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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18340/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sv(tite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso il 21 aprile 2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'appello, proposto dall'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del Tribunale di Cosenza di rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni.

Il provvedimento qui impugnato, richiamato il precedente di primo grado, ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto da confisca dei beni con decreto del Tribunale del 26 gennaio 2011, perché - dopo essere stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due in quanto socialmente pericoloso essendo dedito a traffici delittuosi da cui traeva profitti per vivere — venivano riproposti i presupposti e le motivazioni del precedente provvedimento ritenendoli «ancora validi ed anzi ... ancor più fondati in considerazione di ulteriori elementi» (pag. 2).

Tali elementi venivano rinvenuti nell'assoluzione del ricorrente rispetto a un episodio di detenzione di sostanza stupefacente risalente al dicembre 2007 e nella declaratoria di improcedibilità in relazione a un'altra contestazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché nella cessazione di efficacia della misura cautelare applicata nel 2009 con riferimento ai reati di falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete false; il Tribunale, infatti, aveva rilevato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse comunque già gravato da una condanna definitiva per smercio di sostanze stupefacenti e "nuovamente condannato per reati analoghi" (pag. 2).

Le due assoluzioni appena richiamate, di cui la seconda relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 riqualificato in art. 73, comma 5, d.lgs. cit.,per intervenuta prescrizione, la revoca della sorveglianza speciale già applicata con decreto del 18 ottobre 2000, nonché l'ordinanza del 9 gennaio 2014 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro di affidamento in prova al servizio sociale, non sono state ritenute idonee, tanto dal Tribunale che dalla Corte d'appello,"a scalfire il giudizio di pericolosità sociale',' formulato in relazione al periodo per il quale è stata disposta la confisca.

Tutti i provvedimenti a favore del ricorrente sono, a parere della Corte d'appello, già stati correttamente valutati in primo grado ed eventualmente incidenti sulla sola attualità della pericolosità sociale, senza conseguenza alcuna sulla già disposta confisca riferibile a un periodo precedente.

In particolare, nella pronuncia assolutoria per intervenuta prescrizione, la Corte ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere "una reiterata, fiorente e sistematica attività di spaccio, svolta in Cosenza dall'ottobre 2000 sino ai mesi di gennaio-febbraio 20015).

La corte territoriale conclude non ravvisando alcuna "inconciliabilità tra provvedimenti giudiziari", specificando che anche la revoca della sorveglianza speciale era stata fondata sulla sopravvenuta carenza di pericolosità sociale nel 2014 rispetto all'applicazione intervenuta nel 2000.

Diversamente, nel periodo relativo alla confisca di prevenzione, la sussistenza della pericolosità sociale era stata correttamente affermata

2. Avverso il sopra indicato decreto ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione per essere la "trama motivazionale insufficiente, contraddittoria e manifestamente illogica sull'eccezione difensiva di contrasto tra giudicati rispetto al decreto di revoca della misura preventiva personale della sorveglianza speciale applicata con decreto del 29 gennaio 2014'; sostenendo la carenza sopravvenuta della pericolosità sociale.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., per non aver riqualificato la richiesta di revoca in revocazione a seguito della sentenza Sez.

U n. 3512 del 2022, emessa a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, così che l'originaria istanza sarebbe dovuta essere riqualificata come revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, conformemente al favor impugnationis di cui all'ultimo comma dell'art. 568 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Sul primo motivo, premesso che,"nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge" (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279435), va rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato, facendo riferimento a plurimi elementi sopra riportati, già oggetto di analoga valutazione nel grado di giudizio precedente, non può dirsi né apparente, né tantomeno inesistente.

Sul secondo motivo, come già affermato e ribadito più volte da questa Corte (per tutte, Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283), "il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art.28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, alla competenza della corte di appello, non si applica con riferimento ai provvedimenti adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.) per i quali la competenza per la revoca spetta all'organo giudicante che aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art.7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423".

3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sv(tite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 21 aprile 2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'appello, proposto dall'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del Tribunale di Cosenza di rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni. Il provvedimento qui impugnato, richiamato il precedente di primo grado, ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto da confisca dei beni con decreto del Tribunale del 26 gennaio 2011, perché - dopo essere stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due in quanto socialmente pericoloso essendo dedito a traffici delittuosi da cui traeva profitti per vivere — venivano riproposti i presupposti e le motivazioni del precedente provvedimento ritenendoli «ancora validi ed anzi ... ancor più fondati in considerazione di ulteriori elementi» (pag. 2). Tali elementi venivano rinvenuti nell'assoluzione del ricorrente rispetto a un episodio di detenzione di sostanza stupefacente risalente al dicembre 2007 e nella declaratoria di improcedibilità in relazione a un'altra contestazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché nella cessazione di efficacia della misura cautelare applicata nel 2009 con riferimento ai reati di falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete false; il Tribunale, infatti, aveva rilevato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse comunque già gravato da una condanna definitiva per smercio di sostanze stupefacenti e "nuovamente condannato per reati analoghi" (pag. 2). Le due assoluzioni appena richiamate, di cui la seconda relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 riqualificato in art. 73, comma 5, d.lgs. cit.,per intervenuta prescrizione, la revoca della sorveglianza speciale già applicata con decreto del 18 ottobre 2000, nonché l'ordinanza del 9 gennaio 2014 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro di affidamento in prova al servizio sociale, non sono state ritenute idonee, tanto dal Tribunale che dalla Corte d'appello,"a scalfire il giudizio di pericolosità sociale',' formulato in relazione al periodo per il quale è stata disposta la confisca. Tutti i provvedimenti a favore del ricorrente sono, a parere della Corte d'appello, già stati correttamente valutati in primo grado ed eventualmente incidenti sulla sola attualità della pericolosità sociale, senza conseguenza alcuna sulla già disposta confisca riferibile a un periodo precedente. In particolare, nella pronuncia assolutoria per intervenuta prescrizione, la Corte ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere "una reiterata, fiorente e sistematica attività di spaccio, svolta in Cosenza dall'ottobre 2000 sino ai mesi di gennaio-febbraio 20015). La corte territoriale conclude non ravvisando alcuna "inconciliabilità tra provvedimenti giudiziari", specificando che anche la revoca della sorveglianza speciale era stata fondata sulla sopravvenuta carenza di pericolosità sociale nel 2014 rispetto all'applicazione intervenuta nel 2000. Diversamente, nel periodo relativo alla confisca di prevenzione, la sussistenza della pericolosità sociale era stata correttamente affermata 2. Avverso il sopra indicato decreto ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione per essere la "trama motivazionale insufficiente, contraddittoria e manifestamente illogica sull'eccezione difensiva di contrasto tra giudicati rispetto al decreto di revoca della misura preventiva personale della sorveglianza speciale applicata con decreto del 29 gennaio 2014'; sostenendo la carenza sopravvenuta della pericolosità sociale. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., per non aver riqualificato la richiesta di revoca in revocazione a seguito della sentenza Sez. U n. 3512 del 2022, emessa a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, così che l'originaria istanza sarebbe dovuta essere riqualificata come revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, conformemente al favor impugnationis di cui all'ultimo comma dell'art. 568 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. Sul primo motivo, premesso che,"nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge" (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279435), va rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato, facendo riferimento a plurimi elementi sopra riportati, già oggetto di analoga valutazione nel grado di giudizio precedente, non può dirsi né apparente, né tantomeno inesistente. Sul secondo motivo, come già affermato e ribadito più volte da questa Corte (per tutte, Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283), "il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art.28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, alla competenza della corte di appello, non si applica con riferimento ai provvedimenti adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.) per i quali la competenza per la revoca spetta all'organo giudicante che aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art.7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423". 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
Decreto Cassazione n. 18340/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris