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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 25023/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 12.L-Z:t Q oLQ__Q_ cGR [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di detenzione di prodotti contraffatti per la vendita di cui all'art. 474, comma secondo, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, come correttamente chiarito dalla corte di merito, il beneficio non era concedibile in ragione del quantitativo non trascurabile di merce, a nulla rilevando, trattandosi di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, la circostanza che l'imputato non avesse venduto alcun prodotto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 12.L-Z:t Q oLQ__Q_ cGR [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di detenzione di prodotti contraffatti per la vendita di cui all'art. 474, comma secondo, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, come correttamente chiarito dalla corte di merito, il beneficio non era concedibile in ragione del quantitativo non trascurabile di merce, a nulla rilevando, trattandosi di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, la circostanza che l'imputato non avesse venduto alcun prodotto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25023/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris