Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:5
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑230/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)
«Associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Art. 6 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Diritto alla proroga del permesso di soggiorno — Presupposti — Cittadino turco che è stato occupato nel settore della navigazione marittima di uno Stato membro per quindici anni — Identità di datore di lavoro per oltre un anno ininterrottamente, ma non fino al termine di un periodo di tre anni — Periodi lavorativi interrotti 17 volte per cause tipiche della professione»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA], presentate il 6 settembre 2005
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 gennaio 2006
Massime della sentenza
Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Consiglio di associazione istituito dall’Accordo di associazione
CEE‑Turchia — Decisione n. 1/80 — Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Accesso dei cittadini turchi appartenenti
al mercato del lavoro regolare di uno Stato membro a un’attività subordinata di loro scelta nel detto Stato membro e correlato
diritto di soggiorno
(Decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80, art. 6, nn. 1 e 2)
L’art. 6 della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 dev’essere interpretato nel senso che:
– l’attribuzione dei diritti conferiti a un lavoratore turco dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, ossia che il lavoratore turco
ha libero accesso, in uno Stato membro, a qualsiasi attività subordinata di suo gradimento in tale Stato dopo quattro anni
di regolare impiego, presuppone, in linea di principio, che l’interessato abbia preventivamente soddisfatto i requisiti di
cui al secondo trattino dello stesso numero, ossia che egli abbia lavorato per tre anni presso il medesimo datore di lavoro;
– un lavoratore turco che non è ancora titolare del diritto al libero accesso a qualsiasi attività subordinata di suo gradimento
ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, è tenuto a svolgere nello Stato membro ospitante una regolare attività lavorativa
ininterrotta, a meno che non possa avvalersi di un legittimo motivo del tipo di quelli previsti dal n. 2 del medesimo articolo,
che giustifichi la sua temporanea assenza dal mercato del lavoro;
– quest’ultima disposizione comprende interruzioni dei periodi di regolare attività caratteristiche dell’attività lavorativa
esercitata, quando le dette interruzioni sono indipendenti dalla volontà del lavoratore.
(v. punto 69 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
10 gennaio 2006 (
*
)
«Associazione CEE/Turchia – Libera circolazione dei lavoratori – Art. 6 della decisione n. 1/80 del consiglio d’associazione – Diritto alla proroga del permesso di soggiorno – Presupposti – Cittadino turco che è stato occupato nel settore della navigazione marittima di uno Stato membro per quindici anni – Identità di datore di lavoro per oltre un anno ininterrottamente, ma non fino al termine di un periodo di tre anni – Periodi lavorativi interrotti 17 volte per cause tipiche della professione»
Nel procedimento C-230/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht
(Germania) con decisione 18 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2003, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA]
,
con l’intervento di:
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J.
Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,
considerata la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 giugno 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. U. Jacobs, Rechtsanwalt;
– per la [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], dal sig. A. Feil, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Martin e B. Martenczuk, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, nn. 1 e 2, della decisione del Consiglio di
associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»).
Il Consiglio di associazione è stato creato dall’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea
e la Turchia, sottoscritto ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica turca, da un lato, e dagli Stati membri della CEE
e dalla Comunità, dall’altro, e che a nome della Comunità è stato concluso, ratificato e confermato con la decisione del Consiglio
23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, L 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«accordo di associazione»).
2 Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino turco, e la [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] (comune della libera città anseatica di Amburgo) in merito a talune decisioni di quest’ultima che negano al sig. [OSCURATO:PERSONA]
la proroga del permesso di soggiorno in Germania, ordinandone l’espulsione dal territorio del suddetto Stato membro.
Contesto normativo
3 Ai termini dell’art. 6, nn. 1 e 2, della decisione n. 1/80:
«1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco
inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
– rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro,
se dispone di un impiego;
– candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di
collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di
regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
– libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.
2. Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro, o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi
di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze
provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti
acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
4 Dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1952, dal 1977 vive
legalmente in Germania, mentre sua moglie e i suoi figli continuano a risiedere in Turchia.
5 A partire dal mese di agosto 1977 fino al mese di settembre 1992, egli ha lavorato come marinaio su varie navi battenti bandiera
tedesca e a tal fine ha ottenuto permessi di soggiorno successivi, rilasciati per una durata determinata e circoscritta all’esercizio
di un’attività lavorativa in marina o, eventualmente, alla concessione di indennità di disoccupazione; l’ultimo di questi
permessi di soggiorno è scaduto il 9 settembre 1993. Per l’esercizio di tale attività lavorativa subordinata non era richiesto
alcun permesso di lavoro.
6 Nel corso di tale periodo di oltre 15 anni, l’interessato ha effettivamente lavorato per oltre otto anni e mezzo complessivi,
senza contare le interruzioni dei periodi lavorativi dovute a malattia e a disoccupazione involontaria debitamente accertate
dalle autorità competenti.
7 È appurato che i periodi di attività del sig. [OSCURATO:PERSONA] sono stati interrotti 17 volte, di durata compresa da 1 a 70 giorni e
per un totale di circa 13 mesi, per motivi che non fossero ferie annuali, malattia o un periodo di disoccupazione debitamente
accertato nello Stato membro ospitante. L’interessato qualifica tali interruzioni come «ferie non retribuite». A suo dire,
durante questi intervalli di durata variabile tra due contratti di lavoro a tempo determinato nella marina mercantile, egli
rimaneva in Germania, nei casi di interruzioni brevi, per aspettare l’arrivo (in certi casi ritardato) della nave per la quale
disponeva già di un nuovo ingaggio, cosicché riteneva inutile fare le pratiche di iscrizione di disoccupazione, oppure approfittava
dei periodi di interruzioni più lunghi, di durata superiore a tre settimane circa, per andare a trovare la sua famiglia che
risiedeva in Turchia. Secondo il giudice del rinvio, interruzioni di tal sorta sono tipiche degli impieghi nell’ambito della
navigazione marittima.
8 In seguito ad un infortunio sul lavoro verificatosi su una nave nel corso del 1979, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto sottoporsi a numerose
operazioni che hanno comportato incapacità lavorative più o meno prolungate.
9 Dal 18 gennaio 1993 il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è più idoneo, per ragioni di salute, a svolgere attività lavorativa in mare, senza essere
peraltro completamente inabile al lavoro. Risulta infatti dai certificati medici che egli è in grado di svolgere un’attività
sulla terraferma giacché quest’ultima non richiede sforzi fisici troppo prolungati.
10 Il 22 gennaio 1992 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la concessione di un permesso di soggiorno non limitato all’attività di marinaio,
per poter cercare un impiego subordinato sulla terraferma. A tal fine egli ha sostenuto che, da un lato, soddisfaceva i presupposti
di cui all’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, avendo svolto un’attività lavorativa per oltre quattro anni
su navi battenti bandiera tedesca, e che, dall’altro, la sua situazione costituiva un caso eccezionale, perché il suo stato
di salute non gli permetteva più di continuare a svolgere il mestiere di marinaio. Egli ha aggiunto di non aver potuto accettare
le offerte di lavoro sulla terraferma che gli erano state fatte, perché non era più in possesso del permesso di soggiorno
necessario.
11 Sia tale richiesta sia il seguente reclamo del sig. [OSCURATO:PERSONA] sono stati respinti dalla [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], che ha minacciato
di espellerlo nel caso in cui non avesse lasciato la Germania entro tre settimane. Ciò nonostante si è proceduto alla sospensione
dell’esecuzione della decisione d’espulsione, cosicché l’interessato continua a risiedere legalmente in Germania.
12 Il 10 dicembre 1996 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Amburgo) ha accolto il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA]
e ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] di rilasciargli il permesso di soggiorno richiesto.
13 Secondo tale giurisdizione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha diritto al libero accesso a qualsiasi attività subordinata di suo gradimento
ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, sicché lo Stato membro ospitante non è più legittimato
a sottoporre a condizioni l’accesso dell’interessato ad un’occupazione né il relativo esercizio. Le varie interruzioni che
hanno caratterizzato lo svolgimento della sua carriera non devono arrecargli pregiudizio, poiché, conformemente al n. 2 del
detto art. 6, le ferie annuali e le assenze per infortunio sul lavoro o per malattia di breve durata sono assimilate ai periodi
di occupazione, mentre i periodi di disoccupazione involontaria, per le quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro beneficiato di indennità
di disoccupazione, e le assenze dovute ad una malattia di lunga durata non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo
di impiego anteriore. Ai brevi periodi di inattività intercorsi tra due contratti di lavoro occorrerebbe riservare il medesimo
trattamento di quello accordato alle ferie legali o contrattuali, poiché sarebbero tipici delle attività nell’ambito della
navigazione marittima.
14 [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso tale pronuncia dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA]
(Tribunale amministrativo di secondo grado di Amburgo), sostenendo che il periodo di quattro anni di regolare impiego di cui
all’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 deve essere ininterrotto, mentre i diversi contratti lavorativi
stipulati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero costitutivi di un siffatto periodo continuato.
15 [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 13 dicembre 2000, ha annullato la sentenza di primo grado, considerando
che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può invocare il detto art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, non potendo vantare un
periodo quadriennale di occupazione ininterrotta, come previsto da tale disposizione. Le interruzioni del rapporto di lavoro
accertate nella fattispecie non costituirebbero né ferie né periodi di disoccupazione ai sensi del n. 2 del detto articolo,
che, secondo tale giudice, contiene un elenco esaustivo delle cause di discontinuità di un rapporto di lavoro. Le dette interruzioni
comporterebbero dunque la perdita dei diritti anteriormente acquisiti, poiché l’interessato sarebbe stato senza lavoro senza
farsi registrare come disoccupato. Qualsiasi altra interpretazione rischierebbe di generare abusi. Peraltro, la normativa
tedesca terrebbe sufficientemente conto delle peculiarità delle attività della gente di mare.
16 Investito di un ricorso in cassazione («Revision») proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], il Bundesverwaltungsgericht ha deciso che il diniego
di rinnovo del permesso di soggiorno è conforme al diritto tedesco, ma si è chiesto se dall’art. 6, n. 1, terzo trattino,
della decisione n. 1/80 non si possa inferire una soluzione più favorevole per l’interessato.
17 A questo proposito, nella decisione di rinvio la detta giurisdizione ha constatato quanto segue:
– il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto, per oltre 15 anni, un regolare impiego, ai sensi del detto art. 6, n. 1, lavorando nell’ambito della
navigazione marittima di uno Stato membro, e quindi è inserito nel mercato regolare del lavoro dello Stato membro ospitante,
ai sensi di tale disposizione;
– egli ha più volte occupato un siffatto regolare impiego presso lo stesso datore di lavoro ininterrottamente per oltre un anno
e quindi soddisfa i presupposti del primo trattino della detta disposizione;
– l’interessato non è più idoneo, per ragioni di salute, a svolgere attività lavorativa in mare, ma continua a essere inserito
nel regolare mercato del lavoro in Germania, dato che l’infortunio sul lavoro da lui subìto non ha determinato un’inabilità
permanente al lavoro (v., in tal senso, sentenza 6 giugno 1995, causa C‑434/93, Bozkurt, Racc. pag. I‑1475, punti 37‑40) e
che egli si tiene a disposizione dei servizi di collocamento per l’attività su terraferma richiesta. Il fatto che egli non
abbia più esercitato un’attività professionale dal 1993 è dovuto, almeno in parte, alla circostanza di non essere in possesso
di un permesso di soggiorno e non può essergli opposto.
18 Tuttavia, in primo luogo, sussisterebbero dubbi circa il fatto se i periodi d’interruzione, indicati dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] quali
«ferie non retribuite», abbiano inciso sui diritti dal medesimo anteriormente acquisiti ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo
trattino, della decisione n. 1/80 e se tali periodi risultino impeditivi anche all’acquisizione di un diritto ai sensi del
terzo trattino del medesimo numero.
19 Da un lato, la Corte non avrebbe avuto ancora modo di pronunciarsi espressamente in merito a simili interruzioni. Dall’altro,
il Bundesverwaltungsgericht sino ad oggi avrebbe dichiarato che l’elencazione delle cause di interruzione dell’attività lavorativa
indicate all’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 possiede carattere esaustivo.
20 Sarebbe tuttavia dubbio che quest’ultimo orientamento possa essere mantenuto, alla luce delle sentenze 17 aprile 1997, causa
C‑351/95, Kadiman (Racc. pag. I‑2133, in particolare punti 47-48), nonché 10 febbraio 2000, causa C‑340/97, Nazli (Racc. pag. I‑957).
21 Alla stregua delle cause che hanno dato luogo a queste due sentenze, sarebbe possibile nella fattispecie fondarsi sul fatto
che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha interrotto ogni volta l’attività nell’ambito della navigazione marittima tedesca solo transitoriamente
senza mai abbandonare definitivamente il mercato del lavoro tedesco. Infatti, come ha accertato lo [OSCURATO:PERSONA],
di solito egli ha trovato un nuovo impiego rapidamente e senza alcun problema dopo ciascuna di tali interruzioni.
22 Nel caso in cui tuttavia si ritenga che siffatte interruzioni facciano di regola venir meno i diritti maturati dal lavoratore
interessato, rimarrebbe ancora da accertare se occorra consentire deroghe a tale regola quando le interruzioni sono tipiche
di una data professione, quale, come nella causa in esame, l’attività subordinata di marinaio, che si distingue da un impiego
sulla terraferma perché implica, da un lato, ingaggi a tempo determinato con datori di lavoro in successione e, dall’altro,
periodi d’attesa o di interruzione, dovuti ad esempio al ritardo dell’arrivo in porto di una nave per la quale sia stata prospettata
al lavoratore la conclusione di un rapporto di lavoro.
23 In caso di soluzione affermativa a una delle due parti della prima questione, il giudice del rinvio si chiede, in secondo
luogo, se, come la giurisprudenza della Corte sembra indicare (v. sentenze 23 gennaio 1997, causa C‑171/95, Tetik, Racc. pag. I‑329,
punto 39; 29 maggio 1997, causa C‑386/95, Eker, Racc. pag. I‑2697, punti 23 e 25, nonché 30 settembre 1997, causa C‑98/96,
Ertanir, Racc. pag. I‑5179, punti 31 e 35), il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 6, n. 1,
terzo trattino, della decisone n. 1/80 presuppone che il lavoratore abbia precedentemente soddisfatto i requisiti previsti
dal secondo trattino del medesimo numero.
24 Si potrebbe anche considerare che il detto terzo trattino va ritenuto un requisito autonomamente costitutivo dei diritti del
lavoratore interessato.
25 Secondo il giudice del rinvio, qualora fosse deciso che il detto art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisone n. 1/80 non
attribuisce di regola nessun diritto al sig. [OSCURATO:PERSONA], dal momento che questi non può far valere un’attività lavorativa triennale
ininterrotta presso lo stesso datore di lavoro, resterebbe ancora da precisare se occorra tenere conto in via eccezionale
del fatto che cambiare datore di lavoro prima del decorso di tre anni è tipico della professione di marinaio.
26 Ritenendo, quindi, che la soluzione della controversia di cui è investito dipenda dall’interpretazione del diritto comunitario,
il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 6, nn. 1, terzo trattino, e 2, della decisione (…) n. 1/80 sia da interpretare nel senso che un lavoratore turco,
dal 1977 regolarmente occupato, per un periodo superiore a 15 anni e senza necessità di permesso di lavoro, presso diversi
datori di lavoro, nella specie imprese di navigazione appartenenti al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, realizzando
in tale periodo i requisiti previsti dall’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, possa legittimamente pretendere
la concessione di un permesso di soggiorno, qualora l’attività lavorativa nel settore della navigazione marittima sia stata
interrotta – oltre a varie interruzioni dovute a malattia e a disoccupazione non imputabile all’interessato ed accertata dall’ufficio
competente – tra 2 contratti di lavoro per 17 volte con durata da 1 a 70 giorni (pari a un periodo complessivo di circa 13
mesi) ed il medesimo lavoratore turco abbia trascorso i periodi di maggiore durata, secondo quanto dal medesimo affermato,
presso la famiglia di appartenenza in Turchia, senza che in tal modo abbia potuto essere accertato lo stato di disoccupazione
involontaria. Se, in tale contesto, rilevi la circostanza che le interruzioni dell’attività lavorativa siano tipiche del settore
(nella specie: navigazione marittima).
2) Se il diritto alla concessione di un permesso di soggiorno presupponga, ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della
decisione n. 1/80, che il lavoratore turco sia già in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, n. 1, secondo trattino,
della decisione medesima. Se, in tale contesto, rilevi la circostanza che il cambiamento del datore di lavoro prima del decorso
di 3 anni sia tipico del settore (nella specie: navigazione marittima)».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
27 Si deve rilevare che la causa principale riguarda la situazione di un cittadino turco che, per lungo periodo, ha occupato
un regolare impiego in uno Stato membro e ivi richiede la proroga del suo permesso di soggiorno avvalendosi del diritto di
libero accesso ad ogni attività salariata di suo gradimento conferito dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80,
con la motivazione che il cumulo dei periodi di impiego precedenti alla sua domanda configura una durata superiore a quattro
anni.
28 Il giudice del rinvio ha accertato al riguardo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato, a più riprese, per lo stesso datore di lavoro
ininterrottamente per oltre un anno e che, perciò, soddisfa i requisiti previsti all’art. 6, n. 1, primo trattino, della detta
decisione.
29 Per contro, con la seconda questione formulata, tale giudice si chiede se l’interessato possa validamente avvalersi del terzo
trattino della detta disposizione, non avendo egli mai lavorato per lo stesso datore di lavoro per un periodo ininterrotto
di tre anni, come previsto dal secondo trattino della medesima disposizione.
30 Inoltre, con la prima questione, il detto giudice chiede quale sia l’impatto di determinate interruzioni sui periodi di lavoro
espletati dal sig. [OSCURATO:PERSONA], dal momento che costui non si è fatto registrare come disoccupato durante tali interruzioni.
31 Si deve inoltre precisare che, nel caso di specie, è pacifico che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un lavoratore inserito nel regolare mercato
del lavoro dello Stato membro ospitante e vi ha esercitato una regolare attività lavorativa ai sensi dell’art. 6, n. 1, della
decisione n. 1/80.
32 Restano quindi solo le questioni se i periodi di impiego dell’interessato soddisfino i requisiti di durata previsti all’art. 6,
n. 1, della decisione n. 1/80, nonché, in particolare, se le interruzioni considerate dalla decisione di rinvio siano tali
da pregiudicare i detti periodi e quali siano i criteri adeguati ai fini dell’interpretazione di tale articolo in una situazione
analoga a quella della causa principale.
33 Prima di esaminare uno dopo l’altro questi tre aspetti, occorre rammentare che, in seguito alla decisione n. 2/76, relativa
all’attuazione dell’art. 12 dell’accordo di associazione, adottata dal consiglio di associazione il 20 dicembre 1976, le disposizioni
sociali della decisione n. 1/80 costituiscono un’ulteriore tappa verso la graduale realizzazione della libera circolazione
dei lavoratori turchi nella Comunità europea. In particolare, l’art. 6, n. 1, di quest’ultima decisione riconosce ai lavoratori
migranti turchi che ne soddisfano le condizioni precisi diritti in materia di esercizio di un’attività lavorativa. Come risulta
da una giurisprudenza costante, quest’ultima norma, a cui è stato riconosciuta un’efficacia diretta, conferisce agli interessati
un diritto individuale in materia di lavoro e un correlativo diritto di soggiorno (v. sentenza 2 giugno 2005, causa C‑136/03,
Dörr e Ünal, Racc. pag. I‑4759, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).
Sulle esigenze del sistema di graduale integrazione dei lavoratori turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante
34 La Corte ha più volte dichiarato, da un lato, che i diritti in materia di lavoro e, correlativamente, di soggiorno, che sono
conferiti ai lavoratori turchi dalle disposizioni enunciate ai tre trattini dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, si
estendono gradualmente in funzione della durata dell’esercizio di una regolare attività lavorativa subordinata e sono finalizzati
al progressivo consolidamento della situazione dell’interessato nello Stato membro ospitante. Dall’altro, sempre secondo una
giurisprudenza costante, le autorità nazionali non possono subordinare a condizioni né limitare l’applicazione di siffatti
diritti, salvo privare di ogni efficacia pratica la detta decisione (v. sentenze 30 settembre 1997, causa C-36/96, Günaydin,
Racc. pag. I-5143, punti 37‑40 e 50; 26 novembre 1998, causa C‑1/97, Birden, Racc. pag. I‑7747, punto 19; 19 novembre 2002,
causa C‑188/00, Kurz, Racc. pag. I‑10691, punto 26, e 21 ottobre 2003, cause riunite C‑317/01 e C‑369/01, Abatay e a., Racc. pag. I‑12301,
punto 78).
35 Più in particolare, come emerge dalla formulazione stessa dei tre trattini dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, i diritti
di cui possono avvalersi i lavoratori turchi ai sensi di tali disposizioni variano e sono soggetti a condizioni differenti
a seconda della durata del periodo in cui il lavoratore ha svolto regolare attività lavorativa nello Stato membro ospitante
(v. sentenza 5 ottobre 1994, causa C‑355/93, Eroglu, Racc. pag. I‑5113, punto 12, nonché citate sentenze Tetik, punto 23;
Eker, punto 21; Günaydin, punto 25, e Ertanir, punto 25).
36 Quindi, risulta dalle dette disposizioni che, dopo un anno di regolare impiego, il lavoratore turco ha il diritto di continuare
ad esercitare un’attività lavorativa subordinata presso lo stesso datore di lavoro (primo trattino). Dopo tre anni di regolare
impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri, egli ha il diritto di candidarsi ad un altro
posto di lavoro offerto da un datore di lavoro di suo gradimento, nella stessa professione (secondo trattino). Dopo quattro
anni di regolare impiego, egli ha il diritto incondizionato di cercare qualsiasi attività salariata liberamente scelta e di
accedervi (terzo trattino) (v. citate sentenze Eroglu, punto 12; Tetik, punto 26, e Nazli, punto 27).
37 Orbene, discende dall’economia e dall’effetto utile di tale sistema di progressiva integrazione dei lavoratori turchi nel
mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, istituito dall’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, che i requisiti enunciati
rispettivamente ai tre trattini di tale disposizione devono essere soddisfatti dall’interessato in successione. Qualsiasi
altra soluzione sconvolgerebbe la coerenza del sistema istituito dal consiglio di associazione finalizzato al progressivo
consolidamento della situazione dei lavoratori turchi nello Stato membro ospitante.
38 Del resto, tale interpretazione discende da una consolidata giurisprudenza della Corte.
39 Infatti, ai punti 13‑15 della citata sentenza Eroglu, la Corte ha considerato che l’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione
n. 1/80 mira unicamente a garantire la continuità dell’impiego presso lo stesso datore di lavoro e che quindi tale disposizione
non trova applicazione laddove il lavoratore turco, alla fine di un anno di regolare attività lavorativa, abbia cambiato datore
di lavoro e chieda la proroga del permesso di lavoro al fine di esercitare di nuovo un’attività salariata nell’azienda del
suo primo datore di lavoro.
40 Del pari, ai punti 30 e 31 della citata sentenza Eker, essa ha dichiarato che la detta disposizione non conferisce diritti
ad un lavoratore turco che ha cambiato datore di lavoro prima della scadenza del primo anno di attività lavorativa nello Stato
membro ospitante e chiede la proroga del suo permesso di soggiorno per continuare a lavorare alle dipendenze del suo nuovo
datore di lavoro, prima ancora di aver compiuto, presso quest’ultimo, un periodo di regolare attività lavorativa di un anno.
41 Tale interpretazione dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 è stata confermata anche nelle sentenze 5
giugno 1997, causa C‑285/95, Kol (Racc. pag. I‑3069, punti 19 e 20), nonché Birden, citata (punti 44, 62 e 69).
42 Per motivi identici a quelli spiegati ai punti 39‑41 della presente sentenza, queste stesse considerazioni devono valere per
quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 6, n. 1, secondo trattino, della detta decisione.
43 Ne consegue che l’attribuzione dei diritti conferiti a un lavoratore turco dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione
n. 1/80 presuppone in linea di principio che l’interessato abbia preventivamente soddisfatto i requisiti di cui al secondo
trattino dello stesso numero.
44 Ciò premesso, un lavoratore migrante turco non può, come regola generale, avvalersi di un diritto ai sensi dell’art. 6, n. 1,
terzo trattino, della decisione n. 1/80 solo perché ha esercitato regolarmente un’attività salariata nello Stato membro ospitante
per oltre quattro anni, se egli non ha lavorato, in un primo momento, per oltre un anno per lo stesso datore di lavoro e,
in un secondo momento, per ulteriori due anni presso quest’ultimo.
Sulle interruzioni dei periodi di regolare attività lavorativa prestati dal lavoratore turco
45 A questo proposito, secondo una giurisprudenza costante, occorre operare una distinzione fondamentale tra la fase di costituzione
dei diritti progressivamente più estesi in funzione della durata di esercizio di una regolare attività subordinata, enunciati
nei tre trattini dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, da un lato, e l’ipotesi in cui il lavoratore turco ha già soddisfatto
tali requisiti in successione e pertanto, alla scadenza del periodo di quattro anni di cui al terzo trattino di tale disposizione,
ha diritto di accedere a qualsivoglia attività lavorativa subordinata liberamente scelta, dall’altro (citate sentenze Tetik,
punto 26; Nazli, punto 27, e 7 luglio 2005, causa C‑383/03, Dogan, Racc. pag. I‑6237, punto 13).
46 Quindi, la situazione di un lavoratore turco che, nel passato, ha soddisfatto i requisiti previsti dall’art. , 6, n. 1, terzo
trattino, della detta decisione non dipende più dal mantenimento dei requisiti d’accesso ai diritti enunciati ai tre trattini
del detto numero. Infatti, un simile lavoratore deve essere considerato come sufficientemente integrato nello Stato membro
ospitante per poter interrompere temporaneamente il suo rapporto di lavoro. Qualsiasi altra interpretazione priverebbe della
sua essenza il diritto di tale lavoratore al libero accesso a qualsiasi attività salariata di suo gradimento (v. citate sentenze
Tetik, punto 31, e Dogan, punti 14, 18 e 19).
47 Per contro, un lavoratore turco che non beneficia ancora del diritto previsto al detto terzo trattino è tenuto a svolgere
una regolare attività lavorativa per uno, tre o quattro anni, rispettivamente, in linea di principio senza alcuna interruzione
(v. sentenza Dogan, citata, punto 18).
48 Per mitigare il rigore di quest’ultima regola l’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 elenca determinate cause legittime d’interruzione
dell’attività salariata ai fini del calcolo dei vari periodi di regolare occupazione necessari alla costituzione dei diritti
progressivamente più estesi enunciati al n. 1, primo-terzo trattino, del medesimo articolo (citate sentenze Bozkurt, punto
38; Tetik, punto 36; Nazli, punto 40, e Dogan, punto 15).
49 Il detto art. 6, n. 2, opera una distinzione a seconda del tipo e della durata di tali periodi di inattività del lavoratore
turco.
50 Infatti, la prima frase di tale disposizione riguarda i periodi d’inattività del lavoratore, generalmente di breve durata,
quali le assenze per ferie annuali, maternità, infortunio sul lavoro o malattia di breve durata, che rappresentano eventi
che si devono considerare come facenti normalmente parte di ogni rapporto di lavoro. Le assenze di questo tipo del lavoratore
sono pertanto considerate come se si trattasse di periodi di regolare occupazione ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione
n. 1/80.
51 Quanto alla seconda frase del detto n. 2, essa si riferisce ai periodi di inattività dovuti ad una malattia di lunga durata
o a disoccupazione involontaria. Tale disposizione prevede che i periodi di inattività di questo tipo, che determinano un’assenza
più grave o la cui durata non è prevedibile, sebbene non possano essere equiparati a periodi di regolare occupazione, non
debbano però privare il lavoratore dei diritti acquisiti in forza dei periodi precedenti di regolare attività lavorativa.
52 La detta disposizione ha pertanto lo scopo di evitare che un lavoratore turco che ricomincia a lavorare dopo essere stato
costretto a interrompere temporaneamente le sue attività professionali per una causa legittima sia obbligato a ricominciare,
alla stregua di un cittadino turco che non ha ancora svolto un’attività lavorativa salariata nello Stato membro interessato,
i regolari periodi di attività lavorativa prescritti dall’art. 6, n. 1, primo‑terzo trattino, della decisione n. 1/80.
53 Risulta da quanto precede che un lavoratore turco che non è ancora titolare del diritto al libero accesso a qualsiasi attività
subordinata di suo gradimento ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 è, in linea di principio,
tenuto a svolgere nello Stato membro ospitante una regolare attività lavorativa ininterrotta durante il periodo richiesto,
a meno che non possa avvalersi di un legittimo motivo d’interruzione dei periodi di occupazione, analogo a quelli previsti
al n. 2 del detto articolo.
54 Per contro, a partire dal momento in cui il lavoratore turco soddisfa i requisiti enunciati al terzo trattino del detto n.
1, l’effetto utile del diritto incondizionato riconosciutogli da tale disposizione di accedere liberamente a qualsiasi attività
salariata di suo gradimento implica necessariamente il diritto di tale lavoratore di cessare temporaneamente l’esercizio di
un’attività professionale e di ricercarne un’altra entro un termine ragionevole, sicché il n. 2 del medesimo art. 6 non trova
più applicazione in un simile caso (v. citata sentenza Dogan, punti 16, 18 e 19).
55 Per quanto riguarda in particolare le 17 interruzioni del rapporto di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA], descritte in modo circostanziato
dal giudice del rinvio nella sua prima questione, non pare possibile assimilarle a cause legittime d’interruzione dei periodi
di impiego analoghe a quelle indicate all’art. 6, n. 2, prima frase, della decisione n. 1/80.
56 Tuttavia, tenuto conto delle circostanze di fatto specifiche della causa principale evidenziate nella domanda di pronuncia
pregiudiziale, nulla osta a che il giudice del rinvio consideri le dette interruzioni come periodi di disoccupazione involontaria,
ai sensi dell’art. 6, n. 2, seconda frase, della detta decisione, anche se l’interessato non si è registrato come disoccupato
secondo quanto imposto in linea di principio da tale disposizione.
57 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 53‑56 delle conclusioni, in un caso come quello del sig. [OSCURATO:PERSONA],
tali interruzioni si rivelano essere indipendenti dalla volontà di quest’ultimo, tenuto conto del fatto che egli è stato ingaggiato
solo mediante una successione di contratti di durata determinata.
58 Inoltre, il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia sfruttato le interruzioni più prolungate − dell’ordine di qualche settimana − della
sua attività professionale per andare a trovare la sua famiglia di appartenenza, che continua a risiedere in Turchia, non
può essere considerato una circostanza idonea ad influenzare in modo pertinente la sua posizione rispetto alle disposizioni
dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, giacche è pacifico che siffatte assenze temporanee dal territorio dello Stato
membro ospitante si fondano su un motivo legittimo e che la loro durata è sempre stata ragionevole.
59 La Corte ha peraltro già dichiarato, a proposito dell’art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 che impone
il requisito della regolare residenza di una determinata durata, paragonabile a quella di una regolare attività lavorativa
di cui all’art. 6, n. 1, della medesima decisione, che l’obbligo per il familiare del lavoratore turco di risiedere in linea
di principio ininterrottamente durante i primi tre anni presso quest’ultimo non impedisce che l’interessato si assenti dalla
residenza comune per un periodo ragionevole e per motivi legittimi, ad esempio per visitare la propria famiglia nel paese
d’origine (v. sentenza Kadiman, citata, punti 47 e 48).
60 Inoltre, risulta dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio che le assenze del sig. [OSCURATO:PERSONA] non hanno rimesso
in discussione l’integrazione di quest’ultimo nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Al contrario, dopo gli
spostamenti in Turchia, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è tornato ogni volta in Germania per riprendervi la propria attività professionale.
61 La circostanza che le interruzioni del rapporto di lavoro non siano state debitamente accertate come periodi di disoccupazione
da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante è, nella fattispecie, priva di pertinenza. Infatti, l’interessato
poteva legittimamente considerarsi dispensato dall’adempimento delle formalità necessarie per mettersi a disposizione dei
servizi nazionali di collocamento, dal momento che si evince dal detto fascicolo che, nella maggior parte dei casi, il sig.
[OSCURATO:PERSONA] era già titolare di nuovo contratto di lavoro, che tuttavia produceva effetti solo più tardi, o che, almeno, egli aveva
reali prospettive di essere ingaggiato e che, nei fatti, egli ha sempre ripreso le sue attività professionali poco tempo dopo
aver terminato il suo precedente contratto. Di conseguenza, non risulta che l’iscrizione del sig. [OSCURATO:PERSONA] come disoccupato possa
essere considerata, in tali circostanze, utile alla sua situazione, caratterizzata da interruzioni ripetute, ma brevi, dell’attività
lavorativa.
62 Ciò premesso, ai fini del calcolo dei periodi di regolare occupazione di cui all’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, non
si può ritenere che interruzioni del rapporto di lavoro quali quelle contenute nella prima questione della decisione di rinvio
possano aver determinato la perdita dei diritti acquisiti dal cittadino turco interessato in virtù dei precedenti periodi
di regolare occupazione.
63 Si deve aggiungere che la Corte ha dovuto più volte prendere in considerazione il comportamento delle autorità nazionali competenti
per interpretare le disposizioni sociali della decisione n. 1/80, fondandosi in particolare sulla circostanza che tali autorità
non avevano contestato la regolarità del soggiorno del cittadino turco sul territorio dello Stato membro ospitante (v., in
tal senso, per quanto riguarda l’art. 6, n. 1, della detta decisione, sentenza Ertanir, citata, punti 67 e 69, nonché, per
analogia, per quanto riguarda l’art. 7, primo comma, della medesima decisione, sentenze Kadiman, citata, punti 52 e 54; 16 marzo 2000,
causa C‑329/97, Ergat, Racc. pag. I‑1487, punto 51, e 22 giugno 2000, causa C‑65/98, Eyüp, Racc. pag. I‑4747, punti 35 e 36).
64 Orbene, risulta dal fascicolo della causa principale che le autorità nazionali competenti hanno rilasciato permessi di soggiorno
al sig. [OSCURATO:PERSONA] più volte e senza soluzione di continuità per oltre 15 anni.
65 Secondo quanto precisato nella decisione di rinvio, le medesime autorità hanno cambiato parere soltanto quando il cittadino
turco interessato ha chiesto l’autorizzazione per lavorare sulla terraferma.
66 Tenuto conto di tali particolari circostanze, le dette autorità nazionali non possono essere legittimate a rimettere in discussione
lo status del sig. [OSCURATO:PERSONA] nello Stato membro ospitante.
67 Un siffatto approccio è fondato a maggior ragione nel caso di specie, in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] si vede ormai costretto a richiedere
un permesso di soggiorno per poter esercitare un’attività lavorativa sulla terraferma per la sola ragione che si trova nell’incapacità
di proseguire la propria attività professionale in mare a causa di un infortunio sul lavoro di cui è stato vittima su una
nave.
68 Ciò premesso, l’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 comprende interruzioni, analoghe a quelle controverse nella causa principale,
dei periodi di regolare attività lavorativa prestati dal lavoratore interessato e le autorità nazionali competenti non sono
legittimate a rimettere in discussione il soggiorno dell’interessato nello Stato membro ospitante. Il detto lavoratore può
pertanto validamente fondarsi sull’art. 6, n. 1, terzo trattino, della medesima decisione al fine di ottenere la proroga del
suo permesso di soggiorno per continuare a esercitare la sua attività lavorativa subordinata in tale Stato membro.
69 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni sottoposte dichiarando che l’art. 6 della
decisione n. 1/80 dev’essere interpretato nel senso che:
– l’attribuzione dei diritti conferiti a un lavoratore turco dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 presuppone,
in linea di principio, che l’interessato abbia preventivamente soddisfatto i requisiti di cui al secondo trattino dello stesso
numero;
– un lavoratore turco che non è ancora titolare del diritto al libero accesso a qualsiasi attività subordinata di suo gradimento
ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 è tenuto a svolgere nello Stato membro ospitante una regolare
attività lavorativa ininterrotta, a meno che non possa avvalersi di un legittimo motivo del tipo di quelli previsti al n. 2
del medesimo articolo, che giustifichi la sua temporanea assenza dal mercato del lavoro;
– quest’ultima disposizione comprende interruzioni dei periodi di regolare attività lavorativa analoghe a quelle controverse
nella causa principale e le autorità nazionali competenti non possono contestare, nel caso di specie, il soggiorno del lavoratore
turco nello Stato membro ospitante.
Sulle spese
70 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 6 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal consiglio di associazione
istituito dall’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev’essere interpretato
nel senso che:
–
l’attribuzione dei diritti conferiti a un lavoratore turco dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 presuppone,
in linea di principio, che l’interessato abbia preventivamente soddisfatto i requisiti di cui al secondo trattino dello stesso
numero;
–
un lavoratore turco che non è ancora titolare del diritto al libero accesso a qualsiasi attività subordinata di suo gradimento
ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 è tenuto a svolgere nello Stato membro ospitante una regolare
attività lavorativa ininterrotta, a meno che non possa avvalersi di un legittimo motivo del tipo di quelli previsti al n. 2
del medesimo articolo, che giustifichi la sua temporanea assenza dal mercato del lavoro;
–
quest’ultima disposizione comprende interruzioni dei periodi di regolare attività lavorativa analoghe a quelle controverse
nella causa principale e le autorità nazionali competenti non possono contestare, nel caso di specie, il soggiorno del lavoratore
turco nello Stato membro ospitante.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.