Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 36729/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteniirele conclusioni del \ - / [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in preambolo, ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da [OSCURATO:PERSONA].

Il giudizio prognostico sfavorevole, in punto di pericolosità, era fondato sulla «manifesta gravità» dei reato in esecuzione «per il dato ponderale delle sostanze stupefacenti commerciate e il ruolo non marginale, provvedendo anche all'acquisto per ignoti» e sull'esistenza di un'indagine della Procura europea, avviata nel 2023 per reati non noti (a causa della non ostensibilità dei relativi esiti investigativi), ma che facevano «ragionevolmente sospettare traffici occulti e opache relazioni internazionali difficilmente collegabili all'attività lavorativa documentata, svolta sul territorio laziale».

Era, infine, valorizzato l'atteggiamento giustificativo serbato verso il reato oggetto di condanna, siccome attribuito alle difficoltà economiche e alla dipendenza da stupefacenti.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione Pierini, tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, in punto di ritenuta pericolosità sociale.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto in primo luogo dirimente la sola gravità del reato commesso e l'atteggiamento "giustificativo" serbato nei riguardi della propria condotta illecita, trascurando elementi obiettivi, quali lo svolgimento dell'attività lavorativa e il giudizio, positivo e favorevole al reinserimento sociale, espresso dalla responsabile dei Servizi sociali.

2.1. Con il secondo motivo è dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta esistenza di un procedimento pendente presso la Procura europea.

La pendenza di cui si tratta è del tutto ignota al ricorrente e, comunque, a fronte della totale ignoranza dei fatti contestati, del tutto apodittiche devono ritenersi le considerazioni del Tribunale in ordine alla partecipazione di Pierini a «traffici occulti e opache relazioni internazionali».

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 13 marzo 2023, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 47, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. Pen.) consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati».

Attraverso detta misura alternativa l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).

A proposito della peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).

In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle precedenti condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv.273985).

In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).

Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione.

In tal senso si deve ribadire (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse.

Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.

2. Il giudice specializzato, nel caso che ci occupa, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi e, anzi, ha reso una motivazione di rigetto meramente apparente, siccome imperniata sul solo elemento della gravità del reato commesso, facendo di esso una considerazione assoluta, senza un'adeguata considerazione dei diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata, e senza fare una congrua valutazione delle risultanze indicate nella 4 ‘e" relazione dei servizi sociali («rete familiare solida ed estranea a contesti devianti, attività lavorativa stabile, disponibilità a svolgere attività di volontariato, piena consapevolezza dell'errore commesso, ricondotto a un periodo della sua vita caratterizzato da difficoltà economiche e dipendenza da stupefacenti (...) riguardanti il passato da cui si è allontanato con l'aiuto della compagna »).

L'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato in punto di inadeguatezza del processo di revisione critica, che non risulta in linea con quanto si legge nella relazione di sintesi, finisce pertanto con l'essere meramente assertiva, ove non frutto di una lettura travisante.

Né può condividersi il rilievo dal Tribunale assegnato ai risultati dell'indagine della Procura europea, siccome riferita a reati sconosciuti tanto nella tipologia, quanto nell'epoca di commissione, sicché - anche in questo caso - appare del tutto apodittico il riferimento a non meglio definiti «traffici occulti e opache relazioni internazionali».

Il Tribunale non ha fatto, in definitiva, buon governo del principio di diritto secondo cui «ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653).

3. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante dei suindicati principi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteniirele conclusioni del \ - / [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in preambolo, ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio prognostico sfavorevole, in punto di pericolosità, era fondato sulla «manifesta gravità» dei reato in esecuzione «per il dato ponderale delle sostanze stupefacenti commerciate e il ruolo non marginale, provvedendo anche all'acquisto per ignoti» e sull'esistenza di un'indagine della Procura europea, avviata nel 2023 per reati non noti (a causa della non ostensibilità dei relativi esiti investigativi), ma che facevano «ragionevolmente sospettare traffici occulti e opache relazioni internazionali difficilmente collegabili all'attività lavorativa documentata, svolta sul territorio laziale». Era, infine, valorizzato l'atteggiamento giustificativo serbato verso il reato oggetto di condanna, siccome attribuito alle difficoltà economiche e alla dipendenza da stupefacenti. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione Pierini, tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, in punto di ritenuta pericolosità sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto in primo luogo dirimente la sola gravità del reato commesso e l'atteggiamento "giustificativo" serbato nei riguardi della propria condotta illecita, trascurando elementi obiettivi, quali lo svolgimento dell'attività lavorativa e il giudizio, positivo e favorevole al reinserimento sociale, espresso dalla responsabile dei Servizi sociali. 2.1. Con il secondo motivo è dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta esistenza di un procedimento pendente presso la Procura europea. La pendenza di cui si tratta è del tutto ignota al ricorrente e, comunque, a fronte della totale ignoranza dei fatti contestati, del tutto apodittiche devono ritenersi le considerazioni del Tribunale in ordine alla partecipazione di Pierini a «traffici occulti e opache relazioni internazionali». 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 13 marzo 2023, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 47, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. Pen.) consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati». Attraverso detta misura alternativa l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). A proposito della peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle precedenti condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv.273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione. In tal senso si deve ribadire (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. 2. Il giudice specializzato, nel caso che ci occupa, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi e, anzi, ha reso una motivazione di rigetto meramente apparente, siccome imperniata sul solo elemento della gravità del reato commesso, facendo di esso una considerazione assoluta, senza un'adeguata considerazione dei diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata, e senza fare una congrua valutazione delle risultanze indicate nella 4 ‘e" relazione dei servizi sociali («rete familiare solida ed estranea a contesti devianti, attività lavorativa stabile, disponibilità a svolgere attività di volontariato, piena consapevolezza dell'errore commesso, ricondotto a un periodo della sua vita caratterizzato da difficoltà economiche e dipendenza da stupefacenti (...) riguardanti il passato da cui si è allontanato con l'aiuto della compagna »). L'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato in punto di inadeguatezza del processo di revisione critica, che non risulta in linea con quanto si legge nella relazione di sintesi, finisce pertanto con l'essere meramente assertiva, ove non frutto di una lettura travisante. Né può condividersi il rilievo dal Tribunale assegnato ai risultati dell'indagine della Procura europea, siccome riferita a reati sconosciuti tanto nella tipologia, quanto nell'epoca di commissione, sicché - anche in questo caso - appare del tutto apodittico il riferimento a non meglio definiti «traffici occulti e opache relazioni internazionali». Il Tribunale non ha fatto, in definitiva, buon governo del principio di diritto secondo cui «ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653). 3. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante dei suindicati principi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudi
Sentenza Cassazione n. 36729/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris