CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34715/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16862/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.1 e 4 d.P.R. 309/1990 e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 80 co. 2 d.P.R. 309/90, risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha sottolineato sia l'ingente quantitativo di sostanza rinvenuta, che le plurime dosi estraibili (si veda pag. 8 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0