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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 20076/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/7/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito al nesso di connessione tra la condotta e il compimento dell'atto di ufficio e la portata lesiva dell'onore e del decoro del pubblico ufficiale delle frasi proferite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] idente 1: [OSCURATO:PERSONA] no [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 3 MA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/7/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito al nesso di connessione tra la condotta e il compimento dell'atto di ufficio e la portata lesiva dell'onore e del decoro del pubblico ufficiale delle frasi proferite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] idente 1: [OSCURATO:PERSONA] no [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 3 MA
Sentenza Cassazione n. 20076/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris