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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 28332/2026

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le di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata dalla difesa in data 5.5.2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

In data 6 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza al Giudicedell’esecuzione presso il Tribunale di Lecce per ottenere il riconoscimento delvincolo della continuazione; il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, con ordinanza del 29novembre 2023, rigettava l’istanza; il ricorrente proponeva ricorso percassazione avverso la menzionata ordinanza e questa Corte, con sentenza dellaPrima Sezione, n. 33419 del 24/04/2024, annullava l’ordinanza impugnata conrinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica.

Inparticolare, censurava la decisione nel punto relativo all’omesso riconoscimentodel vincolo della continuazione.

Osservava, altresì, che la motivazione erainsoddisfacente anche in relazione alla domanda proposta ex art. 78 cod. pen. inquanto l’ordinanza si era limitata a prendere in considerazione l’entità della pena(inferiore ad anni trenta) di cui al provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti n. 86/2022, omettendo di considerare quanto richiesto dalla difesa inrelazione alla pena di cui al cumulo parziale n. 69/2019 e di prendere in esameanche ulteriori pene inflitte con sentenze irrevocabili che, ove cumulate,avrebbero comportato il superamento del limite di pena di 30 anni.

Ricordava,sul punto, il principio di diritto secondo il quale si deve procedere ad un calcolounitario delle pene concorrenti qualora dette pene si riferiscano a reati commessiin epoca antecedente all’inizio della esecuzione di una di esse, dovendosi, invece,procedere a cumuli parziali, ove il condannato commetta un nuovo reato durantel’espiazione della pena o se questa rimane interrotta.

In sede di rinvio, il Giudicedell’esecuzione del Tribunale Lecce emetteva l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con laquale rigettava l’istanza avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i reati oggetto di otto sentenze di condanna, contrassegnatenel certificato penale con i nn. 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37 e 40 per i reati dievasione, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, associazione ditipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché l’istanza dirideterminazione della pena complessiva ex art. 78 cod. pen.

In particolare,negava gli indici di unitarietà del disegno criminoso in relazione ai reati dellesentenze di cui ai punti 30), 32), 33), 36) e 37) del casellario; dichiaravainammissibile l’istanza in relazione alle sentenze di cui ai punti 29), 31) e 40) inquanto, in relazione a tali reati, il beneficio era stato già riconosciuto conordinanza della Corte di appello di Lecce del 13 maggio 2022; valutava errata lasomma delle pene concorrenti effettuata dall’istante perché, considerati i cumuligià effettuati (quello del 2022 comprensivo dei precedenti cumuli relativi allesentenze di cui ai punti nn. 29), 30), 31), 32), 33), 36) e 40) e quello del 2019,comprensivo dei precedenti cumuli e relativo anche alle sentenze di cui ai puntinn. 25), 27) e 28) del casellario) nonché la pena inflitta con la sentenza di cui alpunto n. 37), non superava gli anni trenta; osservava che era legittimo il cumuloparziale relativo alla sentenza sub n. 37) in quanto il delitto di evasione ivisanzionato sembrava commesso dopo la rimessione in libertà per l’espiazione diuna parte delle pene inflitte con precedente condanna.Avverso detta ordinanza, proponeva ricorso per cassazione la difesa delricorrente.

Questa Corte, con sentenza della Quinta Sezione, n. 1325 del23/09/2025, annullava l’ordinanza impugnata in quanto il giudicante non avevaaccertato se fosse configurabile un’unitaria deliberazione tra i reati di cui allesentenze indicate nel certificato del casellario ai punti 29), 31) e 40) (in relazionealle quali era stato già riconosciuto il vincolo della continuazione), con uno o piùreati di evasione di cui alle sentenze contrassegnate ai punti nn. 30), 32), 33),36) e 37).Riteneva fondato anche il motivo di ricorso relativo alla carenza dimotivazione in ordine all’ applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78,comma 1, n. 1 cod. pen.

Osservava che il cumulo di pene concorrenti di cui alprovvedimento del Pubblico ministero del 20 maggio 2022 (contrassegnati con inn. 43) e 34) del certificato del casellario) non era accompagnato dall’indicazionedi alcun elemento che desse conto dei criteri utilizzati per effettuare il calcolodelle pene e consentirne il controllo.

In particolare, non era possibile evincere dalprovvedimento se le pene inglobate nei cumuli fossero relative a reati commessiprima dell’inizio della detenzione, valendo in tal caso il principio dell’unitarietà delrapporto esecutivo, o durante o dopo l’interruzione della espiazione di una pena,dovendosi, nel qual caso, procedersi a nuovo cumulo parziale.

Non era stato,quindi, possibile verificare il rispetto dei criteri giurisprudenziali in materia dicumuli parziali.

Osservava che insufficiente era anche la motivazione conriferimento alla sentenza di cui al punto n. 37), in quanto il Tribunale avevaomesso di verificare la sussistenza dei presupposti per il cumulo parziale.Annullava, quindi, l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Leccein diversa persona fisica.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del Tribunale di Lecce, decidendo in sede di rinvio,emetteva l’ordinanza del 29 gennaio 2026, oggi impugnata con la quale, quantoal punto relativo al riconoscimento del vincolo della continuazione, accoglieval’istanza in relazione ai reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 29) e 31) delcasellario giudiziale (ricomprese nel provvedimento di cumulo di cui al n. 40) conquelli di cui alle sentenze contrassegnate ai nn. 30), 32), 33), 36) e 37),concernenti reati di evasione commessi tra il 2012 e 2018, rideterminando così lapena in anni 17 e mesi 4 di reclusione.Quanto al superamento dei limiti di cui all’art. 78 cod. pen., osservava chel’accoglimento dell’istanza di continuazione non consentiva di delibare tale profiloe che era necessario che il Pubblico ministero, tenendo conto del provvedimentoex art. 81 cod. pen., procedesse ad una completa rideterminazione dellaposizione giuridica dell’istante, secondo i principi espressi dalla sentenzarescindente.2.

Avverso l’ordinanza del 29 gennaio 2026 propone ricorso per cassazionela difesa del ricorrente limitatamente al punto relativo all’applicazione dell’art. 78cod. pen., articolando tre motivi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, denuncia violazione di legge e,in particolare, dell’art. 627, commi 2 e 3, nonché dell’art. 655 cod.proc. pen., per avere omesso di provvedere sul punto relativoall’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.,rimettendo all’Ufficio di Procura l’applicazione dei principi enunciatida questa Corte nel procedimento rescindente in violazione dellanorma che regola la competenza del giudice dell’esecuzione sullamateria.

Osserva che con la sentenza della Quinta Sezione, questaCorte ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione il compito di verificarela correttezza dei criteri utilizzati dal Pubblico ministero pereffettuare il calcolo, che ha, comunque, chiarito anche conriferimento alla sentenza di cui al punto n. 37), e che il [OSCURATO:PERSONA] haomesso di effettuare la verifica richiesta, rimettendo al Pubblicoministero la valutazione a lui rimessa.2.2.

Con il secondo motivo, denuncia violazione di leggein relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 78 cod. pen. per avereritenuto che l’applicazione della disciplina della continuazioneprecludesse la verifica richiesta dalla Corte di cassazione, mentre,al contrario, ben avrebbe potuto verificare la corretta applicazionedel principio dell’unitarietà del rapporto esecutivo e del criteriomoderatore di cui all’art. 78 cod. pen. in quanto l’istituto dellacontinuazione e l’istituto di cui all’art. 78 cod. pen. operano supiani diversi: il primo, di merito, attenendo alla possibilità diriconoscere o meno l’esistenza di una programmazione unitaria; ilsecondo relativo, invece, al profilo esecutivo, ed avente ad oggettola verifica della correttezza dei cumuli alla luce delle carenzeriscontrate dalla Corte di legittimità.Conseguentemente, il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione non può ritenersi preclusivo della verifica sullacorrettezza del cumulo di pena in quanto, pur omettendo diconsiderare il riconoscimento del vincolo della continuazione e,quindi, la rideterminazione della pena, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzioneavrebbe potuto esprimersi in ordine alla legittimità dellaframmentazione dei provvedimenti di cumulo, dovendo effettuare,sul punto, una valutazione di tipo “qualitativo” sulla base deltempo di commissione dei reati, in relazione ai tempi di esecuzionedelle pene.2.3.

