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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14334/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto ristretto presso la Casa circondariale di Cuneo in espiazione della pena dell'ergastolo, in forza di provvedimento di cumulo del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo del 08/09/2021, comprensivo di condanne riportate per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso dal 1999, violazione al T.U. stup. del 2004, omicidio aggravato e violazione della legge sulle armi, con l'aggravante mafiosa del 2004, nonché omicidio aggravato e soppressione di cadavere del 2002) avverso il decreto del Ministro della Giustizia che, a norma dell'art. 41-bis secondo comma legge 26 luglio 1975, n. 354, ha prorogato per la durata di anni due il regime, in vigore nei confronti del condannato sin dal 2005, di sospensione di alcune regole di trattamento previste dalla detta normativa, con particolare riferimento alla disciplina dei colloqui con i familiari e con i terzi, alla corrispondenza telefonica, alla ricezione di somme e pacchi dall'esterno, alla nomina e alla partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e alla permanenza all'aperto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 41-bis Ord. pen., oltre che carenza assoluta di motivazione.

Lo stesso provvedimento impugnato ha ritenuto che il decreto ministeriale di cui sopra non si confrontasse, in maniera adeguata, con le documentate deduzioni difensive; apoditticamente, però, ha concluso nel senso che il quadro di personalità del reclamante sia restato immutato.

Tale valutazione, in realtà, è fondata esclusivamente sulla considerazione della biografia criminale del ricorrente, oltre che sull'elencazione di provvedimenti cautelari emessi a carico dell'organizzazione mafiosa in generale e, in particolare, nei confronti di esponenti del mandamento di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, in verità, ha fondato l'ordinanza reiettiva sulla sussistenza di tre assiomi, che sono rappresentati: - dall'efferatezza dei crimini commessi e dalla posizione apicale ricoperta dal condannato; - dall'attuale operatività del sodalizio mafioso di appartenenza; - dalla ininfluenza del mero decorso del tempo, rispetto all'epoca dei fatti.

Oltre a non citare fatti specifici, però, U provvedimento non si confronta con le argomentazioni poste a fondamento del reclamo dalla difesa, che ha dimostrato come il Mandala abbia reso dichiarazioni sia in merito all'associazione mafiosa di riferimento, sia quanto all'appartenenza alla stessa di alcuni personaggi.

Il condannato, inoltre, ha svolto attività lavorativa, compatibilrnente con il regime detentivo al quale è sottoposto ed ha anche fruito della liberazione anticipata.

Non esistono informative inerenti a una eventuale trasmissione di ordini o comunicazioni, durante l'effettuazione dei colloqui con i familiari.

Non è quindi consentito stabilire una sorta di automatismo, fra l'efferatezza dei fatti commessi anni addietro e l'attuale pericolosità del reclamante.

Ininfluente è poi il dato costituito dalla persistente operatività della cosca di riferimento, in assenza di un riferimento di tipo individualizzante.

Anzi, la difesa aveva prodotto una sentenza di primo grado, che attesta la rescissione di qualsiasi legame, tra il condannato e il clan di pregressa appartenenza.

In tale sentenza, peraltro, sono riportate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale non descrive il Mandala come appartenente al sodalizio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La motivazione della decisione impugnata non è né mancante, né carente o apparente, ma anzi, esaustiva e conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati dalla giurisprudenza.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto persistente la pericolosità qualificata, nonché la capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di provenienza.

Sul punto, il provvedimento impugnato ha valorizzato tanto la sicura posizione di vertice ricoperta dal Mandala, quanto l'attuale operatività sul territorio della cosca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova ricordare come l'art. 41-bis Ord. pen. stabilisca la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati, allorquando ricorrano "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva".

Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato al quale questo Collegio intende dare continuità, la chiara formulazione della norma indica che - ai fini del riconoscimento di detta condizione e diversamente da quanto richiesto per formulare un giudizio di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio" - non sia necessario acquisire la dimostrazione, in termini di certezza, in ordine alla sussistenza dei detti collegamenti, essendo invece necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, in forza degli elementi di valutazione e conoscenza acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508; Sez. 1„ n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495; Sez. 1, n. 4428 del 14/01/2009, Riedo, Rv. 242797; Sez. 1, n. 5842 del 22/01/2008, Lioce, Rv. 242784; Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, Rogoli, Rv. 242071; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, rv. 232684; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, rv. 230136).

2.1. Va ricordato, inoltre, che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è perimetrato dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis, come novellato dalla legge nr. 94 del 2009, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato, unicamente per dedurre il vizio di violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge va però intesa nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il ragionamento logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'adozione del provvedimento, ovvero quando l'apparato argomentativo sia talmente scoordinato e carente nei suoi passaggi logici da far rimanere ignote o non comprensibili le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.

Un. 28/5/2003, Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, rv. 230203; Sez. 1„ n. 449 del 14/11/2003, Ganci, rv. 226628).

2.2. E', invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, che - sotto questo profilo - non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

3. Tanto premesso - ai soli fini del corretto inquadramento, sotto il profilo giuridico, della questione dedotta - non vi è chi non rilevi come le doglianze difensive siano meritevoli di acoglimento, sotto diversi punti di vista.

Trattasi di censure che, sebbene articolate in una pluralità di motivi tra loro distinti, presentano una evidente matrice comune e ben si prestano, dunque, ad una agevole trattazione unitaria.

3.1. Dalla lettura dei motivi di ricorso - posti a confronto con il tenore argomentativo del provvedimento impugnato - emergono profili di vera e propria carenza motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non esprime con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo.

La struttura della motivazione, infatti, deve dar conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze dotate di valenza evocativa, ad opera del soggetto giudicante.

Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduzione formale delle fonti dimostrative (potendo essere operata una sintesi ragionata, quanto ai contenuti delle stesse), ciò che non può mai mancare è la chiara e precisa «attribuzione» a dette fonti di un valore significativo, capace di risolvere la quaestio facti nei termini imposti dalle norme da applicare, oltre che dei principi di diritto richiamati.

3.2. Nella concreta fattispecie, il Tribunale di sorveglianza ha anzitutto ricordato trattarsi di un soggetto apicale della famiglia mafiosa di Villabate, in contatto con Provenzano e con altre famiglie mafiose di Palermo; ha sottolineato come il Mandala sia stato in diretto contatto con il latitante Provenzano.

A ciò deve aggiungersi, sottolinea il provvedimento avversato, che le più recenti indagini recenti hanno dimostrato l'intatta operatività dell'organizzazione criminale denominata [OSCURATO:PERSONA]; sul punto, il mancato coinvolgimento di Mandala vale solo a dimostrare - secondo l'avversata ordinanza - l'efficacia del regime detentivo, per cui la posizione del condannato non può ritenersi mutata.

Tale percorso argonnentativo, però, ha mancato di dialogare con le questioni specificamente poste dalla difesa a sostegno del reclamo; deduzioni che, peraltro, risultano dettagliatamente elencate nel provvedimento impugnato, nelle prime due pagine, ma in ordine alle quali non è stata poi fornita specifica risposta.

E infatti la motivazione, in primo luogo, è del tutto mancante, in relazione al dedotto profilo del pericolo di contatti con l'associazione mafiosa di appartenenza.

La documentazione prodotta dalla difesa, inoltre, viene menzionata dal Tribunale di sorveglianza, ma risulta poi totalmente ignorata nell'ordinanza in esame.

3.3. Non vi è chi non rilevi, inoltre, la presenza di alcuni spunti di palese contraddittorietà, nell'impugnato provvedimento.

3.3.1. L'affermazione secondo cui il mancato coinvolgimento del condannato nelle indagini più recenti vada letta, semplicemente, quale dimostrazione dell'efficacia del regime ex art. 41-bis Ord. pen., applicato nei suoi confronti, risulta apodittica e di scarsa coerenza logica; soprattutto, tale asserzione non dialoga con la specifica obiezione prospettata dal ricorrente, a dire del quale la sentenza dovrebbe comprovare, al contrario,, la tesi dell'attuale estraneità di Mandala alla gerarchia della famiglia mafiosa.

3.3.2. Coglie inoltre nel segno la ulteriore critica difensiva, incentrata sul fatto che l'ordinanza esordisca con una fortissima censura, rispetto al provvedimento reclamato, del quale rileva plurimi profili dì criticità, tacciandolo addirittura di genericità ed enunciando la fondatezza di buona parte delle deduzioni difensive.

Dopo questo incipit di inequivocabile significazione, era fondata l'aspettativa difensiva, poi sussiunta anche nel presente atto di impugnazione, che venissero esposti in dettaglio, sia i rilevati aspetti problematici e le circostanze dedotte (documentate eppure ignorate nel decreto ministeriale), sia le parti del decreto stesso ritenute generiche, con specifica indicazione di quali, fra le molteplici critiche difensive, fossero da reputare fondate.

Effettuati tali chiarissimi rilievi, al contrario, il Tribunale di sorveglianza si limita ad affermare - incorrendo in una palese tautologia - come il quadro di personalità del condannato sia rimasto invariato, riportandosi a un provvedimento di proroga del regime ex art. 41-bis Ord. peli, nemmeno trasfuso per relationem nell'ordinanza.

E anzi, prima di passare al dispositivo, il Tribunale di sorveglianza torna a menzionare le ritenute grandi criticità del decreto; ancora una volta, però, omette di chiarire quali siano tali profili di fragilità logica e argomentativa e, soprattutto, non chiarisce se tali criticità incidano, o meno, sulla tenuta complessiva del provvedimento (operazione, che, invece, sarebbe stata indispensabile, anche ai fini dell'esperimento della cd.

"prova di resistenza").

Infine, è corretta anche l'ultima doglianza mossa dalla difesa nell'atto di impugnazione, laddove viene evidenziato come le argomentazioni negative riguardanti il condannato traggano alimento„ in modo esclusivo, da fatti risalenti a parecchi anni addietro.

Effettivamente del tutto legittima, sul punto, è la valorizzazione, compiuta dal Tribunale di sorveglianza, della perdurante operatività della cosca di appartenenza del condannato; accanto a questo dato di ampia valenza, però, sarebbe stato necessario evidenziare la presenza di elementi e argomentazioni atti a svolgere una funzione in qualche modo individualizzante, rispetto al singolo detenuto, ossia elementi specificamente sintomatici della pur potenziale possibilità - per il condannato - di riallacciare tali rapporti.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e gli atti rimessi al Tribunale di sorveglianza di Roma, per nuovo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto ristretto presso la Casa circondariale di Cuneo in espiazione della pena dell'ergastolo, in forza di provvedimento di cumulo del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo del 08/09/2021, comprensivo di condanne riportate per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso dal 1999, violazione al T.U. stup. del 2004, omicidio aggravato e violazione della legge sulle armi, con l'aggravante mafiosa del 2004, nonché omicidio aggravato e soppressione di cadavere del 2002) avverso il decreto del Ministro della Giustizia che, a norma dell'art. 41-bis secondo comma legge 26 luglio 1975, n. 354, ha prorogato per la durata di anni due il regime, in vigore nei confronti del condannato sin dal 2005, di sospensione di alcune regole di trattamento previste dalla detta normativa, con particolare riferimento alla disciplina dei colloqui con i familiari e con i terzi, alla corrispondenza telefonica, alla ricezione di somme e pacchi dall'esterno, alla nomina e alla partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e alla permanenza all'aperto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 41-bis Ord. pen., oltre che carenza assoluta di motivazione. Lo stesso provvedimento impugnato ha ritenuto che il decreto ministeriale di cui sopra non si confrontasse, in maniera adeguata, con le documentate deduzioni difensive; apoditticamente, però, ha concluso nel senso che il quadro di personalità del reclamante sia restato immutato. Tale valutazione, in realtà, è fondata esclusivamente sulla considerazione della biografia criminale del ricorrente, oltre che sull'elencazione di provvedimenti cautelari emessi a carico dell'organizzazione mafiosa in generale e, in particolare, nei confronti di esponenti del mandamento di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, in verità, ha fondato l'ordinanza reiettiva sulla sussistenza di tre assiomi, che sono rappresentati: - dall'efferatezza dei crimini commessi e dalla posizione apicale ricoperta dal condannato; - dall'attuale operatività del sodalizio mafioso di appartenenza; - dalla ininfluenza del mero decorso del tempo, rispetto all'epoca dei fatti. Oltre a non citare fatti specifici, però, U provvedimento non si confronta con le argomentazioni poste a fondamento del reclamo dalla difesa, che ha dimostrato come il Mandala abbia reso dichiarazioni sia in merito all'associazione mafiosa di riferimento, sia quanto all'appartenenza alla stessa di alcuni personaggi. Il condannato, inoltre, ha svolto attività lavorativa, compatibilrnente con il regime detentivo al quale è sottoposto ed ha anche fruito della liberazione anticipata. Non esistono informative inerenti a una eventuale trasmissione di ordini o comunicazioni, durante l'effettuazione dei colloqui con i familiari. Non è quindi consentito stabilire una sorta di automatismo, fra l'efferatezza dei fatti commessi anni addietro e l'attuale pericolosità del reclamante. Ininfluente è poi il dato costituito dalla persistente operatività della cosca di riferimento, in assenza di un riferimento di tipo individualizzante. Anzi, la difesa aveva prodotto una sentenza di primo grado, che attesta la rescissione di qualsiasi legame, tra il condannato e il clan di pregressa appartenenza. In tale sentenza, peraltro, sono riportate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale non descrive il Mandala come appartenente al sodalizio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La motivazione della decisione impugnata non è né mancante, né carente o apparente, ma anzi, esaustiva e conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati dalla giurisprudenza. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto persistente la pericolosità qualificata, nonché la capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di provenienza. Sul punto, il provvedimento impugnato ha valorizzato tanto la sicura posizione di vertice ricoperta dal Mandala, quanto l'attuale operatività sul territorio della cosca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova ricordare come l'art. 41-bis Ord. pen. stabilisca la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati, allorquando ricorrano "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva". Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato al quale questo Collegio intende dare continuità, la chiara formulazione della norma indica che - ai fini del riconoscimento di detta condizione e diversamente da quanto richiesto per formulare un giudizio di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio" - non sia necessario acquisire la dimostrazione, in termini di certezza, in ordine alla sussistenza dei detti collegamenti, essendo invece necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, in forza degli elementi di valutazione e conoscenza acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508; Sez. 1„ n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495; Sez. 1, n. 4428 del 14/01/2009, Riedo, Rv. 242797; Sez. 1, n. 5842 del 22/01/2008, Lioce, Rv. 242784; Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, Rogoli, Rv. 242071; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, rv. 232684; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, rv. 230136). 2.1. Va ricordato, inoltre, che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è perimetrato dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis, come novellato dalla legge nr. 94 del 2009, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato, unicamente per dedurre il vizio di violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge va però intesa nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il ragionamento logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'adozione del provvedimento, ovvero quando l'apparato argomentativo sia talmente scoordinato e carente nei suoi passaggi logici da far rimanere ignote o non comprensibili le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28/5/2003, Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, rv. 230203; Sez. 1„ n. 449 del 14/11/2003, Ganci, rv. 226628). 2.2. E', invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, che - sotto questo profilo - non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 3. Tanto premesso - ai soli fini del corretto inquadramento, sotto il profilo giuridico, della questione dedotta - non vi è chi non rilevi come le doglianze difensive siano meritevoli di acoglimento, sotto diversi punti di vista. Trattasi di censure che, sebbene articolate in una pluralità di motivi tra loro distinti, presentano una evidente matrice comune e ben si prestano, dunque, ad una agevole trattazione unitaria. 3.1. Dalla lettura dei motivi di ricorso - posti a confronto con il tenore argomentativo del provvedimento impugnato - emergono profili di vera e propria carenza motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non esprime con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo. La struttura della motivazione, infatti, deve dar conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze dotate di valenza evocativa, ad opera del soggetto giudicante. Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduzione formale delle fonti dimostrative (potendo essere operata una sintesi ragionata, quanto ai contenuti delle stesse), ciò che non può mai mancare è la chiara e precisa «attribuzione» a dette fonti di un valore significativo, capace di risolvere la quaestio facti nei termini imposti dalle norme da applicare, oltre che dei principi di diritto richiamati. 3.2. Nella concreta fattispecie, il Tribunale di sorveglianza ha anzitutto ricordato trattarsi di un soggetto apicale della famiglia mafiosa di Villabate, in contatto con Provenzano e con altre famiglie mafiose di Palermo; ha sottolineato come il Mandala sia stato in diretto contatto con il latitante Provenzano. A ciò deve aggiungersi, sottolinea il provvedimento avversato, che le più recenti indagini recenti hanno dimostrato l'intatta operatività dell'organizzazione criminale denominata [OSCURATO:PERSONA]; sul punto, il mancato coinvolgimento di Mandala vale solo a dimostrare - secondo l'avversata ordinanza - l'efficacia del regime detentivo, per cui la posizione del condannato non può ritenersi mutata. Tale percorso argonnentativo, però, ha mancato di dialogare con le questioni specificamente poste dalla difesa a sostegno del reclamo; deduzioni che, peraltro, risultano dettagliatamente elencate nel provvedimento impugnato, nelle prime due pagine, ma in ordine alle quali non è stata poi fornita specifica risposta. E infatti la motivazione, in primo luogo, è del tutto mancante, in relazione al dedotto profilo del pericolo di contatti con l'associazione mafiosa di appartenenza. La documentazione prodotta dalla difesa, inoltre, viene menzionata dal Tribunale di sorveglianza, ma risulta poi totalmente ignorata nell'ordinanza in esame. 3.3. Non vi è chi non rilevi, inoltre, la presenza di alcuni spunti di palese contraddittorietà, nell'impugnato provvedimento. 3.3.1. L'affermazione secondo cui il mancato coinvolgimento del condannato nelle indagini più recenti vada letta, semplicemente, quale dimostrazione dell'efficacia del regime ex art. 41-bis Ord. pen., applicato nei suoi confronti, risulta apodittica e di scarsa coerenza logica; soprattutto, tale asserzione non dialoga con la specifica obiezione prospettata dal ricorrente, a dire del quale la sentenza dovrebbe comprovare, al contrario,, la tesi dell'attuale estraneità di Mandala alla gerarchia della famiglia mafiosa. 3.3.2. Coglie inoltre nel segno la ulteriore critica difensiva, incentrata sul fatto che l'ordinanza esordisca con una fortissima censura, rispetto al provvedimento reclamato, del quale rileva plurimi profili dì criticità, tacciandolo addirittura di genericità ed enunciando la fondatezza di buona parte delle deduzioni difensive. Dopo questo incipit di inequivocabile significazione, era fondata l'aspettativa difensiva, poi sussiunta anche nel presente atto di impugnazione, che venissero esposti in dettaglio, sia i rilevati aspetti problematici e le circostanze dedotte (documentate eppure ignorate nel decreto ministeriale), sia le parti del decreto stesso ritenute generiche, con specifica indicazione di quali, fra le molteplici critiche difensive, fossero da reputare fondate. Effettuati tali chiarissimi rilievi, al contrario, il Tribunale di sorveglianza si limita ad affermare - incorrendo in una palese tautologia - come il quadro di personalità del condannato sia rimasto invariato, riportandosi a un provvedimento di proroga del regime ex art. 41-bis Ord. peli, nemmeno trasfuso per relationem nell'ordinanza. E anzi, prima di passare al dispositivo, il Tribunale di sorveglianza torna a menzionare le ritenute grandi criticità del decreto; ancora una volta, però, omette di chiarire quali siano tali profili di fragilità logica e argomentativa e, soprattutto, non chiarisce se tali criticità incidano, o meno, sulla tenuta complessiva del provvedimento (operazione, che, invece, sarebbe stata indispensabile, anche ai fini dell'esperimento della cd. "prova di resistenza"). Infine, è corretta anche l'ultima doglianza mossa dalla difesa nell'atto di impugnazione, laddove viene evidenziato come le argomentazioni negative riguardanti il condannato traggano alimento„ in modo esclusivo, da fatti risalenti a parecchi anni addietro. Effettivamente del tutto legittima, sul punto, è la valorizzazione, compiuta dal Tribunale di sorveglianza, della perdurante operatività della cosca di appartenenza del condannato; accanto a questo dato di ampia valenza, però, sarebbe stato necessario evidenziare la presenza di elementi e argomentazioni atti a svolgere una funzione in qualche modo individualizzante, rispetto al singolo detenuto, ossia elementi specificamente sintomatici della pur potenziale possibilità - per il condannato - di riallacciare tali rapporti. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e gli atti rimessi al Tribunale di sorveglianza di Roma, per nuovo g
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