Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14336/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per tre episodi di furto in abitazione (capi 1, 3 e 4) e per l'indebito utilizzo di carte di credito (capo 2); Ritenuto che i due motivi di ricorso, che afferiscono al solo capo 3) e che contestano la responsabilità dell'imputato e la qualificazione giuridica del fatto da ricondurre all'art. 614 cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. risposta a pag. 3 sul primo motivo e risposta a pag. 4 sul secondo motivo) e rilevato che la questione sulla diversa qualificazione giuridica involge valutazioni in fatto insuscettibili di diverso apprezzamento in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per tre episodi di furto in abitazione (capi 1, 3 e 4) e per l'indebito utilizzo di carte di credito (capo 2); Ritenuto che i due motivi di ricorso, che afferiscono al solo capo 3) e che contestano la responsabilità dell'imputato e la qualificazione giuridica del fatto da ricondurre all'art. 614 cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. risposta a pag. 3 sul primo motivo e risposta a pag. 4 sul secondo motivo) e rilevato che la questione sulla diversa qualificazione giuridica involge valutazioni in fatto insuscettibili di diverso apprezzamento in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 14336/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris