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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33592/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE dì APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, di furto aggravato di due autovetture e dei beni in esse custoditi dì cui si appropriavano introducendosi nel box auto di proprietà della persona offesa, condannandoli alla pena di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], denuncia mancanza della motivazione rispetto alla specifica deduzione dell'appellante volta a ottenere un più favorevole giudizio di bilanciamento tra le circostanze.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore dì [OSCURATO:PERSONA], svolge un unico motivo, con il quale denuncia vizi della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza sulla base della visione del filmato delle telecamere di sorveglianza, che, secondo la Difesa ricorrente, non consente di identificare i due autori del furto; le argomentazioni spese dai giudici di merito, nella prospettazione difensiva, non sono coerenti e logiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.11 motivo formulato nell'interesse dì Pignoli manca, in primo luogo, dì specificità, richiedendosi la rivalutazione del giudizio attinente al bilanciamento delle circostanze, senza confrontarsi con tutte le argomentazioni esposte dal giudice a sostegno della propria conclusione (Sez. 2 n. 5253 del 15/01/2019, Rv. 275522).

Esso è altresì manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha congruamente motivato, condividendo la valutazione di favor effettuata già dal primo giudice ( pg. 4 della sentenza impugnata)..

Il giudice di merito ha, dunque, ben governato il proprio potere discrezionale, insindacabile nel caso in cui, come nella specie, la decisione sia congruamente e logicamente motivata.

Come infatti in più occasioni sancito da codesta Corte "in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati"(Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Rv. 279838).

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Il controllo di legittimità, infatti, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

Nel caso in esame, il ricorrente, pur formalmente denunciando il vizio di legittimità, in realtà, sollecita una rivalutazione del dato probatorio, ovvero delle risultanze dei filmati, che non può trovare ingresso nella presente sede.

D'altro canto, il ricorrente neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, sul punto, contrariamente a quanto assume la Difesa, è ampia e persuasiva, oltre che coerente con le risultanze probatorie, da cui emerge, con incontestabile chiarezza, che i soggetti ritratti nel filmato sono stati ripresi frontalmente dalle telecamere, e correttamente individuati nel [OSCURATO:PERSONA] e nel Pignoli; riconoscimento che trova ulteriore conforto nel rinvenimento, in sede di perquisizione, del casco e del giubbetto utilizzati nel furto. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei . ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE dì APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, di furto aggravato di due autovetture e dei beni in esse custoditi dì cui si appropriavano introducendosi nel box auto di proprietà della persona offesa, condannandoli alla pena di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], denuncia mancanza della motivazione rispetto alla specifica deduzione dell'appellante volta a ottenere un più favorevole giudizio di bilanciamento tra le circostanze. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore dì [OSCURATO:PERSONA], svolge un unico motivo, con il quale denuncia vizi della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza sulla base della visione del filmato delle telecamere di sorveglianza, che, secondo la Difesa ricorrente, non consente di identificare i due autori del furto; le argomentazioni spese dai giudici di merito, nella prospettazione difensiva, non sono coerenti e logiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.11 motivo formulato nell'interesse dì Pignoli manca, in primo luogo, dì specificità, richiedendosi la rivalutazione del giudizio attinente al bilanciamento delle circostanze, senza confrontarsi con tutte le argomentazioni esposte dal giudice a sostegno della propria conclusione (Sez. 2 n. 5253 del 15/01/2019, Rv. 275522). Esso è altresì manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha congruamente motivato, condividendo la valutazione di favor effettuata già dal primo giudice ( pg. 4 della sentenza impugnata).. Il giudice di merito ha, dunque, ben governato il proprio potere discrezionale, insindacabile nel caso in cui, come nella specie, la decisione sia congruamente e logicamente motivata. Come infatti in più occasioni sancito da codesta Corte "in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati"(Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Rv. 279838). 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Il controllo di legittimità, infatti, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame, il ricorrente, pur formalmente denunciando il vizio di legittimità, in realtà, sollecita una rivalutazione del dato probatorio, ovvero delle risultanze dei filmati, che non può trovare ingresso nella presente sede. D'altro canto, il ricorrente neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, sul punto, contrariamente a quanto assume la Difesa, è ampia e persuasiva, oltre che coerente con le risultanze probatorie, da cui emerge, con incontestabile chiarezza, che i soggetti ritratti nel filmato sono stati ripresi frontalmente dalle telecamere, e correttamente individuati nel [OSCURATO:PERSONA] e nel Pignoli; riconoscimento che trova ulteriore conforto nel rinvenimento, in sede di perquisizione, del casco e del giubbetto utilizzati nel furto. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei . ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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