CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 30665/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 36787-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato – [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione prescrizione R.G.N.36787/2019 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC nonché contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] S.N.C., I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 51/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/05/2019 R.G.N. 470/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna in accoglimento delle opposizioni all’esecuzione proposte da R.M.E. di D’[OSCURATO:PERSONA] C o . s.n.c. ha dichiarato prescritti i crediti dell’INPS riportati nell’intimazione di pagamento n. 02020159012641268000 notificata da Equitalia il 30.11.2015. 2. La Corte di appello di Bologna investita del gravame da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione lo ha accolto limitatamente al capo delle spese che ha compensato mentre, per quanto ancora interessa, ha confermato la sentenza di primo grado con riguardo alla ritenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi riportati nell’intimazione di pagamento sul rilievo che,per effetto della scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento, poi avviso di addebito dell’INPS, questanon si converte in decennale. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossionecon un unico motivo . Sia la R.M.E. di D’[OSCURATO:PERSONA]. s.n.c. che l’INPS e l’INAIL sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 4. In via preliminare l’ADER da atto di aver provveduto al discarico dei crediti di importo inferiore a € 1.000,00 e chiede la parziale estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. 4.1. Con ilricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 comma 5 (ora comma 6) del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 1 comma 197 della legge n. 145 del 2018 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello considerato che dal 1999 dopo la iscrizione a ruolo la prescrizione anche dei crediti previdenziali è decennale. In ogni caso si deduce che per alcune delle cartelle riportate a pag. 10 del ricorso il termine quinquennale al 1° gennaio 2015 non era decorso. 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Con riguardo ai crediti azionati ed oggetto del provvedimento di sgravio è infatti venuto meno l’interesse della ricorrente ad una decisione. 5.2. Quanto al resto va rammentato che si è ormai chiarito che il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti -in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province,dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, di talché, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede l'art. 3della legge n. 335 del 1995, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass.nn. 11800 e 31352 del 2018e 32038 del 2019 ) . 5.3. Poiché parte ricorrente non offre argomenti idonei a rimeditare il suesposto principio di diritto, limitandosi a prospettare ragioni giuridiche già esaurientemente vagliate dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. in particolare §§ 18.1, 19.3 e 19.6 della parte motiva), il motivo va dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la parte privata e l’INAIL rimasti intimat i e non avendo l’INPS svolto in questa sede alcuna apprezzabile attività difensiva oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli. Deve essere infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto