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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05877/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], con il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. che ha applicato nei suoi confronti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena sospesa di anni 2 di reclusione e la revoca della patente, per il reato di cui all'art. 589 cod.pen. (per avere cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA], investendo il ciclomotore dalla stessa condotta, all'esito dell'invasione dell'opposta corsia di marcia nel corso di una curva, con colpa consistita nella violazione degli artt. 142, comma 1, e 143, commi 1 e 11, cod.strada, in data 31 gennaio 2019), ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla scelta della più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, che non risulta giustificata in modo effettivo ed esaustivo, risultando, peraltro, contraddittoria con la prognosi favorevole sottesa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale. 2.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza'impugnata limitatamente alla revoca della patente. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va ricordato che alla questione "se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie", le Sezioni Unite hanno dato risposta positiva all'esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019 (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019 cc. -dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01). 2.11 ricorso è fondato

3. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 88 del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019, ha dichiarato incostituzionale l'art. 222 cod.strada nella parte in cui prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti í casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, riconoscendo, invece, la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi al giudice resta il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Più precisamente nella sentenza citata si legge che "la revoca della patente di guida non può essere "automatica" indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall'art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti).

Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, ìl giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada".

La declaratoria di incostituzionalità ha comportato, ai sensi dell'art. 136, ultimo comma, Cost., che l'art. 222, comma 2, cod.strada, nella sua originaria versione, ha cessato di avere efficacia nell'ordinamento dal giorno successivo all'intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, sicché non può più essere applicato.

4. Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139 - 01), mentre il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832 - 01).

Tale orientamento si collega, del resto, a quello secondo cuì, in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635 - 02).

In definitiva, la scelta della sanzione amministrativa accessoria, che resta estranea all'accordo intervenuto tra le parti, deve essere giustificata in base ai parametri previsti dall'art. 218, secondo comma, d.lgs. n. 285 del 1992 laddove si allontani dal minimo edittale e, quindi, sempre laddove cada sulla più grave revoca della patente.

5. Nel caso di specie, la motivazione in ordine alla scelta della sanzione amministrativa accessoria consiste in un mero rinvio alla gravità del fatto, senza uno specifico riferimento al tipo ed alla gravità della colpa e dei pericoli connessi, sicché risulta lacunosa.

Né può desumersi da altre parti della sentenza, diverse da quella dedicata alla scelta della sanzione amministrativa - neppure dal capo di imputazione e dalla descrizione della condotta tenuta - una motivazione implicita sul punto.

Solo per completezza va sottolineato che l'evento morte caratterizza sempre l'omicidio colposo, ma che all'omicidio colposo non consegue sempre ed automaticamente la revoca della patente, per cui il rinvio alla gravità di tale evento lesivo non può integrare una motivazione sufficiente.

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione Ptit1;Aii.5T124: t t/4 accessoria della revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ragusa.

Così deciso in Roma, 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], con il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. che ha applicato nei suoi confronti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena sospesa di anni 2 di reclusione e la revoca della patente, per il reato di cui all'art. 589 cod.pen. (per avere cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA], investendo il ciclomotore dalla stessa condotta, all'esito dell'invasione dell'opposta corsia di marcia nel corso di una curva, con colpa consistita nella violazione degli artt. 142, comma 1, e 143, commi 1 e 11, cod.strada, in data 31 gennaio 2019), ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla scelta della più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, che non risulta giustificata in modo effettivo ed esaustivo, risultando, peraltro, contraddittoria con la prognosi favorevole sottesa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale. 2.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza'impugnata limitatamente alla revoca della patente. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va ricordato che alla questione "se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie", le Sezioni Unite hanno dato risposta positiva all'esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019 (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 cc. -dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01). 2.11 ricorso è fondato 3. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 88 del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019, ha dichiarato incostituzionale l'art. 222 cod.strada nella parte in cui prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti í casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, riconoscendo, invece, la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi al giudice resta il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Più precisamente nella sentenza citata si legge che "la revoca della patente di guida non può essere "automatica" indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall'art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, ìl giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada". La declaratoria di incostituzionalità ha comportato, ai sensi dell'art. 136, ultimo comma, Cost., che l'art. 222, comma 2, cod.strada, nella sua originaria versione, ha cessato di avere efficacia nell'ordinamento dal giorno successivo all'intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, sicché non può più essere applicato. 4. Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139 - 01), mentre il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832 - 01). Tale orientamento si collega, del resto, a quello secondo cuì, in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635 - 02). In definitiva, la scelta della sanzione amministrativa accessoria, che resta estranea all'accordo intervenuto tra le parti, deve essere giustificata in base ai parametri previsti dall'art. 218, secondo comma, d.lgs. n. 285 del 1992 laddove si allontani dal minimo edittale e, quindi, sempre laddove cada sulla più grave revoca della patente. 5. Nel caso di specie, la motivazione in ordine alla scelta della sanzione amministrativa accessoria consiste in un mero rinvio alla gravità del fatto, senza uno specifico riferimento al tipo ed alla gravità della colpa e dei pericoli connessi, sicché risulta lacunosa. Né può desumersi da altre parti della sentenza, diverse da quella dedicata alla scelta della sanzione amministrativa - neppure dal capo di imputazione e dalla descrizione della condotta tenuta - una motivazione implicita sul punto. Solo per completezza va sottolineato che l'evento morte caratterizza sempre l'omicidio colposo, ma che all'omicidio colposo non consegue sempre ed automaticamente la revoca della patente, per cui il rinvio alla gravità di tale evento lesivo non può integrare una motivazione sufficiente. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione Ptit1;Aii.5T124: t t/4 accessoria della revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ragusa. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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