CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 13142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato a0o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 21 giugno 2022, richiamando l'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata estorsione aggravata, riducendo la pena inflitta agli imputati, revocando altresì al primo la pena accessoria comminata in primo grado. Rilevato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01); Considerato che l'unico motivo di ricorso, presentato nell'interesse di entrambi gli imputati, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta dunque proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; attesa la precisazione resa dalla Corte di appello quanto all'unico motivo non rinunciato relativo alla mera riduzione della pena, escluse le richieste di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione della recidiva; Osservato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 D E 19 0SITAT Il Consigliere estensore ',R1N Il Presidente