Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32825/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, StefanoTocci, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 19 febbraio 2025 la Corte di assise di appello di Napoliha confermato la pronuncia dell’1 giugno 2022 con la quale la Corte di assise diSanta [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato XXXXXXXXXXXXaliasXXXXX, in attolatitante, responsabile del delitto di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui alcapo 1) della rubrica, per esso esclusa la circostanza di cui all’art. 61, primocomma, n. 1, cod. pen., del correlato reato di detenzione di arma comune dasparo descritto al capo 2), nonché del delitto di detenzione a fini di spaccio disostanza stupefacente (nella specie: grammi 67,67 di marijuana), addebitatoglial capo 3), previa riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990 n. 309 (T.U. stup.), e lo ha condannato, riconosciuto il vincolo dellacontinuazione tra i reati di cui ai capi 1) e 2), alla pena complessiva di anniventisette di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.1.1.Nel corpo della motivazione, la Corte territoriale ha, anzitutto, operatoun’analitica ricostruzione dell’apparato argomentativo della sentenza di primogrado, passando, in specie, in rassegna i plurimi elementi indiziari che il Giudicedi primo grado ha valorizzato per formulare un giudizio di penale responsabilitàdell’imputato in ordine ai delitti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica.Ha così richiamato il fatto che l’abitazione nella quale, nella data del 30ottobre 2017, il corpo della vittima è stato rinvenuto in avanzato stato didecomposizione fosse nella disponibilità dell’imputato; che questi e la donnafossero da tempo legati da una relazione sentimentale; che essi avessero di certolitigato nelle prime ore del 22 ottobre 2017 all’interno di un bar; che l’imputato,nel medesimo contesto temporale, si fosse allontanato dalla propria dimora,chiudendo a chiave dall’esterno l’inferriata che dava accesso alla camera da lettoe spegnendo il telefono cellulare; che avesse nell’immediatezza tentato diriparare in Francia ove però non era riuscito a giungere essendo stato respinto alvalico di Chiasso; che avesse con certezza la disponibilità di un’arma.La Corte di merito si è, quindi, criticamente confrontata con i motivi diappello e ad essi ha ritenuto di non poter attribuire capacità demolitiva dellaforza e della coerenza logica della pronuncia di primo grado.La Corte territoriale ha, così, rimarcato (recte: ribadito) che le emergenze,già in parte sinteticamente richiamate, conducano a ricostruire con tratti diassoluta certezza i seguenti passaggi: i familiari e gli amici della vittima nonhanno avuto più sue notizie a decorrere dalla tarda serata del 21 ottobre 2017;nelle successive ore notturne la donna ed il ricorrente hanno litigato all’internodel l ’eserciz io commerciale denominato XXXXXXXXXX; la morte diXXXXXXXXXXXX risale, secondo le indicazioni offerte dal medico legale, a circasette giorni prima rispetto alla data in cui il cadavere è stato scoperto; la donnaè stata rinvenuta all’interno dell’abitazione, chiusa dall’esterno, nella disponibilitàdel ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] deteneva una pistola, non rinvenutanell’abitazione all’atto in cui i militari vi hanno fatto accesso, come comprovatoda una fotografia che il predetto aveva inviato a mezzo di un messaggio, ad unamico, appena una settimana prima rispetto agli accadimenti oggetto delpresente procedimento penale; l’imputato si è dato a pronta fuga nella data del22 ottobre 2017 senza nemmeno portare con sé il denaro che deteneva pressol’abitazione.A detti elementi la Corte di assise di appello di Napoli ha attribuito la valenzadi indizi che, lungi dal poter essere degradati a elementi suggestivi, si connotanoper essere certi, dotati di intrinseca valenza dimostrativa e tra lorostraordinariamente convergenti ed ha così sostenuto che essi consentono unaricostruzione cui sono estranei margini di incertezza tale da rendere irrilevante ilfatto che non sia stato possibile ricostruire, con identici connotati di sicurezza, ilmovente sotteso all’azione.Ha, infine, condiviso il percorso argomentativo offerto dalla Corte di assise diprimo grado che ha fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente in ordine aldelitto di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup. in relazione al quantitativo dimarijuana rinvenuto occultato all’interno della dimora sul sistematicoapprezzamento di una pluralità di indici (il dato ponderale della sostanza, ilnumero di dosi dalla stessa ricavabile, il possesso di un bilancino di precisione,nonché il coerente contributo offerto da una pluralità di testi) che consentono diapprezzarne, oltre la sua riconducibilità all’imputato, anche la destinazione a finidi spaccio.2.L’imputato [OSCURATO:PERSONA],aliasXXXXX, propone, con l’assistenzadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in quattro motivi diseguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.), nonché violazione dei canoni di valutazione della prova.Il difensore contesta che la Corte territoriale ha offerto una motivazioneillogica nella parte in cui, valorizzando «pressoché esclusivamente gli argomentidell’accusa o le ipotesi ricostruttive maggiormente giovevoli alla tesiaccusatoria», non si è soffermata sull’accertamento del movente sottesoall’azione omicidiaria che, in un processo indiziario come quello in esame risulta«assolutamente necessario».Censura, inoltre, che la Corte di merito ha reputato sussistente un coerentequadro indiziario che legittima l’affermazione della penale responsabilità delricorrente nonostante alcune delle emergenze (segnatamente: le dichiarazionirese dai testi oculari XXXXXX, XXXXXX e XXXXX) non permettano, anzitutto, diritenere acclarato il litigio che, nella notte compresa tra il 21 ed il 22 ottobre2017, avrebbe frapposto il ricorrente alla vittima; che il compendio indiziario nonconsente, poi, di determinare con compiutezza l’epoca in cui l’omicidio è statocommesso e di collocarlo, in particolare, in epoca precedente alla data del 23ottobre 2017, allorquando XXXXXè stato respinto alla frontiera francese; che leacquisizioni relative alle celle di aggancio dei cellulari in uso ai protagonisti dellavicenda non conducano, infine, ad apprezzare la contestuale presenza delricorrente e della vittima nel locus commissi delicti.2.2.Violazione dei canoni di valutazione della prova (art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen.) in relazione all’ipotesi delittuosa contesta al capo 3) dellarubrica.Il difensore contesta che la «sintetica» motivazione offerta dalla Corteterritoriale configuri, invero, un apparato argomentativo apparente.Immeritevole di condivisione si atteggia, anzitutto, la valorizzazione delnarrato offerto dai testi XXXXXXX e XXXXX, atteso che costoro si sono resi latoridi dichiarazioni oltremodo vaghe, inidonee, in quanto tali, ad ascrivere alricorrente la veste di spacciatore.Inadeguati risultano, poi, gli ulteriori passaggi motivazionali attraverso iquali il giudice di secondo grado ha ritenuto provata una destinazione a fini dispaccio della sostanza stupefacente rinvenuta presso l’abitazione del ricorrente.2.3.Violazione dei canoni di valutazione per motivazione apparente edillogica (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla mancataconcessione delle attenuanti generiche.Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha omesso di considerare «temie dati di fatto, sia relativi ai profili oggettivi della condotta che riferibili a quellipiù propriamente soggettivi» sui quali era stata fondata la richiesta diconcessione delle attenuanti generiche.2.4.Nullità per violazione dei canoni di valutazione della sentenza (art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) per violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc.pen.Il difensore contesta che la Corte territoriale è pervenuta ad un giudizio diresponsabilità penale dell’imputato nonostante le fonti probatorie fosserodivergenti tra loro e riferissero versioni contrastanti e incompatibili con l’assuntoaccusatorio.3.Con memoria del 17 giugno 2026 il difensore ha contestato l’apparatomotivazionale sulla scorta del quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha invocatouna declaratoria di inammissibilità del ricorso.Ha, in particolare, censurato che la Corte territoriale non si sia confrontatacon i motivi posti a fondamento dell’atto di appello, circostanza, quest’ultima,che giustifica la loro pedissequa reiterazione nella presente sede di legittimità.Ribadisce, in specie, che il Giudice di secondo grado ha obliterato le risultanze dicui alla relazione peritale autoptica che collocano la consumazione dell’omicidio diXXXXXXXXXXXX in un contesto temporale incompatibile con la presenzadell’imputato sulla scena del crimine.Eccepisce, infine, l’intervenuta prescrizione del delitto di cui al capo 3) dellarubrica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aliasXXXXX, deve ritenersiinammissibile, risultando incentrato su doglianze manifestamente infondate.2.Osserva il Collegio che la prospettazione critica veicolata a mezzo delpresente ricorso si muova lungo direttrici diverse, avendo il difensore reputato dipoter aggredire l’apparato argomentativo della sentenza impugnata denunciandoora la presenza di illogicità, di carenza e di contradditorietà motivazionali in cui laCorte territoriale sarebbe incorsa nell’interpretazione delle acquisizionidibattimentali, ora paventando la violazione delle regole processuali chepresiedono ad una corretta lettura delle stesse.2.1.

A fronte di ciò, si reputa necessario operare in via preliminare talunepuntualizzazioni volte a delineare i limiti del sindacato di legittimità ove il ricorsoper cassazione sia stato proposto deducendo, anzitutto, un motivo sussumibilenella previsione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.2.2.

Non appare, anzitutto, inopportuno precisare in via preliminare come lamotivazione di un provvedimento possa dirsi inficiata da contraddittorietà,censurabile nella presente sede di legittimità, solo allorché il provvedimento siarticoli in proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì chel’accoglimento dell’una implica necessariamente ed univocamente la negazionedell’altra (tra le altre, Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo,Rv. 271635 - 01).Il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue, invece, allaviolazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o deicanoni normativi di valutazione della prova ovvero, ancora, all’invalidità, o allascorrettezza, dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premessedell’abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e laconclusione, come affermato, in motivazione, da Sez.

U, n. 20804 del29/11/2012, dep. 2013, Aquilina.La mancanza di motivazione del provvedimento, invece, non si identificasolo nella carenza, sotto il profilo grafico, disciplinato dall’art. 125 cod. proc. pen,ma anche nell’apprezzata assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioniindispensabili al fine di rendere l’intero iter logico comprensibile e verificabile daparte del giudice sovraordinato oltre che completo, nelle sue linee essenziali,anche in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti e pertinenti avanzatedal soggetto interessato.2.3.

Il vizio della motivazione, per essere tale, deve essere desumibile dallalettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere internoall’atto e non il frutto di una rivisitazione in termini critici del materiale posto afondamento della decisione.Diversamente opinando, si legittimerebbe, infatti, una valutazione sullacapacità dimostrativa del compendio che è del tutto estranea al giudizio dilegittimità.Risultano, pertanto, irricevibili le deduzioni critiche che si pongono in direttoconfronto con il materiale probatorio o indiziario acquisito, sollecitandone undiverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schematipico di un gravame di merito, eccentrico rispetto alle funzioni qualificanti loscrutinio di legittimità (tra le altre, Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 266924 - 01; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153 - 01).Il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione delprovvedimento impugnato non può, quindi, concernere la ricostruzione del fatto,né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di unlogico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delleacquisizioni processuali.2.4.

Ancora e soprattutto, il vizio di motivazione denunciato a mezzo delricorso non deve presentare, pena una valutazione di inammissibilità pergenericità, un tenore indeterminato e non può, soprattutto, risolversi nellapedissequa reiterazione di quanto già dedotto con l’atto di appello e dalla Corteterritoriale partenopea poi puntualmente e motivatamente disatteso.In tal caso esso, omettendo di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le altre, Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01), deve considerarsi privi della necessariaspecificità e, quindi, meramente apparente.È perciò inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazionedella correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non puòignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra le altre, Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv 259425 - 01).2.5 Per quanto interno all’atto, il vizio di motivazione della sentenza, perl’espresso disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., può ancheemergere dalla lettura di un atto del processo.In tal caso, però, per il rispetto del principio di autosufficienzadell’impugnazione, è onere della parte allegare al ricorso l’atto specificato perpoter permettere la sua valutazione in comparazione con l’ordito motivazionaledel provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017,Schioppo, Rv. 270071).2.6.

Il vizio di motivazione deve, infine, presentare il carattere dellaessenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delleconseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione.Sono, pertanto, inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” lapersuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria di ognisingolo elemento (tra le altre, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965- 01).3.Tanto premesso, appare evidente che la totalità delle censure difensiveprospettate nel corpo del ricorso in esame, in relazione ai reati di cui ai capi 1) e2) della rubrica, con riguardo alla qualità ed alla capacità dimostrativa dellamotivazione del provvedimento impugnato, ove filtrate alla luce dei canoniinterpretativi appena richiamati, non superi il vaglio di ammissibilità.Patente appare il fatto che talune di dette doglianze costituiscano lapedissequa riproposizione delle contestazioni già veicolate a mezzo dell’atto diappello e dalla Corte di merito valutate attraverso un incedere argomentativoprivo di inciampi logico-processuali e con il quale il difensore del ricorrente haomesso il dovuto, serrato, confronto critico.3.1.

Il riferimento è, anzitutto, al litigio che, nelle ore notturne comprese trail 21 ed il 22 ottobre 2017, avrebbe contrapposto l’imputato e la vittima, litigioche, nella lettura difensiva, non rinverrebbe un adeguato conforto nellepropalazioni accusatorie rese da taluni testimoni oculari (XXXXXXX, XXXXXXeXXXXX) che avrebbero costituito oggetto di una non corretta esegesi ad operadel Giudice di primo grado.Nel valutare detta censura la Corte di appello ha, però, evidenziato, con unargomento non contrastato dalla difesa, come assorbente peso specifico a finiricostruttivi dovesse piuttosto conferirsi alle immagini registrate da unatelecamera collocata all’interno dell’esercizio commerciale XXXXXXXXXX cheaveva ripreso i contegni aggressivi consumati dal primo ai danni della seconda(cfr. pag. 22 della motivazione della sentenza di secondo grado) e sulla scorta diciò – e delle stesse indicazioni, per il vero coerenti, offerte dai testi – ha ritenutocorroborato l’assunto accusatorio secondo il quale, in un contesto temporaleimmediatamente precedente all’epoca dell’omicidio, i rapporti tra i dueprotagonisti della vicenda in esame fossero oltremodo tesi.3.2.

Ancora, reputata già dalla Corte territoriale priva di ogni valenza (pag.23 della motivazione) e, pur tuttavia, riproposta in questa sede quale motivodell’asserita fragilità dell’ordito motivazionale, è la doglianza con la quale ildifensore ha contestato la correttezza della determinazione della data in cui ildelitto è stato consumato; data che, nell’ottica difensiva, andrebbe, sulla scortadelle indicazioni raccolte nel corpo della «perizia autoptica» (così pag. 3 delricorso), postergata di almeno due giorni, in un contesto temporale in cui, cioè,l’imputato era di certo lontano dalla scena del crimine perché in viaggio verso laL’allegazione in esame, oltre che essere meramente reiterativa del motivo diappello, è altresì affetta da patente genericità, essa rinvenendo la sualegittimazione su un dato indicato come contenuto in un atto processuale delquale il difensore ha, però, omesso l’allegazione, limitandosi ad offrirneun’irricevibile rappresentazione labiale.3.3.

Ancor più palese appare l’indifferenza del presente ricorso agliargomenti sviluppati nella sentenza impugnata con precipuo riferimento al temadel movente sotteso all’azione e, più in particolare, al fatto che il compendio nonabbia consentito di ricostruirne con tratti di compiutezza i confini.Invero, a fronte di un percorso argomentativo con il quale la Corte di meritonapoletana, tenuto conto degli elementi indiziari su cui ci si è soffermati neiparagrafi 3.1 e 3.2 e muovendosi nell’alveo di un granitico canone ermeneuticoofferto dalla risalente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez.

U. n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 - 01), ha correttamente rimarcatol’irrilevanza di una lacuna ricostruttiva di tal natura ove il quadro indiziarioconduca, comunque, ad apprezzare, con ragionevole certezza, la responsabilitàpenale dell’imputato, il difensore del ricorrente si è limitato ad affermare, contoni meramente assertivi, a pagina 2 del ricorso, che l’impossibilità di accederealle motivazioni sottese al crimine costituisca un vulnus irrimediabile nell’ambitodei procedimenti fondati su elementi indiziari.Si faceva, in questo modo, corretta applicazione dell’orientamentoermeneutico consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui,nel processo indiziario, il giudice deve compiere una duplice operazione, attesoche, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell’elementoindiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisitodella precisione e per vagliarne l’attitudine dimostrativa; successivamente,occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti (trale altre, Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, Rv. 255677 - 01; Sez. 1, n.13671 del 26/11/1998, Buono, Rv. 212026 - 01), allo scopo di appurare se imargini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in unavisione unitaria, in modo da consentire l’attribuzione del fatto illecito all’indagato,pur in assenza di una prova diretta, sulla base di un complesso di dati, chesaldandosi logicamente, conducano necessariamente a un giudizio di gravitàindiziaria (tra le altre, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280 - 01;Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, Rossi, Rv. 248384 - 01).3.3.1.

Deve, per altro verso, rilevarsi che l’assenza di un movente criminoso,quand’anche riscontrata, non inficia il percorso argomentativo seguito dalla Cortedi assise di appello di Napoli, dovendosi in proposito richiamare la giurisprudenzaconsolidata di legittimità in tema azioni omicidiarie, secondo la quale: «l’assenzadi movente dell’azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell’affermazione dellaresponsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell’attribuibilità di detta azioneall’imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversinell’affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tantomeno, di assenza di coscienza e volontà dell’azione» (Sez. 5, n. 22995 del03/03/2017, M., Rv. 270138 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme,anche Sez. 1, n. 25199 del 08/01/2015, Dessena, Rv. 263922 - 01; Sez. 1, n.3149 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 - 01).Tale opzione interpretativa, a sua volta, trae origine dal risalente econsolidato orientamento ermeneutico, riconducibile a Sez. 5, n. 10994 del30/09/1981, Albanese, Rv. 151266 - 01, secondo cui: «La prova della volontàomicida, sia essa sorretta dal dolo diretto o da quello indiretto, va desunta daelementi oggettivi di carattere sintomatico, quali la micidialità dell’arma usata, lareiterazione e la violenza dei colpi, la parte del corpo colpita, mentre il moventedell’azione di natura soggettiva, va utilizzata solo in via sussidiaria».3.4.

I residui profili censori, prospettati promiscuamente, veicolano, infine,una, parimenti inammissibile, rilettura in fatto delle acquisizioni dibattimentali,spesso operata in termini oltremodo criptici e, ancora una volta, attraverso ilrichiamo a specifici passi di taluni atti processuali acquisiti al compendio con iquali, però, il ricorso non è stato corredato.La fondatezza del giudizio appena formulato si impone in tutta la suaevidenza ove si abbia riguardo alla proposta interpretativa, raccolta alla pagina 4del ricorso, con la quale il difensore ha adombrato la possibilità che YoussefSaadi non sia stato presente sulla scena del crimine.Non può, in proposito, non rilevarsi che l’ipotesi in questione, formulata intermini meramente ipotetici dalla difesa del ricorrente, oltre che illogica eprocessualmente incongrua, si pone in contrasto con la giurisprudenzaconsolidata di questa Corte, che occorre ribadire, secondo cui: «In tema divalutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massimed’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersiplausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza piùverosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutareinsieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066 - 01; si vedano, in sensosostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv.272995 - 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 - 01).Questo orientamento, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenzialeormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massimedi esperienza, che si attaglia perfettamente al caso di specie e non consente dirivalutare il compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nellavalutazione probatoria giudiziaria – così come, secondo la più modernaepistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) –è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime diesperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso inesame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ognialternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile.

Ove cosìnon sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insiemea tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004,dep. 2005, Sala, Rv. 230873 - 01; si vedano, in senso sostanzialmenteconforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220 - 01; Sez.6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401 - 01).4.

In una direzione processuale analoga, deve evidenziarsi che del tuttoirricevibile appare il richiamo alla categoria della carenza motivazionale rispettoai passaggi argomentativi sui quali la Corte di merito ha affermato la penaleresponsabilità del ricorrente anche in relazione al delitto in materia distupefacenti descritto al capo 3) della rubrica, posto che ciò che il difensore hacontestato è, semmai, la debolezza dell’apparato dimostrativo sul punto offerto enon la sua assenza.Al riguardo, va, peraltro, evidenziato come la costruzione critica oppostadalla difesa si riveli destituita di ogni fondamento, essa risultando di fattofondata su un sintetico passaggio della deposizione resa dal teste XXXXXXX,riportato alla pagina 5 del ricorso, che dovrebbe dimostrare l’inattendibilità diquest’ultimo, trascurando, però, di considerare i ben più rilevanti elementi sullascorta dei quali la Corte, anche in tal caso manifestando piena adesioni ai principiinterpretativi elaborati in subiecta materia, ha ritenuto dimostrato che la drogarinvenuta presso l’abitazione del ricorrente fosse da questi detenuta per finalitàillecite.5.

Inficiata da censurabile vaghezza appare, infine, la contestazione deldifensore con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.Ancora una volta, infatti, il presente ricorso manca di ogni confronto conquanto argomentato dalla Corte territoriale, che ha rigettato detta richiestaevidenziando come la difesa non abbia allegato alcun indicatore positivosuscettibile di concreta valorizzazione per giustificare una mitigazione deltrattamento cautelare (pag. 26 della motivazione: «soltanto ottativa, ma in alcunmodo argomentato è inoltre la critica […] con riguardo al diniego delle attenuantigeneriche.

La censura si nutre di asserti, limitandosi ad evocare, nemmenopertinentemente, fattori attenuanti, in tesi pretermessi – la minore intensità deldolo, le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato, la condotta processuali,l’assenza di ulteriori pendenze, il pregresso stato di incensuratezza – essa,pertanto, si risolve in una contestazione aspecifica»).5.1.

Si tenga, peraltro, presente, con specifico riferimento al diniego dellepena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che laconnotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali,eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato.

Lanecessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso – e cheimpediva la concessione al ricorrente delle attenuanti invocate – è sintetizzatadal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essereintese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, macome il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, noncomprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., chepresentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piùincisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez.6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01; si vedano, in sensosostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci,Rv. 260054 - 01; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, Rv. 222351 - 01).Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di unfilone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che si attagliaperfettamente al caso di specie, e che è possibile esplicitare richiamando ilseguente, insuperato, principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possonoessere intese come una benevola e discrezionale “concessione” del giudice macome il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art.133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e specialida esigere una più incisiva, particolare, considerazione; situazioni e circostanzeche effettivamente incidano sull’apprezzamento della quantità del reato e dellacapacità a delinquere dell’imputato, sicché il loro riconoscimento consenta dipervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnanoi parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto» (Sez.

F, n.12280 del 28/08/1990, Poliseri, Rv. 185267 - 01).6.

Le doglianze prospettate nell’interesse del ricorrente, pertanto, devonoritenersi connotate da manifesta infondatezza, imponendo la formulazione di ungiudizio di inammissibilità dell’atto d’impugnazione proposto nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXaliasXXXXXXXXXXX.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, che investe il giudizio diresponsabilità dell’imputato, consegue, quale necessitato precipitato, identicogiudizio di manifesta infondatezza quanto alla censura prospettata nel corpodella memoria contenente motivi nuovi relativa all’asserita maturazione deltermine prescrizionale.Va ricordato in premessa come l’inammissibilità del ricorso per manifestainfondatezza dei motivi non consenta l’instaurarsi di un valido rapporto diimpugnazione e precluda, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le causedi non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. – tra esse, la prescrizionedel reato – che siano maturate successivamente alla pronuncia della sentenzaimpugnata con il ricorso, come affermato da Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.,Rv. 217266 - 01.Tanto premesso, va osservato che alla data del 29 febbraio 2025, allorché laCorte di assise di appello di Napoli ha pronunciato sentenza nel procedimento inesame mediante la lettura del dispositivo, il termine prescrizionale relativo allafattispecie ascritta all’imputato al capo 3) della rubrica non era ancorainteramente decorso.Il fatto che detta causa estintiva del reato di cui all’art. 157 cod. pen.sarebbe maturata in epoca successiva degrada, allora, alla luce dei canoniinterpretativi appena ricostruiti, a circostanza del tutto irrilevante ai finiprocessuali qui in valutazione.7.Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadirel’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aliasSaadi, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento,occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, StefanoTocci, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 19 febbraio 2025 la Corte di assise di appello di Napoliha confermato la pronuncia dell’1 giugno 2022 con la quale la Corte di assise diSanta [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato XXXXXXXXXXXXaliasXXXXX, in attolatitante, responsabile del delitto di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui alcapo 1) della rubrica, per esso esclusa la circostanza di cui all’art. 61, primocomma, n. 1, cod. pen., del correlato reato di detenzione di arma comune dasparo descritto al capo 2), nonché del delitto di detenzione a fini di spaccio disostanza stupefacente (nella specie: grammi 67,67 di marijuana), addebitatoglial capo 3), previa riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990 n. 309 (T.U. stup.), e lo ha condannato, riconosciuto il vincolo dellacontinuazione tra i reati di cui ai capi 1) e 2), alla pena complessiva di anniventisette di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.1.1.Nel corpo della motivazione, la Corte territoriale ha, anzitutto, operatoun’analitica ricostruzione dell’apparato argomentativo della sentenza di primogrado, passando, in specie, in rassegna i plurimi elementi indiziari che il Giudicedi primo grado ha valorizzato per formulare un giudizio di penale responsabilitàdell’imputato in ordine ai delitti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica.Ha così richiamato il fatto che l’abitazione nella quale, nella data del 30ottobre 2017, il corpo della vittima è stato rinvenuto in avanzato stato didecomposizione fosse nella disponibilità dell’imputato; che questi e la donnafossero da tempo legati da una relazione sentimentale; che essi avessero di certolitigato nelle prime ore del 22 ottobre 2017 all’interno di un bar; che l’imputato,nel medesimo contesto temporale, si fosse allontanato dalla propria dimora,chiudendo a chiave dall’esterno l’inferriata che dava accesso alla camera da lettoe spegnendo il telefono cellulare; che avesse nell’immediatezza tentato diriparare in Francia ove però non era riuscito a giungere essendo stato respinto alvalico di Chiasso; che avesse con certezza la disponibilità di un’arma.La Corte di merito si è, quindi, criticamente confrontata con i motivi diappello e ad essi ha ritenuto di non poter attribuire capacità demolitiva dellaforza e della coerenza logica della pronuncia di primo grado.La Corte territoriale ha, così, rimarcato (recte: ribadito) che le emergenze,già in parte sinteticamente richiamate, conducano a ricostruire con tratti diassoluta certezza i seguenti passaggi: i familiari e gli amici della vittima nonhanno avuto più sue notizie a decorrere dalla tarda serata del 21 ottobre 2017;nelle successive ore notturne la donna ed il ricorrente hanno litigato all’internodel l ’eserciz io commerciale denominato XXXXXXXXXX; la morte diXXXXXXXXXXXX risale, secondo le indicazioni offerte dal medico legale, a circasette giorni prima rispetto alla data in cui il cadavere è stato scoperto; la donnaè stata rinvenuta all’interno dell’abitazione, chiusa dall’esterno, nella disponibilitàdel ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] deteneva una pistola, non rinvenutanell’abitazione all’atto in cui i militari vi hanno fatto accesso, come comprovatoda una fotografia che il predetto aveva inviato a mezzo di un messaggio, ad unamico, appena una settimana prima rispetto agli accadimenti oggetto delpresente procedimento penale; l’imputato si è dato a pronta fuga nella data del22 ottobre 2017 senza nemmeno portare con sé il denaro che deteneva pressol’abitazione.A detti elementi la Corte di assise di appello di Napoli ha attribuito la valenzadi indizi che, lungi dal poter essere degradati a elementi suggestivi, si connotanoper essere certi, dotati di intrinseca valenza dimostrativa e tra lorostraordinariamente convergenti ed ha così sostenuto che essi consentono unaricostruzione cui sono estranei margini di incertezza tale da rendere irrilevante ilfatto che non sia stato possibile ricostruire, con identici connotati di sicurezza, ilmovente sotteso all’azione.Ha, infine, condiviso il percorso argomentativo offerto dalla Corte di assise diprimo grado che ha fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente in ordine aldelitto di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup. in relazione al quantitativo dimarijuana rinvenuto occultato all’interno della dimora sul sistematicoapprezzamento di una pluralità di indici (il dato ponderale della sostanza, ilnumero di dosi dalla stessa ricavabile, il possesso di un bilancino di precisione,nonché il coerente contributo offerto da una pluralità di testi) che consentono diapprezzarne, oltre la sua riconducibilità all’imputato, anche la destinazione a finidi spaccio.2.L’imputato [OSCURATO:PERSONA],aliasXXXXX, propone, con l’assistenzadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in quattro motivi diseguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.), nonché violazione dei canoni di valutazione della prova.Il difensore contesta che la Corte territoriale ha offerto una motivazioneillogica nella parte in cui, valorizzando «pressoché esclusivamente gli argomentidell’accusa o le ipotesi ricostruttive maggiormente giovevoli alla tesiaccusatoria», non si è soffermata sull’accertamento del movente sottesoall’azione omicidiaria che, in un processo indiziario come quello in esame risulta«assolutamente necessario».Censura, inoltre, che la Corte di merito ha reputato sussistente un coerentequadro indiziario che legittima l’affermazione della penale responsabilità delricorrente nonostante alcune delle emergenze (segnatamente: le dichiarazionirese dai testi oculari XXXXXX, XXXXXX e XXXXX) non permettano, anzitutto, diritenere acclarato il litigio che, nella notte compresa tra il 21 ed il 22 ottobre2017, avrebbe frapposto il ricorrente alla vittima; che il compendio indiziario nonconsente, poi, di determinare con compiutezza l’epoca in cui l’omicidio è statocommesso e di collocarlo, in particolare, in epoca precedente alla data del 23ottobre 2017, allorquando XXXXXè stato respinto alla frontiera francese; che leacquisizioni relative alle celle di aggancio dei cellulari in uso ai protagonisti dellavicenda non conducano, infine, ad apprezzare la contestuale presenza delricorrente e della vittima nel locus commissi delicti.2.2.Violazione dei canoni di valutazione della prova (art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen.) in relazione all’ipotesi delittuosa contesta al capo 3) dellarubrica.Il difensore contesta che la «sintetica» motivazione offerta dalla Corteterritoriale configuri, invero, un apparato argomentativo apparente.Immeritevole di condivisione si atteggia, anzitutto, la valorizzazione delnarrato offerto dai testi XXXXXXX e XXXXX, atteso che costoro si sono resi latoridi dichiarazioni oltremodo vaghe, inidonee, in quanto tali, ad ascrivere alricorrente la veste di spacciatore.Inadeguati risultano, poi, gli ulteriori passaggi motivazionali attraverso iquali il giudice di secondo grado ha ritenuto provata una destinazione a fini dispaccio della sostanza stupefacente rinvenuta presso l’abitazione del ricorrente.2.3.Violazione dei canoni di valutazione per motivazione apparente edillogica (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla mancataconcessione delle attenuanti generiche.Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha omesso di considerare «temie dati di fatto, sia relativi ai profili oggettivi della condotta che riferibili a quellipiù propriamente soggettivi» sui quali era stata fondata la richiesta diconcessione delle attenuanti generiche.2.4.Nullità per violazione dei canoni di valutazione della sentenza (art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) per violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc.pen.Il difensore contesta che la Corte territoriale è pervenuta ad un giudizio diresponsabilità penale dell’imputato nonostante le fonti probatorie fosserodivergenti tra loro e riferissero versioni contrastanti e incompatibili con l’assuntoaccusatorio.3.Con memoria del 17 giugno 2026 il difensore ha contestato l’apparatomotivazionale sulla scorta del quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha invocatouna declaratoria di inammissibilità del ricorso.Ha, in particolare, censurato che la Corte territoriale non si sia confrontatacon i motivi posti a fondamento dell’atto di appello, circostanza, quest’ultima,che giustifica la loro pedissequa reiterazione nella presente sede di legittimità.Ribadisce, in specie, che il Giudice di secondo grado ha obliterato le risultanze dicui alla relazione peritale autoptica che collocano la consumazione dell’omicidio diXXXXXXXXXXXX in un contesto temporale incompatibile con la presenzadell’imputato sulla scena del crimine.Eccepisce, infine, l’intervenuta prescrizione del delitto di cui al capo 3) dellarubrica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aliasXXXXX, deve ritenersiinammissibile, risultando incentrato su doglianze manifestamente infondate.2.Osserva il Collegio che la prospettazione critica veicolata a mezzo delpresente ricorso si muova lungo direttrici diverse, avendo il difensore reputato dipoter aggredire l’apparato argomentativo della sentenza impugnata denunciandoora la presenza di illogicità, di carenza e di contradditorietà motivazionali in cui laCorte territoriale sarebbe incorsa nell’interpretazione delle acquisizionidibattimentali, ora paventando la violazione delle regole processuali chepresiedono ad una corretta lettura delle stesse.2.1. A fronte di ciò, si reputa necessario operare in via preliminare talunepuntualizzazioni volte a delineare i limiti del sindacato di legittimità ove il ricorsoper cassazione sia stato proposto deducendo, anzitutto, un motivo sussumibilenella previsione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.2.2. Non appare, anzitutto, inopportuno precisare in via preliminare come lamotivazione di un provvedimento possa dirsi inficiata da contraddittorietà,censurabile nella presente sede di legittimità, solo allorché il provvedimento siarticoli in proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì chel’accoglimento dell’una implica necessariamente ed univocamente la negazionedell’altra (tra le altre, Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo,Rv. 271635 - 01).Il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue, invece, allaviolazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o deicanoni normativi di valutazione della prova ovvero, ancora, all’invalidità, o allascorrettezza, dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premessedell’abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e laconclusione, come affermato, in motivazione, da Sez. U, n. 20804 del29/11/2012, dep. 2013, Aquilina.La mancanza di motivazione del provvedimento, invece, non si identificasolo nella carenza, sotto il profilo grafico, disciplinato dall’art. 125 cod. proc. pen,ma anche nell’apprezzata assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioniindispensabili al fine di rendere l’intero iter logico comprensibile e verificabile daparte del giudice sovraordinato oltre che completo, nelle sue linee essenziali,anche in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti e pertinenti avanzatedal soggetto interessato.2.3. Il vizio della motivazione, per essere tale, deve essere desumibile dallalettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere internoall’atto e non il frutto di una rivisitazione in termini critici del materiale posto afondamento della decisione.Diversamente opinando, si legittimerebbe, infatti, una valutazione sullacapacità dimostrativa del compendio che è del tutto estranea al giudizio dilegittimità.Risultano, pertanto, irricevibili le deduzioni critiche che si pongono in direttoconfronto con il materiale probatorio o indiziario acquisito, sollecitandone undiverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schematipico di un gravame di merito, eccentrico rispetto alle funzioni qualificanti loscrutinio di legittimità (tra le altre, Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 266924 - 01; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153 - 01).Il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione delprovvedimento impugnato non può, quindi, concernere la ricostruzione del fatto,né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di unlogico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delleacquisizioni processuali.2.4. Ancora e soprattutto, il vizio di motivazione denunciato a mezzo delricorso non deve presentare, pena una valutazione di inammissibilità pergenericità, un tenore indeterminato e non può, soprattutto, risolversi nellapedissequa reiterazione di quanto già dedotto con l’atto di appello e dalla Corteterritoriale partenopea poi puntualmente e motivatamente disatteso.In tal caso esso, omettendo di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le altre, Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01), deve considerarsi privi della necessariaspecificità e, quindi, meramente apparente.È perciò inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazionedella correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non puòignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra le altre, Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv 259425 - 01).2.5 Per quanto interno all’atto, il vizio di motivazione della sentenza, perl’espresso disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., può ancheemergere dalla lettura di un atto del processo.In tal caso, però, per il rispetto del principio di autosufficienzadell’impugnazione, è onere della parte allegare al ricorso l’atto specificato perpoter permettere la sua valutazione in comparazione con l’ordito motivazionaledel provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017,Schioppo, Rv. 270071).2.6. Il vizio di motivazione deve, infine, presentare il carattere dellaessenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delleconseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione.Sono, pertanto, inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” lapersuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria di ognisingolo elemento (tra le altre, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965- 01).3.Tanto premesso, appare evidente che la totalità delle censure difensiveprospettate nel corpo del ricorso in esame, in relazione ai reati di cui ai capi 1) e2) della rubrica, con riguardo alla qualità ed alla capacità dimostrativa dellamotivazione del provvedimento impugnato, ove filtrate alla luce dei canoniinterpretativi appena richiamati, non superi il vaglio di ammissibilità.Patente appare il fatto che talune di dette doglianze costituiscano lapedissequa riproposizione delle contestazioni già veicolate a mezzo dell’atto diappello e dalla Corte di merito valutate attraverso un incedere argomentativoprivo di inciampi logico-processuali e con il quale il difensore del ricorrente haomesso il dovuto, serrato, confronto critico.3.1. Il riferimento è, anzitutto, al litigio che, nelle ore notturne comprese trail 21 ed il 22 ottobre 2017, avrebbe contrapposto l’imputato e la vittima, litigioche, nella lettura difensiva, non rinverrebbe un adeguato conforto nellepropalazioni accusatorie rese da taluni testimoni oculari (XXXXXXX, XXXXXXeXXXXX) che avrebbero costituito oggetto di una non corretta esegesi ad operadel Giudice di primo grado.Nel valutare detta censura la Corte di appello ha, però, evidenziato, con unargomento non contrastato dalla difesa, come assorbente peso specifico a finiricostruttivi dovesse piuttosto conferirsi alle immagini registrate da unatelecamera collocata all’interno dell’esercizio commerciale XXXXXXXXXX cheaveva ripreso i contegni aggressivi consumati dal primo ai danni della seconda(cfr. pag. 22 della motivazione della sentenza di secondo grado) e sulla scorta diciò – e delle stesse indicazioni, per il vero coerenti, offerte dai testi – ha ritenutocorroborato l’assunto accusatorio secondo il quale, in un contesto temporaleimmediatamente precedente all’epoca dell’omicidio, i rapporti tra i dueprotagonisti della vicenda in esame fossero oltremodo tesi.3.2. Ancora, reputata già dalla Corte territoriale priva di ogni valenza (pag.23 della motivazione) e, pur tuttavia, riproposta in questa sede quale motivodell’asserita fragilità dell’ordito motivazionale, è la doglianza con la quale ildifensore ha contestato la correttezza della determinazione della data in cui ildelitto è stato consumato; data che, nell’ottica difensiva, andrebbe, sulla scortadelle indicazioni raccolte nel corpo della «perizia autoptica» (così pag. 3 delricorso), postergata di almeno due giorni, in un contesto temporale in cui, cioè,l’imputato era di certo lontano dalla scena del crimine perché in viaggio verso laL’allegazione in esame, oltre che essere meramente reiterativa del motivo diappello, è altresì affetta da patente genericità, essa rinvenendo la sualegittimazione su un dato indicato come contenuto in un atto processuale delquale il difensore ha, però, omesso l’allegazione, limitandosi ad offrirneun’irricevibile rappresentazione labiale.3.3. Ancor più palese appare l’indifferenza del presente ricorso agliargomenti sviluppati nella sentenza impugnata con precipuo riferimento al temadel movente sotteso all’azione e, più in particolare, al fatto che il compendio nonabbia consentito di ricostruirne con tratti di compiutezza i confini.Invero, a fronte di un percorso argomentativo con il quale la Corte di meritonapoletana, tenuto conto degli elementi indiziari su cui ci si è soffermati neiparagrafi 3.1 e 3.2 e muovendosi nell’alveo di un granitico canone ermeneuticoofferto dalla risalente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 - 01), ha correttamente rimarcatol’irrilevanza di una lacuna ricostruttiva di tal natura ove il quadro indiziarioconduca, comunque, ad apprezzare, con ragionevole certezza, la responsabilitàpenale dell’imputato, il difensore del ricorrente si è limitato ad affermare, contoni meramente assertivi, a pagina 2 del ricorso, che l’impossibilità di accederealle motivazioni sottese al crimine costituisca un vulnus irrimediabile nell’ambitodei procedimenti fondati su elementi indiziari.Si faceva, in questo modo, corretta applicazione dell’orientamentoermeneutico consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui,nel processo indiziario, il giudice deve compiere una duplice operazione, attesoche, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell’elementoindiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisitodella precisione e per vagliarne l’attitudine dimostrativa; successivamente,occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti (trale altre, Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, Rv. 255677 - 01; Sez. 1, n.13671 del 26/11/1998, Buono, Rv. 212026 - 01), allo scopo di appurare se imargini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in unavisione unitaria, in modo da consentire l’attribuzione del fatto illecito all’indagato,pur in assenza di una prova diretta, sulla base di un complesso di dati, chesaldandosi logicamente, conducano necessariamente a un giudizio di gravitàindiziaria (tra le altre, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280 - 01;Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, Rossi, Rv. 248384 - 01).3.3.1. Deve, per altro verso, rilevarsi che l’assenza di un movente criminoso,quand’anche riscontrata, non inficia il percorso argomentativo seguito dalla Cortedi assise di appello di Napoli, dovendosi in proposito richiamare la giurisprudenzaconsolidata di legittimità in tema azioni omicidiarie, secondo la quale: «l’assenzadi movente dell’azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell’affermazione dellaresponsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell’attribuibilità di detta azioneall’imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversinell’affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tantomeno, di assenza di coscienza e volontà dell’azione» (Sez. 5, n. 22995 del03/03/2017, M., Rv. 270138 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme,anche Sez. 1, n. 25199 del 08/01/2015, Dessena, Rv. 263922 - 01; Sez. 1, n.3149 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 - 01).Tale opzione interpretativa, a sua volta, trae origine dal risalente econsolidato orientamento ermeneutico, riconducibile a Sez. 5, n. 10994 del30/09/1981, Albanese, Rv. 151266 - 01, secondo cui: «La prova della volontàomicida, sia essa sorretta dal dolo diretto o da quello indiretto, va desunta daelementi oggettivi di carattere sintomatico, quali la micidialità dell’arma usata, lareiterazione e la violenza dei colpi, la parte del corpo colpita, mentre il moventedell’azione di natura soggettiva, va utilizzata solo in via sussidiaria».3.4. I residui profili censori, prospettati promiscuamente, veicolano, infine,una, parimenti inammissibile, rilettura in fatto delle acquisizioni dibattimentali,spesso operata in termini oltremodo criptici e, ancora una volta, attraverso ilrichiamo a specifici passi di taluni atti processuali acquisiti al compendio con iquali, però, il ricorso non è stato corredato.La fondatezza del giudizio appena formulato si impone in tutta la suaevidenza ove si abbia riguardo alla proposta interpretativa, raccolta alla pagina 4del ricorso, con la quale il difensore ha adombrato la possibilità che YoussefSaadi non sia stato presente sulla scena del crimine.Non può, in proposito, non rilevarsi che l’ipotesi in questione, formulata intermini meramente ipotetici dalla difesa del ricorrente, oltre che illogica eprocessualmente incongrua, si pone in contrasto con la giurisprudenzaconsolidata di questa Corte, che occorre ribadire, secondo cui: «In tema divalutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massimed’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersiplausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza piùverosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutareinsieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066 - 01; si vedano, in sensosostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv.272995 - 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 - 01).Questo orientamento, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenzialeormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massimedi esperienza, che si attaglia perfettamente al caso di specie e non consente dirivalutare il compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nellavalutazione probatoria giudiziaria – così come, secondo la più modernaepistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) –è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime diesperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso inesame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ognialternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile. Ove cosìnon sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insiemea tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004,dep. 2005, Sala, Rv. 230873 - 01; si vedano, in senso sostanzialmenteconforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220 - 01; Sez.6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401 - 01).4. In una direzione processuale analoga, deve evidenziarsi che del tuttoirricevibile appare il richiamo alla categoria della carenza motivazionale rispettoai passaggi argomentativi sui quali la Corte di merito ha affermato la penaleresponsabilità del ricorrente anche in relazione al delitto in materia distupefacenti descritto al capo 3) della rubrica, posto che ciò che il difensore hacontestato è, semmai, la debolezza dell’apparato dimostrativo sul punto offerto enon la sua assenza.Al riguardo, va, peraltro, evidenziato come la costruzione critica oppostadalla difesa si riveli destituita di ogni fondamento, essa risultando di fattofondata su un sintetico passaggio della deposizione resa dal teste XXXXXXX,riportato alla pagina 5 del ricorso, che dovrebbe dimostrare l’inattendibilità diquest’ultimo, trascurando, però, di considerare i ben più rilevanti elementi sullascorta dei quali la Corte, anche in tal caso manifestando piena adesioni ai principiinterpretativi elaborati in subiecta materia, ha ritenuto dimostrato che la drogarinvenuta presso l’abitazione del ricorrente fosse da questi detenuta per finalitàillecite.5. Inficiata da censurabile vaghezza appare, infine, la contestazione deldifensore con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.Ancora una volta, infatti, il presente ricorso manca di ogni confronto conquanto argomentato dalla Corte territoriale, che ha rigettato detta richiestaevidenziando come la difesa non abbia allegato alcun indicatore positivosuscettibile di concreta valorizzazione per giustificare una mitigazione deltrattamento cautelare (pag. 26 della motivazione: «soltanto ottativa, ma in alcunmodo argomentato è inoltre la critica […] con riguardo al diniego delle attenuantigeneriche. La censura si nutre di asserti, limitandosi ad evocare, nemmenopertinentemente, fattori attenuanti, in tesi pretermessi – la minore intensità deldolo, le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato, la condotta processuali,l’assenza di ulteriori pendenze, il pregresso stato di incensuratezza – essa,pertanto, si risolve in una contestazione aspecifica»).5.1. Si tenga, peraltro, presente, con specifico riferimento al diniego dellepena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che laconnotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali,eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato. Lanecessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso – e cheimpediva la concessione al ricorrente delle attenuanti invocate – è sintetizzatadal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essereintese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, macome il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, noncomprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., chepresentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piùincisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez.6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01; si vedano, in sensosostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci,Rv. 260054 - 01; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, Rv. 222351 - 01).Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di unfilone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che si attagliaperfettamente al caso di specie, e che è possibile esplicitare richiamando ilseguente, insuperato, principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possonoessere intese come una benevola e discrezionale “concessione” del giudice macome il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art.133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e specialida esigere una più incisiva, particolare, considerazione; situazioni e circostanzeche effettivamente incidano sull’apprezzamento della quantità del reato e dellacapacità a delinquere dell’imputato, sicché il loro riconoscimento consenta dipervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnanoi parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto» (Sez. F, n.12280 del 28/08/1990, Poliseri, Rv. 185267 - 01).6. Le doglianze prospettate nell’interesse del ricorrente, pertanto, devonoritenersi connotate da manifesta infondatezza, imponendo la formulazione di ungiudizio di inammissibilità dell’atto d’impugnazione proposto nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXaliasXXXXXXXXXXX.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, che investe il giudizio diresponsabilità dell’imputato, consegue, quale necessitato precipitato, identicogiudizio di manifesta infondatezza quanto alla censura prospettata nel corpodella memoria contenente motivi nuovi relativa all’asserita maturazione deltermine prescrizionale.Va ricordato in premessa come l’inammissibilità del ricorso per manifestainfondatezza dei motivi non consenta l’instaurarsi di un valido rapporto diimpugnazione e precluda, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le causedi non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. – tra esse, la prescrizionedel reato – che siano maturate successivamente alla pronuncia della sentenzaimpugnata con il ricorso, come affermato da Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.,Rv. 217266 - 01.Tanto premesso, va osservato che alla data del 29 febbraio 2025, allorché laCorte di assise di appello di Napoli ha pronunciato sentenza nel procedimento inesame mediante la lettura del dispositivo, il termine prescrizionale relativo allafattispecie ascritta all’imputato al capo 3) della rubrica non era ancorainteramente decorso.Il fatto che detta causa estintiva del reato di cui all’art. 157 cod. pen.sarebbe maturata in epoca successiva degrada, allora, alla luce dei canoniinterpretativi appena ricostruiti, a circostanza del tutto irrilevante ai finiprocessuali qui in valutazione.7.Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadirel’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aliasSaadi, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento,occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 32825/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris