagate fino a quel momento, cosicché avrebbero potuto ripresentare il reclamo integrandolo con l’indicazione dell’importo preciso delle loro pretese.

Inoltre, DJ e PJ sarebbero rappresentati da un avvocato soggetto a un obbligo di diligenza la cui inosservanza potrebbe dar luogo a un indennizzo a favore dei suoi clienti. 23 Ciò posto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] nonché il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale un giudice può condannare un professionista a pagare a un consumatore gli interessi legali di mora sull’importo della prestazione indebitamente fornita in forza di una clausola abusiva solo a partire dalla data di notifica al professionista della richiesta di pagamento indicante l’importo specifico di cui il consumatore chiede il rimborso».

Sul non luogo a statuire 24 Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che essi sono chiamati a dirimere (v. ordinanza del 26 gennaio 1990, Falciola, C‑286/88 , EU:C:1990:33 , punto 7 , e sentenza del 29 luglio 2024, LivaNova, C‑713/22 , EU:C:2024:642 , punto 52 e giurisprudenza citata). 25 A tale riguardo, occorre ricordare, tuttavia, che la ratio di una domanda di pronuncia pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia.

Pertanto, laddove risulti che le questioni poste non sono manifestamente più pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a statuire (sentenza del 24 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑302/21 , EU:C:2022:919 , punto 31 e giurisprudenza citata). 26 Poiché risulta sia dal tenore letterale sia dall’economia dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale, la Corte deve concludere per il non luogo a statuire se la controversia principale è divenuta priva di oggetto (sentenza del 24 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑302/21 , EU:C:2022:919 , punto 31 e giurisprudenza citata). 27 Nel caso di specie, il 4 novembre 2025, il giudice del rinvio ha trasmesso alla Corte la sua ordinanza del 13 ottobre 2025 con la quale ha considerato irricevibile, ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 4, della legge recante il codice di procedura civile, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, la rinuncia parziale dei ricorrenti nel procedimento principale del 10 aprile 2025, risultante dal ritiro della loro domanda vertente sul pagamento degli interessi di mora per il periodo compreso tra il 25 luglio 2022 e il 9 febbraio 2023.

In particolare, avendo rilevato che le parti non hanno concluso alcun accordo amichevole e che la pretesa dei ricorrenti nel procedimento principale non è stata in alcun modo soddisfatta, il giudice del rinvio ha concluso che l’obiettivo della rinuncia parziale era quello di giungere al ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale, dovendo tale rinuncia essere qualificata come contraria alla vita sociale e come diretta ad eludere la legge. 28 In seguito alla richiesta di chiarimenti rivoltagli, in applicazione dell’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte, il 12 novembre 2025, il giudice del rinvio, con la sua risposta pervenuta alla cancelleria della Corte il 4 dicembre 2025, ha precisato che l’ordinanza del 13 ottobre 2025 non è impugnabile e ha quindi acquisito autorità di cosa giudicata.

Inoltre, tale giudice ha confermato che, in funzione della risposta della Corte, ai ricorrenti nel procedimento principale potrebbero essere riconosciuti interessi di mora sull’importo del loro credito per il periodo compreso tra il 25 luglio 2022 e il 9 febbraio 2023, nonostante la loro volontà di non percepirli più per tale periodo.

Di conseguenza, nell’ambito della presente causa, detto giudice ritiene di essere tenuto ad esaminare nel merito la domanda dei mutuatari diretta ad ottenere dalla banca il pagamento degli interessi di mora al tasso legale per tale periodo, poiché la decisione dipende, a tale riguardo, dalla risposta che la Corte fornirà alla questione pregiudiziale sollevata. 29 Pertanto, dal fascicolo di cui dispone la Corte deriva che una risposta alla questione pregiudiziale risulta necessaria per la soluzione della controversia che il giudice del rinvio è chiamato a dirimere. 30 In tali circostanze, vi è luogo a statuire sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sulla competenza della Corte 31 La SBP e il governo portoghese sostengono che la Corte non è competente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto, con quest’ultima, il giudice del rinvio chiederebbe alla Corte, in sostanza, di interpretare il diritto nazionale. 32 La SBP afferma che gli interrogativi sollevati dalla questione pregiudiziale non richiedono un’interpretazione della direttiva 93/13, che non disciplinerebbe le conseguenze dell’invalidità di un contratto.

La SBP aggiunge che la domanda di pronuncia pregiudiziale non può riguardare una materia disciplinata dal legislatore polacco.

Infatti, da un lato, poiché tale legislatore avrebbe già disciplinato ciò che riguarda il meccanismo della richiesta di pagamento e, di conseguenza, l’esigibilità del credito, la pronuncia di una decisione nel merito da parte della Corte costituirebbe un’ingerenza eccessiva nell’ordinamento giuridico polacco.

Dall’altro, una distinzione tra la situazione giuridica dei mutuatari aventi la qualità di consumatori e quella di qualsiasi altro mutuatario comporterebbe, in particolare, una violazione degli articoli 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 33 Al riguardo, occorre ricordare che nel contesto del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, fondato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è il solo competente a interpretare e applicare disposizioni di diritto nazionale, mentre la Corte può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o la validità di un testo dell’Unione europea, sulla base dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (v. sentenze del 16 marzo 1978, Oehlschläger, 104/77 , EU:C:1978:69 , punto 4 , e del 18 dicembre 2025, Jouxy e a., da C‑296/24 a C‑307/24 , EU:C:2025:999 , punto 22 e giurisprudenza citata). 34 Nel caso di specie, la questione sollevata verte espressamente sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività.

Il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla compatibilità con tali disposizioni e con tale principio dell’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale relativa al riconoscimento degli interessi di mora secondo la quale, qualora un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista sia stato annullato a causa delle clausole abusive ivi contenute, tale professionista può essere condannato a versare al consumatore gli interessi di mora al tasso legale sull’importo del credito di quest’ultimo solo a partire dal momento in cui l’atto notificatogli dal consumatore indica l’importo preciso di cui si chiede il rimborso. 35 Contrariamente a quanto affermano la SBP e il governo portoghese, il giudice del rinvio chiede quindi l’interpretazione di un atto dell’Unione. 36 Pertanto, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che gli consentiranno di statuire esso stesso sulla compatibilità del suo diritto interno, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, con il diritto dell’Unione. 37 Di conseguenza, poiché la Corte è competente ad interpretare le disposizioni e i principi del diritto dell’Unione, essa è competente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale e a rispondere alla questione sottopostale dal giudice del rinvio.

Sulla questione pregiudiziale 38 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostino a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale, in seguito all’annullamento di un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista, per il motivo che tale contratto non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, tale professionista può essere condannato a versare a tale consumatore interessi di mora al tasso legale sull’importo del credito di quest’ultimo solo a decorrere dalla data della notifica da parte di detto consumatore a detto professionista di un atto extragiudiziale o di procedura che indichi l’importo preciso di cui si chiede il rimborso. 39 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. 40 Inoltre, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d’inferiorità rispetto ai professionisti, tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, letto alla luce del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24 , EU:C:2026:42 , punto 56 e giurisprudenza citata). 41 Pertanto, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di importi che si rivelino indebiti.

Un siffatto obbligo implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda gli stessi importi, in quanto l’assenza di un tale effetto restitutorio metterebbe in discussione l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24 , EU:C:2026:42 , punto 57 e giurisprudenza citata). 42 Si deve rilevare, a tale proposito, che la direttiva 93/13 non disciplina espressamente le conseguenze derivanti dall’invalidità di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore dopo l’eliminazione delle clausole abusive in esso contenute.

Pertanto, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare le conseguenze derivanti da una siffatta constatazione, fermo restando che le norme da essi stabilite al riguardo devono essere compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti da tale direttiva (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24 , EU:C:2026:42 , punto 58 e giurisprudenza citata). 43 In mancanza di una normativa specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nella competenza dell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi.

Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) [sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 60 e giurisprudenza citata]. 44 Per quanto riguarda il principio di effettività, che è il solo a cui si riferiscono gli interrogativi del giudice del rinvio, si deve ricordare che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.

Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24 , EU:C:2026:42 , punto 77 e giurisprudenza citata). 45 Inoltre, la Corte ha precisato che l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancito altresì all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che vale, tra l’altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24 , EU:C:2025:993 , punto 29 e giurisprudenza citata). 46 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il codice civile non prevede alcun requisito quanto all’obbligo di quantificare l’importo il cui rimborso è chiesto da un creditore nell’ambito di una richiesta di pagamento.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza nazionale, al fine di produrre effetti quali il diritto di quest’ultimo di percepire interessi di mora, tale richiesta di pagamento deve contenere la domanda di pagamento di un importo preciso. 47 Pertanto, un professionista potrebbe essere condannato a versare a un consumatore interessi di mora al tasso legale sull’importo indebitamente versato da quest’ultimo sulla base di una clausola contrattuale abusiva solo a partire dalla data della notifica a tale professionista di un atto extragiudiziale o di procedura che indichi l’importo preciso di cui tale consumatore chiede il rimborso. 48 A tale riguardo, occorre rilevare che, da un lato, il requisito relativo all’indicazione da parte di un consumatore, in un atto extragiudiziale o di procedura, dell’importo preciso di cui chiede il rimborso consente al professionista, in quanto debitore, di prendere conoscenza dell’importo dell’obbligazione da eseguire e di valutarne la fondatezza. 49 Dall’altro lato, l’indicazione dell’importo esatto del credito nella fase della richiesta di pagamento non fa gravare un onere eccessivo sul consumatore che conosce gli importi versati al professionista, nel caso di specie alla banca, e può, se del caso, verificarli nella cronologia del suo conto bancario o chiedere a quest’ultima di rilasciargli un certificato che indichi l’importo di tutte le rate del mutuo già rimborsate. 50 Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 43 della presente sentenza, non si può ritenere che un siffatto requisito renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dalla direttiva 93/13. 51 Peraltro, il fatto che, nel caso di specie, i consumatori siano rappresentati da un avvocato non incide sull’analisi che precede.

Infatti, la questione generale relativa all’obbligo di indicare un siffatto importo al fine di poter esigere interessi di mora deve essere risolta astraendo dalle circostanze concrete di ciascuna causa (v., in tal senso, sentenza del 11 marzo 2020, Lintner, C‑511/17 , EU:C:2020:188 , punto 40 ). 52 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale, a seguito dell’annullamento di un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista, per il motivo che tale contratto non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, detto professionista può essere condannato a versare a tale consumatore interessi di mora al tasso legale sull’importo indebitamente versato da detto consumatore in esecuzione di tale contratto solo a decorrere dalla data della notifica a detto professionista di un atto extragiudiziale o di procedura che indichi l’importo preciso di cui si chiede il rimborso.

Sulle spese 53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale, a seguito dell’annullamento di un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista, per il motivo che tale contratto non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, detto professionista può essere condannato a versare a tale consumatore interessi di mora al tasso legale sull’importo indebitamente versato da detto consumatore in esecuzione di tale contratto solo a decorrere dalla data della notifica a detto professionista di un atto extragiudiziale o di procedura che indichi l’importo preciso di cui si chiede il rimborso.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0903 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 11 giugno 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo denominato in valuta estera contenente clausole abusive – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azioni di restituzione – Diritto del consumatore agli interessi di mora al tasso legale sugli importi che devono essere restituiti dal professionista – Giurisprudenza nazionale che impone il versamento di interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data di notifica della richiesta di pagamento che menziona l’importo esatto del credito reclamato – Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive – Principio di effettività» Nella causa C‑903/24 [Zmarka] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 23 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 23 dicembre 2024, nel procedimento DJ, PJ contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Jääskinen, facente funzione di presidente di Sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] S.A., da A. Karpińska e B. Kubiak, radcowie prawni; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo portoghese, da A. Pimenta e A. Rodrigues, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e A. Szmytkowska, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché del principio di effettività. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, DJ e PJ, due consumatori, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «SBP»), una banca con sede in Polonia, in merito, in particolare, a una domanda di pagamento di interessi di mora al tasso legale sulle somme versate alla SBP in esecuzione di un contratto di mutuo dichiarato nullo a causa delle clausole abusive ivi contenute. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 precisa «che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 4 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 5 L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Diritto polacco Codice civile 6 L’articolo 385 1 , paragrafi 1 e 2, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), così dispone: «1.   Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state negoziate individualmente non sono vincolanti per il consumatore qualora determinino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei suoi interessi. La presente disposizione non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco. 2.   Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti». 7 L’articolo 481 di tale codice così dispone: «1.   Se il debitore è in ritardo nell’adempimento di una prestazione pecuniaria, il creditore può esigere gli interessi di mora, anche se non ha subito alcun danno e anche se il ritardo è dovuto a circostanze non imputabili al debitore. 2.   Se il tasso degli interessi di mora non è specificato, sono dovuti interessi di mora al tasso legale, (…) (…)». Legge recante il codice di procedura civile 8 L’articolo 203, paragrafo 4, dell’ustawa Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. del 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue: «Il giudice può dichiarare irricevibile la rinuncia agli atti, l’abbandono o la limitazione di una pretesa solo se le circostanze del caso di specie dimostrano che tali atti sono contrari alla legge o ai principi della vita sociale o che hanno lo scopo di eludere la legge». Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 Il 26 settembre 2008, DJ e PJ hanno concluso con la SBP un contratto di mutuo di una durata pari a 348 mesi, espresso in franchi svizzeri, in forza del quale quest’ultima ha concesso loro un prestito di importo pari a 50000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 11500) (in prosieguo: il «contratto di cui si tratta»). Secondo le clausole di detto contratto, le rate mensili di rimborso di tale prestito dovevano essere pagate in zloty polacchi previa conversione in applicazione del tasso di cambio di vendita del franco svizzero, conformemente alla tabella dei tassi di cambio in vigore presso la banca alla data del rimborso (in prosieguo: le «clausole di conversione»). 10 Tra il 3 ottobre 2008 e il 12 luglio 2022, DJ e PJ hanno versato alla SBP un importo pari a PLN 54290,71 (circa EUR 12500) in esecuzione del contratto di cui si tratta. 11 Il 25 luglio 2022 alla SBP è stato notificato un reclamo da parte di DJ e di PJ in cui si sosteneva che il contratto di cui si tratta era nullo a causa delle clausole abusive in esso contenute. Di conseguenza, DJ e PJ hanno intimato alla SBP di restituire loro, entro 30 giorni, «l’importo corrispondente a tutte le prestazioni finanziarie fornite in capitale e interessi, in forza [di tale contratto]». 12 Il 18 novembre 2022, DJ e PJ hanno proposto dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, un ricorso diretto a dichiarare la nullità del contratto di cui si tratta in ragione del carattere abusivo delle clausole di conversione e a condannare la SBP a restituire loro l’importo pari a PLN 54290,71 (circa EUR 12500), corrispondente alle rate mensili versate in esecuzione di detto contratto, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale, a decorrere dal 17 agosto 2022, fino alla data del pagamento. 13 Dinanzi al giudice del rinvio, la SBP ha sostenuto che il contratto di cui si tratta era valido in quanto non conteneva clausole abusive e ha chiesto il rigetto del ricorso. 14 Il 25 luglio 2024 la SBP ha sollevato, dinanzi a tale giudice, un’eccezione di compensazione tra il suo credito di PLN 50000 (circa EUR 11500), corrispondente al capitale del prestito versato a DJ e a PJ, e il credito vantato da questi ultimi dinanzi a detto giudice, a seguito della quale, il 6 novembre 2024, DJ e PJ hanno ritirato la loro domanda per la parte relativa all’importo di PLN 50000 (circa EUR 11500), mantenendo la domanda quanto al resto. 15 Il 14 novembre 2024, il giudice del rinvio ha pronunciato una sentenza parziale nella quale ha dichiarato la nullità del contratto di cui si tratta con la motivazione che le clausole di conversione erano abusive e che tale contratto non poteva sussistere senza queste ultime. Con ordinanza del 29 novembre 2024 tale giudice ha posto fine al procedimento per il pagamento della somma di PLN 50000 (circa EUR 11500). 16 Quanto al resto, detto giudice ritiene che la domanda di DJ e di PJ di pagamento di PLN 4290,71 (circa EUR 1000) sia fondata. Per contro, per quanto riguarda la loro domanda diretta a condannare la SBP al pagamento degli interessi di mora al tasso legale, il giudice del rinvio afferma di nutrire dubbi quanto alla determinazione della data a partire dalla quale tali interessi devono iniziare a decorrere. 17 Tale giudice si interroga sulla questione se detti interessi debbano essere riconosciuti a partire dalla notifica alla SBP della richiesta di pagamento precontenziosa, ossia il reclamo, o solo a partire dalla notifica alla banca dell’atto introduttivo del giudizio. Tale dubbio proviene dal fatto che nel reclamo DJ e PJ non hanno indicato l’importo preciso del credito vantato nei confronti della SBP, mentre tale importo era stato precisamente indicato in detto atto introduttivo. Pertanto, tale giudice si chiede se si debba ritenere che gli interessi di mora decorrano solo a partire dalla data di una domanda di pagamento del credito, rivolta dal consumatore al professionista, contenente un’indicazione precisa dell’importo di quest’ultimo. 18 Il giudice del rinvio rileva che, sebbene le disposizioni del codice civile non prevedano alcun requisito formale per quanto riguarda il contenuto della richiesta di pagamento, la giurisprudenza nazionale e la dottrina indicano che, per far scattare l’obbligo di pagamento degli interessi di mora, essa deve contenere la domanda di pagamento di un importo preciso. 19 Tale giudice si chiede se un siffatto requisito non costituisca per il consumatore un ostacolo irragionevole che gli impedirebbe di far valere gli interessi di mora asseritamente dovuti, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché del principio di effettività. Infatti, se il consumatore non indica l’importo preciso nella richiesta di pagamento, il professionista al quale è stato intimato il pagamento non sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora al tasso legale. 20 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva comporta, in linea di principio, la restituzione delle somme indebitamente pagate. L’assenza di un effetto restitutorio completo, infatti, potrebbe pregiudicare l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, intende collegare alla dichiarazione del carattere abusivo delle clausole contenute in contratti stipulati tra un consumatore e un professionista. Pertanto, una limitazione dei diritti del consumatore in materia di riconoscimento di interessi di mora al tasso legale indebolirebbe l’effetto restitutorio e, di conseguenza, l’effetto dissuasivo, in quanto consentirebbe, in sostanza, al professionista di ignorare la richiesta di pagamento inviata dal consumatore, se l’importo preciso richiesto da quest’ultimo non vi è indicato. 21 Pertanto, secondo il giudice del rinvio, si potrebbe ritenere, da un lato, che il consumatore non debba essere soggetto all’obbligo di indicare al professionista l’importo preciso richiesto al fine di far decorrere gli interessi di mora. In particolare, nella misura in cui una banca è un istituto specializzato che utilizza documenti finanziari e sistemi informatici per le sue attività, essa sarebbe sempre in grado di stabilire, in modo rapido e semplice, l’importo delle rate del mutuo pagate dal consumatore per tutta la durata del prestito o parte di esso. 22 Dall’altro lato, l’obbligo per il consumatore di quantificare con precisione la sua pretesa per far decorrere gli interessi di mora dovuti dal professionista potrebbe essere considerato ragionevole e giustificato. Infatti, nella misura in cui il consumatore paga le rate del mutuo, egli è a conoscenza degli importi che ha versato alla banca e può verificarlo nello storico del conto corrente o chiedere alla banca di rilasciargli il relativo certificato. Nelle circostanze del caso in esame, DJ e PJ avrebbero ottenuto dalla banca, una settimana dopo la presentazione del reclamo, un certificato che indicava l’importo di tutte le rate del mutuo pagate fino a quel momento, cosicché avrebbero potuto ripresentare il reclamo integrandolo con l’indicazione dell’importo preciso delle loro pretese. Inoltre, DJ e PJ sarebbero rappresentati da un avvocato soggetto a un obbligo di diligenza la cui inosservanza potrebbe dar luogo a un indennizzo a favore dei suoi clienti. 23 Ciò posto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] nonché il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale un giudice può condannare un professionista a pagare a un consumatore gli interessi legali di mora sull’importo della prestazione indebitamente fornita in forza di una clausola abusiva solo a partire dalla data di notifica al professionista della richiesta di pagamento indicante l’importo specifico di cui il consumatore chiede il rimborso». Sul non luogo a statuire 24 Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che essi sono chiamati a dirimere (v. ordinanza del 26 gennaio 1990, Falciola, C‑286/88 , EU:C:1990:33 , punto 7 , e sentenza del 29 luglio 2024, LivaNova, C‑713/22 , EU:C:2024:642 , punto 52 e giurisprudenza citata). 25 A tale riguardo, occorre ricordare, tuttavia, che la ratio di una domanda di pronuncia pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia. Pertanto, laddove risulti che le questioni poste non sono manifestamente più pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a statuire (sentenza del 24 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑302/21 , EU:C:2022:919 , punto 31 e giurisprudenza citata). 26 Poiché risulta sia dal tenore letterale sia dall’economia dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale, la Corte deve concludere per il non luogo a statuire se la controversia principale è divenuta priva di oggetto (sentenza del 24 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑302/21 , EU:C:2022:919 , punto 31 e giurisprudenza citata). 27 Nel caso di specie, il 4 novembre 2025, il giudice del rinvio ha trasmesso alla Corte la sua ordinanza del 13 ottobre 2025 con la quale ha considerato irricevibile, ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 4, della legge recante il codice di procedura civile, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, la rinuncia parziale dei ricorrenti nel procedimento principale del 10 aprile 2025, risultante dal ritiro della loro domanda vertente sul pagamento degli interessi di mora per il periodo compreso tra il 25 luglio 2022 e il 9 febbraio 2023. In particolare, avendo rilevato che le parti non hanno concluso alcun accordo amichevole e che la pretesa dei ricorrenti nel procedimento principale non è stata in alcun modo soddisfatta, il giudice del rinvio ha concluso che l’obiettivo della rinuncia parziale era quello di giungere al ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale, dovendo tale rinuncia essere qualificata come contraria alla vita sociale e come diretta ad eludere la legge. 28 In seguito alla richiesta di chiarimenti rivoltagli, in applicazione dell’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte, il 12 novembre 2025, il giudice del rinvio, con la sua risposta pervenuta alla cancelleria della Corte il 4 dicembre 2025, ha precisato che l’ordinanza del 13 ottobre 2025 non è impugnabile e ha quindi acquisito autorità di cosa giudicata. Inoltre, tale giudice ha confermato che, in funzione della risposta della Corte, ai ricorrenti nel procedimento principale potrebbero essere riconosciuti interessi di mora sull’importo del loro credito per il periodo compreso tra il 25 luglio 2022 e il 9 febbraio 2023, nonostante la loro volontà di non percepirli più per tale periodo. Di conseguenza, nell’ambito della presente causa, detto giudice ritiene di essere tenuto ad esaminare nel merito la domanda dei mutuatari diretta ad ottenere dalla banca il pagamento degli interessi di mora al tasso legale per tale periodo, poiché la decisione dipende, a tale riguardo, dalla risposta che la Corte fornirà alla questione pregiudiziale sollevata. 29 Pertanto, dal fascicolo di cui dispone la Corte deriva che una risposta alla questione pregiudiziale risulta necessaria per la soluzione della controversia che il giudice del rinvio è chiamato a dirimere. 30 In tali circostanze, vi è luogo a statuire sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Sulla competenza della Corte 31 La SBP e il governo portoghese sostengono che la Corte non è competente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto, con quest’ultima, il giudice del rinvio chiederebbe alla Corte, in sostanza, di interpretare il diritto nazionale. 32 La SBP afferma che gli interrogativi sollevati dalla questione pregiudiziale non richiedono un’interpretazione della direttiva 93/13, che non disciplinerebbe le conseguenze dell’invalidità di un contratto. La SBP aggiunge che la domanda di pronuncia pregiudiziale non può riguardare una materia disciplinata dal legislatore polacco. Infatti, da un lato, poiché tale legislatore avrebbe già disciplinato ciò che riguarda il meccanismo della richiesta di pagamento e, di conseguenza, l’esigibilità del credito, la pronuncia di una decisione nel merito da parte della Corte costituirebbe un’ingerenza eccessiva nell’ordinamento giuridico polacco. Dall’altro, una distinzione tra la situazione giuridica dei mutuatari aventi la qualità di consumatori e quella di qualsiasi altro mutuatario comporterebbe, in particolare, una violazione degli articoli 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 33 Al riguardo, occorre ricordare che nel contesto del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, fondato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è il solo competente a interpretare e applicare disposizioni di diritto nazionale, mentre la Corte può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o la validità di un testo dell’Unione europea, sulla base dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (v. sentenze del 16 marzo 1978, Oehlschläger, 104/77 , EU:C:1978:69 , punto 4 , e del 18 dicembre 2025, Jouxy e a., da C‑296/24 a C‑307/24 , EU:C:2025:999 , punto 22 e giurisprudenza citata). 34 Nel caso di specie, la questione sollevata verte espressamente sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività. Il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla compatibilità con tali disposizioni e con tale principio dell’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale relativa al riconoscimento degli interessi di mora secondo la quale, qualora un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista sia stato annullato a causa delle clausole abusive ivi contenute, tale professionista può essere condannato a versare al consumatore gli interessi di mora al tasso legale sull’importo del credito di quest’ultimo solo a partire dal momento in cui l’atto notificatogli dal consumatore indica l’importo preciso di cui si chiede il rimborso. 35 Contrariamente a quanto affermano la SBP e il governo portoghese, il giudice del rinvio chiede quindi l’interpretazione di un atto dell’Unione. 36 Pertanto, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che gli consentiranno di statuire esso stesso sulla compatibilità del suo diritto interno, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, con il diritto dell’Unione. 37 Di conseguenza, poiché la Corte è competente ad interpretare le disposizioni e i principi del diritto dell’Unione, essa è competente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale e a rispondere alla questione sottopostale dal giudice del rinvio. Sulla questione pregiudiziale 38 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostino a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale, in seguito all’annullamento di un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista, per il motivo che tale contratto non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, tale professionista può essere condannato a versare a tale consumatore interessi di mora al tasso legale sull’importo del credito di quest’ultimo solo a decorrere dalla data della notifica da parte di detto consumatore a detto professionista di un atto extragiudiziale o di procedura che indichi l’importo preciso di cui si chiede il rimborso. 39 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. 40 Inoltre, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d’inferiorità rispetto ai professionisti, tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, letto alla luce del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24 , EU:C:2026:42 , punto 56 e giurisprudenza citata). 41 Pertanto, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di importi che si rivelino indebiti. Un siffatto obbligo implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda gli stessi importi, in quanto l’assenza di un tale effetto restitutorio metterebbe in discussione l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24 , EU:C:2026:42 , punto 57 e giurisprudenza citata). 42 Si deve rilevare, a tale proposito, che la direttiva 93/13 non disciplina espressamente le conseguenze derivanti dall’invalidità di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore dopo l’eliminazione delle clausole abusive in esso contenute. Pertanto, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare le conseguenze derivanti da una siffatta constatazione, fermo restando che le norme da essi stabilite al riguardo devono essere compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti da tale direttiva (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24 , EU:C:2026:42 , punto 58 e giurisprudenza citata). 43 In mancanza di una normativa specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nella competenza dell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) [sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 60 e giurisprudenza citata]. 44 Per quanto riguarda il principio di effettività, che è il solo a cui si riferiscono gli interrogativi del giudice del rinvio, si deve ricordare che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24 , EU:C:2026:42 , punto 77 e giurisprudenza citata). 45 Inoltre, la Corte ha precisato che l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancito altresì all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che vale, tra l’altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24 , EU:C:2025:993 , punto 29 e giurisprudenza citata). 46 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il codice civile non prevede alcun requisito quanto all’obbligo di quantificare l’importo il cui rimborso è chiesto da un creditore nell’ambito di una richiesta di pagamento. Tuttavia, secondo la giurisprudenza nazionale, al fine di produrre effetti quali il diritto di quest’ultimo di percepire interessi di mora, tale richiesta di pagamento deve contenere la domanda di pagamento di un importo preciso. 47 Pertanto, un professionista potrebbe essere condannato a versare a un consumatore interessi di mora al tasso legale sull’importo indebitamente versato da quest’ultimo sulla base di una clausola contrattuale abusiva solo a partire dalla data della notifica a tale professionista di un atto extragiudiziale o di procedura che indichi l’importo preciso di cui tale consumatore chiede il rimborso. 48 A tale riguardo, occorre rilevare che, da un lato, il requisito relativo all’indicazione da parte di un consumatore, in un atto extragiudiziale o di procedura, dell’importo preciso di cui chiede il rimborso consente al professionista, in quanto debitore, di prendere conoscenza dell’importo dell’obbligazione da eseguire e di valutarne la fondatezza. 49 Dall’altro lato, l’indicazione dell’importo esatto del credito nella fase della richiesta di pagamento non fa gravare un onere eccessivo sul consumatore che conosce gli importi versati al professionista, nel caso di specie alla banca, e può, se del caso, verificarli nella cronologia del suo conto bancario o chiedere a quest’ultima di rilasciargli un certificato che indichi l’importo di tutte le rate del mutuo già rimborsate. 50 Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 43 della presente sentenza, non si può ritenere che un siffatto requisito renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dalla direttiva 93/13. 51 Peraltro, il fatto che, nel caso di specie, i consumatori siano rappresentati da un avvocato non incide sull’analisi che precede. Infatti, la questione generale relativa all’obbligo di indicare un siffatto importo al fine di poter esigere interessi di mora deve essere risolta astraendo dalle circostanze concrete di ciascuna causa (v., in tal senso, sentenza del 11 marzo 2020, Lintner, C‑511/17 , EU:C:2020:188 , punto 40 ). 52 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale, a seguito dell’annullamento di un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista, per il motivo che tale contratto non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, detto professionista può essere condannato a versare a tale consumatore interessi di mora al tasso legale sull’importo indebitamente versato da detto consumatore in esecuzione di tale contratto solo a decorrere dalla data della notifica a detto professionista di un atto extragiudiziale o di procedura che indichi l’importo preciso di cui si chiede il rimborso. Sulle spese 53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale, a seguito dell’annullamento di un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista, per il motivo che tale contratto non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, detto professionista può essere condannato a versare a tale consumatore interessi di mora al tasso legale sull’importo indebitamente versato da detto consumatore in esecuzione di tale contratto solo a decorrere dalla data della notifica a detto professionista di un atto extragiudiziale o di procedura che indichi l’importo preciso di cui si chiede il rimborso. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.