CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/2017 ORDINANZA sul ricorso 22217/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], assistita dal curatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso - controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 22217/2017 Numero sezionale 974/2022 Numero di raccolta generale 12951/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 147/2017 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, pubblicata il 30/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Trento con la sentenza riportata in esergo ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di rigetto in primo grado delle domande da essa proposte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Rovereto volte a conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente già in essere tra lei e la banca per difetto di forma scritta, mancando il relativo modulo della propria sottoscrizione, nonché la condanna pure della banca alla restituzione delle somme versate in pendenza di rapporto su detto conto e al risarcimento dei danni patiti per aver consentito alla propria curatrice dell'epoca, [OSCURATO:PERSONA], di operare sul detto conto pur in assenza di idonea procura. A conforto di quanto ivi deliberato, la Corte distrettuale ha, tra l'altro, fatto richiamo, quanto alla domanda di nullità, alla circostanza che, nell'accendere il rapporto, la Cappelletti aveva pure proceduto a sottoscrivere lo specimen, di modo che «la firma apposta dall'appellante sul suddetto modulo che riportava, in maniera assolutamente chiara, i riferimenti relativi al relativo rapporto, ovvero il numero di conto corrente ed i soggetti autorizzati ad operarvi disgiuntamente, dimostra la volontà della Cappelletti di voler far proprio il rapporto, avvalendosi anche dell'ausilio della ex curatrice, cosicché se ne può concludere che la stessa Cappelletti a sua volta RG 22217/17 Cappelletti-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 22217/2017 Numero sezionale 974/2022 Numero di raccolta generale 12951/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] sottoscrisse il contratto, che peraltro rivestiva la prescritta forma scritta, manifestando chiara volontà di farlo proprio ed avvalersene», e ciò non senza pure considerare che di li a poco la Cappelletti avrebbe pure sottoscritto un contratto di deposito titoli che al pregresso rapporto di conto corrente si riportava; quanto alla domanda afferente all'attività dispositiva dell'ex curatrice, alla circostanza che la sottoscrizione dello specimen, «dimostrava e dimostra la chiara volontà della Cappelletti di far proprio il contratto, avvalendosi anche dell'attività della curatrice cointestataria», tanto più che la sottoscrizione ivi apposta, pur contestata per la sua asserita difformità rispetto a quella apposta sul dossier titoli, non era stata fatta oggetto di formale disconoscimento, né era stata disconosciuta la sottoscrizione figurante sull'analogo documento prodotto dalla banca; quanto alla domanda alla domanda risarcitoria, alla «mancanza di prova sia in punto di an sia in punto di quantum». Per la cassazione di detta sentenza la Cappelletti insiste con sei motivi di ricorso ai quali replica con controricorso la banca intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale la ricorrente censura il capo della decisione impugnata che dalla sottoscrizione dello specimen trae argomento per ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta imposto a pena di nullità dall'art. 117 TUB, sebbene, per la funzione ed il carattere limitati di esso, non possa intendersi quale specifica manifestazione di volontà negoziale, segnatamente non dimostrando né la conoscenza né l'approvazione delle condizioni regolanti il preteso rapporto, si rivela fondato e va pertanto accolto con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso. 3. Premesso invero che di contro all'accertamento in tal senso compiuto dalla Corte d'Appello secondo cui la Cappelletti «firmò lo specimen ad esso riferito», la contraria circostanza di cui fa menzione il motivo («... RG 22217/17 Cappelletti-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 22217/2017 Numero sezionale 974/2022 Numero di raccolta generale 12951/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] quello specimen è apposto su un modulo che avrebbe dovuto essere e invece non è sottoscritto dalla correntista») si sottrae al sindacato qui reclamato sostanziandosi nella denuncia di un errore revocatorio, nondimeno l'allegazione di parte ricorrente si rende pienamente meritevole di condivisione dal momento che, sebbene non sia dubitabile che il requisito della forma scritta quando sia prescritto ad substantiam non postuli, secondo il diritto vivente, ai fini della validità del rapporto, la contestualità delle sottoscrizioni delle parti che danno vita al negozio, va evidenziato nella specie che la sottoscrizione apposta dalla Cappelletti sul documento di che trattasi non ha il rilievo dirimente accordatogli dal giudice distrettuale. Lo specimen ha, infatti, solo lo scopo di rendere verificabile la conformità della sottoscrizione apposta sugli assegni tratti dal correntista sul proprio conto corrente con la sottoscrizione presente agli atti della banca, sicché esso non può assolvere ad una funzione identificativa del rapporto non avendo in questo senso alcuna valenza neppure come atto negoziale ricognitivo dello stesso; tanto più considerando che la prescrizione della forma scritta ad substantiam prevista dalla legge per i contratti bancari è prescritta in funzione dell'asimmetria conoscitiva corrente tra la banca ed il proprio cliente ed è strumentale a rendere edotto il cliente delle condizioni regolanti il rapporto, finalità che non possono per evidente inidoneità del tipo, anche quando reca le indicazioni relative al contratto a cui si riferisce, essere assolte dallo specimen. 4. Accolto perciò il motivo de quo ed assorbiti i restanti, la sentenza va conseguentemente cassata con rinvio della causa avanti al giudice di provenienza per un nuovo giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa RG 22217/17 Cappelletti-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 22217/2017 Numero sezionale 974/2022 Numero di raccolta generale 12951/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti alla Corte d'Appello di Trento che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 24.3.2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] RG 22217/17 Cappelletti-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I