Con il terzo motivo, censura il provvedimento per nonaver illustrato le ragioni giuridiche o di fatto che precludevano laverifica della correttezza del provvedimento di esecuzione dellepene concorrenti e di applicazione del criterio moderatore.Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento parzialedell’ordinanza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.4.

Il difensore ha depositato memoria di replica.

Ha obiettato che larideterminazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo dellacontinuazione, ha riguardo solo ai reati ritenuti commessi in esecuzione di unmedesimo disegno criminoso, mentre l’istanza formulata ai sensi dell’art. 78 cod.pen., ha un oggetto ben più ampio.Osserva altresì che la questione sottoposta all’attenzione della Corte non èrelativa al mero conteggio delle pene, alla luce dei cumuli precedenti, avendo adoggetto la verifica della corretta applicazione dei cumuli parziali, previa verificadella data di commissione dei reati la cui pena è in esecuzione, al fine diverificare se le pene inglobate nei cumuli si riferiscano a reati commessi primadell’inizio della detenzione ovvero durante l’esecuzione o dopo la suainterruzione.

Evidenzia, inoltre, che il parere del Procuratore generale si pone incontrasto con il decisum di questa Corte di legittimità che, con la sentenza n.1325/2025 del 23/09/2025, ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione e non ad altri,la verifica sulla corretta applicazione dei criteri utilizzati dal Pubblico ministeroper effettuare il calcolo delle pene concorrenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione n. 48726del 22/10/2019, Rv. 277912 – 01 ha affermato che «Qualora,promosso incidente di esecuzione avverso provvedimento di cumulo dipene concorrenti emesso dal Pubblico ministero, sia necessarioaccertare periodi di presofferto, onde determinare definitivamente lapena residua da espiare e la relativa decorrenza, il Giudicedell'esecuzione non può demandare detta incombenza al Pubblicoministero, ma deve provvedervi direttamente, avvalendosi dei poteriprevisti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e quindi, se del caso,formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto [...] (Conf., altresì,Sez. 1, n. 5353/2001, Rv. 218085-01)».Ed infatti, «se compete alGiudice dell'esecuzione, in caso di opposizione del condannato aldecreto di unificazione del P.M., verificare la legittimità e lasostanziale correttezza di tale decreto, si deve ammettere che allostesso spetti la potestà dell'emissione diretta del provvedimento di cuisopra, con le garanzie giurisdizionali tipiche della fase esecutiva»(Sez. 1, n. 5353 del 04/12/2020, dep.2021, Rv. 218085; Sez. 1, n.4556 del 28/11/1991, dep. 1992, Rv.188954-01).3.

Nel caso in esame, con il ricorso del 6 ottobre 2023 era statadevoluta al giudice dell’esecuzione sia la domanda relativa alriconoscimento del vincolo della continuazione, sia quella relativaall’accertamento del superamento del limite di cui all’art. 78 cod. pen.,sostenendo la difesa che nel provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., dovessero essere prese inconsiderazione anche le pene di cui ai precedenti cumuli parziali n.69/2019 ed altre pene di cui ad ulteriori sentenze irrevocabili.

QuestaCorte, nell’annullare l’ordinanza impugnata anche su tale punto,rimetteva gli atti al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione essendo insufficiente lamotivazione addotta.

Nuovamente, con sentenza della Quinta Sezione,veniva annullata l’ordinanza emessa a seguito del giudizio di rinvio,rilevandosi che non era stato fornito alcun elemento che consentissedi chiarire i criteri utilizzati dal Pubblico ministero per effettuare ilcalcolo delle pene concorrenti e, in particolare, di comprendere se «Lepene inglobate nei detti cumuli si riferissero a reati commessi dalcondannato prima dell'inizio della detenzione, valendo in tal caso ilprincipio della unità del rapporto esecutivo, ovvero commessi durantel'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione diquest'ultima era stata interrotta, dovendosi in tal caso procedere adun nuovo cumulo».

Per tale motivo, si rimettevano gli atti al Giudicedell’esecuzione per nuovo giudizio.Da quanto esposto, consegue che oggetto del giudizio di rinvioerano due punti: la valutazione della sussistenza dei presupposti perriconoscere il vincolo della continuazione; la verifica della correttaformazione dei cumuli, attraverso il percorso delineato dalle duemenzionate sentenze di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione,invece, ha pronunciato solo sul primo punto, rimettendo al Pubblicoministero affinché proceda a nuovi cumuli parziali, tenendo conto delprovvedimento in ordine alla continuazione, ritenendo che dettoprovvedimento ostasse alla delibazione della questione attinente alsuperamento dei limiti di cui all’art. 78 cod. pen.Ciò posto, si rileva che il provvedimento è emesso in violazione dilegge, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione fatto applicazione delprincipio in precedenza enunciato, secondo il quale «se compete algiudice dell'esecuzione, in caso di opposizione del condannato aldecreto di unificazione del P.M., verificare la legittimità e lasostanziale correttezza di tale decreto, si deve ammettere che allostesso spetti la potestà dell'emissione diretta del provvedimento di cuisopra, con le garanzie giurisdizionali tipiche della fase esecutiva»(sent. n. 5353 del 04/12/2020 citata).Ne consegue che l’ordinanza deve essere annullata con rinvio alGiudice dell’esecuzione in diversa persona fisica affinché, avvalendosi,ove occorra dei poteri di cui all’art. 666, comma 5 cod. proc. pen.,verifichi la correttezza dei provvedimenti di cumulo emessi dalPubblico ministero, con riferimento alla data di commissione dei reatirispetto a quella di inizio della detenzione.Non osta a tale verifica il provvedimento ex art. 81 cod. pen.L'art. 78 cod. pen. prevede, al comma 1, che, nel caso diconcorso di reati ex art. 73 cod. pen., la pena da applicare a normadello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della piùgrave fra le pene concorrenti.

La giurisprudenza di legittimità ha, inproposito, chiarito che «Nel caso di più sentenze esecutiveconcorrenti, ai fini del rispetto dei limiti fissati dall'art. 78 cod. pen.,per stabilire quale sia la pena più grave tra quelle concorrenti bisognaprescindere, nell'ipotesi di reato continuato, dall'aumento di pena perla continuazione e fare riferimento alla sola pena base» (Sez. 1, n.9707 del 3 09/01/2007, Attanasio, Rv. 236239; Sez. 6, n.

O del09/01/1985, Belotti, Rv. 167803; Sez. 6, n. 2556 del 23/1011978,Cacciatori, Rv. 140695).

Nel caso in esame, quindi, il giudicedell’esecuzione procederà al cumulo, tenendo conto del principio didiritto enunciato, applicando il criterio moderatore previsto dall'art. 78cod. pen. individuando la pena più grave senza computare gli aumentiper i reati diversi da quello più grave.

Dovrà, inoltre, verificare, ai finidella corretta applicazione del criterio moderatore, l'eventualenecessità di operare cumuli parziali per il caso di commissione ditaluni dei reati in epoca successiva all'inizio di espiazione della pena(Sez. 1, n. 18896 del 20/03/2019, Rv. 275661 – 01)4.

Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in funzione diGiudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica, affinché rivaluti laquestione relativa all’applicazione dell’art. 78 cod. pen. alla luce deiprincipi enunciati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente all'applicazione dell'art. 78 codicepenale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di LecceCosì è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata dalla difesa in data 5.5.2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In data 6 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza al Giudicedell’esecuzione presso il Tribunale di Lecce per ottenere il riconoscimento delvincolo della continuazione; il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, con ordinanza del 29novembre 2023, rigettava l’istanza; il ricorrente proponeva ricorso percassazione avverso la menzionata ordinanza e questa Corte, con sentenza dellaPrima Sezione, n. 33419 del 24/04/2024, annullava l’ordinanza impugnata conrinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica. Inparticolare, censurava la decisione nel punto relativo all’omesso riconoscimentodel vincolo della continuazione. Osservava, altresì, che la motivazione erainsoddisfacente anche in relazione alla domanda proposta ex art. 78 cod. pen. inquanto l’ordinanza si era limitata a prendere in considerazione l’entità della pena(inferiore ad anni trenta) di cui al provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti n. 86/2022, omettendo di considerare quanto richiesto dalla difesa inrelazione alla pena di cui al cumulo parziale n. 69/2019 e di prendere in esameanche ulteriori pene inflitte con sentenze irrevocabili che, ove cumulate,avrebbero comportato il superamento del limite di pena di 30 anni. Ricordava,sul punto, il principio di diritto secondo il quale si deve procedere ad un calcolounitario delle pene concorrenti qualora dette pene si riferiscano a reati commessiin epoca antecedente all’inizio della esecuzione di una di esse, dovendosi, invece,procedere a cumuli parziali, ove il condannato commetta un nuovo reato durantel’espiazione della pena o se questa rimane interrotta. In sede di rinvio, il Giudicedell’esecuzione del Tribunale Lecce emetteva l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con laquale rigettava l’istanza avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i reati oggetto di otto sentenze di condanna, contrassegnatenel certificato penale con i nn. 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37 e 40 per i reati dievasione, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, associazione ditipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché l’istanza dirideterminazione della pena complessiva ex art. 78 cod. pen. In particolare,negava gli indici di unitarietà del disegno criminoso in relazione ai reati dellesentenze di cui ai punti 30), 32), 33), 36) e 37) del casellario; dichiaravainammissibile l’istanza in relazione alle sentenze di cui ai punti 29), 31) e 40) inquanto, in relazione a tali reati, il beneficio era stato già riconosciuto conordinanza della Corte di appello di Lecce del 13 maggio 2022; valutava errata lasomma delle pene concorrenti effettuata dall’istante perché, considerati i cumuligià effettuati (quello del 2022 comprensivo dei precedenti cumuli relativi allesentenze di cui ai punti nn. 29), 30), 31), 32), 33), 36) e 40) e quello del 2019,comprensivo dei precedenti cumuli e relativo anche alle sentenze di cui ai puntinn. 25), 27) e 28) del casellario) nonché la pena inflitta con la sentenza di cui alpunto n. 37), non superava gli anni trenta; osservava che era legittimo il cumuloparziale relativo alla sentenza sub n. 37) in quanto il delitto di evasione ivisanzionato sembrava commesso dopo la rimessione in libertà per l’espiazione diuna parte delle pene inflitte con precedente condanna.Avverso detta ordinanza, proponeva ricorso per cassazione la difesa delricorrente. Questa Corte, con sentenza della Quinta Sezione, n. 1325 del23/09/2025, annullava l’ordinanza impugnata in quanto il giudicante non avevaaccertato se fosse configurabile un’unitaria deliberazione tra i reati di cui allesentenze indicate nel certificato del casellario ai punti 29), 31) e 40) (in relazionealle quali era stato già riconosciuto il vincolo della continuazione), con uno o piùreati di evasione di cui alle sentenze contrassegnate ai punti nn. 30), 32), 33),36) e 37).Riteneva fondato anche il motivo di ricorso relativo alla carenza dimotivazione in ordine all’ applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78,comma 1, n. 1 cod. pen. Osservava che il cumulo di pene concorrenti di cui alprovvedimento del Pubblico ministero del 20 maggio 2022 (contrassegnati con inn. 43) e 34) del certificato del casellario) non era accompagnato dall’indicazionedi alcun elemento che desse conto dei criteri utilizzati per effettuare il calcolodelle pene e consentirne il controllo. In particolare, non era possibile evincere dalprovvedimento se le pene inglobate nei cumuli fossero relative a reati commessiprima dell’inizio della detenzione, valendo in tal caso il principio dell’unitarietà delrapporto esecutivo, o durante o dopo l’interruzione della espiazione di una pena,dovendosi, nel qual caso, procedersi a nuovo cumulo parziale. Non era stato,quindi, possibile verificare il rispetto dei criteri giurisprudenziali in materia dicumuli parziali. Osservava che insufficiente era anche la motivazione conriferimento alla sentenza di cui al punto n. 37), in quanto il Tribunale avevaomesso di verificare la sussistenza dei presupposti per il cumulo parziale.Annullava, quindi, l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Leccein diversa persona fisica.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del Tribunale di Lecce, decidendo in sede di rinvio,emetteva l’ordinanza del 29 gennaio 2026, oggi impugnata con la quale, quantoal punto relativo al riconoscimento del vincolo della continuazione, accoglieval’istanza in relazione ai reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 29) e 31) delcasellario giudiziale (ricomprese nel provvedimento di cumulo di cui al n. 40) conquelli di cui alle sentenze contrassegnate ai nn. 30), 32), 33), 36) e 37),concernenti reati di evasione commessi tra il 2012 e 2018, rideterminando così lapena in anni 17 e mesi 4 di reclusione.Quanto al superamento dei limiti di cui all’art. 78 cod. pen., osservava chel’accoglimento dell’istanza di continuazione non consentiva di delibare tale profiloe che era necessario che il Pubblico ministero, tenendo conto del provvedimentoex art. 81 cod. pen., procedesse ad una completa rideterminazione dellaposizione giuridica dell’istante, secondo i principi espressi dalla sentenzarescindente.2. Avverso l’ordinanza del 29 gennaio 2026 propone ricorso per cassazionela difesa del ricorrente limitatamente al punto relativo all’applicazione dell’art. 78cod. pen., articolando tre motivi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge e,in particolare, dell’art. 627, commi 2 e 3, nonché dell’art. 655 cod.proc. pen., per avere omesso di provvedere sul punto relativoall’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.,rimettendo all’Ufficio di Procura l’applicazione dei principi enunciatida questa Corte nel procedimento rescindente in violazione dellanorma che regola la competenza del giudice dell’esecuzione sullamateria. Osserva che con la sentenza della Quinta Sezione, questaCorte ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione il compito di verificarela correttezza dei criteri utilizzati dal Pubblico ministero pereffettuare il calcolo, che ha, comunque, chiarito anche conriferimento alla sentenza di cui al punto n. 37), e che il [OSCURATO:PERSONA] haomesso di effettuare la verifica richiesta, rimettendo al Pubblicoministero la valutazione a lui rimessa.2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di leggein relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 78 cod. pen. per avereritenuto che l’applicazione della disciplina della continuazioneprecludesse la verifica richiesta dalla Corte di cassazione, mentre,al contrario, ben avrebbe potuto verificare la corretta applicazionedel principio dell’unitarietà del rapporto esecutivo e del criteriomoderatore di cui all’art. 78 cod. pen. in quanto l’istituto dellacontinuazione e l’istituto di cui all’art. 78 cod. pen. operano supiani diversi: il primo, di merito, attenendo alla possibilità diriconoscere o meno l’esistenza di una programmazione unitaria; ilsecondo relativo, invece, al profilo esecutivo, ed avente ad oggettola verifica della correttezza dei cumuli alla luce delle carenzeriscontrate dalla Corte di legittimità.Conseguentemente, il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione non può ritenersi preclusivo della verifica sullacorrettezza del cumulo di pena in quanto, pur omettendo diconsiderare il riconoscimento del vincolo della continuazione e,quindi, la rideterminazione della pena, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzioneavrebbe potuto esprimersi in ordine alla legittimità dellaframmentazione dei provvedimenti di cumulo, dovendo effettuare,sul punto, una valutazione di tipo “qualitativo” sulla base deltempo di commissione dei reati, in relazione ai tempi di esecuzionedelle pene.2.3. Con il terzo motivo, censura il provvedimento per nonaver illustrato le ragioni giuridiche o di fatto che precludevano laverifica della correttezza del provvedimento di esecuzione dellepene concorrenti e di applicazione del criterio moderatore.Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento parzialedell’ordinanza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.4. Il difensore ha depositato memoria di replica. Ha obiettato che larideterminazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo dellacontinuazione, ha riguardo solo ai reati ritenuti commessi in esecuzione di unmedesimo disegno criminoso, mentre l’istanza formulata ai sensi dell’art. 78 cod.pen., ha un oggetto ben più ampio.Osserva altresì che la questione sottoposta all’attenzione della Corte non èrelativa al mero conteggio delle pene, alla luce dei cumuli precedenti, avendo adoggetto la verifica della corretta applicazione dei cumuli parziali, previa verificadella data di commissione dei reati la cui pena è in esecuzione, al fine diverificare se le pene inglobate nei cumuli si riferiscano a reati commessi primadell’inizio della detenzione ovvero durante l’esecuzione o dopo la suainterruzione. Evidenzia, inoltre, che il parere del Procuratore generale si pone incontrasto con il decisum di questa Corte di legittimità che, con la sentenza n.1325/2025 del 23/09/2025, ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione e non ad altri,la verifica sulla corretta applicazione dei criteri utilizzati dal Pubblico ministeroper effettuare il calcolo delle pene concorrenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione n. 48726del 22/10/2019, Rv. 277912 – 01 ha affermato che «Qualora,promosso incidente di esecuzione avverso provvedimento di cumulo dipene concorrenti emesso dal Pubblico ministero, sia necessarioaccertare periodi di presofferto, onde determinare definitivamente lapena residua da espiare e la relativa decorrenza, il Giudicedell'esecuzione non può demandare detta incombenza al Pubblicoministero, ma deve provvedervi direttamente, avvalendosi dei poteriprevisti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e quindi, se del caso,formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto [...] (Conf., altresì,Sez. 1, n. 5353/2001, Rv. 218085-01)».Ed infatti, «se compete alGiudice dell'esecuzione, in caso di opposizione del condannato aldecreto di unificazione del P.M., verificare la legittimità e lasostanziale correttezza di tale decreto, si deve ammettere che allostesso spetti la potestà dell'emissione diretta del provvedimento di cuisopra, con le garanzie giurisdizionali tipiche della fase esecutiva»(Sez. 1, n. 5353 del 04/12/2020, dep.2021, Rv. 218085; Sez. 1, n.4556 del 28/11/1991, dep. 1992, Rv.188954-01).3. Nel caso in esame, con il ricorso del 6 ottobre 2023 era statadevoluta al giudice dell’esecuzione sia la domanda relativa alriconoscimento del vincolo della continuazione, sia quella relativaall’accertamento del superamento del limite di cui all’art. 78 cod. pen.,sostenendo la difesa che nel provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., dovessero essere prese inconsiderazione anche le pene di cui ai precedenti cumuli parziali n.69/2019 ed altre pene di cui ad ulteriori sentenze irrevocabili. QuestaCorte, nell’annullare l’ordinanza impugnata anche su tale punto,rimetteva gli atti al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione essendo insufficiente lamotivazione addotta. Nuovamente, con sentenza della Quinta Sezione,veniva annullata l’ordinanza emessa a seguito del giudizio di rinvio,rilevandosi che non era stato fornito alcun elemento che consentissedi chiarire i criteri utilizzati dal Pubblico ministero per effettuare ilcalcolo delle pene concorrenti e, in particolare, di comprendere se «Lepene inglobate nei detti cumuli si riferissero a reati commessi dalcondannato prima dell'inizio della detenzione, valendo in tal caso ilprincipio della unità del rapporto esecutivo, ovvero commessi durantel'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione diquest'ultima era stata interrotta, dovendosi in tal caso procedere adun nuovo cumulo». Per tale motivo, si rimettevano gli atti al Giudicedell’esecuzione per nuovo giudizio.Da quanto esposto, consegue che oggetto del giudizio di rinvioerano due punti: la valutazione della sussistenza dei presupposti perriconoscere il vincolo della continuazione; la verifica della correttaformazione dei cumuli, attraverso il percorso delineato dalle duemenzionate sentenze di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione,invece, ha pronunciato solo sul primo punto, rimettendo al Pubblicoministero affinché proceda a nuovi cumuli parziali, tenendo conto delprovvedimento in ordine alla continuazione, ritenendo che dettoprovvedimento ostasse alla delibazione della questione attinente alsuperamento dei limiti di cui all’art. 78 cod. pen.Ciò posto, si rileva che il provvedimento è emesso in violazione dilegge, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione fatto applicazione delprincipio in precedenza enunciato, secondo il quale «se compete algiudice dell'esecuzione, in caso di opposizione del condannato aldecreto di unificazione del P.M., verificare la legittimità e lasostanziale correttezza di tale decreto, si deve ammettere che allostesso spetti la potestà dell'emissione diretta del provvedimento di cuisopra, con le garanzie giurisdizionali tipiche della fase esecutiva»(sent. n. 5353 del 04/12/2020 citata).Ne consegue che l’ordinanza deve essere annullata con rinvio alGiudice dell’esecuzione in diversa persona fisica affinché, avvalendosi,ove occorra dei poteri di cui all’art. 666, comma 5 cod. proc. pen.,verifichi la correttezza dei provvedimenti di cumulo emessi dalPubblico ministero, con riferimento alla data di commissione dei reatirispetto a quella di inizio della detenzione.Non osta a tale verifica il provvedimento ex art. 81 cod. pen.L'art. 78 cod. pen. prevede, al comma 1, che, nel caso diconcorso di reati ex art. 73 cod. pen., la pena da applicare a normadello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della piùgrave fra le pene concorrenti. La giurisprudenza di legittimità ha, inproposito, chiarito che «Nel caso di più sentenze esecutiveconcorrenti, ai fini del rispetto dei limiti fissati dall'art. 78 cod. pen.,per stabilire quale sia la pena più grave tra quelle concorrenti bisognaprescindere, nell'ipotesi di reato continuato, dall'aumento di pena perla continuazione e fare riferimento alla sola pena base» (Sez. 1, n.9707 del 3 09/01/2007, Attanasio, Rv. 236239; Sez. 6, n. O del09/01/1985, Belotti, Rv. 167803; Sez. 6, n. 2556 del 23/1011978,Cacciatori, Rv. 140695). Nel caso in esame, quindi, il giudicedell’esecuzione procederà al cumulo, tenendo conto del principio didiritto enunciato, applicando il criterio moderatore previsto dall'art. 78cod. pen. individuando la pena più grave senza computare gli aumentiper i reati diversi da quello più grave. Dovrà, inoltre, verificare, ai finidella corretta applicazione del criterio moderatore, l'eventualenecessità di operare cumuli parziali per il caso di commissione ditaluni dei reati in epoca successiva all'inizio di espiazione della pena(Sez. 1, n. 18896 del 20/03/2019, Rv. 275661 – 01)4. Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in funzione diGiudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica, affinché rivaluti laquestione relativa all’applicazione dell’art. 78 cod. pen. alla luce deiprincipi enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente all'applicazione dell'art. 78 codicepenale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di LecceCosì è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28332/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris