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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11046/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO ty' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione del predetto art. 7, comma 15- bis e relativo vizio di motivazione, in specie sotto il profilo della carenza della stessa; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) riproducono profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.), risultando altresì manifestamente infondati, considerata la completezza e la congruità della motivazione; quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 4 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO ty' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione del predetto art. 7, comma 15- bis e relativo vizio di motivazione, in specie sotto il profilo della carenza della stessa; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) riproducono profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.), risultando altresì manifestamente infondati, considerata la completezza e la congruità della motivazione; quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 4 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11046/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris