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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 08888/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 049T819 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motiv deHa decisione :::ad Khalife ricprre, tramite Difemsore di fiducia, per la cassazione delia sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 22 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Rimini 10 marzo 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha 7CC.7.05.-:_ftjtO responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. corrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce genericamente ‘,/o.azione di legge (art. 99 cod. ben.) in relazione al trattamento sanzionatorio, cr'n. :::.'articolare riguardo alla mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica i. ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Il ricorrente contesta in modo assai vado complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle modalità dei fatto e sulla natura, distanza temporale ed omogeneità dei reati precedentemente commessi dall'imputato (penultima pagina della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. neo., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna a: pagamento de:le spese consegue anche quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M. :Dichiara ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle D70CeSSLE1:: e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Prhmenne.

Cos' deciso 7 dicembre 2022.

Consiiiiere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]T enci Gabri ppello D E :I' O i I ."+. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 049T819 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motiv deHa decisione :::ad Khalife ricprre, tramite Difemsore di fiducia, per la cassazione delia sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 22 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Rimini 10 marzo 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha 7CC.7.05.-:_ftjtO responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. corrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce genericamente ‘,/o.azione di legge (art. 99 cod. ben.) in relazione al trattamento sanzionatorio, cr'n. :::.'articolare riguardo alla mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica i. ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vado complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle modalità dei fatto e sulla natura, distanza temporale ed omogeneità dei reati precedentemente commessi dall'imputato (penultima pagina della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. neo., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna a: pagamento de:le spese consegue anche quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. :Dichiara ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle D70CeSSLE1:: e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Prhmenne. Cos' deciso 7 dicembre 2022. Consiiiiere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]T enci Gabri ppello D E :I' O i I ."+. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08888/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris