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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09632/2026

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vvocati Maria SaraRuggiero e Alberto E. Lunghi;-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 291/2023 della Corte di Appello di Milanopubblicata il 08/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante la complessità dellequestioni trattate ed il consolidarsi dell’orientamento di legittimità in epocaNumero registro generale 14712/2023Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 9632/2026Data pubblicazione 15/04/2026recente e successiva al ricorso per cassazione, possono esserecompensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocati Maria SaraRuggiero e Alberto E. Lunghi;-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 291/2023 della Corte di Appello di Milanopubblicata il 08/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante la complessità dellequestioni trattate ed il consolidarsi dell’orientamento di legittimità in epocaNumero registro generale 14712/2023Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 9632/2026Data pubblicazione 15/04/2026recente e successiva al ricorso per cassazione, possono esserecompensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09632/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris