CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 29365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 dicembre 2018, il Tribunale di Latina, quale giudice di appello, in riforma della sentenza con cui il Giudice di Pace di Latina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione ed ha confermato le statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] di Pace in primo grado aveva condannato il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] in solido con l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile da liquidarsi in separato giudizio. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la società responsabile civile, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge processuale ed in particolare dell'art. 191 cod. proc. pen. e la nullità della perizia medico legale ai sensi dell'art. 182 comma 2 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 225 e 226 cod. proc. pen.. La società ricorrente lamenta la nullità della perizia disposta in primo grado, in quanto il perito nominato dal giudice, dott. [OSCURATO:PERSONA], nell'espletamento dell' incarico relativo all'accertamento dei danni subiti dalla parte civile ivi compreso «l'eventuale danno neurologico», si era avvalso illegittimamente dell'attività del dott. [OSCURATO:PERSONA] a cui nessun incarico era stato conferito dal Giudice. Invero, ai sensi dell'art. 228, comma 2, cod. proc. pen., il perito può essere autorizzato ad avvalersi di ausiliari di sua fiducia per attività materiali che non implichino apprezzamenti e valutazioni. Nel caso in esame nessuna autorizzazione era stata rilasciata dal Giudice e, comunque, il perito si era avvalso dell'opera non già di un ausiliario, bensì di un medico che aveva collaborato all'accertamento peritale attraverso un contributo valutativo e non già esecutivo. In tal modo, le parti non avevano potuto partecipare, mediante un loro consulente tecnico specialista, alle operazioni peritali relative all'aspetto neurologico, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Il Tribunale, a cui in sede di impugnazione la doglianza era stata avanzata, aveva richiamato le considerazioni del primo giudice in merito alla validità della perizia ed aveva rilevato che in ogni caso nessuna utilizzazione era stata fatta della perizia, poiché la liquidazione del danno era stata rimessa al giudice civile e l'eventuale uso ai fini della determinazione della pena doveva ritenersi superato dalla intervenuta prescrizione del reato. Secondo il ricorrente permarrebbe, invece, il suo interesse alla declaratoria di nullità della perizia, in quanto il giudice civile cui è stata demandata la quantificazione del danno, potrebbe pur sempre valutarla e utilizzarla, a meno che non ne sia dichiarata la nullità. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con memoria trasmessa in data 6 maggio 2022 la difesa della parte civile ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o in subordine rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha ribadito la sussistenza della condotta colposa dell'imputato, così come ritenuta già dal Giudice di pace, ma, essendo nel frattempo decorso il termine di prescrizione, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. Nella motivazione della sentenza, il Tribunale, in relazione alla censura su indicata già dedotta con i motivi di appello, ha richiamato le considerazioni del Giudice di primo grado in merito alla utilizzabilità della perizia (secondo le quali, avendo le parti nominato un consulente, non vi sarebbe stata alcuna lesione del diritto di difesa ed in ogni caso il perito aveva sottoposto al suo vaglio critico la consulenza neurologica del neurologo e l'aveva recepita nel suo elaborato peritale) e ha osservato che in ogni caso lo stesso Giudice non ne aveva fatto alcun uso ai fini della determinazione del risarcimento del danno, per la cui quantificazione aveva rimesso le parti davanti al giudice civile. 3. E' principio generale quello per cui l'impugnazione è ammessa contro le statuizioni della sentenza e, ex art. 586 cod. proc. pen., contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento solo congiuntamente alla sentenza salvo che non sia diversamente disposto dalla legge. 4. Quanto alla legittimazione del responsabile civile, ai sensi dell'art. 575, comma 1, cod. proc. pen. questi può proporre impugnazione solo contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna dell'imputato e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 575, comma 3, cod. proc. pen. il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizione della sentenza di assoluzione relative alla domande proposte per il risarcimento del danno o per la rifusione delle spese processuali, ossia alle domande dallo stesso proposte nei confronti della parte civile o del querelante ai sensi dell'art. 541 e 542 cod. proc. peA,La norma quindi circoscrive l'ambito oggettivo entro il quale è consentita l'impugnazione del responsabile civile alle statuizioni di condanna e di assoluzione che possano spiegare, nei termini indicati, effetti in modo immediato e diretto sul rapporto processuale tra lo stesso ed il danneggiato in relazione al comportamento illecito tenuto dall'imputato ai sensi dell'art. 185 cod. pen. e degli artt. 2043 e ss cod. civ. Il successivo art. 578 cod. proc. pen, prevede che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alli restituzionií ed al risarcimento del danno cagionati da reato alla parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione decide sull'impugnazione ai soli effetti civili. Tale pronuncia, fa stato tra le parti, sicchè il giudice di appello è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, dovendo verificare la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità civile del ricorrente con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile (Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009 - dep.2010, Mosca, Rv. 245876). La sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato e del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la declaratoria di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile. 5. Nel caso in esame la società ricorrente, responsabile civile, ha proposto ricorso non già avverso le disposizioni riguardanti la responsabilità penale dell'imputato, ovvero avverso le disposizioni relative alla condanna dell'imputato e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali, bensì ha censurato la parte della motivazione della sentenza con cui i giudici avevano ritenuto che la perizia disposta nel dibattimento ai fini della quantificazione del danno non fosse affetta da nullità, in un passaggio che non aveva avuto rilievo concreto ai fini decisori, essendo stata la liquidazione del danno rimessa al giudice civile. L'impugnazione è, dunque, inammissibile per radicale assenza dell'oggetto: quest'ultimo deve essere individuato nella statuizioni decisorie della sentenza e nelle ordinanze pronunciate nel corso del processo, non già in meri passaggi motivazionali della sentenza che non abbiano inciso sulle statuizioni. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si stima congruo liquidare in euro 3000,00 oltre accessori come per legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 3000,00 oltre accessori come per leg