CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42834/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/02/1962 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.. La sentenza è impugnata dall'imputato che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità per entrambi i reati fer carenza dei presupposti costitutivi. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto - non contrastata dall'imputato- e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione dell'elemento materiale (offesa in presenza di più persone; minaccia per costringere al compimento di atti i pubblici ufficiali) e psicologico dei reati, il ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità, nella sentenza impugnata rifflertto. All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente