CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2019
Cassazione n. 32500/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., per erronea determinazione deltrattamento sanzionatorio e per l'ingiustificato diniego delle circostanzemedesime doglianze già dedotte con l'atto di appello (cfr. Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608-01)e ivi puntualmente affrontate e correttamente disattese dalla Corte territoriale;che, quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello non si èlimitata a un richiamo generico ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma haspecificamente motivato l'irrogazione di una pena base superiore al minimoedittale, richiamando la pluralità delle condotte, le relative modalità e ladisponibilità, presso il centro di autodemolizione dell'imputato, di componenti diplurime autovetture rubate il giorno stesso o il giorno precedente il controllodella polizia giudiziaria, elementi tutti sintomatici del collegamento dell'imputatocon organizzazioni dedite alla cannibalizzazione di veicoli di provenienza furtiva,oltre che della personalità del reo, gravato da plurimi e gravi precedenti penali;che il motivo, pertanto, si risolve in una richiesta di rivisitazione delle valutazionidiscrezionali del giudice di merito in punto di trattamento sanzionatorio,normalmente preclusa alla cognizione di questa Corte quando la graduazionedella pena sia assistita, come nel caso di specie, da un apparato motivazionalenon arbitrario e non illogico (cfr. Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Rv. 273819;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243);che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corteterritoriale ha congruamente escluso la sussistenza di elementi di segno positivoidonei a giustificarne il riconoscimento, evidenziando come l'imputato non avessepotuto negare la disponibilità delle componenti e dei motori rinvenuti nel propriocentro di autodemolizione, in assenza di ulteriori risultanze di segno favorevole,in linea con il principio per cui l'applicazione delle circostanze attenuantigeneriche non costituisce un diritto conseguente alla mera assenza di elementinegativi, ma richiede l'accertamento di elementi di segno positivo, dalla cuiassenza legittimamente deriva il diniego di concessione (cfr. Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, Rv. 281590; conf. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv.282693-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]