CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ci [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Ca- vazza Michel avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Treviso del 25 febbraio 2022 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 624 cod. pen. ed altro (capi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31). Il presente procedimento rientra nell'ambito di una più vasta indagine - a carico anche di altri dieci coindagati - per associazione per delinquere finalizzata alla com- missione di più delitti contro il patrimonio e, in particolare, furti aggravati ai danni di sportelli bancomat di istituti di credito ed istituti postali mediante l'impiego di ordigni esplosivi, e numerosi episodi di furti tentati e consumati, realizzati tra il 17 febbraio 2021 ed il 19 agosto 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, propo- nendo sei motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 6). Si deduce che la corporatura e la camminata di [OSCURATO:PERSONA] erano di un uomo normale e, per tale ragione, non potevano essere ritenute individualizzanti. Perciò la circostanza che gli operanti di P.G. il 2 ed il 3 marzo 2021 lo avessero visto cammi- nare era del tutto irrilevante. Il soggetto ripreso dalle telecamere era travisato. Il ricorrente non era stato ri- preso dalle telecamere installate nei siti di interesse e, all'epoca, l'attività di intercet- tazione telefonica ed ambientale, dalla quale, eventualmente, poter ricavare qualche riscontro all'ipotesi investigativa - non era ancora stata avviata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di cui al capo 7). Si osserva con riferimento al tentato furto all'Istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento che la motivazione del Tribunale del riesame era del tutto assente e che il G.I.P. aveva trattato esclusivamente le posizioni di alcuni coindagati, mentre [OSCURATO:PERSONA] non compariva mai né durante il raid né in mo- menti antecedenti o successivi. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 8) e 9). Si rileva che il fotogramma in cui sarebbe stato individuabile il ricorrente in realtà non consentiva di identificare il soggetto ritratto e che non poteva attribuirsi una particolare valenza indiziaria al tracciato GPS dell'auto VW Phaeton. [OSCURATO:PERSONA], infatti, risiedeva in un campo di giostrai, dove vivevano numerose altre famiglie; dal tracciato GPS l'auto VW Phaeton non risultava essersi fermata lungo via Argine, ove si trova il campo giostrai, bensì lungo via Fontane che, sebbene vicina, evidentemente portava anche verso altre destinazioni. Anche in relazione a tale vicenda l'ordinanza in questione appariva debole e la motivazione apparente. Infatti, nonostante la difesa avesse evidenziato che le tele- camere avessero immortalato un soggetto travisato e che gli operanti di P.G. aves- sero individuato in tale soggetto [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato solo che quest'ultimo era "stato osservato ripreso dalle immagini di videosorveglianza dell'i- stituto di credito di Eraclea (VE)", senza assumere posizione sui rilievi difensivi. In relazione al dato offerto dal tracciato GPS, scarsamente indiziante, il Tribunale del Riesame ha osservato che l'auto VW Phaeton "si fermava nei pressi del luogo ove risiede, al fine di riaccompagnarlo a casa" e che "non è mai emersa la partecipazione al gruppo di altri soggetti che vivano nel medesimo accampamento". Se il dato fornito dal tracciato GPS poteva ritenersi individualizzante e grave- mente indiziario nell'ipotesi di auto in uso alla banda fermata davanti all'accampa- mento in cui risiedeva il ricorrente o lungo la via in cui si trovava il campo nomadi, un tale significato non poteva essere riconosciuto nella fattispecie in esame, in cui l'auto era posizionata in una via diversa, seppur vicina. Il Tribunale del riesame non ha indicato le risultanze investigative che smentirebbero le censure difensive e forni- rebbero, invece, gravi indizi di colpevolezza in ordine all'apporto concorsuale di Ca- vazza Michel nella consumazione dei reati contestati. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 12), 13) e 14). Si deduce l'insussistenza del quadro indiziario in relazione ai reati suindicati per le seguenti ragioni: A) La presenza di [OSCURATO:PERSONA] non risultava dalle immagini estrapolate dai presidi fissi installati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle telecamere di videosorveglianza degli istituti di credito assaltati. B) Il sistema GPS dalle ore 2.33 alle ore 4.29 del 21 aprile 2021 non restituiva più le posizioni dell'autovettura. Inoltre, dalla tabella riepilogativa delle celle telefo- niche agganciate dall'utenza associata al GPS installato sulla VW Phaeton risultava soltanto che alle ore 3.46.39 la VW Phaeton aveva agganciato le celle di via del Chilo di [OSCURATO:PERSONA]. Il dato fornito dalla cella non consentiva, quindi, di affermare che l'auto avesse sostato presso il campo di dimora del ricorrente, posto che via del Chilo era distante circa due chilometri da via Argine. C) Le telefonate registrate sull'utenza della signora Zolini erano state interpretate dal G.I.P. in maniera fuorviante.D) La circostanza che alle ore 7.18 del 21 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato a prelevare il fratello Devis a casa dei Garbin era inconferente, non avendo introdotto elementi di conferma all'ipotesi investigativa. E) Il dialogo registrato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a bordo della VW Phaeton non era sufficiente - in assenza di ulteriori e specifici riscontri individualiz- zanti - a confermare la partecipazione del ricorrente ai fatti del 21 aprile 2021. Il Tribunale ha confermato la gravità indiziaria del dato offerto dal tracciato GPS, nonostante la difesa avesse evidenziato che dalle ore 2.33 alle ore 4.29 del 21 aprile 2021 il sistema del GPS non aveva restituito le posizioni dell'autovettura e le celle di via del Chilo di [OSCURATO:PERSONA] agganciate dall'utenza associata al GPS installato sulla VW Phaeton distassero all'incirca due chilometri da via Argine. In secondo luogo, il fatto che [OSCURATO:PERSONA], coerentemente con il consolidato modus operandi del gruppo, avesse riportato la vettura VW presso il nascondiglio, era del tutto irrilevante ai fini della partecipazione a quei raid di [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, la partecipazione dell'odierno ricorrente alle azioni predatorie del 12 maggio 2021 non dimostrava che lo stesso avesse partecipato anche ai precedenti raid realizzati dai sodali. 2.5. Violazione di legge, motivazione illogica e travisamento della prova con ri- ferimento ai reati di cui ai capi 15), 16) e 17). Si osserva che il ricorrente non era mai stato ripreso dalle telecamere in occa- sione dei colpi, per cui non v'era corporatura, camminata o capo d'abbigliamento che potesse collegarlo alle azioni della banda. Non essendo state ancora attivate le intercettazioni ambientali sull'auto VW Phaeton (l'attività captativa iniziava soltanto il 7 maggio 2021), gli inquirenti non potevano neppure appellarsi al riconoscimento vocale. Dal tracciato GPS risultava quanto segue: alle ore 21.58 l'auto sostava breve- mente in v. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Piave, a breve distanza dal luogo di residenza di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Michel e Devis; alle ore 22.08 effettuava una seconda breve sosta nel medesimo punto di via [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Piave (TV); la Phaeton proseguiva in direzione est transitando in via Argine di Ponte di Piave a ridosso del luogo di dimora dell'odierno ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA], si dirigeva verso Chiarano dove effettuava rifornimento presso il distributore "Noaloil" di via Roma, quindi ritornava a Ponte di Piave e alle ore 22.46 sostava brevemente in via Argine nei pressi del campo ai giostrai. Una volta ripartita, il sistema GPS non era più in grado di tracciare il tragitto e le soste e la P.G. ricostruiva i movimenti attraverso l'attività tecnica di positioning dell'utenza cellulare abbinata al GPS, che però non era in grado di localizzare con continuità le celle agganciate dalla stessa; dopo gli assalti all'ufficio postale e alla banca l'utenza cellulare abbinata al GPS installato sulla Phae- ton agganciava le celle di via Roma di Ormelle (TV) alle ore 4.01 e di via [OSCURATO:PERSONA] di Vazzola (TV) alle ore 4.31, a dimostrazione della circostanza che la banda stava rientrando. Il dato fornito dal tracciato del GPS era privo di valenza indiziaria, in quanto nessuna cella di Ponte di Piave era stata agganciata e la telecamera di via [OSCURATO:PERSONA] di Mareno di Piave (TV), che documentava l'arrivo della VW Phaeton nei pressi dell'abitazione dei Garbin, registrava a bordo della stessa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- colls e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame, in contrasto con gli atti di indagine, ha erroneamente desunto la gravità indiziaria, ancora una volta, dalla circostanza che, dopo i colpi, l'auto VW Phaeton si era fermata in prossimità del campo nomadi luogo di dimora di [OSCURATO:PERSONA] nonché dal contenuto della telefonata della mattina successiva, cap- tata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". Sul dato fornito tracciato dal GPS l'ordinanza gravata ha travisato le risultanze investigative. Infatti, nell'informativa del 6 luglio 2021 (pag. 178) si leggeva: "Ter- minato il rifornimento, il mezzo ripartiva ripercorrendo a ritroso la strada verso Ponte di Piave (TV). Giunta in tale località, alle ore 21.46 effettuava una nuova breve sosta in via Argine nei pressi del campo "giostrai" di dimora di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Una volta ripartita, dalle ore 21.47 il sistema GPS non era più in grado di tracciarne il tragitto e le soste. Si ritiene che i soggetti. Nel corso del secondo pas- saggio nei pressi del campo "giostrai" di dimora dei Cavazza, abbiano recuperato il disturbatore di frequenze jamnner che da quel momento inibiva la localizzazione della "Phaeton". Non v'era prova, pertanto, che dopo i colpi la macchina si fosse fermata in pros- simità del campo nomadi ove dimorava [OSCURATO:PERSONA] poiché il sistema GPS non era più in grado di tracciarne il tragitto e le soste. Di contro, le due soste dell'autovettura nei pressi del campo nomadi di via Argine tra le 21.00 e le 23.00 erano irrilevanti, aldilà della circostanza che in quel campo dimorava anche il sodale [OSCURATO:PERSONA]. A carico del ricorrente rimaneva solo una telefonata intercorsa n. 1713 della mattina del 24 aprile 2021 tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto però insignificante e privo di interesse investigativo. 2.6. Violazione dell'art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.. Si rileva, con riferimento alle esigenze cautelari, che la risalenza nel tempo dei precedenti penali (1995, 2003 e 2007) ed il rispetto delle prescrizioni imposte a Ca- vazza Michel delle misure alternative applicategli conducevano ad un giudizio di ade- guatezza della misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] aveva scontato agli arresti domiciliari la condanna elencata al n. 3 del casellario e la concessione del beneficio della liberazione anticipata confermava la regolare condotta dallo stesso serbata, mentre il 26 gennaio 2017, durante l'espia- zione della condanna elencata al n. 7, il Tribunale di Sorveglianza gli aveva concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, la misura alternativa in assoluto più ampia che l'indagato aveva saputo gestire tanto vero che la pena detentiva era stata dichia- rata estinta per esito positivo dell'affidamento in prova. [OSCURATO:PERSONA] a quo non ha indicato elementi dimostrativi dell'incapacità del ricor- rente di rispettare le prescrizioni connesse ad una misura diversa da quella massima, ma pur sempre custodiale come gli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico, essendosi limitato a richiamare le precedenti condanne e la gravità dei fatti per cui si procede nei suoi confronti, trascurando, peraltro, che l'ultima condotta risaliva all'agosto 2021 e che, come documentato dalla difesa, dal dicembre 2021 il ricorrente aveva iniziato a svolgere un lavoro regolare. In particolare, dal 10 dicem- bre 2021 il ricorrente titolare di un'impresa individuale, regolarmente iscritta alla camera di commercio, che si occupa di lavori di edilizia e all'epoca dell'esecuzione della misura stava lavorando ad [OSCURATO:PERSONA] presso il cantiere della [OSCURATO:PERSONA] di Mareno di Piave, come dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia e confermato dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], titolare di tale società, che il difensore alle- gava alla memoria depositata in udienza. L'adeguatezza della misura in concreto applicata va valutata all'esito di un giudi- zio globale degli elementi inerenti la gravità e le circostanze del fatto e della perso- nalità del prevenuto, anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente collegati a detta misura cautelare. Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], la corretta applicazione di tali criteri avrebbe certamente portato a ritenere la misura degli arresti domiciliari ade- guata a contenere il rischio di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In ordine a tutti i motivi di ricorso, va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contrad- dittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, se- condo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Corte di Cassazione deve soltanto di verificare, in relazione alla peculiare na- i1 tura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza nessun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria deci- sione, la quale è sorretta da motivazione lineare ed esauriente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Non sono configurabili violazioni di legge o vizi di motivazione rilevanti ex art.606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), a fronte di un apparato argomentativo che è stato in concreto diffusamente prospettato in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata sussistenza del reato contestato. La ricostruzione della vicenda criminosa è stata svolta mediante un'accurata combinata ricomposizione degli elementi rinvenibili da tutte le fonti probatorie, costi- tuiti dagli esiti dei servizi di osservazione eseguiti dagli organi di P.G., dalle intercet- tazioni, dalle immagini tratte dalle videoriprese ed altro. 2. In relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso, da trattare congiunta- mente in quanto relativi a vicende delittuose scaturite dal medesimo materiale inve- stigativo, va evidenziato che la Corte di appello ha operato un apprezzamento unitario degli indizi, per verificare la loro confluenza verso un significato univoco. Il Tribunale del riesame, infatti, con motivazione lineare e coerente, ha eviden- ziato con riferimento ai capi 6) e 7), relativi ai colpi della notte del 4 marzo 2021, doveva attribuirsi piena attendibilità al riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] operato da- gli organi di P.G.: a) l'identificazione della sua corporatura e della sua camminata; b) l'osservazione da parte dei medesimi operanti di P.G. nei giorni precedenti al colpo (il 2 e il 3 marzo 2021), mentre era intento ad accedere, a volto scoperto e con la propria autovettura al garage di occultamento della [OSCURATO:PERSONA], al fine di sostituire le gomme di questa, in modo da conservarla in piena efficienza in caso di necessità di fuga; c) la corrispondenza tra le movenze osservate quel giorno e in occasione dei colpi del 4 marzo 2021; d) il compimento dei furti di nel corso della medesima notte, per cui la partecipazione al primo furto lasciava ragionevolmente presumere il suo coinvolgimento anche nel secondo; e) la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad incontri con altri coindagati, per collaborare alla riparazione dell'automezzo, che era infine condotto il 9 aprile 2021 presso un'officina meccanica di [OSCURATO:PERSONA] di Piave (vedi sul punto l'ordinanza del G.I.P.). Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la violazione di legge nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordi- nanza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il Tribunale del riesame ha giudicato idonei a integrare il compendio indiziario. [OSCURATO:PERSONA] si duole di un generico deficit dell'apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato alle censure pro- poste nell'atto di impugnazione. 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, ugualmente deve escludersi la sussistenza dei vizi motivazionali prospettati dal ricorrente. Nell'ordinanza impugnata, infatti, sono stati approfonditamente illustrati i se- guenti elementi indiziari relativi ai reati di cui ai capi 9) e 10): 1) le immagini dell'im- pianto di sorveglianza dell'istituto di [OSCURATO:PERSONA] dalle quali si notava [OSCURATO:PERSONA] mentre, munito di estintore, fungeva da "palo" per gli altri sodali, circostanza che lasciava desumere la sua presenza anche in [OSCURATO:PERSONA] per il compimento dell'al- tro colpo messo a segno durante la medesima notte; 2) il dato relativo al tracciato GPS dell'autovettura VW Phaeton che, coerentemente con le azioni del gruppo, si fermava nei pressi dell'accampamento situato in via Argine n. 3 dove risiedeva (non essendo mai emersa la partecipazione ai furti di abitanti di tale zona, eccetto [OSCURATO:PERSONA] che, anche in quella occasione, riportava l'autovettura presso il nascondiglio). Il ricorrente prospetta censure esclusivamente in fatto, limitandosi a contestare la valenza del fotogramma che avrebbe consentito l'identificazione e a ribadire l'irri- levanza del dato sulla vicinanza dell'auto all'accampamento. 4. In ordine al quarto motivo di ricorso, vanno riportati i plurimi elementi inve- stigativi evidenziati dal Tribunale del riesame, indicativi della sussistenza del grave quadro indiziario per i reati previsti dai capi 12), 13) e 14): A) la sosta della VW Phaeton, al termine dei colpi, presso il campo nomadi doveva viveva [OSCURATO:PERSONA]; B) l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] il giorno seguente presso l'abitazione dei Garbin per recuperare il fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel rispetto del consolidato modus ope- randi del gruppo, riportava l'auto VW presso il nascondiglio; C) le conversazioni in cui la compagna di [OSCURATO:PERSONA] riferiva dell'assenza del medesimo la notte del 21 aprile 2021 e del suo rientro solo verso le ore 4.00 del mattino, coerentemente con le risultanze del tracciato GPS citato; D) la costante partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tutti i colpi e il riconoscimento della sua voce ad opera della P.G.; E) l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di una conversazione intercettata, della partecipazione a tutti i colpi riferibili al gruppo. Il ricorrente non si confronta integralmente con le argomentazioni articolate dal Tribunale del riesame e formula censure eminentemente in fatto (quali quelle relative ai dati forniti dal GPS). Il difetto di motivazione di un provvedimento non può essere pi« Lv ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di esso, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091, in fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione). 5. Con riferimento al quinto motivo di ricorso, il quadro indiziario in relazione ai reati di cui ai capi 15), 16) e 17) era elaborato in base ad una completa e dettagliata ricostruzione degli elementi fattuali a carico di [OSCURATO:PERSONA]: a) la sosta dell'auto- vettura VW Phaeton, dopo i colpi, in prossimità del campo nomadi dove dimorava l'indagato; b) il dato, fornito dalla telefonata della mattina successiva, captata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo, discutendo delle difficoltà economi- che in cui versavano gli interlocutori, allusivamente riferiva "adesso vediamo quando si sblocca" ed affermava "tieni duro dai, tieni duro", conversazione dalla quale si desumeva che, effettivamente, sullo sfondo si faceva riferimento alla necessità del Pozzobon di reperire danaro e di essere coinvolto nei colpi; per cui [OSCURATO:PERSONA], nel dire "adesso qua speriamo che sblocchino tutto", alludeva alle restrizioni Covid e alla conseguente impossibilità di porre in essere colpi notturni, circostanza evidente- mente falsa, essendo i colpi proseguiti nonostante le restrizioni ed era volta a rassi- curare il Pozzobon e a tacergli la circostanza di non essere stato coinvolto nell'attività criminosa da ultimo posta in essere; se [OSCURATO:PERSONA] non avesse partecipato ai colpi della notte precedente, non avrebbe avuto ragione di mentire al Pozzobon per non farlo "ingelosire" in relazione al mancato coinvolgimento. A tale analisi ricostruttiva delle emergenze processuali, valutata dal Tribunale in termini di esaustiva gravità indiziaria ai fini e per gli effetti dell'applicazione della misura cautelare custodiale, il ricorrente ha opposto censure prospettate come de- duzioni dimostrative della violazione delle regole di valutazione del quadro indiziario. Tali censure sono generiche ove, nel contestare la valenza indiziaria degli ele- menti acquisiti, esprimono un diffuso dissenso rispetto alla valutazione operata dal Tribunale, in una visione aspecifica e limitata, non ricondotta in un quadro di coerente lettura e analisi, né correlata alle specifiche inferenze logiche, che l'ordinanza gene- tica ha tratto dai dati disponibili, acquisiti nel corso delle indagini anche attraverso gli esiti dell'attività intercettativa. Esse, inoltre, integrano sostanziali doglianze di merito, non consentite in questa t sede, nella rappresentazione di letture alternative dei dati fattuali sopra sintetica-mente richiamati.Il ricorrente, poi, sviluppa una serie di doglianze con riguardo al contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che presentano caratteri di genericità e ri- propongono le stesse doglianze svolte innanzi al Tribunale del Riesame, alle quali detto organo giudiziario ha fornito ampia risposta. Il ricorrente si limita a riproporre la propria interpretazione alternativa del contenuto delle conversazioni captate, senza confrontarsi con l'accurata ed analitica spiegazione del loro significato fornita dai giu- dici della cautela e omettendo di considerare la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sinda- cato di legittimità" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Sotto tale ultimo profilo, l'ordinanza impugnata ha fondato il giudizio di gravità indiziaria sulla base dei contenuti delle conversazioni captate, dotati di elevata capa- cità dimostrativa in considerazione della posizione di rilievo degli interlocutori nell'ambito del gruppo criminale. 6. In relazione al sesto motivo di ricorso, va osservato che il Tribunale del rie- same ha legittimamente valutato negativamente i plurimi precedenti penali e la cir- costanza della fruizione di misure alternative in relazione a tali condanne, per cui l'indagato aveva dimostrato che, nonostante i benefici trattamentali goduti, non aveva saputo adattarsi ad una vita nella legalità e non aveva interrotto le attività predatorie. Tale giudizio negativo è stato correttamente collegato alla gravità dei reati commessi e ritenuto indicativo della pericolosità sociale dell'indagato. Deve ricordarsi, infatti, che, in tema di misure cautelari personali, il giudice, in- vestito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra mi- sura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato (Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, Cacciola, Rv. 275786). 7. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso