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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 26040/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 24991 /20 2 2 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR) il 2 aprile1964 e d ivi residente , in località [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 64D02 E339X), elettivamente domiciliato in Monasterace (RC) , al la [OSCURATO:PERSONA]. 174, presso lo studio de gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta no e difend ono , giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento (indirizzi p.e.c. dei difensor i : “ anna.marziano @ avvocati catanzaro .it ” e “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:PERSONA]: 8018440587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato “ope legis” presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 1 2 ( indirizzo p.e.c. : “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente - avverso il decreto della Corte d’ A ppello di Salerno n. 2465 /20 22 , pubblicatoil 27 luglio 2022 ; n. 24991/2022R.G.

Cron.

Rep.

C.C.6/6/2024 [OSCURATO:PERSONA].udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ; lettala memori a illustrativ a depositat a nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso alla Corte d' A ppello di Salerno , [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto che aveva rigettato la richiesta di equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento penale, in relazione al periodo dal 31 giugno 2006, allorquando gli era stato notificato il decreto di perquisizione e contestuale sequestro di una serie di conti correnti intestati a lui ed alle società a lui facenti capo, nonché di somme di denaro, quote societarie ed autoveicoli, per ireati di cui agli artt. 416 - bis, 648 - bis, 323, 316 - bis, 640 - bis e 648 , c.p., sino alla data del 4 giugno 2013 in cui era intervenuto il provvedimento di archiviazione da parte del GIP presso il Tribunale di Catanzaro, cui aveva fatto seguito anche il provvedimento di dissequestro.

La Corte d'Appello rigettava l'opposizione, fondando la decisione sulla mancata presentazione dell'istanza di accelerazione ex art. 2, comma 2- quinquies, della l. n. 89 del 2001 in quanto il procedimento presupposto si era concluso con la dichiarazione di prescrizione del reato contestato al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto. 2.-La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3744 del 2018 ravvisava l'inapplicabilità dell'obbligo di presentazione dell'istanza di accelerazione e in accoglimento del ricorso, rinviava alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione per la decisione sulla domanda di indennizzo.

Il ricorrente riassumeva il giudizio e reiterava la domanda di equa riparazione per il danno patrimoniale e per il danno non patrimoniale.

La Corte d'Appello di Salerno rigettava la domanda di equa riparazione.

Secondo i giudici del rinvio la pretesa del ricorrente era stata azionata solo con riferimento al procedimento cautelare inerente al sequestro probatorio avvenuto il 31 giugno del 2006 su beni del ricorrente quale indagato dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per i reati di cui agli artt.416-bis, 648-bis, 323, 316-bis, 640- bis e 648 , c.p. .

Il sequestro riguardava i conti correnti intestati al ricorrente e alle varie società a lui facenti capo, i titoli azionari e le quote societarie delle società da lui rappresentate e altri beni intestati a lui e alle società.

Dal procedimento relativo al sequestro era stato stralciato un altro procedimento con rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt.329 c.p. e 12- quinquies d.l.n. 306 del 1992, aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

All'esito di quest'ultimo processo il Cavarretta era stato condannato dal Tribunale di Catanzaro a sette anni di reclusione ed €. 2 . 000 ,00 (euro duemila/00)di multa, pena poi ridotta dalla Corte d'Appello di Catanzaro ad anni due.

Il procedimento principale era stato archiviato con decreto del G.I.P.del 4 giugno 2013, per intervenuta prescrizione.

A seguitodi tale archiviazione era stato disposto il dissequestro dei beni, notificato il 10 ottobre 2013 ed oggetto del ricorso per equa riparazione.

Secondo la Corte d'Appello di Salerno la domanda era avanzata unicamente con riferimento alla durata del sequestro.

L'eccessiva durata di un procedimento cautelare non poteva essere presa in considerazione in via autonoma in quanto strumentale rispetto al giudizio di merito in cui si inseriva.

Di conseguenza l'apprezzamento delle necessità della cautela rispetto alla conclusione del processo investiva valutazioni discrezionali che non potevano essere riesaminate aldi fuori del processo in cui avevano avuto luogo e non rilevavano ai fini della determinazione della ragionevole durata se il limite ragionevole di tempo era stato rispettato nel processo di merito nell'ambito del quale il procedimento cautelare si era svolto.

Nella specie la parte ricorrente non aveva chiesto nulla a titolo di indennizzo in ordine al giudizio di merito nel quale il procedimento di sequestro era inserito.

Aveva invece dedotto l'esistenza dei danni soltanto in connessione con il sequestro dei beni e non tanto in ragione dell'eccessiva durata della procedura cautelare quanto soprattutto in rapporto all'asseritamente negligente gestione dei beni sequestrati da parte degli organi a ciò preposti nel periodo compreso tra il sequestro 2006 il dissequestro 2013.

La domanda di indennizzo, pertanto, non poteva essere accolta.3.- Avverso tale decreto , [OSCURATO:PERSONA] proponeva nuovamente ricorso per cassazione denunciando , con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l . n. 89 del 2001 e dell'art. 6 CEDU, nonchédegli artt. 277 e 737 c.p.c. anche sotto il profilo della corretta motivazione del decreto decisionale.

In particolare, il Cavarretta lamentava che la Corte territoriale aveva rigettato la domanda di equo indennizzo perché riferita solo al sequestro cautelare, fornendo dunque un’ interpretazione della domanda giudiziale fondata su di un evidente errore, in quanto nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle conclusioni di tutti gli atti successivi, di opposizione, di reclamo, di ricorso in cassazione, di riassunzione, egli aveva sempre ribadito che la domanda di equa riparazione era proposta in relazione al procedimento penale numero 3687 del 2004 della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.Tale procedimento era iniziato con il sequestro dei beni in data 31 giugno 2002 e si eraconcluso con decreto di archiviazione in data 4 giugno 2013 e con contestuale dissequestro dei beni del ricorrente.

Non vi era, quindi, alcuna distinzione tra il procedimento di merito e quello cautelare, in quanto il procedimento erastato unico.

Inoltre, il ricorrente richiamavala sentenza della Corte cost. n . 184 del 2015 evidenziando come l'equa riparazione spetti anche per le indagini preliminari. 4.-La Corte di cassazione (Seconda Sezione Civile) , con ordinanza n. 29710 del 29 dicembre 2020,accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con la seguente motivazione « La Corte d'Appello ha negato l'indennizzo con una motivazione che non tiene conto della evoluzione giurisprudenziale sulla ragionevole durata del processo in relazione alla fase delle indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2 bis,

I. n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), «nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico» (Corte Cost. sentenza n. 184 del 2015).

Del resto, già prima dell'introduzione dell'art. 2, comma 2-bis, citato, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rilevante ai fini dell'equa riparazione il tempo successivo al momento in cui l'indagato abbia avuto concreta notizia del procedimento penale.

Questa Corte, infatti, in numerose occasioni, ha affermato che: «In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella valutazione della durata del processo penale si deve tener conto della fase delle indagini preliminari dal momento in cui l'indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti», identificandosi quale termine finale, quello in cui la sentenza penale diviene definitiva, perché non più soggetta a impugnazione, o il procedimento si concluda con l'archiviazione senza esercizio dell'azione penale. (ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 14385 del 2015, Sez.

U. n. 19977 del 2014).

In tal caso, si deve ritenere come imputabile all'organizzazione giudiziaria il tempo eccedente la durata massima delle indagini preliminari prevista per ciascun reato dalla legge (cfr., per un'ipotesi di valutazione come ragionevole della durata delle indagini preliminari in sei mesi, in sede di decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., Sez. 1, Sentenza n. 19870 del 20/09/2010).

Nella specie il ricorrente ha avuto conoscenza del procedimento nei suoi confronti con il sequestro in data 31 giugno del 2006, momento dal quale deve calcolarsi la durata ragionevole della fase delle indagini preliminari.

Il riferimento della motivazione alla fase cautelare, dunque, è erroneo posto che il sequestro ha rappresentato il momento di conoscenza del ricorrente della pendenza del procedimento penale a iscritto a suo carico e, successivamente, definito con decreto di archiviazione e dissequestro dei beni.

Nella specie, non assume rilevanza il fatto che, con un provvedimento di separazione dei procedimenti, ne sia stato istruito un altro conclusosi tempestivamente.».

Pertanto, cassato il decreto pronunciato dalla Corte d’Appello di Salerno, la causa era rinviata nuovamente a quest’ultima, in diversa composizione, affinché decidesse anche sulle spese del giudizio di legittimità. 5.-Riassunta tempestivamente la causa, l’opposizione del Cavarretta veniva nuovamente rigettatadalla Corte d’Appello di Salerno, conil decreto oggi impugnato, che condannava il ricorrente anche alle spese del procedimento, comprensive di quelle relative al giudizio di legittimità.In particolare, a sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte di merito rilevava, per quanto di interesse in questa sede: a) che allorquando viene proposta opposizione avverso il decreto di liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione, l’intera controversia è devoluta al giudice dell’opposizione, investito dell’intera domanda, senza che possa essersi formato alcun giudicato interno; b)che era dunque necessario verificare la proponibilità della domandadi equa riparazione; c) che tale valutazione andava effettuata alla luce della formulazione dell’art. 4 l. n. 89 del 2001, nella formulazione vigente ratione temporis, secondo cui «la domanda di equa riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui ladecisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva»; d) che, come chiarito da Cass., Sez. 6-1, sentenza n. 6647 del 24 aprile 2012, il dies a quo del termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione, nel caso di indagini preliminari concluse con archiviazione, decorre non già dalla data di deposito dell’ordinanza di archiviazione (di cui non è prevista alcuna comunicazione all’indagato), bensì dalla data della conoscenza effettiva che questi ne abbia avuto; e) che, quindi, la Corte d’Appello di Salerno aveva espressamente invitato il ricorrente a produrre, tra l’altro, «gli atti relativi all’eventuale rilascio di copie in favore dell’imputato del provvedimento di archiviazione dello stesso procedimento in data 4.6.2013», nonché gli «atti relativi alle operazioni di dissequestrodisposte con il medesimo provvedimento, con relativa notifica»; f)che, in risposta a tale invito, il ricorrente aveva provveduto a produrre esclusivamente la documentazione relativa al dissequestro in data 10 ottobre 2013 in favore di tale [OSCURATO:PERSONA] (coniuge di [OSCURATO:PERSONA]), nonché alla richiesta di copia degli atti del procedimento datata 9 gennaio 2014, a seguito del provvedimento di archiviazione, emesso dal G.I.P. in data 4 giugno 2013, di cui il ricorrente eraquindi « venuto a conoscenza in epoca imprecisata» (cfr., all’uopo, la pag. 4 del decreto impugnato) ; g) che tutto ciò, «già di per sé inevitabilmente» comportava il rigetto del ricorso, non potendosi escludersi che il ricorrente avesse ricevuto notizia dell’archiviazione da precedenti ed anteriori operazioni di dissequestro nei propri diretti confronti,giacché al Cavarretta erano stati sequestrati anche conti correnti bancari personali, somme di denaro in contanti, un appartamento in Crotone e quote societarie e , cioè, beni che avrebbero ben potuto essere stati dissequestrati poco dopo il provvedimento di archiviazione del 4 giugno 2013, con conseguente tardività dell’istanza; h) che, in definitiva, l’opposizione andava respinta ed il ricorrente condannato alle spese del procedimento di opposizione. 6.-Anche avverso tale decreto il Cavarretta ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

All’esito di rinnovazione della notifica all’Avvocatura Generale dello Stato, disposta da questa Corte conordinanza interlocutoria del 1° marzo 2024, il Ministero della Giustiziaha resistito, mediante controricorso. 7.-Il ricorrente h a depositato memori a illustrativ a . [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo , il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116, 277 e 737 c.p.c., 3 e 4 l. n. 89 del 2001 e 6 CEDU, anche sotto il profilo della motivazione del decreto decisionale.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha , in assoluta antinomia con quanto disposto dall’art. 2697 c.c. e in assenza di apposita eccezione e deduzione da parte del Ministero della Giustizia , rilevato d’ufficio la presunta decadenza per decorso del termine semestrale di proposizione dell’istanza in assenza di data certa di conoscenza del provvedimento in capo al ricorrentee, c ontrariamente a quanto affermato da Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 6467 del 24 aprile 2012, abbia dedotto apoditticamente una data presunta di conoscenza del provvedimento di archiviazione in capo al ricorrente in assenza di qualsivoglia riscontro da parte del Ministero della Giustizia che, peraltro, non aveva nemmeno sollevato alcunaeccezione sul punto.

Ancora, secondo la prospettazione del ricorrente, l a decisione di rigettosi baserebbe non sull’analisi e la valutazione dei documenti, bensì su un’illazione o deduzione sganciata da qualsivoglia elemento documentale.

In modo illogico e contraddittorio la Corte di Appello di Salerno dopo aver dato atto che , in ipotesi di archiviazione del procedimento penale - provvedimento per il quale non è prevista alcuna notifica o comunicazione all’interessato -, il termine semestrale per il ricorso di cui alla l. n. 89 del 2001,decorre dalla conoscenza effettiva del decreto di archiviazione da parte dell’interessato, individua una data presunta di conoscenza del provvedimento di archiviazione pure a fronte di due documenti che ne attestano la conoscenza in capo al ricorrente solo con l’istanza del 10 gennaio 2014 e non prima e ciò per via squisitamente congetturale e ipotetica.

E ciò, « A parte l’ovvia considerazione che nè l’avvocatura di Stato, nè gli altri giudici di merito o di legittimità che si sono avvicendati in questo processo, hanno mai rilevato detta tardività» (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, alla pag. 10).

Invertendo il principio dell’onere della prova che governa il giudizio civile, la Corte di Appello di Salerno, dunque, avrebbe po sto a carico del ricorrente l’onere di dimostrare la data di conoscenza effettiva dell’archiviazione (che pure ha fornito con l’istanza copie del 10gennaio 2014) e non in capo alMinistero della Giustizia.

La decisione della Corte d’Appello di Salerno, quindi,violerebbe anche l’art. 6 CEDU nella parte in cui decide non in forza di prove o documenti legittimamente acquisite al fascicolo processuale, bensì in forza di congetture e supposizione che non devono trovare spazio alcuno all’interno del procedimento giudiziale.

Sarebbe evidente, secondo la prospettazione del ricorrente,l’illogicità e l’incoerenza della decisione impugnata dalla quale trasparirebbe un a completa assenza di valutazione critica.

La decisione,infatti, « dopo avere dato atto che il termine di sei mesi decorre da quando l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento conclusivo del giudizio, trascura poi la sostanziale differenza tra la conoscenza del provvedimento di archiviazione da parte del difensore appositamente nominato con la conoscenza da parte dell’interessato.

Risulta in atti – Cfr mandato difensivo allegato all’istanza copie del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – che [OSCURATO:PERSONA] conferì incarico al difensore in data 08/01/2014 (All. 5 pag. 84 e 85).

Risultache il difensore ha depositato in Procura richiesta copie in data 10/01/2014.

Risulta altresì che l’istanza di rilascio copie del 10/01/2014 è firmata dal solo difensore di fiducia del ricorrente.

Orbene, è prassi consolidata che il difensore si sinceri per le vie brevi dello stato del procedimento e che all’esito delle ricerche formuli istanza copie e quanto altro.

In termini, la decisione difetta di considerare che appare altamente probabile che al momento del conferimento incarico il ricorrente non sapesse del provvedimento di archiviazione visto che conferisce al difensore non un mandato specifico ma un mandato generale.

Appare altresì altamente probabile che tra la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (di conferimento mandato) e la data del 10/01/2014 (di deposito dell’istanza di rilascio copie) il difensore sia venuto a conoscenza per le vie brevi del decreto di archiviazione tanto da indicarlo specificamente nell’istanza.

Non solo.

Il ricorso ex legge 89-2001 è stato depositato nella cancelleria della Corte di Appello di Salerno in data 4/4/2014 (Cfr. pag. 1 del primo decreto di rigetto emesso dalla Corte di Appello di Salerno) e, per tale via, è altamente probabile che il ricorrente ne sia venuto a conoscenza nel periodo dal 5/10/2013 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque nei termini per proporre ricorso.» (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, allepagg. 11 - 12) .

Pertanto, in assenza di prova rigorosa a carico del Ministero della Giustizia(che sul punto non ha mai sollevato obiezione di alcun genere), della circostanza secondo cuiil ricorrente sarebbe venuto a conoscenza del provvedimento di archiviazione prima del 5 ottobre 2013, appare evidente che collocare in epoca antecedente aquella data la conoscenza del decreto di archiviazione, rappresenti una mera congettura.

Il provvedimento sarebbe dunque illogico, immotivato e ingiusto per violazione di legge: 1)nella parte in cui, in violazione dell’onere probatorio a carico delleparti e in presenza di prova documentale (l’istanza del 10 gennaio 2014) circa il momento esatto di conoscenza del decreto di archiviazione (che non è notificato o comunicato all’indagato), pone a carico dell’indagatoe non del Ministero della Giustizial’onere di dimostrare la data esatta di conoscenza del provvedimento,per via congetturale; 2) «nella parte in cui ricava la data di presunta conoscenza del provvedimento di archiviazione in capo all’indagato non in forza di una sua condotta o dichiarazione ma sulla base della dichiarazione (istanza copie) del difensore.»(cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, allapag. 12); 3) « nella parte in cui qualifica fuori termine un ricorso in forza non di una data certa ma solo presunta in assenza di dati, dichiarazioni o documenti a supporto e in assenza di una apposita deduzione o eccezione dell’avvocatura di Stato» (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, alla pag. 12) ; 4 ) nella parte in cui non spiega come il ricorrente avrebbe potuto conoscere l’esistenza del decreto di archiviazione,prima dell’istanza del 10 gennaio 2014 e prima del rilascio della copia di tale provvedimento,visto che esso faceva parte di un fascicolo in parte secretato per come da atto il giudice con apposito provvedimento prodottonel giudizio di merito; 5) nella parte in cui, nel determinare una data presunta di conoscenza del decreto di archiviazione,non tiene conto del provvedimento di secretazione . 2.-La censur a è fondata .

Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice , « Il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico -giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo.» (cfr., all’uopo, Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 7656 del 4 aprile 2011, Rv. 617561 - 01 ; cfr., altresì, Cass., Sez. 1, sentenza n. 5381 del 7 marzo 2011, Rv.617290-01, secondo cui «Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice -il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità.»;cfr., infine ed in termini più generali, Cass., Sez.

L, sentenza n. 25153 del 24 ottobre 2017, Rv. 646723 - 01 , secondo cui «Nel giudizio di rinvio resta precluso l'esame di ogni questione logicamente pregiudiziale ed incompatibile non rilevata dalla S.C., o perché non investita della sua decisione da un motivo di ricorso o anche perché la questione, pur se in astratta ipotesi rilevabile d'ufficio, non lo è stata, sicché la pronuncia di legittimità può essere rimessa in discussione solo in base a fatti sopravvenuti al passaggio in decisione della causa in appello o a mutamenti normativi successivi alla pubblicazione della sentenza di cassazione.»).

Orbene, nel caso di specie, la Corte d’Appello di Salerno non si è uniformata al principio sopra enunciato, in quanto , anziché attenersi a quanto dispostoda questa Corte nell’ordinanza n. 29710 del 29 dicembre 2020, si è spinta a rilevare d’ufficio una questione ormai coperta da giudicato interno, cioè la decadenza per tardiva proposizione della domanda di indennizzo, questione che doveva essere considerata già esclusa, alla stregua dei due precedenti giudizi di legittimità e che, peraltro, nemmeno risultava essere stata opposta dal Ministero della Giustizia. 3.- Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate , poiché il giudicato interno è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità,il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato, con ennesimo alla Corte d’Appello di Salerno che , in diversa composizione, provvederà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 24991 /20 2 2 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR) il 2 aprile1964 e d ivi residente , in località [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 64D02 E339X), elettivamente domiciliato in Monasterace (RC) , al la [OSCURATO:PERSONA]. 174, presso lo studio de gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta no e difend ono , giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento (indirizzi p.e.c. dei difensor i : “ anna.marziano @ avvocati catanzaro .it ” e “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:PERSONA]: 8018440587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato “ope legis” presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 1 2 ( indirizzo p.e.c. : “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente - avverso il decreto della Corte d’ A ppello di Salerno n. 2465 /20 22 , pubblicatoil 27 luglio 2022 ; n. 24991/2022R.G. Cron. Rep. C.C.6/6/2024 [OSCURATO:PERSONA].udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ; lettala memori a illustrativ a depositat a nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso alla Corte d' A ppello di Salerno , [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto che aveva rigettato la richiesta di equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento penale, in relazione al periodo dal 31 giugno 2006, allorquando gli era stato notificato il decreto di perquisizione e contestuale sequestro di una serie di conti correnti intestati a lui ed alle società a lui facenti capo, nonché di somme di denaro, quote societarie ed autoveicoli, per ireati di cui agli artt. 416 - bis, 648 - bis, 323, 316 - bis, 640 - bis e 648 , c.p., sino alla data del 4 giugno 2013 in cui era intervenuto il provvedimento di archiviazione da parte del GIP presso il Tribunale di Catanzaro, cui aveva fatto seguito anche il provvedimento di dissequestro. La Corte d'Appello rigettava l'opposizione, fondando la decisione sulla mancata presentazione dell'istanza di accelerazione ex art. 2, comma 2- quinquies, della l. n. 89 del 2001 in quanto il procedimento presupposto si era concluso con la dichiarazione di prescrizione del reato contestato al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto. 2.-La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3744 del 2018 ravvisava l'inapplicabilità dell'obbligo di presentazione dell'istanza di accelerazione e in accoglimento del ricorso, rinviava alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione per la decisione sulla domanda di indennizzo. Il ricorrente riassumeva il giudizio e reiterava la domanda di equa riparazione per il danno patrimoniale e per il danno non patrimoniale. La Corte d'Appello di Salerno rigettava la domanda di equa riparazione. Secondo i giudici del rinvio la pretesa del ricorrente era stata azionata solo con riferimento al procedimento cautelare inerente al sequestro probatorio avvenuto il 31 giugno del 2006 su beni del ricorrente quale indagato dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per i reati di cui agli artt.416-bis, 648-bis, 323, 316-bis, 640- bis e 648 , c.p. . Il sequestro riguardava i conti correnti intestati al ricorrente e alle varie società a lui facenti capo, i titoli azionari e le quote societarie delle società da lui rappresentate e altri beni intestati a lui e alle società. Dal procedimento relativo al sequestro era stato stralciato un altro procedimento con rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt.329 c.p. e 12- quinquies d.l.n. 306 del 1992, aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991. All'esito di quest'ultimo processo il Cavarretta era stato condannato dal Tribunale di Catanzaro a sette anni di reclusione ed €. 2 . 000 ,00 (euro duemila/00)di multa, pena poi ridotta dalla Corte d'Appello di Catanzaro ad anni due. Il procedimento principale era stato archiviato con decreto del G.I.P.del 4 giugno 2013, per intervenuta prescrizione. A seguitodi tale archiviazione era stato disposto il dissequestro dei beni, notificato il 10 ottobre 2013 ed oggetto del ricorso per equa riparazione. Secondo la Corte d'Appello di Salerno la domanda era avanzata unicamente con riferimento alla durata del sequestro. L'eccessiva durata di un procedimento cautelare non poteva essere presa in considerazione in via autonoma in quanto strumentale rispetto al giudizio di merito in cui si inseriva. Di conseguenza l'apprezzamento delle necessità della cautela rispetto alla conclusione del processo investiva valutazioni discrezionali che non potevano essere riesaminate aldi fuori del processo in cui avevano avuto luogo e non rilevavano ai fini della determinazione della ragionevole durata se il limite ragionevole di tempo era stato rispettato nel processo di merito nell'ambito del quale il procedimento cautelare si era svolto. Nella specie la parte ricorrente non aveva chiesto nulla a titolo di indennizzo in ordine al giudizio di merito nel quale il procedimento di sequestro era inserito. Aveva invece dedotto l'esistenza dei danni soltanto in connessione con il sequestro dei beni e non tanto in ragione dell'eccessiva durata della procedura cautelare quanto soprattutto in rapporto all'asseritamente negligente gestione dei beni sequestrati da parte degli organi a ciò preposti nel periodo compreso tra il sequestro 2006 il dissequestro 2013. La domanda di indennizzo, pertanto, non poteva essere accolta.3.- Avverso tale decreto , [OSCURATO:PERSONA] proponeva nuovamente ricorso per cassazione denunciando , con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l . n. 89 del 2001 e dell'art. 6 CEDU, nonchédegli artt. 277 e 737 c.p.c. anche sotto il profilo della corretta motivazione del decreto decisionale. In particolare, il Cavarretta lamentava che la Corte territoriale aveva rigettato la domanda di equo indennizzo perché riferita solo al sequestro cautelare, fornendo dunque un’ interpretazione della domanda giudiziale fondata su di un evidente errore, in quanto nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle conclusioni di tutti gli atti successivi, di opposizione, di reclamo, di ricorso in cassazione, di riassunzione, egli aveva sempre ribadito che la domanda di equa riparazione era proposta in relazione al procedimento penale numero 3687 del 2004 della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.Tale procedimento era iniziato con il sequestro dei beni in data 31 giugno 2002 e si eraconcluso con decreto di archiviazione in data 4 giugno 2013 e con contestuale dissequestro dei beni del ricorrente. Non vi era, quindi, alcuna distinzione tra il procedimento di merito e quello cautelare, in quanto il procedimento erastato unico. Inoltre, il ricorrente richiamavala sentenza della Corte cost. n . 184 del 2015 evidenziando come l'equa riparazione spetti anche per le indagini preliminari. 4.-La Corte di cassazione (Seconda Sezione Civile) , con ordinanza n. 29710 del 29 dicembre 2020,accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con la seguente motivazione « La Corte d'Appello ha negato l'indennizzo con una motivazione che non tiene conto della evoluzione giurisprudenziale sulla ragionevole durata del processo in relazione alla fase delle indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2 bis, I. n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), «nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico» (Corte Cost. sentenza n. 184 del 2015). Del resto, già prima dell'introduzione dell'art. 2, comma 2-bis, citato, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rilevante ai fini dell'equa riparazione il tempo successivo al momento in cui l'indagato abbia avuto concreta notizia del procedimento penale. Questa Corte, infatti, in numerose occasioni, ha affermato che: «In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella valutazione della durata del processo penale si deve tener conto della fase delle indagini preliminari dal momento in cui l'indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti», identificandosi quale termine finale, quello in cui la sentenza penale diviene definitiva, perché non più soggetta a impugnazione, o il procedimento si concluda con l'archiviazione senza esercizio dell'azione penale. (ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 14385 del 2015, Sez. U. n. 19977 del 2014). In tal caso, si deve ritenere come imputabile all'organizzazione giudiziaria il tempo eccedente la durata massima delle indagini preliminari prevista per ciascun reato dalla legge (cfr., per un'ipotesi di valutazione come ragionevole della durata delle indagini preliminari in sei mesi, in sede di decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., Sez. 1, Sentenza n. 19870 del 20/09/2010). Nella specie il ricorrente ha avuto conoscenza del procedimento nei suoi confronti con il sequestro in data 31 giugno del 2006, momento dal quale deve calcolarsi la durata ragionevole della fase delle indagini preliminari. Il riferimento della motivazione alla fase cautelare, dunque, è erroneo posto che il sequestro ha rappresentato il momento di conoscenza del ricorrente della pendenza del procedimento penale a iscritto a suo carico e, successivamente, definito con decreto di archiviazione e dissequestro dei beni. Nella specie, non assume rilevanza il fatto che, con un provvedimento di separazione dei procedimenti, ne sia stato istruito un altro conclusosi tempestivamente.». Pertanto, cassato il decreto pronunciato dalla Corte d’Appello di Salerno, la causa era rinviata nuovamente a quest’ultima, in diversa composizione, affinché decidesse anche sulle spese del giudizio di legittimità. 5.-Riassunta tempestivamente la causa, l’opposizione del Cavarretta veniva nuovamente rigettatadalla Corte d’Appello di Salerno, conil decreto oggi impugnato, che condannava il ricorrente anche alle spese del procedimento, comprensive di quelle relative al giudizio di legittimità.In particolare, a sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte di merito rilevava, per quanto di interesse in questa sede: a) che allorquando viene proposta opposizione avverso il decreto di liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione, l’intera controversia è devoluta al giudice dell’opposizione, investito dell’intera domanda, senza che possa essersi formato alcun giudicato interno; b)che era dunque necessario verificare la proponibilità della domandadi equa riparazione; c) che tale valutazione andava effettuata alla luce della formulazione dell’art. 4 l. n. 89 del 2001, nella formulazione vigente ratione temporis, secondo cui «la domanda di equa riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui ladecisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva»; d) che, come chiarito da Cass., Sez. 6-1, sentenza n. 6647 del 24 aprile 2012, il dies a quo del termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione, nel caso di indagini preliminari concluse con archiviazione, decorre non già dalla data di deposito dell’ordinanza di archiviazione (di cui non è prevista alcuna comunicazione all’indagato), bensì dalla data della conoscenza effettiva che questi ne abbia avuto; e) che, quindi, la Corte d’Appello di Salerno aveva espressamente invitato il ricorrente a produrre, tra l’altro, «gli atti relativi all’eventuale rilascio di copie in favore dell’imputato del provvedimento di archiviazione dello stesso procedimento in data 4.6.2013», nonché gli «atti relativi alle operazioni di dissequestrodisposte con il medesimo provvedimento, con relativa notifica»; f)che, in risposta a tale invito, il ricorrente aveva provveduto a produrre esclusivamente la documentazione relativa al dissequestro in data 10 ottobre 2013 in favore di tale [OSCURATO:PERSONA] (coniuge di [OSCURATO:PERSONA]), nonché alla richiesta di copia degli atti del procedimento datata 9 gennaio 2014, a seguito del provvedimento di archiviazione, emesso dal G.I.P. in data 4 giugno 2013, di cui il ricorrente eraquindi « venuto a conoscenza in epoca imprecisata» (cfr., all’uopo, la pag. 4 del decreto impugnato) ; g) che tutto ciò, «già di per sé inevitabilmente» comportava il rigetto del ricorso, non potendosi escludersi che il ricorrente avesse ricevuto notizia dell’archiviazione da precedenti ed anteriori operazioni di dissequestro nei propri diretti confronti,giacché al Cavarretta erano stati sequestrati anche conti correnti bancari personali, somme di denaro in contanti, un appartamento in Crotone e quote societarie e , cioè, beni che avrebbero ben potuto essere stati dissequestrati poco dopo il provvedimento di archiviazione del 4 giugno 2013, con conseguente tardività dell’istanza; h) che, in definitiva, l’opposizione andava respinta ed il ricorrente condannato alle spese del procedimento di opposizione. 6.-Anche avverso tale decreto il Cavarretta ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. All’esito di rinnovazione della notifica all’Avvocatura Generale dello Stato, disposta da questa Corte conordinanza interlocutoria del 1° marzo 2024, il Ministero della Giustiziaha resistito, mediante controricorso. 7.-Il ricorrente h a depositato memori a illustrativ a . [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo , il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116, 277 e 737 c.p.c., 3 e 4 l. n. 89 del 2001 e 6 CEDU, anche sotto il profilo della motivazione del decreto decisionale. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha , in assoluta antinomia con quanto disposto dall’art. 2697 c.c. e in assenza di apposita eccezione e deduzione da parte del Ministero della Giustizia , rilevato d’ufficio la presunta decadenza per decorso del termine semestrale di proposizione dell’istanza in assenza di data certa di conoscenza del provvedimento in capo al ricorrentee, c ontrariamente a quanto affermato da Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 6467 del 24 aprile 2012, abbia dedotto apoditticamente una data presunta di conoscenza del provvedimento di archiviazione in capo al ricorrente in assenza di qualsivoglia riscontro da parte del Ministero della Giustizia che, peraltro, non aveva nemmeno sollevato alcunaeccezione sul punto. Ancora, secondo la prospettazione del ricorrente, l a decisione di rigettosi baserebbe non sull’analisi e la valutazione dei documenti, bensì su un’illazione o deduzione sganciata da qualsivoglia elemento documentale. In modo illogico e contraddittorio la Corte di Appello di Salerno dopo aver dato atto che , in ipotesi di archiviazione del procedimento penale - provvedimento per il quale non è prevista alcuna notifica o comunicazione all’interessato -, il termine semestrale per il ricorso di cui alla l. n. 89 del 2001,decorre dalla conoscenza effettiva del decreto di archiviazione da parte dell’interessato, individua una data presunta di conoscenza del provvedimento di archiviazione pure a fronte di due documenti che ne attestano la conoscenza in capo al ricorrente solo con l’istanza del 10 gennaio 2014 e non prima e ciò per via squisitamente congetturale e ipotetica. E ciò, « A parte l’ovvia considerazione che nè l’avvocatura di Stato, nè gli altri giudici di merito o di legittimità che si sono avvicendati in questo processo, hanno mai rilevato detta tardività» (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, alla pag. 10). Invertendo il principio dell’onere della prova che governa il giudizio civile, la Corte di Appello di Salerno, dunque, avrebbe po sto a carico del ricorrente l’onere di dimostrare la data di conoscenza effettiva dell’archiviazione (che pure ha fornito con l’istanza copie del 10gennaio 2014) e non in capo alMinistero della Giustizia. La decisione della Corte d’Appello di Salerno, quindi,violerebbe anche l’art. 6 CEDU nella parte in cui decide non in forza di prove o documenti legittimamente acquisite al fascicolo processuale, bensì in forza di congetture e supposizione che non devono trovare spazio alcuno all’interno del procedimento giudiziale. Sarebbe evidente, secondo la prospettazione del ricorrente,l’illogicità e l’incoerenza della decisione impugnata dalla quale trasparirebbe un a completa assenza di valutazione critica. La decisione,infatti, « dopo avere dato atto che il termine di sei mesi decorre da quando l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento conclusivo del giudizio, trascura poi la sostanziale differenza tra la conoscenza del provvedimento di archiviazione da parte del difensore appositamente nominato con la conoscenza da parte dell’interessato. Risulta in atti – Cfr mandato difensivo allegato all’istanza copie del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – che [OSCURATO:PERSONA] conferì incarico al difensore in data 08/01/2014 (All. 5 pag. 84 e 85). Risultache il difensore ha depositato in Procura richiesta copie in data 10/01/2014. Risulta altresì che l’istanza di rilascio copie del 10/01/2014 è firmata dal solo difensore di fiducia del ricorrente. Orbene, è prassi consolidata che il difensore si sinceri per le vie brevi dello stato del procedimento e che all’esito delle ricerche formuli istanza copie e quanto altro. In termini, la decisione difetta di considerare che appare altamente probabile che al momento del conferimento incarico il ricorrente non sapesse del provvedimento di archiviazione visto che conferisce al difensore non un mandato specifico ma un mandato generale. Appare altresì altamente probabile che tra la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (di conferimento mandato) e la data del 10/01/2014 (di deposito dell’istanza di rilascio copie) il difensore sia venuto a conoscenza per le vie brevi del decreto di archiviazione tanto da indicarlo specificamente nell’istanza. Non solo. Il ricorso ex legge 89-2001 è stato depositato nella cancelleria della Corte di Appello di Salerno in data 4/4/2014 (Cfr. pag. 1 del primo decreto di rigetto emesso dalla Corte di Appello di Salerno) e, per tale via, è altamente probabile che il ricorrente ne sia venuto a conoscenza nel periodo dal 5/10/2013 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque nei termini per proporre ricorso.» (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, allepagg. 11 - 12) . Pertanto, in assenza di prova rigorosa a carico del Ministero della Giustizia(che sul punto non ha mai sollevato obiezione di alcun genere), della circostanza secondo cuiil ricorrente sarebbe venuto a conoscenza del provvedimento di archiviazione prima del 5 ottobre 2013, appare evidente che collocare in epoca antecedente aquella data la conoscenza del decreto di archiviazione, rappresenti una mera congettura. Il provvedimento sarebbe dunque illogico, immotivato e ingiusto per violazione di legge: 1)nella parte in cui, in violazione dell’onere probatorio a carico delleparti e in presenza di prova documentale (l’istanza del 10 gennaio 2014) circa il momento esatto di conoscenza del decreto di archiviazione (che non è notificato o comunicato all’indagato), pone a carico dell’indagatoe non del Ministero della Giustizial’onere di dimostrare la data esatta di conoscenza del provvedimento,per via congetturale; 2) «nella parte in cui ricava la data di presunta conoscenza del provvedimento di archiviazione in capo all’indagato non in forza di una sua condotta o dichiarazione ma sulla base della dichiarazione (istanza copie) del difensore.»(cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, allapag. 12); 3) « nella parte in cui qualifica fuori termine un ricorso in forza non di una data certa ma solo presunta in assenza di dati, dichiarazioni o documenti a supporto e in assenza di una apposita deduzione o eccezione dell’avvocatura di Stato» (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, alla pag. 12) ; 4 ) nella parte in cui non spiega come il ricorrente avrebbe potuto conoscere l’esistenza del decreto di archiviazione,prima dell’istanza del 10 gennaio 2014 e prima del rilascio della copia di tale provvedimento,visto che esso faceva parte di un fascicolo in parte secretato per come da atto il giudice con apposito provvedimento prodottonel giudizio di merito; 5) nella parte in cui, nel determinare una data presunta di conoscenza del decreto di archiviazione,non tiene conto del provvedimento di secretazione . 2.-La censur a è fondata . Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice , « Il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico -giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo.» (cfr., all’uopo, Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 7656 del 4 aprile 2011, Rv. 617561 - 01 ; cfr., altresì, Cass., Sez. 1, sentenza n. 5381 del 7 marzo 2011, Rv.617290-01, secondo cui «Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice -il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità.»;cfr., infine ed in termini più generali, Cass., Sez. L, sentenza n. 25153 del 24 ottobre 2017, Rv. 646723 - 01 , secondo cui «Nel giudizio di rinvio resta precluso l'esame di ogni questione logicamente pregiudiziale ed incompatibile non rilevata dalla S.C., o perché non investita della sua decisione da un motivo di ricorso o anche perché la questione, pur se in astratta ipotesi rilevabile d'ufficio, non lo è stata, sicché la pronuncia di legittimità può essere rimessa in discussione solo in base a fatti sopravvenuti al passaggio in decisione della causa in appello o a mutamenti normativi successivi alla pubblicazione della sentenza di cassazione.»). Orbene, nel caso di specie, la Corte d’Appello di Salerno non si è uniformata al principio sopra enunciato, in quanto , anziché attenersi a quanto dispostoda questa Corte nell’ordinanza n. 29710 del 29 dicembre 2020, si è spinta a rilevare d’ufficio una questione ormai coperta da giudicato interno, cioè la decadenza per tardiva proposizione della domanda di indennizzo, questione che doveva essere considerata già esclusa, alla stregua dei due precedenti giudizi di legittimità e che, peraltro, nemmeno risultava essere stata opposta dal Ministero della Giustizia. 3.- Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate , poiché il giudicato interno è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità,il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato, con ennesimo alla Corte d’Appello di Salerno che , in diversa composizione, provvederà
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