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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05974/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1 7 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] GONZAGA – p.i.v.a. 0 2 698540016 – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e dife sa in virtù di procur a special e a margine de l ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, Lido di Ostia, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già “ Farmafactoring ” s.p.a.) – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA]- in persona de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura autenticata in data 14.7.2017 a ministero notar Trimarchi, rappresentata e difesa in virtù di procur a special e su fogli o allegat o in calce al contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 3319/2017della Corte d’Appello di Milano; udita la relazione nella camera di consiglio del 15 novembre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --premessoche: 1.Con ricorso ex artt. 633 ss. in data 1 8 . 7 .20 1 3 la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a.adiva i l Tribunale di Milano . [OSCURATO:SOCIETA] che era creditrice dell’ “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di euro 2.398.671,22, oltre interessi exd.lgs. n. 231/2002, in quanto cessionaria pro solutodi crediti vantati da altre società nei confronti della stessa azienda sanitaria. 2.Con decreto n. 38377/2013 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

3. L’“[OSCURATO:PERSONA]” proponeva opposizione.

Deduceva, peraltro, l’avvenuto pagamento della sortecapitale.

Instava per la revoca dell’ingiunzione. 4.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a .

Deduceva che, in conseguenza dei pagamenti eseguiti a seguito della notifica dell’ingiunzione, il creditoper il capitale si era ridotto ad euro 3.925,29.

Chiedeva quindi la condanna al pagamento di tale importo con gli interessiex d.lgs. n. 231/2002 sull’originario importo di euro 2.398.671,22. 5.Con sentenza n. 12379/2015 il t ribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’ “[OSCURATO:PERSONA]” al pagamento della somma di euro 2.872,41, con gli interessi ex d.lgs. n. 231 /2002 sull’originario ammontare di euro 2.398.671,22.6.

L’ “ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello.

Resistevala “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a . 7.Con sentenza n. 331 9 – 5/14.7. 201 7 la Co rte d’Appello di Milano rigettava il gravame e condannava l’appellantealle spese del grado.

Premetteva,la corte - per quel che qui rileva - che l ’appellante aveva addotto chegli interessi sarebbero stati da computare al tasso legale in considerazione della natura finanziaria dell’operazione intercorsa tra le società cedenti e la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] dunque, la corte,che la circostanza per cui le cessioni intercorse tra le cedenti e la “[OSCURATO:PERSONA]” integrassero gli estremi di un’operazione finanziaria, non alterava la natura commerciale delle forniture di prodotti sanitari eseguite, verso corrispettivo, dalle originarie cedenti in favore dell’ “AziendaSanitaria [OSCURATO:PERSONA]”. 8.Avverso tale sentenza l’ “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso; ha premesso che non intende esperire impugnazione avverso il capo della statuizione di seconde cure che ha disconosciuto la necessità di una formale costituzione in mora(cfr. ricorso, pag. 5); quindi, ha chiesto la cassazione dell’impugnato dictum sulla base di due motivi con ogni conseguente statuizione.

La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (già “Farmafactoring” s.p.a.)ha depositato controricorso; ha chiestorigettarsi il ricors o con il favore delle spese . 9.La ricorrente ha depositato memorie.10.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1e 2 del d.lgs. n. 231, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012.

Deduce che ha errato la Corte di Milano a negare la natura finanziaria dell’operazione intercorsa tra la “[OSCURATO:PERSONA]” e le proprie cedenti (cfr. ricorso, pag. 6).

Deduce che non vi è margine per l’applicazione del d.lgs. n. 231/2002, “posto che (…) il predetto decreto si applica unicamente alle transazioni commerciali , ovvero ai contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (così ricorso, pag. 8).

Deduce quindi che la corte di merito avrebbe dovuto applicare gli interessi legali, ossia al tasso “indicato all’articolo 18 del Capitolato Generale d’Oneri per la Fornitura dei Beni e Servizi approvato con determina 479 del 15.6.06 e recepito con determinazione ASO n. 623 del 22.6.2007” (così ricorso, pag. 7).

Deduce che la soluzione recepita dalla corte di merito importa duplicazione della pretesa di controparte relativa agli interessi, interessi che “[OSCURATO:PERSONA]”, in veste di factornell’ambito del contratto di factoring siglato con le società cedenti, ha già conseguito(cfr. ricorso, pag. 9 ) . 11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo.Deduce che la Corte di Milano per nulla ha tenuto conto, ai fini della inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002, della circostanza per cui il reale referente delle forniture effettuate alle aziende sanitarie è la Regione Piemonte.

Deduce segnatamente che al pagamento delle forniture provvede indirettamente la Regione Piemonte, il che preclude l’applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, siccome non si è al cospetto di un rapporto contrattuale di natura “privatistico/imprenditoriale”(cfr. ricorso, pag. 10).

Deduce del resto che “l’erogazione dei servizi sanitari deve essere assicurata anche se cagiona sicure perdite” (così ricorso, pagg. 10 –11); --ritenutoche, ai fini della decisione delle quaestiones che i motiv i di ricorso involgono, occorre valutare l’incidenza della pronuncia che le Sezioni Unite di questa Corte sono state sollecitate ad assumere con ordinanza interlocutoria n. 10336 del 18.4.2023 della prima sezione civile di questa Corte; --dato attoche, medio tempore , le sezioni unite hanno con sentenza n. 35092 del 14.12.2023 affermato che: “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d. lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell’erogazione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica.

Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora exart. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002”; --ritenuto quindi che si impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 7 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] GONZAGA – p.i.v.a. 0 2 698540016 – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e dife sa in virtù di procur a special e a margine de l ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, Lido di Ostia, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già “ Farmafactoring ” s.p.a.) – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA]- in persona de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura autenticata in data 14.7.2017 a ministero notar Trimarchi, rappresentata e difesa in virtù di procur a special e su fogli o allegat o in calce al contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 3319/2017della Corte d’Appello di Milano; udita la relazione nella camera di consiglio del 15 novembre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --premessoche: 1.Con ricorso ex artt. 633 ss. in data 1 8 . 7 .20 1 3 la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a.adiva i l Tribunale di Milano . [OSCURATO:SOCIETA] che era creditrice dell’ “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di euro 2.398.671,22, oltre interessi exd.lgs. n. 231/2002, in quanto cessionaria pro solutodi crediti vantati da altre società nei confronti della stessa azienda sanitaria. 2.Con decreto n. 38377/2013 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3. L’“[OSCURATO:PERSONA]” proponeva opposizione. Deduceva, peraltro, l’avvenuto pagamento della sortecapitale. Instava per la revoca dell’ingiunzione. 4.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a . Deduceva che, in conseguenza dei pagamenti eseguiti a seguito della notifica dell’ingiunzione, il creditoper il capitale si era ridotto ad euro 3.925,29. Chiedeva quindi la condanna al pagamento di tale importo con gli interessiex d.lgs. n. 231/2002 sull’originario importo di euro 2.398.671,22. 5.Con sentenza n. 12379/2015 il t ribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’ “[OSCURATO:PERSONA]” al pagamento della somma di euro 2.872,41, con gli interessi ex d.lgs. n. 231 /2002 sull’originario ammontare di euro 2.398.671,22.6. L’ “ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello. Resistevala “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a . 7.Con sentenza n. 331 9 – 5/14.7. 201 7 la Co rte d’Appello di Milano rigettava il gravame e condannava l’appellantealle spese del grado. Premetteva,la corte - per quel che qui rileva - che l ’appellante aveva addotto chegli interessi sarebbero stati da computare al tasso legale in considerazione della natura finanziaria dell’operazione intercorsa tra le società cedenti e la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] dunque, la corte,che la circostanza per cui le cessioni intercorse tra le cedenti e la “[OSCURATO:PERSONA]” integrassero gli estremi di un’operazione finanziaria, non alterava la natura commerciale delle forniture di prodotti sanitari eseguite, verso corrispettivo, dalle originarie cedenti in favore dell’ “AziendaSanitaria [OSCURATO:PERSONA]”. 8.Avverso tale sentenza l’ “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso; ha premesso che non intende esperire impugnazione avverso il capo della statuizione di seconde cure che ha disconosciuto la necessità di una formale costituzione in mora(cfr. ricorso, pag. 5); quindi, ha chiesto la cassazione dell’impugnato dictum sulla base di due motivi con ogni conseguente statuizione. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (già “Farmafactoring” s.p.a.)ha depositato controricorso; ha chiestorigettarsi il ricors o con il favore delle spese . 9.La ricorrente ha depositato memorie.10.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1e 2 del d.lgs. n. 231, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012. Deduce che ha errato la Corte di Milano a negare la natura finanziaria dell’operazione intercorsa tra la “[OSCURATO:PERSONA]” e le proprie cedenti (cfr. ricorso, pag. 6). Deduce che non vi è margine per l’applicazione del d.lgs. n. 231/2002, “posto che (…) il predetto decreto si applica unicamente alle transazioni commerciali , ovvero ai contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (così ricorso, pag. 8). Deduce quindi che la corte di merito avrebbe dovuto applicare gli interessi legali, ossia al tasso “indicato all’articolo 18 del Capitolato Generale d’Oneri per la Fornitura dei Beni e Servizi approvato con determina 479 del 15.6.06 e recepito con determinazione ASO n. 623 del 22.6.2007” (così ricorso, pag. 7). Deduce che la soluzione recepita dalla corte di merito importa duplicazione della pretesa di controparte relativa agli interessi, interessi che “[OSCURATO:PERSONA]”, in veste di factornell’ambito del contratto di factoring siglato con le società cedenti, ha già conseguito(cfr. ricorso, pag. 9 ) . 11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo.Deduce che la Corte di Milano per nulla ha tenuto conto, ai fini della inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002, della circostanza per cui il reale referente delle forniture effettuate alle aziende sanitarie è la Regione Piemonte. Deduce segnatamente che al pagamento delle forniture provvede indirettamente la Regione Piemonte, il che preclude l’applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, siccome non si è al cospetto di un rapporto contrattuale di natura “privatistico/imprenditoriale”(cfr. ricorso, pag. 10). Deduce del resto che “l’erogazione dei servizi sanitari deve essere assicurata anche se cagiona sicure perdite” (così ricorso, pagg. 10 –11); --ritenutoche, ai fini della decisione delle quaestiones che i motiv i di ricorso involgono, occorre valutare l’incidenza della pronuncia che le Sezioni Unite di questa Corte sono state sollecitate ad assumere con ordinanza interlocutoria n. 10336 del 18.4.2023 della prima sezione civile di questa Corte; --dato attoche, medio tempore , le sezioni unite hanno con sentenza n. 35092 del 14.12.2023 affermato che: “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d. lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell’erogazione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora exart. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002”; --ritenuto quindi che si impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo.
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