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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 12726/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

I CASSAZIONE,udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PIETROMOLINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in alloraproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di ReggioCalabria del 10 ottobre 2024, che aveva confermato la sentenza di primo grado di non luogoa procedere ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., in relazione al reato di calunnia.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) errore di fatto in relazione al secondo motivo di ricorso.La Corte di cassazione non aveva rilevato che l’imputato, presente all’udienzapreliminare, non era stato informato dell’intento del Pubblico ministero di chiedere il suoproscioglimento per la particolare tenuità del fatto e, dunque, non avrebbe potuto opporsialla richiesta a sorpresa formulata dal Pubblico ministero.La Corte di cassazione ha errato nel non prendere visione del verbale dell’udienzapreliminare limitandosi ad affermare che il ricorrente non aveva dedotto di essere statoassente a quella udienza;2) errore di fatto inerente al terzo motivo di ricorso.Il ricorrente trasfonde intere parti del ricorso per cassazione in allora proposto, perdimostrare che la Corte di cassazione sarebbe caduta in un errore percettivo nellavalutazione di una ordinanza dalla quale si sarebbe dovuta ricavare l’illegittimità dell’operatodel calunniato, nella persona di un giudice di Pace di Messina;Si dà atto che il ricorrente, personalmente, ha depositato una memoria; altra memoriadi replica alle conclusioni del Procuratore generale è stata depositata dal difensore difiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per carenza di interesse.1.

La statuizione di primo grado era stata emessa dal Giudice per l’udienza preliminaree si era trattato di una sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto exart. 131-bis cod.pen.,resa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen..L’art. 651-bis, cod. proc. pen., dà efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativisolo alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto resa a seguito didibattimento, sicché la statuizione nei confronti del ricorrente, resa all’udienza preliminare enon tesa all’accertamento effettivo della sussistenza del reato, non può nuocergli in alcunasede (in questo senso, vedi anche Sez. 5, n. 21409 del 11/02/2016, Flammini, Rv. 267145-01, in motivazione).2.

Ne consegue che, al di là della questione relativa alla possibilità di proporre ricorsostraordinario avverso una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, nelcaso in esame manca l’interesse del ricorrente, non altrimenti delineato, a coltivare il mezzostraordinario di impugnazione.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I CASSAZIONE,udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PIETROMOLINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in alloraproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di ReggioCalabria del 10 ottobre 2024, che aveva confermato la sentenza di primo grado di non luogoa procedere ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., in relazione al reato di calunnia.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) errore di fatto in relazione al secondo motivo di ricorso.La Corte di cassazione non aveva rilevato che l’imputato, presente all’udienzapreliminare, non era stato informato dell’intento del Pubblico ministero di chiedere il suoproscioglimento per la particolare tenuità del fatto e, dunque, non avrebbe potuto opporsialla richiesta a sorpresa formulata dal Pubblico ministero.La Corte di cassazione ha errato nel non prendere visione del verbale dell’udienzapreliminare limitandosi ad affermare che il ricorrente non aveva dedotto di essere statoassente a quella udienza;2) errore di fatto inerente al terzo motivo di ricorso.Il ricorrente trasfonde intere parti del ricorso per cassazione in allora proposto, perdimostrare che la Corte di cassazione sarebbe caduta in un errore percettivo nellavalutazione di una ordinanza dalla quale si sarebbe dovuta ricavare l’illegittimità dell’operatodel calunniato, nella persona di un giudice di Pace di Messina;Si dà atto che il ricorrente, personalmente, ha depositato una memoria; altra memoriadi replica alle conclusioni del Procuratore generale è stata depositata dal difensore difiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per carenza di interesse.1. La statuizione di primo grado era stata emessa dal Giudice per l’udienza preliminaree si era trattato di una sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto exart. 131-bis cod.pen.,resa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen..L’art. 651-bis, cod. proc. pen., dà efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativisolo alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto resa a seguito didibattimento, sicché la statuizione nei confronti del ricorrente, resa all’udienza preliminare enon tesa all’accertamento effettivo della sussistenza del reato, non può nuocergli in alcunasede (in questo senso, vedi anche Sez. 5, n. 21409 del 11/02/2016, Flammini, Rv. 267145-01, in motivazione).2. Ne consegue che, al di là della questione relativa alla possibilità di proporre ricorsostraordinario avverso una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, nelcaso in esame manca l’interesse del ricorrente, non altrimenti delineato, a coltivare il mezzostraordinario di impugnazione.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12726/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris