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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32557/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di un telefono cellulare commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo, articolato in più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che tutte le spiegate censure - in punto: di nullità della sentenza di primo e di secondo grado, per irrituale citazione dell'imputato; di omessa risposta a tutte le censure articolate con i motivi di appello; di diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. nella massima estensione e di omessa commisurazione della pena nel minimo edittale - sono affette da conclamata genericità, essendo le relative deduzioni affidate ad enunciazioni assolutamente indeterminate ('qdando, come e dove'si sarebbero verificate le dedotte invalidità processuali) o apodittiche, a fronte di una motivazione, resa dal giudice di appello, invece completa e congrua (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di un telefono cellulare commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo, articolato in più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che tutte le spiegate censure - in punto: di nullità della sentenza di primo e di secondo grado, per irrituale citazione dell'imputato; di omessa risposta a tutte le censure articolate con i motivi di appello; di diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. nella massima estensione e di omessa commisurazione della pena nel minimo edittale - sono affette da conclamata genericità, essendo le relative deduzioni affidate ad enunciazioni assolutamente indeterminate ('qdando, come e dove'si sarebbero verificate le dedotte invalidità processuali) o apodittiche, a fronte di una motivazione, resa dal giudice di appello, invece completa e congrua (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32557/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris