CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 1962
Cassazione n. 25689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, la ha ritenuta responsabile del reato di furto continuato pluriaggravato di energia elettrica; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza di norma processuale in relazione alla ritenuta procedibilità d'ufficio - è manifestamente infondato alla luce della specifica contestazione dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. proc. pen., per essere la res sottratta destinata a pubblico servizio, che, per esplicita previsione dell'art. 624 cod. pen., rende il reato procedibile d'ufficio; - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge quanto all'eccepita prescrizione - è anch'esso manifestamente infondato, in considerazione del termine massimo di prescrizione (dodici anni e sei mesi) previsto per il furto pluriaggravato, decorrente dalla data di consumazione del reato (24 aprile 2013) e non maturato alla data di pronuncia della sentenza impugnata (10 aprile 2025); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM Di P.Q.M